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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: anto88711/12/2012 17:45:23
a salerno si consegna alle 18

Da: Sole23 11/12/2012 17:45:37
Tutti a dire che lo schifo della copiatura esiste solo a Catanzaro.... Ma per favore!!!

Da: aiutotutti11/12/2012 17:47:21
A che ora si consegna a Napoli?

Da: Trilly8111/12/2012 17:48:22
A che ora si consegna a catania?

Da: Trilly8111/12/2012 17:48:23
A che ora si consegna a catania?

Da: aspirante notaio11/12/2012 17:48:53
Ai fini dell'analisi della questione in oggetto occorre preliminarmente risolvere la questione della validità o meno di un legato il cui oggetto non è determinato dal testatore. L'art. 632c.c., infatti stabilisce che "è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. Si tratta di ipotesi di cd. "relatio sostanziale" in cui la volontà del testatore è sostituita da una volontà esterna. Tale fenomeno è ammesso in limitati casi specifici con una serie di correttivi, quali la determinazione dei criteri di scelta da parte del testaore o l'individuazione degli elementi tra i quali scegliere. Nel caso oggetto di analisi il legato la cui determinazione dell'oggetto è rimessa al legatario è un prelegato ai sensi dell'art. 661. Tale norma stabilisce che "Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare".
Tale disposizione normativa, dunque, permette di ricomprendere nella definizione di "prelegato" sia l'ipotesi del legato a favore di un coerede senza l'indicazione degli eredi onerati, sia quella del legato a favore di un coerede che venga espressamente posto a carico di tutti gli eredi .
Il beneficiario di un prelegato cumula in sé la qualità di legatario (e, cioè, quella di successore a titolo particolare del de cuius) con quella concorrente di erede (cioè di successore a titolo universale). È possibile affermare, dunque, che la caratteristica fondamentale del prelegato risiede nella circostanza rappresentata dall'assunzione, da parte dello stesso soggetto, della duplice veste di legatario - onorato e di erede - onerato.  Nell'ipotesi di mancata indicazione degli eredi tenuti alla prestazione, ovvero nella equivalente ipotesi che il legato a favore del coerede venga espressamente posto a carico di tutti gli altri eredi, il prelegatario acquista il lascito per intero a titolo di legato, e cioè anche la quota che a lui spetterebbe in quanto erede; con l'ulteriore conseguenza che egli ha diritto di conseguirlo nella sua interezza in anteparte, cioè prima della divisione ereditaria, fermo restando il suo diritto a conseguire la quota ereditaria. Da ciò deriva che le due qualità di debitore e di creditore nell'unico soggetto si estinguono per confusione. Per conseguenza, il coerede prelegatario non dovrà computare nella sua quota il valore del legato."
In mancanza di una espressa indicazione da parte del testatore appare problematico il rapporto tra legato a favore del legittimario (in conto) e prelegato. Parte della dottrina ritiene che la qualificazione della fattispecie come legato o prelegato dipende dal fatto che il legittimario subisca o meno una lesione di legittima. Si obietta che tale criterio non sembra persuasivo, dal momento che confonde il profilo strutturale della fattispecie, il quale soltanto deve determinarne la qualificazione, con il profilo delle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto delle quote di riserva da parte del testatore. Secondo l'impostazione criticata, infatti si avrebbe legato in conto di legittima ogni volta che, a seguito dell'adempimento dell'onere di imputazione e del conseguente esercizio dell'azione di riduzione, il bene legato vada a comporre la quota di riserva.
Alla luce di ciò, pertanto non vi è dubbio che il lascito in assenza di contraria volontà del testatore sul punto, è un prelegato e che, pertanto, esso deve ritenersi cumulabile con la quota ereditaria alla quale è altresì chiamato il beneficiario. È parimenti pacifico che, ex art. 564, secondo comma c.c. l'attribuzione in questione è imputabile , in assenza di espressa dispensa, alla legittima ai fini del calcolo della medesima e che pertanto, il bene legato andrà a comporla, se e nella misura in cui il legittimario conseguirà la soddisfazione integrale del suo diritto attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione. A sostegno di tale ricostruzione si è espressa la suprema corte stabilendo che " il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari (Cass. 28-7-67, n. 2006)"
Nel caso oggetto della nostra analisi si ritiene che si sia in presenza di due prelegati: uno avente ad oggetto gli immobili  ed uno la collezione di posate. Soltanto il secondo potrà essere considerato valido ed essere altresì oggetto di azione di riduzione da parte degli altri legittimari ; infatti per quanto su detto il primo legato è nullo per indeterminabilità dell'oggetto.
Veniamo ora all'analisi di un'ulteriore problema dal caso oggetto della nostra analisi: la validità del testamento olografo contestato dai signori Tizio e Caio. Tale testamento per poter essere considerato formalmente valido deve avere i requisiti  di cui all'art. 602, ossia deve essere scritto di pugno dal testatore, dato e sottoscritto. Dagli elementi a noi forniti per valutare la validità o meno del testamento non emerge con certezza la presenza dei suddetti requisiti ,ma opinando nel presupposto che essi vi siano si ritiene che Tizio e caio potranno proporre azione di riduzione nei confronti di Sempronio solo nell'ipotesi in cui dal testamento risulti che le quote ad essi assegnate siano lesive della cd. Quota di riserva che il legislatore prevede in favore di determinati soggetti legati da vincoli di parentela forti nei confronti del de cuius (coniuge, figli ed ascendenti).
Per quanto fino ad ora detto si ritiene in conclusione che Tizio e Caio avranno convenienza ad agire ai fini della nullità del prelegato in favore di Sempronio

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Da: aleang8 11/12/2012 17:50:05
qualcuno sa cosa sia successo a napoli?

Da: poveri ragazzi!!!!11/12/2012 17:50:13
Scusate qualcuno a notizia di cosa succede a Roma? Quando si consegna?

Da: lauretta11/12/2012 17:50:20
a rimini sembra sia successo un casino

Da: judi11/12/2012 17:51:02
brava juliet

Da: tania888883211/12/2012 17:51:05

- Messaggio eliminato -

Da: lauretta11/12/2012 17:52:06
anche a rimini sembra ci sia stato l'intervento delle forze dell'ordine

Da: aaasw11/12/2012 17:53:15
Seconda traccia

La risoluzione del caso in esame merita preliminarmente brevi cenni sull'istituto del testamento olografo, in particolare sulla validità del prelegato in esso contenuto, nonché sull'azione di riduzione per lesione della legittima testamentaria.
La forma del testamento olografo è prevista dall'art. 602 c.c.. Per la sua redazione e validità, è sufficiente che il testamento sia interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure  scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo; inoltre, deve essere datato,  cioè contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione; ed infine deve essere sottoscritto dal de cuius ovvero firmato al termine delle disposizioni (Cass. Civ. 27 ottobre 2008 n. 25845).
Il legato, invece, è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati. La disposizione testamentaria può contenere in se uno o più legati in favore di terzi.
Il prelegato, a differenza del legato, è un legato a favore di un erede ed allude al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge). Così come il legato, il prelegato può costituirsi in un legato di genere disciplinato dall'art. 653 c.c. ed avente ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Tale legato per la sua stessa natura rientra nei c.d. legati obbligatori in quanto non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, ma conferisce al legatario un diritto di credito ad una determinata prestazione nei confronti dell'onerato. Parlando dell'oggetto di legato è opportuno ricordare che questo, oltre che essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile.
Per questo carattere della determinatezza, l'oggetto del legato generico non può essere troppo indefinito; occorrere che non si tratti di un "genus summum" giacché in tal caso si cadrebbe nella nullità sancita dall'art. 632 c.c. e restando nell'altrui arbitrio la determinazione dell'oggetto del legato.
Con riferimento al legato di immobile genericamente indicato, in particolare, giurisprudenza costante ritiene che tale legato sia valido solo se accompagnato dalla determinazione del suo valore. Il valore dell'immobile, quindi, assume una rilevanza importante al fine della determinazione del genus, al pari di altri elementi idonei ad individuare l'oggetto del legato.
Inoltre, qualora poi la successiva determinazione del valore dell'immobile dato in legato vada ad oltrepassare la disponibilità dell'asse ereditario nonché della quota di legittima spettante agli eredi, questi ultimi potranno avvalersi dell'azione di riduzione.
Tale azione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ebbene, fatto salvo il diritto di Tizio e Caio di adire le sedi competenti per verificare la veridicità del testamento olografo di Mevia, nel caso posto alla nostra attenzione, Mevia con testamento olografo, disponeva in favore di Sempronio un prelegato avente ad oggetto l'acquisto di un immobile in Roma con la dicitura che "Sempronio preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento. E' pacifico che la mera dicitura così come riportata indica come oggetto del prelegato sia un bene mobile che un bene immobile indeterminato, in quanto non si fa riferimento ad alcun valore economico corrispondente. Per tale motivo il prelegato in oggetto potrebbe rientrare nell'ipotesi di nullità sancita dall'art. 632 c.c..
Qualora invece si ritenga che tale disposizione speciale sia valida, Sempronio nello scegliere l'immobile da acquistare ben potrebbe optare per uno di un valore eccessivamente oneroso tale da ledere le quote di legittima spettanti agli altri eredi (Tizio e Caio). Inoltre, siccome il prelegato, in se stesso, denota un generico intento preferenziale del testatore, e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art. 558, comma 1, c.c. (Cass. civ., 29/12/1970, n. 2776), Tizio e Caio potranno far valere il loro diritto attraverso l'azione di riduzione facendo dichiarare giudizialmente inefficacie il prelegato in favore di Sempronio in quanto lesivo della quota di legittima. 

Da: judi11/12/2012 17:53:24
a napoli tutto ok mi dicono chi dice rissa???

Da: judi11/12/2012 17:53:57
TUTTO OK NAPOLI SENTITO AMICI

Da: Aj11/12/2012 17:54:28
Aiutateci un po' di + a noi della traccia 2 vi prego

Da: juliet0011/12/2012 17:54:41
aspirante notaio, condivido il tuo svolgimento, ma più che dilungarmi sulla nozione di prelegato (che immagino a un cliente interessi poco) spenderei qualche parola in più sulla validità o meno dello stesso ai sensi del 632, come indicato dalla traccia.

Da: goffredotobias11/12/2012 17:56:25
ma come hai sentito sti amici se i telefoni sono schermati???

Da: Trusty11/12/2012 17:58:15
Info da Rimini??

Da: Set11/12/2012 17:58:52
judi tu sei riuscita a comunicare con napoli??!!!..è da stamattina che non risponde nessuno secondo me ci sono stati molti controlli

Da: goffredotobias11/12/2012 17:59:20
con Napoli impossibile comunicare, non credete a chi dice il contrario!!!

Da: lauretta11/12/2012 18:00:41
da rimini una mia amica ha detto che è riuscita a consegnare ma molti compiti ritirati per copiatura

Da: lulo11/12/2012 18:01:32
CIVILE TRACCIA n. 1



Caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l'importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo



Prima analisi a cura diLuca D'Apollo



Le questioni sottese alla traccia

Per l'analisi del caso proposto è necessario soffermarsi sull'istituto dell'anatocismo, con descrizione delle sue varie tipologie: convenzionale, legale, usurario

L'analisi dovrà poi spostarsi nel verificare se le capitalizzazioni annuali e trimestrali effettuata dalla Banca siano valide o meno, e conseguentemente se sussista il diritto alla ripetizione dell'indebito.



Particolare attenzione dovrà essere rivolta al dies a quo per l'azione di ripetizione dell'indebito così da verificarne i termini prescrizionali.



Le sentenze di riferimento

·       Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n. 9695

(http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3537:capitalizzazione-trimestrale-e-prescrizione-quale-il-dies-a-quo-cassazione-sez-iii-3-maggio-2011-n-9695&catid=57:obbligazioni-e-contratti&Itemid=87 )

1. È il principio della persistente unicità del debito derivante da mutuo fondiario in più versamenti periodici ad imporre la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decennale non già dalla data dell'erogazione del mutuo, ma da quella della scadenza del termine per l'adempimento: e, trattandosi di debito rateizzato, allora da quello dell'ultima rata impagata, siccome prima della scadenza il mutuante non potrebbe pretendere il pagamento della rata e, quindi, non avrebbe azione per costringere il debitore all'adempimento;

2. L'estinzione ex art. 1957 c.c. si ricollega soltanto ad un fatto positivo del creditore e non alla sua mera inazione: il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ai sensi dell'art. 1949 c.c., o di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.

3. La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti e che non collide con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore; la clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente; e tanto a prescindere dal fatto che comunque si tratta di contratto concluso direttamente ed immediatamente dai due contraenti, senza adozione di moduli o formulari o applicazione di condizioni generali di contratto



·       Cassazione, Sezioni unite civili, 2 dicembre 2010, n. 24418

1. Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

2. L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Da: MEL11/12/2012 18:02:46
come mai non riesco più a comunicare con napoli ? sapete cosa è successo?

Da: Reby 25 11/12/2012 18:03:07
notizie da Catanzaro?

Da: judi11/12/2012 18:03:37
CI SONO STATI MOLTO PROBLEMI DI LINEA A NAPOLI PER CHIAMARE E PER INTERNET. PERò ALCUNI SQUILLI HO RICEVUTI POI ALTRE VOLTE PER COMUNICARE NIENTE DA FARE SPENTI!!! CHE CASINO COME MAI QUEST'ANNO UNA TRAGEDIA FORSE CONTROLLI??? CHE DITE VOI? NOTIZIE???

Da: da milano11/12/2012 18:03:41
conclusioni prima traccia per favore!

Da: poveri ragazzi!!!!11/12/2012 18:03:44
Non si sa niente su Roma?

Da: aiutotutti11/12/2012 18:04:03
qual'è la tua fonte e in che padiglione ci sarebbe stata la rissa?

Da: judy11/12/2012 18:08:31
TUTTO OK RAGAZZI PER CHI HA PERSONE AMICI E FIDANZATI/E SI COUNICA CON NAPOLI... ALMENO IO CI STO RIUSCENDO...FIDATEVI!!!

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