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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: aiutotutti11/12/2012 18:10:07
Perchè allarmate?
A napoli non c'è nessuna rissa. Si sono registrate due o tre espulsioni per materiale rinvenuto (cellulari e/o codici non consentiti) nulla di più . Si consegna alle ore 19,05

Da: GIO11/12/2012 18:10:29

- Messaggio eliminato -

Da: aaasw11/12/2012 18:14:38
Seconda traccia

La risoluzione del caso in esame merita preliminarmente brevi cenni sull'istituto del testamento olografo, in particolare sulla validità del prelegato in esso contenuto, nonché sull'azione di riduzione per lesione della legittima testamentaria.
La forma del testamento olografo è prevista dall'art. 602 c.c.. Per la sua redazione e validità, è sufficiente che il testamento sia interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure  scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo; inoltre, deve essere datato,  cioè contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione; ed infine deve essere sottoscritto dal de cuius ovvero firmato al termine delle disposizioni (Cass. Civ. 27 ottobre 2008 n. 25845).
Il legato, invece, è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati. La disposizione testamentaria può contenere in se uno o più legati in favore di terzi.
Il prelegato, a differenza del legato, è un legato a favore di un erede ed allude al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge). Così come il legato, il prelegato può costituirsi in un legato di genere disciplinato dall'art. 653 c.c. ed avente ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Tale legato per la sua stessa natura rientra nei c.d. legati obbligatori in quanto non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, ma conferisce al legatario un diritto di credito ad una determinata prestazione nei confronti dell'onerato. Parlando dell'oggetto di legato è opportuno ricordare che questo, oltre che essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile.
Per questo carattere della determinatezza, l'oggetto del legato generico non può essere troppo indefinito; occorrere che non si tratti di un "genus summum" giacché in tal caso si cadrebbe nella nullità sancita dall'art. 632 c.c. e restando nell'altrui arbitrio la determinazione dell'oggetto del legato.
Con riferimento al legato di immobile genericamente indicato, in particolare, giurisprudenza costante ritiene che tale legato sia valido solo se accompagnato dalla determinazione del suo valore. Il valore dell'immobile, quindi, assume una rilevanza importante al fine della determinazione del genus, al pari di altri elementi idonei ad individuare l'oggetto del legato.
Inoltre, qualora poi la successiva determinazione del valore dell'immobile dato in legato vada ad oltrepassare la disponibilità dell'asse ereditario nonché della quota di legittima spettante agli eredi, questi ultimi potranno avvalersi dell'azione di riduzione.
Tale azione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ebbene, fatto salvo il diritto di Tizio e Caio di adire le sedi competenti per verificare la veridicità del testamento olografo di Mevia, nel caso posto alla nostra attenzione, Mevia con testamento olografo, disponeva in favore di Sempronio un prelegato avente ad oggetto l'acquisto di un immobile in Roma con la dicitura che "Sempronio preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento. E' pacifico che la mera dicitura così come riportata indica come oggetto del prelegato sia un bene mobile che un bene immobile indeterminato, in quanto non si fa riferimento ad alcun valore economico corrispondente. Per tale motivo il prelegato in oggetto potrebbe rientrare nell'ipotesi di nullità sancita dall'art. 632 c.c..
Qualora invece si ritenga che tale disposizione speciale sia valida, Sempronio nello scegliere l'immobile da acquistare ben potrebbe optare per uno di un valore eccessivamente oneroso tale da ledere le quote di legittima spettanti agli altri eredi (Tizio e Caio). Inoltre, siccome il prelegato, in se stesso, denota un generico intento preferenziale del testatore, e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art. 558, comma 1, c.c. (Cass. civ., 29/12/1970, n. 2776), Tizio e Caio potranno far valere il loro diritto attraverso l'azione di riduzione facendo dichiarare giudizialmente inefficacie il prelegato in favore di Sempronio in quanto lesivo della quota di legittima. 

Da: Avvocatissimo201211/12/2012 18:15:15
TRACCIA N. 2
Alla morte di Mevia in Roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento nella zona di Roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione .
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
Istituti da trattare: testamento olografo - legato e prelegato- quota - legittima e sua lesione
Norme: testamento 602 cc; legittima 536 ss cc; legato 649 e ss cc; prelegato 661 cc
"In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell'articolo 588 del Cc), come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. Questa indagine però è riservata al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è quindi incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato" Corte di cassazione, sentenza 17266/2012.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, su caso analogo, con sentenza numero 7098 del 29 marzo 2012. Ecco la massima che potete prendere come riferimento per la risoluzione del vostro parere. Ricordate, però, che si tratta solo di un'indicazione non ancora confermata:
"In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari".
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29.3.2011, n. 7098
Legato - sostituzione di legittima - rinuncia - forma scritta.
Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.[...] ...la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288).
Cass. Civ., sez. II, n. 26955/2009. Accettazione e rinuncia del legato sostitutivo di legittima ed acquisizione della cosa legata.
Per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione" (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25845).
(...) il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari (Cass. 28-7-67, n. 2006)
(...) Perché la riduzione proporzionale non si applichi ad una data disposizione testamentaria, non basta infatti che con tale disposizione il testatore abbia manifestato la volontà di beneficiare una data persona a preferenza di altre, giacché una simile volontà è, almeno di solito, individuabile, in kisura più o meno notevole, in qualsiasi disposizione testamentaria ed invece occorre che il testatore abbia manifestato la ben diversa volontà di preferire una data dispiszione rispetto alle altre. E nessuna ragione giuridica autorizza a ritenere che, per il solo fatto di aver disposto un prelegato, il testatore abbia anche voluto che questo abbia effetto a preferenza delle latre disposizioni testamentarie, in caso di esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari (Cass. 24-5-62, n. 4917)

Da: aiutotutti11/12/2012 18:16:41
si consegna alle 19,05

Da: Avvocatissimo201211/12/2012 18:18:05
A Napoli nessuna rissa, solo espulsione di un paio di ragazzi. Si consegna alle 19:05. In bocca a lupo a tutti :D

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Da: marika8011/12/2012 18:18:20
a lecce hanno consegnato?

Da: Xlauretta11/12/2012 18:19:32
'da rimini una mia amica ha detto che è riuscita a consegnare ma molti compiti ritirati per copiatura'

quidi la consegna avviene alle 18 a rimini che tu sappia?

Grazie!

Da: Alesssia11/12/2012 18:20:57
scusate he successo a Napoli?

Da: Trusty11/12/2012 18:21:51
@lauretta: sai a che ora è la consegna a Rimini?

Da: A11/12/2012 18:21:58
A che ora hanno dettato/si consegna a Padova? com'è andata? Grazie a chi sa rispondere.

Da: Appp11/12/2012 18:22:15
qualche notizia da PALERMO?

Da: aaasw11/12/2012 18:22:54
NON C'ENTRA NIENTE IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMAAAAAAAAAAAAA

Da: SIS11/12/2012 18:23:38
SAPETE A CHE ORA CONSEGNANO A BARI? GRAZIE

Da: MILANO987411/12/2012 18:23:57

- Messaggio eliminato -

Da: enzoG11/12/2012 18:27:42
sapete chi corregge Salerno?

Da: SAPETE A CHE ORA FINISCE A vigevano?11/12/2012 18:27:59
SAPETE A CHE ORA FINISCE A vigevano?

Da: angiolinetta 11/12/2012 18:30:47
ahahahahh ke grandi

Da: mi11/12/2012 18:31:56
Ke troia

Da: ogni anno11/12/2012 18:34:25
ogni anno la stessa pagliacciata

Da: napolinapolinapoli11/12/2012 18:36:16

- Messaggio eliminato -

Da: :)11/12/2012 18:36:21

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Da: Annamdc11/12/2012 18:37:02
A che ora finisce Roma?!? Grazie in anticipo

Da: abcde vdvdvdeeeaqswdzzzzzxsxsx11/12/2012 18:39:03
ma roma ha consegnato?

Da: poveri ragazzi!!!!11/12/2012 18:40:03
Se qualcuno sa qualcosa su Roma lo faccia sapere!!!!!! Per favoreeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
Grazie!!!!

Da: Tracce odierne11/12/2012 18:42:39
Hola.....
Vi scrivo dalla provincia di Firenze.
Finito il mio parere (2°) di civile alle 16:45.....
Ora sono qui per dare una risposta a chi si lamenta delle tracce generiche.......

Sono generiche? ovvio...la risposta è semplice......4 parole......

Così ci inculano meglio.

Da: suca forte11/12/2012 18:43:33
PRENDETEVELA IN CULO CAPRE!

Da: finita a rimini?11/12/2012 18:45:19
Consegna effettuata a rimini?

Da: Alesssia11/12/2012 18:45:24
ma a Napoli consegnano alle 19??????????????

Da: frank211/12/2012 18:46:25
bari, ha consegnato???

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