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RICORSO PROVE SCRITTE CAMPANIA
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Da: console30/11/2012 08:51:32
Ha scritto la prefazione, edizione edises

Da: Stanno  correndo30/11/2012 08:54:11
ai ripari ,la correzione è stata fatta all'acqua di rose????

Da: voti...sono S30/11/2012 10:35:25
18 e 18... ma come mai tanti voti uguali???

Da: voti...sono S30/11/2012 10:35:43
18 e 18... ma come mai tanti voti uguali???

Da: convocazioni accesso30/11/2012 11:24:01
a tutti i convocati non vogliono rilasciare le copie delle prove degli idonei?

Da: consulenza30/11/2012 11:35:47
ma se non vogliono rilasciarci copie delle prove degli idonei come ci dobbiamo comportare??

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Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:05:17
Il candidato di un concorso pubblico può liberamente avere accesso agli elaborati degli altri partecipanti, senza la necessità che questi ultimi siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. E' quanto ha affermato il TAR del Lazio, sezione terza, nella sentenza 8 luglio 2008, n. 6450. Il caso ha riguardato un candidato, il quale avendo partecipato con esito negativo ad un pubblico concorso, ha chiesto di prendere visione ed astrarre copia di una serie di documenti, tra cui, gli elaborati degli altri concorrenti. In merito a quest'ultimo punto, la sua istanza non è stata accolta dall'amministrazione in quanto non era stata fatta opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potersi opporre motivatamente a tale richiesta. Il TAR chiamato in causa ha censurato la determinazione dell'amministrazione, ordinando alla stessa di esibire e consentire all'interessato di estrarre copia degli atti richiesti.


Richiamando la giurisprudenza maggioritaria (CdS, sez.VI, n. 260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001), il Collegio ha affermato che il partecipante ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che lo legittima all'accesso di tutti i documenti prodotti dai candidati, nonché i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati, per i quali non vige l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, dal momento in cui i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
TAR Lazio, sezione terza, sentenza 8 luglio 2008, n. 6450 - Dott. Gesuele Bellini)
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-pubblici-il-candidato-puo-accedere-agli-elaborati-degli-altri/2863

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:07:46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE III -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso n.4491 del 2008 proposto dal signor B. rappresentato e difeso dagli avv.ti A, C. e V. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. V. in Roma,
CONTRO
il Ministero delle Infrastrutture, in persona del ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del diniego opposto all'istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dall'intimato Ministero per il conferimento di quattro posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 5 settembre 2006.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito camera di consiglio del 18 giugno 2008 - relatore il dottor Giuseppe Sapone -  l'avvocato del ricorrente come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente ha partecipato, con esito negativo, alla procedura concorsuale indetta dall'intimata amministrazione per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica.
Con istanza datata 3 marzo 2008 l'attuale istante ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia di una serie di documenti relativi alla citata procedura concorsuale.
La suddetta istanza è stata parzialmente accolta con la gravata determinazione, atteso che non è stato consentito l'accesso agli elaborati degli ultimi sei candidati ammessi alla prova orale sulla base dei punteggi conseguiti alle prove scritte, sul presupposto che l'accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data "opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta".
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt.22, 24 e 25 della L. n.241/1990 e succ. modificazioni. Violazione e falsa applicazione dell'art.8 del DPR n.352/1992. Omessa, insufficiente motivazione del diniego anche ai sensi dell'art.25, comma 3, della L. n.241/1990. Eccesso di potere.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.
Oggetto della presente controversia è il diniego opposto all'istanza di accesso presentata da un partecipante ad una procedura concorsuale di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati di alcuni candidati che avevano superato la prova scritta.
Il contestato diniego si basa sulla circostanza che l'accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data "opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta".
La tesi dell'amministrazione resistente è stata contestata dall'odierno istante il quale, sulla base della giurisprudenza in materia, analiticamente richiamata, ne ha prospettato l'illegittimità per palese violazione delle disposizioni (artt.22, 24 e 25 della L. n.241/1990, che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso.
Il proposto gravame è fondato.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell' "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art.2 del DPR n.352/1992, in puntuale applicazione dell'art.22 della L. n.241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n.6246/2000);
b) tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.
c) nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione della suddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, sez.VI, n.260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001) ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale  intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve essere, pertanto, ordinato all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
                                 P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4491 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la contestata determinazione ed ordina all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata
Condanna l'intimato ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2,000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l'intervento dei signori giudici:
Dr. Stefano BACCARINI                  - Presidente
Dr. Giuseppe  SAPONE                    - Consigliere, estensore
Dr. Cecilia ALTAVISTA                    - Primo referendario
IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:11:46
L'accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato
escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta va negato perché l'interessato, è portatore di un mero interesse di fatto e non di un interesse differenziato giurisdizionalmente tutelabile, atteso che non potrebbe vantare alcun diritto ad una rivalutazione
comparativa. Segnatamente, il suo interesse, ed il corrispondente diritto all'accesso, non può
andare oltre il controllo (e l'eventuale impugnazione) delle motivazioni che hanno indotto
la Commissione esaminatrice ad escluderlo dalla valutazione della sua prova scritta.
(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su
istanza di un Comune)
Accesso di un candidato dichiarato idoneo al ricorso presentato da un candidato origi

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:17:29
Disciplina di accesso agli atti e documenti amministrativi.
(Delibera del 20 dicembre 2006)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 dicembre 2006, ha adottato la
seguente delibera:
"Con nota del 30 giugno 2006, avente ad  oggetto "Accesso agli atti e documenti
amministrativi", il Direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia, chiedeva al Presidente della IX Commissione
"di valutare l'opportunità di un confronto" in ordine a tale materia, con particolare riferimento alle
richieste di accesso e di rilascio copia avanzate da candidati non ammessi alle prove orali del
Concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 28 febbraio 2004;
con delibera del 26 settembre 2006 la Nona  Commissione, accogliendo la richiesta,
disponeva l'audizione del dott. Barbieri, invitandolo per il giorno 17 ottobre 2006.
In tale data il dott. Barbieri depositava una relazione sull'orientamento attuale del Ministero
in ordine all'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi su istanza di
partecipanti al concorso per uditore giudiziario, dichiarati non idonei in sede di correzione degli
elaborati scritti, rappresentando che, sulla scorta di tale orientamento, in conformità con la delibera
del CSM del 14 luglio 1999, possono essere "sempre  accolte le richieste di accesso e di rilascio
copia, presentate da candidati non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: 
· elaborati del richiedente;
· verbali della correzione;
· verbali concernenti i criteri generali  di valutazione adottati dalla commissione
esaminatrice;
· ogni altro atto concernente l'istante.
Rappresentava, altresì, che il Ministero già provvede a rilasciare copia degli elaborati dei
candidati diversi dal richiedente senza indicazione del nome dell'autore e che, a richiesta
dell'istante, è rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di
una quota significativa di  essi, comunque non inferiore alla metà. Ciò in considerazione di un
prevalente orientamento del Giudice amministrativo. 
Passava, poi, in rassegna le problematiche derivanti dall'entrata in vigore del D.P.R. 12
aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi", e i suoi rapporti con la Circolare 8 marzo 2006, recante "Misure organizzative sul
diritto di accesso", del Ministero della giustizia, sottoponendo alla Commissione le questioni
relative alla "notifica ai controinteressati" delle istanze di accesso, nonché quella relativa alla
irregolarità o incompletezza  della richiesta.
All'esito dell'audizione la Commissione deliberava di acquisire il parere dell'Ufficio Studi,
rilasciato su richiesta della  Sesta commissione, "inteso a verificare se il nuovo regolamento in
materia di accesso agli atti incida o meno sulle procedure concorsuali relative all'accesso in
magistratura". 
Preliminarmente pare opportuno ricordare la posizione assunta dal C.S.M. con le delibere di
volta in volta adottate, riportando la ricostruzione effettuata dall'Ufficio studi nel parere n. 313/2006
del 17 novembre 2006.
"Con una prima delibera del 25 maggio 1994 è stato recepito a maggioranza il parere di
quest'Ufficio studi n.100/94 del 18 aprile 1994,  nel quale tra l'altro si affrontava il problema
dell'accesso agli atti relativi ad altri partecipanti al concorso che avessero superato le prove scritte e
fossero stati ammessi agli orali.
In conformità alla posizione del Consiglio di Stato il parere non assimilava la condizione di
colui che chiede di accedere agli  atti a quella che legittima il ricorso al giudice avverso un atto
lesivo di una situazione giuridicamente tutelata  e di conseguenza reputava che fosse sufficiente configurare in capo all'istante la titolarità di  una posizione di rilievo giuridico che fondasse la
richiesta; tale situazione poteva sicuramente ravvisarsi anche nell'interesse alla conoscenza
dell'attività della commissione di  concorso ed alla verifica delle operazioni  da questa compiute,
senza limiti rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza degli altri candidati, poiché la redazione
di elaborati destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri concorrenti, in un contesto di
competizione concorsuale, non si riduce al rapporto tra il candidato e l'amministrazione, ma
coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di relazione.
Il parere evidenziava altresì che eventuali ragioni di riservatezza avrebbero potuto
comunque essere sempre salvaguardate mediante sistemi che garantissero l'anonimato dei candidati.
Agli altri candidati spettava in ogni caso la tutela nelle competenti sedi civili e penali, qualora
coloro che avessero ottenuto copia degli atti, li avessero utilizzati a fini diversi da quelli per cui era
avvenuto il rilascio.
Questa posizione veniva meglio e definitivamente esposta nella delibera consiliare del 23
febbraio 1995, che rispondeva anche all'esplicita richiesta di rilascio di copia (non solo dei propri,
ma anche) degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali.
Si è reputato di poter accedere a tali richieste nella considerazione che tra i vizi deducibili vi
è l'eccesso di potere in senso assoluto  che può, in ipotesi, essere provato "…anche attraverso la
dimostrazione di una disparità di trattamento tra il soggetto e la generalità dei candidati ammessi,
che sia talmente evidente, macroscopica ed indiscutibile da trascendere il limite dell'insindacabilità
delle scelte tecniche di merito".  
        Con due delibere del 29 ottobre 1997  e del 23 settembre 1998 il C.S.M. ha precisato che
possono essere sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio di copia, presentate da candidati
non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: elaborati del richiedente, verbali della
correzione, verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione
esaminatrice, ogni altro atto concernente l'istante.
        Possono essere, altresì, accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli
elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali nel solco dell'orientamento già
espresso con la delibera del 23 febbraio 1995,  senza che le richieste stesse contengano la
specificazione dei motivi, essendo logico ipotizzare che esse siano determinate dall'interesse ad
esaminare se sussistano le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza
avverso l'esito delle prove concorsuali; nè appare possibile richiedere oneri di motivazione
differenziati a seconda che l'istanza abbia ad oggetto il rilascio di copia  dei soli elaborati del
richiedente o anche di tutti i candidati ammessi alle prove scritte.
        Viceversa, non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di
copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la
non configurabilità, in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una
simile richiesta; in sede giurisdizionale, infatti, non è ammesso chiedere al giudice di rivedere o
rifare la valutazione comparativa, ma solo di verificare la palese abnormità della valutazione, cosa
che può desumersi da una macroscopica ed indiscutibile incongruenza tra il giudizio dato al
candidato non ammesso rispetto ai comuni denominatori eventualmente individuabili tra criteri di
valutazione di fatto osservati per la generalità dei candidati ammessi.
        L'ultima delibera che ha affrontato il tema in termini generali è quella del 14 luglio 1999 e, con
riferimento al diritto di accesso dei candidati alla documentazione concorsuale e, specificamente,
agli elaborati di coloro che risultano ammessi alle prove orali, ha ribadito che ogni partecipante ad
un pubblico concorso è titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dell'attività della
commissione esaminatrice, in relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della
procedura, qualora risulti a lui sfavorevole; su detto interesse non possono essere ritenute prevalenti
le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, dal momento che la partecipazione ad un pubblico
concorso toglie qualsiasi natura privata  agli elaborati, che compongono tutti gli atti del
procedimento concorsuale.        Infatti, non può accogliersi la tesi secondo  cui gli elaborati scritti di ciascun candidato al
concorso per uditore giudiziario  dovrebbero considerarsi non ostensibili agli altri partecipanti
poiché, pur se il giudizio non è di tipo comparativo, il contesto generale del concorso coinvolge tutti
gli aspiranti in un non eludibile  giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in
rapporto ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di
criteri di massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di
rendere trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione.
        Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il
contenuto dei documenti che il candidato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione
giuridicamente rilevante della quale egli è portatore.
       Ne consegue la possibilità di un giudizio di annullabilità per eccesso di potere delle valutazioni
in sede concorsuale affette da lacune, insufficienti o contraddittorie o in contrasto con i criteri di
massima adottati dalla commissione, che in tal modo autolimita la propria discrezionalità; infatti, a
norma degli artt. 12 e 16 del R.D. n. 1860/1925 e dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il
giudizio sulle prove dei singoli candidati deve in via diretta essere basato su criteri e parametri
generali in relazione ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla Commissione mediante la
fissazione di criteri di massima la cui predeterminazione, facoltativa in passato (R.D. 1860/1925), è
divenuta obbligatoria (D.P.R. 487/1994) per rendere  trasparente la corrispondenza ad essi della
singola valutazione, soprattutto  perché rappresentano il presupposto che legittima e concretizza
l'operato della Commissione. 
        Per altro verso, viene esclusa la proponibilità della dimostrazione dell'eccesso di potere nel
caso di un più favorevole metro  di giudizio eventualmente applicato ad altri candidati, poiché
questo non vizierebbe il giudizio relativo all'istante, alla stregua del principio secondo cui non può
dar luogo ad eccesso di potere per disparità di trattamento un precedente comportamento illegittimo
dell'Amministrazione.
       Dunque, il candidato escluso dalle prove  orali non ha interesse a prendere conoscenza degli
elaborati degli altri candidati, la cui comparazione con quelli da lui redatti non potrebbe condurre in
alcun caso all'annullamento del giudizio espresso dalla commissione.
       Pertanto, la delibera limita il diritto d'accesso agli elaborati dell'istante, al verbale della
commissione recante la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove ed al verbale
di correzione.
       La delibera, quindi, si segnala per una chiara affermazione che il diritto di accesso non può che
riguardare gli atti che strettamente riguardano il candidato richiedente." 
Tutto ciò premesso si osserva.
Quanto all'organo destinatario della richiesta è pacifico che l'attuale disciplina legislativa
contenuta nella legge n. 241/90 consenta al soggetto legittimato di produrre la richiesta
indifferentemente al Ministero o al C.S.M. "per sollevarlo dall'onere di individuare
l'amministrazione tenuta alla stabile conservazione dell'atto, anche se il giudice non può prescindere
da una individuazione precisa del soggetto cui imporre il rispetto del diritto."
Quanto all'accesso, ribadito che ogni partecipante ad un concorso pubblico è titolare di un
interesse concreto ed attuale  alla conoscenza dell'attività della Commissione giudicatrice, in
relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della procedura, per l'ipotesi in cui lo
stesso risulti a lui sfavorevole, si considera  che su detto interesse non possono essere ritenute
prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Invero considerare non ostensibili gli
elaborati degli altri partecipanti striderebbe con il contesto generale del concorso che coinvolge tutti
gli aspiranti in un ineludibile giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in rapporto
ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di criteri di
massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di rendere
trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione. Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il contenuto dei documenti che il candidato chiede
di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è portatore.
Corollario necessitato è l'affermazione del diritto di accesso di ogni candidato, oltre che agli atti
interni della procedura concorsuale, anche agli elaborati degli altri candidati positivamente
giudicati, non di tutti, però, bensì di una quota significativa che può stimarsi, comunque non
inferiore alla metà più uno degli elaborati, mantenendo l'anonimato mediante mascheratura dei
nominativi. Ciò perché è sempre possibile desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte
della commissione d'esame di un medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda
macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio di eccesso di potere.
       Pertanto, in tale situazione si rivela utile il raffronto con i giudizi espressi nei confronti di tutti i
candidati, con la precisazione  che dovranno essere respinte, (non sussistendo per il candidato
escluso alcun interesse giuridicamente rilevante, trattandosi di valutazione non di carattere
comparativo bensì di tipo assoluto e riferita  non già alla qualità degli elaborati dei candidati
concorrenti, ma a parametri di valutazione di carattere generale), le istanze dirette ad ottenere
visione e copia degli elaborati  dei candidati dichiarati idonei nella medesima seduta nella quale
sono stati corretti i compiti del  richiedente, ovvero visione e copia degli elaborati indicati
nominalmente o con riferimento alla posizione in graduatoria.
Quanto alla "notifica ai controinteressati", art. 3 D.P.R. 184/2006, la soluzione è rinvenibile
nella semplice considerazione che il rilascio di copia degli atti avviene in forma anonima di talché
viene meno il presupposto della norma. 
Quanto al contrasto tra la norma di cui all'art.6, comma 5°, D.P.R. 184/2006, che sancisce
l'interruzione del termine entro  cui deve concludersi il procedimento, ed il punto 2, cpv.15, della
circolare 8 marzo 2006, che prevede la sospensione dello stesso termine, deve ritenersi prevalente la
disposizione della norma regolamentare all'interno dei principi di successione e di efficacia di
norme nel tempo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera
- che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata
senza indicazione del nome dell'autore;
- che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove
orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno;

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:19:38
     Credo che bastano. si sintetizza:Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera
- che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata
senza indicazione del nome dell'autore;
- che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove
orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno;

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:30:16
      I riferimenti Giurisprudenziali sono chiari. Non 10 elaborati, ma un numero non inferiore alla metà più uno. Tale limite vincola la P.A. non il candidato che può limitarsi alla richiesta di un numero inferiore. Tale richiesta è legittimata da ragioni di giustizia!!! (interessi particolari tutelabili).

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 12:36:52
     Le ragioni di giustizia sono al primo posto nei diritti dell'ordinamento giuridico!!!!

Da: rea30/11/2012 12:54:59
I miei voti 16 e 16

Da: rea30/11/2012 12:55:25
I miei voti 16 e 16

Da: lida 7230/11/2012 13:01:00
i miei voti 22 e 18

Da: Cari30/11/2012 13:10:27
colleghi di sventura, purtroppo, siamo tutti dentro questo mare magnum e, a questo punto, l'unica via di uscita è quella di  collaborare attivamente usando una linea unica di comportamento. Non disperdiamo le nostre forze, uniamoci per capire cosa fare rispetto ad un accesso agli atti, in parte, negato. 

Da: condividiamo i voti...30/11/2012 13:57:58
Io già li ho scritti: 18 e 18... voi????

Da: Cari30/11/2012 14:27:11
colleghi di sventura, purtroppo, siamo tutti dentro questo mare magnum e, a questo punto, l'unica via di uscita è quella di  collaborare attivamente usando una linea unica di comportamento. Non disperdiamo le nostre forze, uniamoci per capire cosa fare rispetto ad un accesso agli atti, in parte, negato.
Non è importante postare i nostri voti ma prendere decisioni collegiali

Da: SVEGLIA!30/11/2012 15:04:42
Purtroppo, la verità è che hanno paura di darci gli elaborati perché verrebbero chiaramente fuori le schifezze che hanno fatto!
Il tempo per ricorrere al TAR contro una tale assurda e illegittima  posizione dell'USR, purtroppo, non c'è. Ci sono colleghi che sono stati convocati per il 3 dicembre e non faranno in tempo ad avere gli atti che hanno richiesto.
Non ci rimane che presentare una diffida/denuncia, ovvero, diffidare l'USR a consegnarci gli elaborati che abbiamo richiesto ed inviare copia della diffida alla Procura della Repubblica, denunciando che l'USR si rifiuta di consegnare detti atti allegando, anche, la mail pervenuta a ciascuno di noi.
Colleghi, è importante, che domani mattina ognuno faccia pervenire all'USR la propria diffida e, contemporaneamente, la denuncia in Procura.
Forse............. potranno tornarci utile in sede di ricorso al TAR

Da: Cari30/11/2012 15:07:35
Controllate la casella di posta istituzionale. Chi è stato convocato, per l'accesso agli atti, il giorno 4 dicembre?

Da: Cari30/11/2012 15:10:18
@SVEGLIA!
Se siamo d'accordo tutti è l'unica cosa da fare, in questo modo ogni giorno arriverà una diffida all'USR e un esposto- denuncia alla procura. UNIAMOCI

Da: in un''altra30/11/2012 15:11:50
regione hanno messo tutta la documentazione del concorso

sotto sequestro! Potrebbe succedere anche in Campania?

Da: accesso agli atti30/11/2012 15:12:27
Io sono stato convocato, cosa devo fare? Mi spiego, non è meglio che qualcuno produca un modello di diffida unico per tutti così da poterlo inviare già domani?

Io non sono in grado di scriverlo!

Da: Cari30/11/2012 15:14:41
Il sequestro in Campania sarà difficile, visto i nomi presenti!!!!!
@ accesso agli atti
Vediamo se qualcuno riesce ad avere il modello. Teniamoci aggiornati sul forum. Quale giorno seistato convocato/a e a che ora?

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 15:18:59
     Ci stiamo organizzando.

Da: accesso agli atti30/11/2012 15:19:10
martedì alle 14,00

Da: SVEGLIA!30/11/2012 15:19:35
@ in un''altra
questo potrebbe anche succedere se all'USR ed in Procura arriveranno 861 diffide/denunce.
Ma la cosa più importante è che potranno tornarci utili perché in sede di ricorso al TAR potremo dimostrare che non siamo stati messi nelle condizioni di ricorrere per mancanza di elementi a disposizione a causa dell'ostruzionismo messo in atto dall'USR.

Da: @non ammessa30/11/2012 15:23:30
17 e 16

Da: aaaabbbbbb30/11/2012 15:24:15
Se qualcuno ha chiesto la metà degli elaborati è importante che si faccia avanti: ce lo comunichi.

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