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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: sigcullen11/12/2012 11:45:04
A NAPOLI HANNO DETTATO?

Da: dottoranda11/12/2012 11:46:14
a napoli ho saputo che è difficile copiare, i commissari girano tra i banchi.....vi risulta? cmq sto svolgendo la II traccia, non è particolarmente complessa, bisogna per evidenziare gli istituti, a partire dalla ratio dell'azione di riduzione,

Da: avogado11/12/2012 11:47:49
non per farmi i cavoli vostri...ma...dico io...se c'è una "sezioni unite" perchè scegliere l'altra ?

Da: sigcullen11/12/2012 11:47:52
mi fate sapere se a napoli hanno dettato cortesemente?

Da: incavolato nero11/12/2012 11:48:03
siamo tutti sotto stresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Da: vita83mina11/12/2012 11:48:22
sapresti indicarmi la sentenza di riferimento?

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Da: gio11/12/2012 11:49:31
la sez. un. c'è anche sulla seconda 7098 2011 a mio avviso

Da: ciauz11/12/2012 11:49:57
a Roma hanno dettato?a che ora???

Da: praticante notaio11/12/2012 11:51:22
sono d'accordo...la sentenza sul legato in sostituzione non c'entra niente

Da: DA NAPOLI11/12/2012 11:52:05
a Napoli stanno per dettare e si ci sono molti controlli....mi sapete dire un altro sito più ordinato per vedere lo svolgimento dei pareri e lavorarci?

Da: fra11/12/2012 11:52:08
ancora niente sulla 2 traccia?????

Da: praticante_11/12/2012 11:52:22
Raga non vi sembra troppo enorme la soulzione svolta da Luxor?

Da: cerco aiuto11/12/2012 11:53:07
dall'altro forum arriva queto consiglio sulla traccia 1

la soluzione sta nella sentenza della cassazione del 2010. La sentenza della corte cost. si può inserire facendo un breve cenno, in tal senso:
La Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n.24418 del 2010, il diritto dei correntisti ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle banche sul conto corrente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La Suprema Corte, condividendo la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/04, aveva precisato che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, garantendo in tal modo la resa dell'indebito.
In senso opposto a tale pronunzia è l'art. 2, co 61, della L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, (c.d. "Milleproroghe"), secondo cui:"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Pertanto, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo per i tempi di prescrizione: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. Le conseguenze di questa norma "salva banche" sono sfavorevoli al cittadino, il cui diritto al ricorso in tal modo si prescrive molto prima.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 aprile 2012, n. 78 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 61 della L. n. 10/2011, Decreto Milleproroghe, relativo alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse, in quanto esso violava l'art. 3 Cost. In effetti, la norma censurata, facendo retroagire la disciplina prevista, non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).

Da: avvocato8111/12/2012 11:54:01
per favore date indicazioni sulla sentenza della traccia del legato

Da: COVAL 11/12/2012 11:54:18
SAPETE SE A BARI HANNO DETTATO

Da: comma11/12/2012 11:55:21
per cerco aiuto: quale altro forum??

Da: mary salerno11/12/2012 11:56:06
ho fatto controllare il parere postato
è ok

Da: DO11/12/2012 11:56:07
A bari hanno dettato. Le tracce si conoscono.

Da: Roan2411/12/2012 11:56:26
secondo me avete fretta nel scrivere e trovare soluzioni!! cercate di collab., nn fate a  gara aki svolge prima le tracce.

Da: Medùlla11/12/2012 11:56:38
A Napoli stanno dettando adesso

Da: DO11/12/2012 11:57:48
Ufficiali le sentenze:
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, su caso analogo, con sentenza numero 7098 del 29 marzo 2012. Ecco la massima che potete prendere come riferimento per la risoluzione del vostro parere. Ricordate, però, che si tratta solo di un'indicazione non ancora confermata:

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.

La sentenza è la n. 24418 del 2010. Ecco la massima:

L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Da: COVAL 11/12/2012 11:58:07
CIAO DO QUALI SONO LE TRACCE A BARI?

Da: Roan2411/12/2012 11:58:40
confermo x  napoli!

Da: uniti!!!11/12/2012 12:00:32
napoli confermate le tracce

Da: avvocato8111/12/2012 12:00:53
ancora.....ma è possibile ke c'è ancora ki kiede le tracce di bari, napoli, salerno......è un  concorso NAZIONALEEEEE LE TRACCE SONO UGUALI IN TUTTA ITALIA E SONO 2: 1 SULL'ANATOCISMO E 2) SUL LEGATO

Da: FAXE11/12/2012 12:00:56
A NAPOLI hanno appena iniziato a dettare

Da: Tutti o nessuno11/12/2012 12:02:06
a me la 7098/2012 non sembra pertinente

Da: sos11/12/2012 12:03:01
praticante notaio...pensi che le due massime che ho postato possano essere risolutive?

Da: incavolato nero11/12/2012 12:04:42
candidato assunte le vesti del legale redigga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie al suo esame.

* * *

In un primo tempo affronteremo gli istituti della successione universum ius e del legato, approfondendo tutte le problematiche sottese ed i casi di possibile incompatibilità reciproca ed in un secondo tempo ci soffermeremo sui casi di nullità ed annullabilità del testamento, essendo evidente l'importanza di un'eventuale invalidità dei testamenti posteriori se incompatibili con i precedenti. Mentre rimarrà escluso dal campo d'indagine lo studio delle disposizioni riguardanti le successioni legittime, sia per non complicare l'esposizione sia perchè nella traccia non vi è alcun riferimento al riguardo, ben potendosi assumere che nel caso in esame non vi sia alcuna quota di legittima da rispettare.

Nel nostro ordinamento la materia delle succesioni è interamente regolata dal Libro Secondo del Codice Civile e, più in particolare, le successioni testamentarie oggetto della presente analisi sono trattate al Titolo terzo del Codice.

L'art. 588 c.c. distingue le successioni testamentarie in due categorie: quelle a titolo universale, in grado di attribuire le qualità di erede e quelle a titolo particolare, che attribuiscono la qualità di legato.

Nelle prime rientrano le disposizioni successorie con cui il testatore intende attribuire una quota del proprio patrimonio unitamente considerato, mentre nelle seconde rientrano le disposizioni successorie con cui il testatore intende attribuire solo singoli beni determinati.

Peraltro, la distinzione tra erede e legato comporta ulteriori conseguenze giuridiche per quanto riguarda il profilo della solidale responsabilità per le obbligazioni assunte dal de cuius, che non ci attarderemo a trattare in questa sede.

Un'altra differenza tra gli istituti consiste nel fatto che mentre il legato si acquista senza bisogno di accettazione, l'erede deve sempre accettare la successione. Tale considerazione ci permette di contemplare una prima ipotesi preliminare in relazione al caso in cui Sempronio decida di rinunciare all'eredità.

In linea di principio i due istituti possono coesistere, ben potendo esservi al contempo uno o più legati e uno o più eredi.

Tuttavia, a norma dell'art. 587 c.c., il testamento è un atto revocabile e poichè nella traccia si fa riferimento a testamenti redatti in tempi diversi analizzeremo anche l'ipotesi in cui Caio con gli ultimi testamenti abbia espressamente revocato i precedenti ovvero sia di fatto sorta una qualche incompatibilità tra di essi.

Al riguardo, occorrerà innanzitutto chiarire se Caio abbia manifestato la volontà di revocare i precedenti testamenti olografi. In tal caso i legati in favore di Tizio e Mevia non avranno più alcun valore essendo stati espressamente revocati dal testatore.

Viceversa, qualora Caio non abbia espressamente revocato le precedenti attribuzioni e non si sia neanche in presenza di una revoca tacita, i due coniugi potranno legittimamente rivendicare i beni attribuiti loro mediante i testamenti olografi, per quanto, ovviamente, queste disposizioni rimangano compatibili con quelle sopravvenute.    

Occorre precisare che si ha ex lege una revoca tacita delle precedenti disposizioni testamentarie ogniqualvolta queste non siano in concreto compatibili con le nuove disposizioni testamentarie.

In realtà il legislatore ragiona a contrario quando stabilisce con l'art. 682 c.c. che il testamento posteriore che non revoca espressamente i precedenti annulla soltanto le disposizioni che rimangono con esso incompatibili.

Tuttavia, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, questo articolo è teso a fissare all'interno del nostro ordinamento un principio generale di conservazione delle disposizioni testamentarie precedenti e di loro coesistenza con le nuove. Tale principio viene attuato ogni volta che in concreto siano conciliabili le differenti disposizioni successorie.

Procedendo per ordine, dunque, qualora le disposizioni successorie non siano fra loro inconciliabili in concreto bisogneraà appurare se esse siano eseguibili.

Ovviamente la condizione preliminare è il decesso di Caio.

In base all'art. 2648 c.c. i diritti sugli immobili acquisiti mortis causa dovranno essere trascritti. Mentre per quanto riguarda la somma di denaro depositata presso l'ufficio postale, essendo il luogo di deposito determinato, si configura un legato di cosa da pretendersi da certo luogo, disciplinato dall'art. 655 c.c., con la conseguenza che lo stesso è inefficacie se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso l'ufficio postale) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se materialmente esistente sia privo di efficacia per essere stato estinto il credito (Cass. n. 6317/91).

Viceversa, qualora Caio, anche solo per dimenticanza, abbia assegnato i medesimi beni a Sempronio questi sarà l'unico erede e non vi sarà spazio per equivoci o per ulteriori legati, essendo in tal caso in concreto incompatibile l'esecuzione degli ultimi testamenti con le disposizioni contenute nei precedenti. Rientrando nell'ipotesi di revoca tacita anche il caso in cui il testatore non ricordi di aver già testato (Cass. n. 5067/77).

In tal caso non rimarrà ai coniugi che analizzare l'ipotesi in cui i testamenti più recenti siano viziati e quindi nulli o annullabili.

Purtroppo la traccia fornisce pochi elementi oggettivi di valutazione, limitandosi ad un vago riferimento a due testamenti redatti in epoche diverse, senza specificare se sitratti di testamenti olografi o atti pubblici.

Preliminarmente converrà segnalare i vizi che in via generale possono inficiare l'atto.

In primo luogo vi è la carenza di capacità a disporre testamento, comprendendosi in tale categoria i casi in cui il soggetto testante sia un minore, un interdetto per infermità di mente ovvero chiunque si provi si trovasse in stato d'incapacità anche momentanea d'intendere d'intendere e volere al momento della redazione del testamento.

Vi sono poi soggetti che sono incapaci di ricevere per testamento, in particolare il tutore per i beni della persona posta soto la sua tutela.

Parimenti nel testamento per atto pubblico lo sono il notaio o il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ed i testimoni intervenuti.

La legge stabilisce i requisiti formali che debbono rispettare il testamento olografo e quello per atto pubblico.

  Il primo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, mentre il secondo è ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni.

L'art. 606 c.c. sanziona con la nullità i vizi di forma derivanti dalla mancanza di sottoscrizione nel caso di testamento olografo e in quello per atto pubblico anche quando sia assente la sottoscrizione del notaio. Mentre il testamento sarà annullabile per difetto di forma su istanza degli interessati in tutti gli altri casi.

Come tutti i negozi giuridici anche il testamento puo' essere affetto dai vizi tipici che riguardano la volontà. In base all'art. 624 c.c. la disposizione testamentaria puo' essere impugnata da chiunque ne abbia interesse quando sia possibile provare che sia stata l'effetto di violenza o dolo o errore

Da: VaLLio11/12/2012 12:05:02
SAPETE DIRMI LA SENTENZA DELLA PRIMA TRACCIA???

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