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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: Avvocato197911/12/2012 11:01:24
TRACCIA 1
caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l'importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo

TRACCIA 2
alla morte di mevia in roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione


Da: inter211/12/2012 11:01:35
Confermata anche la II, attualmente dettata a Salerno.

Da: Avvocato197911/12/2012 11:01:52
confermate al 100% da salerno!!!! buon lavoro a tutti

Da: maifredi11/12/2012 11:02:04
Sentenze della traccia 1 su CODICE CIVILE DIKE art 1283 par 3.2 e 3.2.1. pag 788 e 789

Da: mario gargamella11/12/2012 11:02:39
lavorate...asini........

Da: fra11/12/2012 11:04:24
LA SENTENZA DELLA 2 TRACCIA?????

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Da: TRACCE STRACONFERMATE11/12/2012 11:05:00
GENTILMENTE SENTENZA TRACCIA 2 PER ESTESO

Da: xxxxx111/12/2012 11:05:58
sentenze per la 2 grazieeeeeeeee

Da: ck11/12/2012 11:06:01
confermo le tracce

Da: maty1983 11/12/2012 11:06:47
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29.3.2011, n. 7098

Da: Saturna11/12/2012 11:07:17
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa quale città correggerà Reggio Calabria?

Da: AspriranteAvvocato201211/12/2012 11:07:40
MA CZ?

Da: uniti!!!11/12/2012 11:07:43
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-12-2010, n. 24418
Fatto Diritto P.Q.M.
CONTO CORRENTE

CONTRATTI BANCARI

INDEBITO

INTERESSI

NULLITA'

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Interpretazione del contratto
in genere
Obbligazione
pecuniaria

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE
Decorrenza del termine di prescrizione
Prescrizione
ordinaria decennale

PROVA DOCUMENTALE


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22421/2009 proposto da:

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo bancario "Banca Popolare Pugliese", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARZIA GIORGIO, DELL'ANNA MISURALE GIUSEPPE, per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 dei 02/10/2009, in atti;

- ricorrente -

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato DI SARNO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUZZACI GIUSEPPE, TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, Giuseppe DELL'ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA, Giuseppe NUZZACI, Renato Antonio TANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel. resto; rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1.1 sig. L.G., con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 od il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra Legale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.

La Banca Pugliese si difese contestando la fondatezza della pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig. L. e condannò la banca a restituirgli l'importo di Euro 113.571,08.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di. Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola Impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo d:i potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di credito aveva inteso paralizzare l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista.

Avverso tale sentenza la Banca Pugliese ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.

Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incrdentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.

La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.

All'esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni, del pubblico ministero.

Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c..

2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:

a) se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

b) se, accertata la nullità del'anzi detta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.

2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario m esame.

3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione (iella richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all'orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente V:. computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all'accoglimento di tale pretesa osti l'intervenuta prescrizione.

Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.

3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo del le somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2 005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degno di attenzione.

Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; c.d. è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutori a di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo sì può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Nè tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicchè questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l'apertura di credito, i correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

L'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell'impugnata sentenza della corte d'appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passive del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del. quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente al'atto della chiusura del conto.

3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente "non costituiscono (come sostiene l'appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista" (sentenza impugnata, pag. 7).

La ricorrente non ha censurato tale affermazione, nè ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:

"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". 4. La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.

La corte d'appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. L. con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest'ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte d'appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.

Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d'interpretazione dei contratti ed implicherebbe un'indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d'invalidità. 4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.

L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

L'interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico- sistematico, in linea con la previsione dell'art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti ( art. 1362 c.c., comma 2). Non è apparso infatti sostenibile alla corto leccese che il comma 1 della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del comma 2, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nell'impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il comma 2, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime - diverso ed incompatibile - della capitalizzazione annuale, contemplato dal comma 1. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo comma 1 agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di. quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal comma 2.

La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, nè pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.

Non appare d'altronde condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest'ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi baso negoziale che l'abbia prevista, e non perchè sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, corrìè noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari. la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trame la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.

4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;

con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna". 5. Quanto alla misura del tasso d'interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall'art. 1284 c.c., u.c., perchè la difesa dell'istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposto contrattuali, firmate dal sig. L., contenenti appunto l'indicazione di un tasso àinteresse superiore a quello previsto dalle legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale a corte d'appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d'appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell'inizio della causa, nella quale ora stata espressa l'intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto - non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra Le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d'interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito, il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.

L'assunto secondo il quale il sig. L. avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale dei documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, nè lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto de giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta "prodotto in atti"); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d'inammissibilità e d'improcedibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. 6. Il rigetto di entrambi i. ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Da: xxx11/12/2012 11:08:08
SENTENZA TRACCIA N. 1
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.12.2010 n° 24418

Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.
Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione. (Fonte: Massimario.it - 41/2010. Cfr. articolo di Antonio Tanza e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418 ...omissis…
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso 22421-2009 proposto da:
BANCA ****, capogruppo del gruppo bancario ****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli, avvocati TARZIA GIORGIO, DELL'ANNA MISURALE GIUSEPPE, per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 del 02/10/2009, in atti; - ricorrente -
contro ****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato DT SARNO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUZZACI GIUSEPPE, TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Lucio DE ANGELI5, Giuseppe DELL'ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA, Giuseppe NUZZACI, Renato Antonio TANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel resto; rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il sig. ****, con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca **** soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 ed il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.
La Banca **** si difese contestando la fondatezza della pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.
L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig. Lecci e condannò la banca a restituirgli l'importo di euro 113.571,08.
Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece .la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo di potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di credito aveva inteso paralizzare l'azione dì ripetizione d'indebito proposta dal correntista.
Avverso tale sentenza la Banca **** ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.
Il sig. **** si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incidentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.
La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.
All'esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.
2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:
a) se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente
di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o,partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;
b) se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.
2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di. interessi da applicare nel rapporto bancario in esame.
3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 25, terzo comma, del citato d.lgs. n. 342/99, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui. fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).
Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all'orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con. l'indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).
Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere guanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all'accoglimento di tale pretesa osti l'intervenuta prescrizione. Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictìo indebiti.
3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle partì tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 200S, n. 10127).
A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.
Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti ai correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo - si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.
Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti ai cui appresso.
3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutori a dì chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto ( l'accipiens) ; e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto dì ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.
Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di. prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritte di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale e stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non sì prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione dì una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).
3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.
L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente sì evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non sì sia avvalso della facoltà dì effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal.
caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quei momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto dì ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
L'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell'impugnata sentenza della corte d'appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; c Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamene indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens: pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.
Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto dì apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nei computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente "non costituiscono (come sostiene l'appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista" (sentenza impugnata, pag. 7).
La ricorrente non ha censurato tale affermazione, né ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali sì sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:
"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati."
4. La gestione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.
La corte d'appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. Lecci con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest'ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legalo dei contratto, la corte d'appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.
Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d'interpretazione dei contratti ed implicherebbe un'indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d'invalidità.
4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno. L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: Il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.
L'interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico-sistematico, in linea con la previsione dell'art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.). Non è apparso infatti sostenibile alla corte leccese che il primo comma della clausola in esame, nei prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del secondo comma, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nelL'impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il secondo comma, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime - diverso ed incompatibile - della capitalizzazione annuale, contemplato dal primo comma. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo primo comma agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal secondo comma.
La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica le quali sarebbero state eventualmente violate, né pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.
Non appare d'altronde condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest'ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi baso negoziale che l'abbia prevista, e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.
Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, com'è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all' anatocismo dall'art. 1283 c.c: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tal pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatisi di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto ave- conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.
4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:
"L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
5. Quanto alla misura del tasso d'interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la gestione su cui vertono ì due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall'ultimo comma dell'art. 1284 ce, perché la difesa dell'istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposte contrattuali, firmate dal sig. **** contenenti appunto.
L'indicazione di un tasso a'interesse superiore a quello previsto dalle legge.
Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale la corte d'appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 1921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d'appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. **** di una lettera, inviata alla controparte prima dell'inizio della causa, nella quale era stata espressa l'intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).
5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.
La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito pattuizione La cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto - non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; ne implica che ne sia stata stipulata tra Le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili. Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d'interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito Il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.
L'assunto secondo il quale il sig. **** l'avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale del documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, né lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto dei giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta "prodotto in atti"); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d'inammissibilità e d' improcedibilità, dagli arti. 366, comma 1, n. 6, e 369 comma 2, n. 4, c.p.c..
6. Il rigetto di entrambi i. ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce ì ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 23 novembre 2010.
Il presidente (Michele De Luca) L'estensore (Renato Rodorf)
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2010.

Da: maifredi11/12/2012 11:12:17
Occhio che la sentenza citata è stata superata dall'art. 2 comma 61 del DL 225/2010 sul quale è poi intervenuta la risolutiva sentenza della Corte Cost. 5/4/2012 n. 78 annotata sul c.c. DIKE GIURIDICA alle pagg. 788 e 789 sotto l'art. 1283 parg. 3.2 e 3.2.1.

Da: fra11/12/2012 11:14:40
ragazzi la traccia n. 2

Da: Marcx11/12/2012 11:15:02
La Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n.24418 del 2010, il diritto dei correntisti ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle banche sul conto corrente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La Suprema Corte, condividendo la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/04, aveva precisato che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, garantendo in tal modo la resa dell'indebito.
In senso opposto a tale pronunzia è l'art. 2, co 61, della L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, (c.d. "Milleproroghe"), secondo cui:"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Pertanto, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo per i tempi di prescrizione: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. Le conseguenze di questa norma "salva banche" sono sfavorevoli al cittadino, il cui diritto al ricorso in tal modo si prescrive molto prima.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 aprile 2012, n. 78 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 61 della L. n. 10/2011, Decreto Milleproroghe, relativo alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse, in quanto esso violava l'art. 3 Cost. In effetti, la norma censurata, facendo retroagire la disciplina prevista, non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).

Da: falstaff11/12/2012 11:15:46
La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti.
Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.
Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c..

Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, può essere riconosciuta alla BANCA.
Nessun adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale (con conseguente irrepetibilità di quanto pagato) può infine ed ovviamente rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica, ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere \morale o sociale.
Infine, nessuna prescrizione (decennale) del diritto di ripetizione di somme versate in eccedenza- prescrizione peraltro dedotta dalla opposta in modo assolutamente generico- può rinvenirsi nella specie, posto che i rapporti bancari di cui è processo sono sorti nel 1995 e la domanda giudiziale di parte opponente è stata presentata nel 2001.
Pertanto, nella rideterminazione del saldo debitore dei conti correnti depurati di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi convenzionali, detto saldo va individuato, alla data della domanda monitoria, nella misura di euro  22.840,66. a debito del correntista e quindi anche del fideiussore.
Pertanto, essendo di tale entità l'ammontare del debito di cui deve rispondere l'ingiunto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato, essendo il medesimo stato emesso per una somma di denaro (£. 55.193.376 pari ad euro  28.504,99)  superiore a quella oggetto dell'effettivo credito esistente in capo alla banca ingiungente.

Da: goffredotobias11/12/2012 11:17:20
falstaff è la soluzione?

Da: notizie da campobasso11/12/2012 11:17:51
DATEMI LA SENT DELLA TRACCIA SUL LEGATO

Da: PER CZ11/12/2012 11:17:55
La prescrizione del diritto del cliente di chiedere la restituzione degli interessi indebiti applicati dalla banca: la sentenza della Cassazione Civile, sez. U., n. 24418 del 2 dicembre 2010

Di Maurizio Tidona, Avvocato

6 Dicembre 2010


La Suprema Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 24418, depositata il 2 dicembre 2010, ha dato risposta a due fondamentali questioni di diritto:



1) se l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, che sostenga la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) ed il suo diritto alla restituzione, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto, oppure, separatamente per ogni posta, da quando sia stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

e

2) se, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale gli interessi passivi addebitati dalla banca debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione.



Tali questioni di diritto hanno avuto origine in un processo iniziato avanti al Tribunale di Lecce da un cliente che sosteneva di avere versato alla banca - presso la quale intratteneva un rapporto di apertura di credito - somme comprensive di interessi computati ad un tasso extralegale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei rapporti, e per ciò chiedeva che venisse dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e la banca fosse di conseguenza condannata a restituire quanto percepito a tale titolo.

La banca si era difesa sia contestando che la pretesa del cliente avesse un fondamento sia, principalmente, eccependo la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale di Lecce accolse le domande del cliente e condannò la banca a restituire le somme addebitate a titolo di interessi ultralegali affermando pure la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Corte d'appello di Lecce, quale giudice investito della questione decisa in primo grado, accolse parzialmente la sola impugnazione principale, in quanto ritenne che fosse stata validamente pattuita - per iscritto - la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, escludendo anche che fosse consentita la sostituzione con un diverso meccanismo di capitalizzazione annuale e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione della banca.

I rapporti di conto corrente di cui si discute avevano avuto svolgimento e chiusura in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non era quindi applicabile la disciplina dettata dalla Delibera del 9 febbraio 2000 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (Cicr). Pertanto, anche per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 terzo comma del citato D.Lgs. n. 342/99, pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina a cui la Corte ha fatto riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del CICR).

In conformità pertanto all'orientamento della stesse sezione unite della Cassazione, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Corte ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Cass. Sez. Un. 4 novembre 2004, n. 21095), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha confermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente ed il diritto dello stesso alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente addebitati dalla banca.



La Corte è stata però investita anche della questione di dichiarare se all'accoglimento di tale pretesa possa contrapporsi, ed in che termini, la prescrizione del diritto.

Difatti, ha affermato la Corte, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non può sostenersi - come previsto dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; da ciò pertanto la necessità di individuare esattamente il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile alla condictio indebiti.

La pregressa giurisprudenza della Corte aveva già affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su di una apertura di credito in conto corrente decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

La Corte ha qui però innovativamente affermato che deve condividersi il rilievo portato dalla banca nel processo de quo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, l'unico e decisivo elemento al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca.

Ogni qualvolta - afferma la Corte nella sentenza in commento - un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo - come ad esempio, richiama la stessa Corte, nella corresponsione dei canoni di locazione o del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nonostante questo rilievo, la Corte comunque conferma nella pronunzia che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamento eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile, e cioè debba essersi manifestato con l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens). E tale pagamento si potrà definire indebito quando non abbia una idonea causa giustificativa; da ciò conseguendone il diritto alla ripetizione.

La Corte afferma quindi che può sostenersi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore del processo sostenga essere stato indebitamente eseguito.

Medesima conclusione si dovrà affermare nel caso in cui il pagamento sia dichiarato indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale sia stato effettuato.

L'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta difatti un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca.
Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quel addebito si basa e, di conseguenza, ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se il conto accede ad un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Ma il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Difatti come si evince dalla lettura degli artt. 1842 e 1843 c.c. con l'apertura di credito banca pone a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che il cliente potrà utilizzare anche in più riprese, con facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti, entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, durante l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indiscutibile - secondo la Corte - che non vi possa essere alcun "pagamento" da parte del correntista, prima del momento in cui - "chiuso" il rapporto - egli abbia provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato.

Per tale motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.

Non è così invece qualora i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Potrà quindi ritenersi pagamento - ripetibile - solo quello avvenuto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia diritto di chiedere la restituzione al cliente del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti, e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Su tale ragionamento la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 ha espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".



La Corte ha poi affrontato e risolto la diversa questione di come debbano essere calcolati gli interessi passivi successivamente alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, e cioè se debbano essere conteggiati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione.

Come scritto in precedenza, i rapporti di conto corrente di cui si discuteva avevano avuto svolgimento e definizione in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non era quindi applicabile la disciplina dettata dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal CICR. Perciò la disciplina a cui la Corte fa riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del CICR).

L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente in contestazione aveva due commi: il primo prevedeva la chiusura contabile annuale dei rapporti, di dare e avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabiliva che i conti anche saltuariamente debitori sarebbero stati chiusi trimestralmente e quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

La Corte d'appello di Lecce, la cui decisione era stata impugnata dalla Banca, aveva dato una interpretazione di tale clausola fondata su di un argomento di tipo logico-sistematico, in linea - come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento - con la previsione del art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.).

La Corte d'appello di Lecce aveva ritenuto che il primo comma della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, non si potesse riferire anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e, perciò, non era sostenibile - per la Corte d'appello - che venuta meno la previsione del secondo comma che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, potesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale.

Per tale motivo il giudice d'appello aveva concluso che il riferimento del primo comma della richiamata clausola agli interessi dovesse essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal secondo comma.

La Corte di Cassazione ha confermato - nella sentenza in commento - che il ragionamento del giudice d'appello era corretto ed esente da vizi, e che non risultava condivisibile l'affermazione della banca secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale.

Vero è invece - afferma la Corte di Cassazione - che la clausola di cui trattasi era stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale era stata esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l'avesse prevista e non perché fosse stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Ma vi è di più. Neppure avrebbe potuto essere condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità - individuate dalla giurisprudenza pregressa della Corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente - investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale.

La giurisprudenza della Corte ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: e questo non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per il difetto del requisito della "normatività" di tale pratica.

Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avesse riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale.

Peraltro un uso relativo alla capitalizzazione annuale, oltre che difettare del requisito della normatività, non si sarebbe mai presentato nella realtà storica, o almeno nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta, ove vi è invece stata una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) relativa alla sola capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma di certo non relativa anche alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori.



Su tali basi è seguito il secondo principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010:

"L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."

Da: uniti!!!11/12/2012 11:18:01
esatto...bisogna capire
1-se la sentenza della corte costituzionale  c'è sul codice...
2 se c'è qualcosa successivo a questa

Da: LIBRAIO11/12/2012 11:19:30
Ragazzi la 24418 del 2010 è su tutti i codici annotati, controllati da me in libreria.

Da: PER uniti!!!11/12/2012 11:19:53
esatto a chi?

Da: fra11/12/2012 11:20:04
mi aiutate sulla 2 traccia??????? non stpo trovando nienete

Da: aoxomoxoa 11/12/2012 11:20:19
NON SCRIVETE NEI COMPITI DI DENTENZE CHE NON AVETE NEI CODICI, SEMMAI, ENUNCIATENE SOLO I PRINCIPI, MA SENZA FARVI CENNO.

Da: incavolato nero11/12/2012 11:20:19
SENTENZA N. 78
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso               QUARANTA          Presidente
- Franco                GALLO              Giudice
- Luigi                 MAZZELLA                 "
- Gaetano               SILVESTRI                "
- Sabino                CASSESE                  "
- Giuseppe              TESAURO                  "
- Paolo Maria           NAPOLITANO               "
- Giuseppe              FRIGO                    "
- Alessandro            CRISCUOLO                "
- Paolo                 GROSSI                   "
- Giorgio               LATTANZI                 "
- Aldo                  CAROSI                  "
- Marta                 CARTABIA                 "
- Sergio                MATTARELLA               "
- Mario Rosario         MORELLI                  "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento
con ordinanza del 10 marzo 2011;  dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con
ordinanza dell'8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal 2
Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del
30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte
ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante
della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco
di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell'Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di
Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine),
della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco
Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio
2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza
per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio
Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San
Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l'Unicredit s.p.a., e l'avvocato
dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.â€" Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011
(r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla
legge,  26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
1.1.â€" Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a., chiedendo - sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine
alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo
scoperto - la nuova determinazione del saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l'11 aprile 1994,
sino alla data dell'ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca alla 3
restituzione dell'indebito versato; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la
liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la prescrizione estintiva,
chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del
saldo, la causa era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza per la discussione
orale, ai sensi dell' art. 281-sexies codice di procedura civile, con concessione alle parti dei termini
per il deposito di note conclusive.
1.2.â€" In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma denunziata, il giudice a
quo osserva che la natura dichiaratamente interpretativa della norma e l'eccezione di prescrizione
della parte convenuta ne impongono l'applicazione nel giudizio principale.
1.3.â€" Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa la violazione dei
limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa,
nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all'ammissibilità di una norma di
interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia per
l'inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di
legislazione a fini interpretativi, sia perché l'interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa
tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell'istituto.
In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l'art. 2935 del codice civile - secondo
cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è
posto nelle condizioni di poterlo esercitare  - costituisce una regola di carattere generale, che
necessita della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali,
nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione
d'indebito. Nel caso di specie, le norme etero-integratrici sarebbero da individuare nella disciplina
delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario.
Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe dovuto avere ad oggetto
una norma che disciplinasse di per sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con
riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente, selezionandone una delle
possibili opzioni. Invero,  l'inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad 4
applicare un principio generale (desumibile dall'art. 2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla
funzione del singolo contratto bancario.
Quanto al secondo rilievo, concernente l'impossibilità d'includere la soluzione interpretativa
prospettata tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell'istituto, il
rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario, in armonia con i principi generali in
materia di adempimento, di ripetizione d'indebito e con quelli relativi alla causa del contratto
medesimo, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione  - come ritenuto dalla Corte di
cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 - sarebbe da individuare :
a) nella data di un versamento (nell'ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di
superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati
versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto
abbia funzione meramente ripristinatoria dell'affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non
abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere
avrebbero natura di atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora continuare a
godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte di cassazione,
sezione prima civile, del 6 novembre 2007,  n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18
ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie dell'adempimento, sub specie di pagamento,
sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel
computo del quale risultino comprese somme e competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il
legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei diritti nascenti
dall'annotazione dal giorno di questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato
compatibile con il novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L'esclusione dell'interpretazione
della norma censurata dal novero di quelle ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione,
ad opera del  legislatore, del  dies a quo della decorrenza della prescrizione in una circostanza di
fatto, quale l'annotazione in conto, esulante dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest'ultimo
edotto delle movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell'estratto conto.
Con riferimento all'assunta violazione del principio di azione e di indefettibilità della tutela
giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., il Tribunale censura sia la  prima che la seconda parte del
citato art. 2, comma 61.5
In particolare, in  merito alla prima parte della disposizione secondo cui «In ordine alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell'annotazione stessa», il rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad
individuare il dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto, l'annotazione,
esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente. Allo stesso modo, assume la
illegittimità della seconda parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», qualora sia letta - non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione
giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non può essere più eccepita - ma
nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme
indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso legale o
anatocistici).
In particolare, tale ultima opzione interpretativa - che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe
probabilmente da escludere sulla base di un'esegesi costituzionalmente orientata della norma  -
contrasterebbe con il principio di "giustiziabilità" delle posizioni giuridiche.
Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata retroattiva attribuita dal
legislatore alla norma  de qua, in virtù della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente
richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità della tutela
giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n.
152 e n. 54 del 1996, nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).
Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale lamenta, in primo luogo, l'introduzione di
un'inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in quanto la
norma censurata, nello stabilire il  dies a quo  della decorrenza della prescrizione dal giorno della
annotazione, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole,
qual è l'utente del sistema bancario. Ad avviso del rimettente, una legge che avesse voluto
perseguire l'attuazione del principio di uguaglianza,  sub specie di eliminazione degli ostacoli
all'esercizio dei diritti dell'utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo,
in ogni caso, dalla chiusura del conto.6
Sempre con riferimento all'assunto contrasto con l'art. 3 Cost., il rimettente denuncia la
violazione del principio di uguaglianza anche sotto il profilo della introduzione di una disparità di
trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale. Al riguardo, il Tribunale
rileva come il cosiddetto contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio
complesso atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle fattispecie,
quali, ad esempio, il mandato o il deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere
dalla cessazione dei rispettivi rapporti.
In ordine all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., il giudice  a quo lamenta, inoltre,
l'introduzione di un'inammissibile disparità di trattamento tra  somme versate indebitamente,
rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225
del 2010.
In particolare, in forza della seconda parte della disposizione censurata, la paralisi dei poteri
sostanziali e processuali di tutela degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già
versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge, con
ingiustificata compressione del diritto di ripetizione dell'indebito solo per chi abbia posto in essere
pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con l'art. 111 Cost., in tema di
giusto processo,  sub specie della parità delle armi, in quanto, supportata da una previsione di
retroattività, verrebbe a sancire - se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della
banca sia decorso un decennio - la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in
giudizio esperendo un'azione di ripetizione dell'indebito.
Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione
all'art. 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell'interpretazione datane dalla Corte EDU,
imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell'amministrazione della
giustizia, allo scopo di influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie,
attraverso  norme interpretative che, violando il principio di «parità delle armi», assegnino alla
disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di
«ragioni imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de
L'Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni 7
casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo l'intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad
una imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge retroattiva,
ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore (sentenza della citata
Corte 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; nello
stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia).  Nel
caso di specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il legislatore avrebbe omesso di
regolare in modo espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così indirettamente
rinviando alla norma di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle obbligazioni,
nonché alla funzione e struttura delle singole operazioni bancarie.
Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. sotto il profilo della
possibile incidenza della norma censurata su concrete fattispecie "sub iudice", a vantaggio di una
delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del
1993).
2.â€" Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità
costituzionale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta
s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del legale rappresentante  pro
tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
2.1.â€" In primo luogo, l'istituto di credito deduce la sinteticità della motivazione del
rimettente sulla rilevanza in ordine alla prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l'assenza di
motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma, concernente la ripetizione di
importi già versati e non già la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente
bancario, sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca non deve restituire
alcunché perché il conto corrente dell'attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi
rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto la pretesa restitutoria sarebbe
priva di oggetto e, dunque, inesistente.
2.2.â€" L'istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione dell'ordinanza di rimessione
sulla non manifesta infondatezza della questione si fonda sull'erroneo presupposto del carattere
innovativo della norma censurata.8
Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della
disposizione in esame, emergerebbe il carattere della norma effettivamente di interpretazione
autentica.
Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in questione
avrebbe codificato l'interpretazione espressa dalla Corte di cassazione,  a sezioni unite, nella
sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418. 
In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione  - dopo avere premesso che, ai
sensi dell'art. 1422 cod. civ., il diritto "prescrittibile", derivante da un'annotazione nel conto
corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione da parte del correntista
di addebiti operati dalla banca per una causale affetta da nullità - preciserebbe che, in tal caso, il
termine di prescrizione inizia a decorrere, non  già dalla data della sentenza di accertamento della
nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di
operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo addebito viene
annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse "solutorie", costituenti pagamenti ripetibili,
se non dovuti, e quelle "ripristinatorie" della disponibilità  accordata dalla banca al correntista
mediante apertura di credito.
Nel primo caso, la prescrizione della  condictio indebiti  decorrerebbe dalla data della
annotazione "a credito" successiva all'illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la
solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del diritto nascente da
un'annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del conto (sulla nozione di
"pagamenti" del correntista nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la
giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di pagamenti suscettibili di revoca ai sensi
dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in
stato di insolvenza, conosciuto dalla banca).
Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la soluzione
ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, individuando nella data della annotazione
"a credito", costituente rimessa "solutoria" e dunque pagamento "ripetibile", la data della
decorrenza del termine di prescrizione della condictio indebiti.
Secondo un'altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il censurato art. 2, comma
61, potrebbe essere inteso con riferimento al disposto dell'art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del 9
correntista di fare espellere dal conto l'annotazione di crediti della banca basati su titoli dichiarati
nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In particolare,
dovendosi considerare il disposto dell'art. 1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica
materia, dei principi generali di cui all'art. 1422 cod. civ., l'azione ripristinatoria del corretto saldo
del conto corrente, con esclusione delle partite basate su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le
azioni soggette a prescrizione ordinaria.
In questa chiave di lettura, il termine "annotazioni in conto" di cui alla norma censurata si
riferirebbe agli "addebiti" che la banca annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati,
decorrerebbe il termine di prescrizione dell'azione esperibile dal correntista per ottenerne la
cancellazione.
La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di
incostituzionalità della norma in questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento
legislativo, alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di interpretazione autentica
dell'art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.
La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame comporterebbe, ad
avviso dell'istituto di credito, la infondatezza delle censure di cui all'ordinanza di rimessione.
In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle attribuzioni del potere
giudiziario, con esclusione dell'assunto contrasto con gli artt. 24,  111 e 117 Cost., in relazione
all'art. 6 della CEDU.
In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma censurata, difetterebbe ogni
elemento da cui desumere la incidenza sui giudizi in corso.
Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di prescrizione entro il quale
vanno fatti valere eventuali diritti in una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di
azione  ex art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost. In
particolare, sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, l'istituto di credito osserva che
mancherebbero le fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo
rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della prescrizione della  condictio indebiti varrebbe
ugualmente per i versamenti indebiti del correntista e della banca.10
3.â€" Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
3.1.â€" In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il
Tribunale avrebbe omesso di valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi
limitato a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare se
ed in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull'esito della causa pendente
dinanzi a sé.
Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far decorrere, in ordine alle
operazioni bancarie in conto corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente
versate (ad esempio, a titolo  di interessi anatocistici contabilizzati trimestralmente) dalla data di
annotazione in conto, violerebbe i principi sull'indebito pagamento espressi dalla Corte di
cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dei singoli
pagamenti ovvero dalla chiusura del conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura
solutoria o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice  a quo
avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale, non specificando se la
domanda formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla
Corte di cassazione e, quindi, se sia rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens,
che individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In particolare, il rimettente non
avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione,
a quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di carattere "solutorio" o
"ripristinatorio", in quanto inerenti a situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a
passività rientranti nell'ambito della provvista.
3.2.â€" La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e confusa della norma
censurata da parte del Tribunale, non essendo stata operata la necessaria differenziazione tra le
diverse disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti rispettivamente alla
interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente bancario
e all'esercizio delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la seconda
parte della norma denunciata nel senso di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per 11
la restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile la questione di
costituzionalità riferita alla prima parte di essa, relativa al tema della prescrizione.
3.3.â€" Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità della questione
anche sotto il profilo della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione
della norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e n. 15 del 2011; n. 205
del 2008).
La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano optato per
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura
innovativa ed escludendone l'applicazione per il passato (Corte di appello di Ancona, sentenza del 3
marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione autentica, con conseguente necessità di
fare decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di
Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile 2011).
In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancanza di una chiara
opzione interpretativa sarebbe particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della
disposizione censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in quanto il Tribunale, sia pure
ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia
già ricevuto il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa
interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione assoluta all'esercizio del diritto di
ripetizione dell'indebito, omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere riferito solo
ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica dell'art.
2935 cod. civ.
3.4.â€" Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non
fondata.
Al riguardo - dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile in tema di contratto di
conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche
rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto), 1827 (secondo cui le
annotazioni in conto non precludono l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui
deriva il credito), 1832 (secondo cui l'estratto conto si intende approvato se non è contestato nel
termine pattuito, o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le
circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio termine decadenziale di sei 12
mesi dalla ricezione dell'estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o
duplicazioni)  - la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza,
l'approvazione e l'incontestabilità dell'estratto conto si riferiscano soltanto a profili di ordine
contabile, fermo restando il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione delle
singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche annotazioni in conto.
In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema di contratto di conto
corrente ordinario sarebbero applicabili allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui
agli artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa fattispecie contrattuale, varrebbe la
regola secondo cui, in caso di mancata contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni in
conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il diritto di contestare,
secondo la disciplina propria dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le
reciproche posizioni debitorie e creditorie.
Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di annotazioni derivanti da
clausole negoziali nulle, troverebbero applicazione i principi di cui all'art. 1422 cod. civ., secondo il
quale l'azione di nullità può essere esercitata in ogni tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione
dell'azione di ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto, momento in cui
diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le operazioni di pagamento,
inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato
per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente
avallato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010, che
ha individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo versamento con riferimento
alla sola ipotesi in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio
accreditamento).
La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza minoritaria non condivida
l'estensione generalizzata al conto corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto
corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario la regola della decorrenza
della prescrizione delle reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe
razionale giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi dell'art. 1831 cod. civ.
ordinariamente pari ad un semestre), mentre la disciplina codicistica del contratto di conto corrente
bancario non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest'ultimo per un indeterminato 13
periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l'esercizio delle azioni derivanti
dalle annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente
lunghi, con pregiudizio delle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo
strettamente ermeneutico, l'art.1857 cod. civ. si limiterebbe a dichiarare applicabile al conto
corrente bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza
che  - atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ.  - non risulterebbe certa
l'estensione della regola secondo cui l'approvazione dell'estratto conto redatto periodicamente si
riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare la
legittimità sostanziale delle singole annotazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato art. 2, comma 61, si sia
inserito in questo complesso scenario normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole
soluzione interpretativa.
Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che il legislatore abbia
assunto l'annotazione come termine per l'esercizio dell'azione di ripetizione - essendo pacifico che
tale azione è esperibile solo per effetto di un pagamento indebito - o che l'annotazione sia la fonte
costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si
inserirebbe nel solco della disposizione dell'art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina con
specifico riferimento ai contratti di conto corrente bancario. In questa prospettiva, il legislatore si
sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto dall'art. 1832 cod. civ. un ulteriore
termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul
piano contabile, l'esattezza delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della
difesa statale, sarebbe poco convincente perché la norma sarebbe sostanzialmente priva di efficacia,
non avendo senso affermare che sia prescritta l'azione dalla quale si sia già decaduti.
Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi ai «diritti nascenti dalle
annotazioni», abbia inteso richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili
contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata l'annotazione in conto e, perciò, il
diritto di accertare la mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in
quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad esempio, applicazione di
interessi ultra-legali; indebita capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici)14
In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono soggette a prescrizione non
solo le azioni di ripetizione di quanto eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi
dell'art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della illegittimità delle annotazioni
eseguite in base alle predette clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto
corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati entro un
termine prescrizionale ordinario, i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una
disposizione contrattuale viziata.
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente
orientata della norma censurata, si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto
precisare la portata dell'art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione, cui le parti hanno inteso
dare una particolare valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della
prescrizione del diritto nascente da quella operazione.
Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del Consiglio dei
ministri afferma che debba essere letta ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di
cui costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il legislatore non avrebbe inteso
precludere qualsiasi azione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì
chiarire che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora risulti ormai prescritta
l'azione per fare valere l'illegittimità delle annotazioni in conto.
La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il
legislatore può adottare norme che precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo
quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti
giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la
scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò
vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del
1995; n. 397 del 1994; n. 480 del 1992).
Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono stati, inoltre,
individuati una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i
principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza
dell'ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n.
525 del 2000 e n. 397 del 1994).15
Nella fattispecie, il Presidente del  Consiglio dei ministri sottolinea che, pur  dovendosi
riconoscere la prevalenza dell'opzione interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà
del rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell'ambito della stessa (versamenti
ripristinatori e solutori), non può escludersi la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche,
sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del contratto di conto
corrente in termini sostanzialmente autonomi rispetto ai collegati contratti di apprestamento della
provvista, valorizzano la facoltà del correntista di disporre in qualunque momento del relativo saldo
o di richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare
l'indebita apposizione di interessi, competenze e  spese e di richiederne la restituzione, con
conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la banca ha provveduto
all'annotazione della posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste somme costituirebbe
autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d'appello di
Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio 2009;
Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con
riferimento all'ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione prima civile,
sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).
Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l'osservazione del Tribunale
secondo cui l'annotazione è circostanza di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale
sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione dell'estratto conto, in
quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma
l'astratta possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 aprile
2010, n. 9620). Ai sensi dell'art. 1852 cod. civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di
disporre del saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza del termine per
l'invio dell'estratto, potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui intende
disporre nonché delle annotazioni in esso contenute.
La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili dal sistema, non
lederebbe né l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi, di cui all'art. 24 Cost., né l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità
giudiziaria, di cui all'art. 102 Cost., né tantomeno l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU.16
4.â€" In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale
rappresentante  pro-tempore ha depositato atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in
aggiunta a quelli già costituiti.
5.â€" In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria illustrativa, nella quale, in
primo luogo, ribadisce l'inammissibilità della questione, in quanto: a) sarebbe carente la
motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la descrizione dei fatti di causa, perché il
rimettente, in presenza di una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro
connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità
normativa, articolando le sue censure in maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono
la norma stessa. Inoltre, il giudice  a quo, prendendo le mosse per le sue argomentazioni dalla
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato
le ragioni complessive svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa o
insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il rimettente si sarebbe sottratto all'onere di
sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente
orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti territoriali.
Nel merito, l'istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell'atto di
costituzione.
6.â€" In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria
illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
7.â€" Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 166 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
7.1.â€" Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio  la San Paolo Banco di
Napoli s.p.a. - filiale di Benevento - chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente
bancario n. 7073 (poi  corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre 1992 e chiuso il 31
dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato, stante l'addebito,
nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non
dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la nullità dell'atto di citazione
per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base della domanda ed aveva 17
eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto decorrente
dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione
degli estratti conto, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo
con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla quale era emerso un
saldo reale a favore dell'attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in
decisione; che, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite
civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa in istruttoria, fissando l'udienza del 10 marzo 2011
per la comparizione del CTU al fine di incaricare quest'ultimo della ricostruzione del rapporto
bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato
integralmente dall'interesse anatocistico (criterio  cosiddetto dell'interesse semplice); che, nelle
more del giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il citato art. 2, comma 61.
7.2.â€" In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a
quo osserva di non potere prescindere dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed
in quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo del rapporto bancario, avendo
la banca convenuta tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione
dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore.
Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre non già dalla data di estinzione del
rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 2448 del
2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell'attore alla
ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo 1997,
ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell'indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo 2007).
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni
bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non
dovuti, già versati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la
conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell'indebito, essendo stato il
rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.18
7.3.â€" Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei
limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa
nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.
Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei limiti interni
all'ammissibilità delle norme interpretative ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto
il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla
decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione delle operazioni bancarie in conto
corrente, perché la Corte di  cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010,  «per la particolare
importanza delle questioni sollevate», ha ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il
termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (ad esempio per nullità
della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data
di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la
norma in questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la
disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt.
1852-1857 cod. civ.,  nonché con il principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. in tema di
decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei
contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche se articolati in
una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i
debiti delle parti e se ne determina l'esigibilità.
Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si
avrebbe non soltanto una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparità di
trattamento, ma anche la violazione dell'art. 24 Cost. (in quanto le norme sulla prescrizione, pur
avendo natura sostanziale, producono effetti sul piano processuale, perché, invocando l'effetto
estintivo delle stesse, è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via
giudiziaria) e dell'art. 102 Cost., stante la invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie.
Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i
principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa
economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle 19
imprese e alle famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte ad
ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo
svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico.
Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle  banche ad ottenere in
restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se
annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di
chiusura del conto.
Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel disporre che «In ogni
caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo delle principali regole
giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei canoni di logica e avvedutezza
elementari, irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del
27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a
credito in un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli "in ogni caso" in
restituzione dal suo debitore.
8.â€" Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in giudizio il Banco di
Napoli  s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante  protempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e n. 167 del 2011 e con
quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
8.1.â€" In primo luogo, l'istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale per mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato
interpretazioni "adeguatrici" ovvero costituzionalmente orientate (sentenza n. 217 del 2010),
nonché per indeterminatezza ed oscurità del  petitum dell'ordinanza di rimessione (sentenza n. 91
del 2010).
Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per contraddittorietà ed
insufficienza della motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito
all'applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono dai principi
innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In
particolare, la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull'erroneo presupposto 20
che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di opporre l'eccezione di prescrizione, prima
della "data di estinzione del rapporto di conto corrente", mentre anche la Corte di cassazione, a
sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di  «importi versati a titolo solutorio».
Peraltro, l'istituto di credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con
conseguente  manifesta irrilevanza della questione.
La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente, nell'esporre le ragioni per le quali
la norma "interpretativa" determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi
costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l'intervento del legislatore con una "norma
interpretativa" in assenza di un dubbio ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun contrasto
giurisprudenziale in ordine alla norma da interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima
dell'intervento della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di legittimità
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile
1984, n. 2262), rispetto alle quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque,
ad avviso dell'istituto di credito, sarebbe intervenuto per prevenire nuovi contrasti sulla materia,
indicando una chiave di lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di
cassazione.
L'Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la
norma censurata non innoverebbe né modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come una delle possibili
letture del testo originario.
Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il legislatore, coerentemente
con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418
del 2010, avrebbe previsto (ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità del negozio che genera
l'addebito o l'accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa
all'azione di rettifica della posta contabile, considerato che l'unitarietà del rapporto derivante dal
contratto bancario non renderebbe necessaria la chiusura del conto per stabilire l'esatto ammontare
dei crediti e debiti delle parti tra loro.
Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto
la  decorrenza della prescrizione dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca 21
nascenti dall'apertura di credito in conto corrente (non potendo la banca esigere il rientro da parte
del correntista fino alla revoca o scadenza dell'apertura di credito), bensì al diritto di contestare gli
eventuali accrediti o addebiti privi di causa.
Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l'inammissibilità (per mancata motivazione) e,
comunque, la infondatezza delle censure relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo
capoverso del censurato art. 2, comma 61.
Inoltre, l'istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza della censura relativa
agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il
diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto valere dall'annotazione dei
singoli utilizzi, poiché il diritto al rimborso dell'apertura di credito concessa al cliente è esercitabile
solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.
Infine,  il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di
motivazione  ad essa sottesa.
8.2.â€" Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile  o, comunque,
infondata.
8.3.â€" In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione con
riguardo alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione
degli importi già versati», essendosi il rimettente limitato a formulare l'ipotesi che essa impedisca la
restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche
conformi al dettato costituzionale.
8.4.â€" Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni
sulla non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al
giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non
risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la
norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che 22
la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna
lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
8.5.â€" In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
8.6.â€" Il 17 gennaio 2012, l'ente ora detto ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e
sviluppando le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
8.7.â€" In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria
illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
9.â€" Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell'8 aprile 2011 (r.o.
n. 167 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di
legittimità costituzionale della stessa norma già censurata con le ordinanze sopra richiamate.
9.1.â€" In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo capoverso della
norma censurata, qualificato dal legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate
prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di
citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme
indebitamente iscritte nel conto dell'attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni
anteriori alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011).
9.2.â€" Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente esamina distintamente i
due periodi della norma censurata.
Quanto al primo, concernente l'interpretazione dell'art. 2935 cod. civ., il giudice  a quo
sostiene che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.
In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della
irragionevolezza della norma stessa, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell'azione di
ripetizione dell'indebito dall'annotazione, attribuirebbe a quest'ultima un effetto "solutorio" che
l'annotazione non potrebbe per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto
con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n.
24418 del 2010, secondo cui il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è
soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto
funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel 23
senso che si riferisca all'azione volta a fare dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base
alla quale è stata effettuata l'annotazione, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere
eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di
eccezioni, quello secondo cui l'azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i
limiti interni all'ammissibilità delle norme interpretative e all'efficacia retroattiva della legge,
perché introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall'art. 2935 cod. civ., che non
trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì, lesiva dell'affidamento dei risparmiatori
ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l'aspettativa di ottenere la
ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, minando la certezza dei rapporti
giuridici e la coerenza del sistema.
Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto 1) la norma
censurata consentirebbe alla banca, attraverso l'annotazione, di precostituire la prova del dies a quo
del termine di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in materia di prova di cui agli artt.
2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell'imprenditore solo
"contro" di lui, e di cui all'art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di ingiunzione, che
attribuisce alle scritture contabili in favore dell'imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela
sommaria; 2) la norma si risolverebbe nell'attribuzione alla banca di un potere di attestazione,
attraverso l'annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la più recente
legislazione in materia bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad
una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto
con l'esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i
contendenti, non solo con riguardo al  potere di allegazione, ma anche al diritto alla prova.
Il giudice  a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo capoverso anche in
riferimento all'art. 47 Cost., sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma
censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di svantaggio per i
singoli risparmiatori.
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell'art.117,  primo  comma, Cost., in relazione
all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea, in quanto la norma censurata,
introducendo una disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai consumatori,
violerebbe il fondamentale principio cui deve essere improntata l'attività legislativa dell'Unione e 24
degli Stati che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese, deve essere
assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente debole, nell'ottica di
un necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.
Il secondo periodo della norma censurata - che, secondo il rimettente, si presterebbe a due
possibili interpretazioni, quella secondo cui per  «importi già versati» si dovrebbero intendere gli
importi già annotati, e quella secondo cui per  «importi già versati» si dovrebbero intendere gli
importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti  -
sarebbe invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
In particolare, il giudice  a quo lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della
irragionevolezza della norma censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento
come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla chiusura del conto, verrebbero
cancellati i diritti delle parti scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole
sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe di una norma
irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non
ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l'affidamento
dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell'ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si
introduca una norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti patrimoniali,
arrecherebbe un  vulnus evidente al principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del
rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 23 Cost., stante il sostanziale effetto
ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un'annotazione
in forza di una clausola nulla, senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne
giustifichi il contenuto ablatorio.
Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l'art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte EDU nel senso che
la nozione di "beni" può ricomprendere sia dei "beni effettivi" che dei valori patrimoniali compresi
i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza legittima di
ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà  - in quanto la norma censurata si
risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.25
9.3.â€" Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel giudizio di legittimità
costituzionale A.C. chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato
art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e  117, Cost.,  parametro
quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6 della CEDU.
In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma censurata con l'art. 77 Cost.,
mancando, nel caso di specie, i requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei
presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In particolare, non sarebbe indicato, né
individuabile il collegamento formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto
(misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con la norma de qua, oggetto
di eccezione.
La detta parte, poi, deduce la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art.
6 della CEDU, sul diritto all'equo processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova
applicazione, stante l'efficacia retroattiva, anche nei processi in corso, con incidenza
sull'amministrazione della giustizia, in mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad
esempio, come per i motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge
interpretata).
Il deducente lamenta anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di
uguaglianza (per disparità di trattamento tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari
di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da conto corrente ordinario; tra
correntisti che abbiano chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti
del cliente e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si
sarebbe voluto anticipare alla data dell'annotazione la decorrenza della prescrizione dell'azione di
ripetizione dell'indebito ed, altresì, precludere l'azione giudiziaria per le somme già versate,
discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale); nonché del principio di affidamento
connaturato allo Stato di diritto.
La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con l'art. 23 Cost., in
quanto non sarebbe dato rinvenire alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il
contenuto ablatorio della previsione.
La norma  de qua  violerebbe poi: 1) l'art. 24 Cost., in quanto la preclusione del diritto di
ripetizione delle somme versate inciderebbe sul diritto dell'individuo alla tutela giurisdizionale; 2) 26
l'art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma comporterebbe una incidenza sulla
integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale; 3) l'art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto
processo.
È addotta, altresì, la violazione dell'art. 47 Cost., in quanto la norma in questione, impedendo
la ripetizione di somme versate (sia dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe
conforme al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.
Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell'art. 2 Cost. in quanto, negando il
diritto alla ripetizione di somme versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del
diritto alla ripetizione dell'indebito dall'annotazione, quale atto compiuto dalla banca (che è la sola
a "tenere il conto") anche nell'ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di
solidarietà tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di cassazione.
9.4.― Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in giudizio la
Unicredit s.p.a. - in qualità di società incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. - in persona
del legale rappresentante  pro-tempore, chiedendo che la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
In primo luogo, l'istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza e violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di
rimessione, non avendo il rimettente affatto illustrato la materia del contendere del giudizio
principale.
In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per mancata sperimentazione
di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tanto più che la
giurisprudenza di merito avrebbe già messo in luce come una corretta interpretazione della detta
disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile 2011, avrebbe ritenuto
come, con la norma censurata, il legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente
dall'annotazione a seguito dell'accertamento della nullità dell'atto sottostante da cui deriva il
credito annotato, in conformità a quanto disposto dall'art. 1422 cod. civ.
Nel merito, ad avviso dell'istituto di credito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la
disposizione avrebbe valenza meramente interpretativa, tenuto anche conto che l'imprescrittibilità27
dell'azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti (pagamenti, annotamenti) compiuti da
oltre dieci anni, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1422 cod. civ.
9.5.â€" Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio
del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata  inammissibile  o, comunque,
infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce  la inammissibilità della questione, per omessa
descrizione dei fatti di causa nonché di motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente
a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare in quali
termini la sua applicazione incida concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio
principale.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla
seconda parte della norma censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale
disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di comprendere in quali termini essa contrasterebbe
con gli invocati principi costituzionali.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011,
relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
9.6.â€" In data  15  dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione congiunta del
procedimento r.o. n. 167 del 2011 con quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha
depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria
illustrativa riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa,
riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
9.7.― Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 117,  primo  comma, Cost., questione di legittimità 28
costituzionale dell'art. 2, comma 61, secondo periodo,  del  d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre
2008, A.B. aveva convenuto in giudizio  il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa
rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito, la
condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, stante l'addebito, nel
corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva dedotto, in primo luogo, la validità delle pattuizioni
relative agli interessi contabilizzati e la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in
adempimento di un'obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell'indebito; che, disposta CTU contabile, era risultato un saldo in favore della
correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il
Banco di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell'azione di ripetizione, l'attrice
aveva chiesto di non applicare detta norma al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare  questione
di legittimità costituzionale della stessa.
In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al giudizio principale solo il
secondo periodo dell'art. 2, comma 61, nei cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale.
In particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in questione, la domanda dovrebbe
essere rigettata, atteso che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, le somme,
oggetto di indebito, erano già state versate dal correntista.
Diversamente, quanto al primo periodo dell'art. 2, comma 61, il giudice a quo (come anche
già il Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema
di legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, per
«diritti nascenti dall'annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti  derivanti dall'art. 1832,
secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere  la rettifica sul piano cartolare delle
annotazioni sul conto basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione non
in contrasto con quanto  affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418
del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione dell'indebito dalla 29
chiusura del conto o dalla data del pagamento "solutorio" (cui non potrebbe essere equiparata
l'annotazione in conto).
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il tenore letterale del
secondo periodo dell'art. 2, comma 61, risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto
all'ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate, non consentendo
un'interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la rimessione alla Corte (sentenze
nn. 315, 270 e 26 del 2010).
In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della
irragionevolezza della disposizione censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei
correntisti, a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l'entrata in vigore
della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell'indebito
unicamente ed irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe
irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto
corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura.
Il giudice  a quo  assume, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la norma, nel
disporre che non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del
correntista che dell'istituto di credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe
retroattivamente sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche
soggettive.
Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con l'art. 102 Cost., in
quanto, data la sua valenza retroattiva, violerebbe l'integrità delle attribuzioni del potere
giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione dell'indebito  cui l'obbligato
non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti.
Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l'art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all'art. 6 della CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell'interpretazione datane
dalla Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in
base all'ordinamento preesistente, interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del
giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di
ragioni imperative di interesse generale.30
9.8.â€" Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in giudizio A.B.
chiedendo che il citato art. 2, comma 61, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro, quest'ultimo, evocato in
relazione all'art. 6 della CEDU.
Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano  nella sostanza analoghe a quelle
svolte nella comparsa di costituzione della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167
del 2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a tale giudizio.
Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento
iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata  inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia erroneamente omesso di
dare una lettura del secondo periodo in correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma
in senso puramente letterale, senza coglierne l'effettivo significato. Al riguardo, la prima
disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di fare valere sotto ogni profilo - sia contabile
che sostanziale - l'erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che preclude la ripetizione
degli importi già versati andrebbe letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi
alle eccezioni di incostituzionalità.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge sostanzialmente le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011
relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco
di Sicilia, ha depositato memoria di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa,
riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
9.9.â€"  Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o. n. 258 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo  comma, Cost., 31
questione di legittimità costituzionale della  medesima  norma censurata  dalle ordinanze
precedentemente illustrate.
In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in liquidazione, aveva
convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa
declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle
commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli interessi ultralegali, la condanna della banca
alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti bancari intercorsi
tra le parti dal 1993 al 2003; che, costituitasi in giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della
domanda e la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto decorrente
dalla data di annotazione di ogni singola posta; che era stata disposta CTU contabile, considerando
sia l'ipotesi della capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con scorporo della
commissione di massimo scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la legge di
conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell'art. 2, comma 61.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel
senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre non già dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24418
del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell'attore alla
ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 1997, ovvero oltre
dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito
(con raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre  2007). Inoltre, se la seconda parte della
norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente,
ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell'entrata
in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della
domanda di restituzione dell'indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31
dicembre 2003.
In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte dell'art. 2, comma 61, la
decorrenza della prescrizione dalla data dell'annotazione sarebbe riferita ai  «diritti nascenti
dall'annotazione in conto» e non già all'azione di ripetizione dell'indebito, che presupporrebbe un
atto "solutorio", non ravvisabile nell'annotazione in conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe
con quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, 32
sulla decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito dalla chiusura del conto,
se ci siano stati solo versamenti "ripristinatori", in quanto l'art. 2, comma 61, concernerebbe la
decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti nascenti dall'annotazione in conto».
In ordine alla seconda parte dell'art. 2, comma 61, il rimettente osserva che la norma non
assumerebbe alcun carattere interpretativo, perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli
rapporti di conto corrente bancario, all'art. 2033 cod. civ. e, conseguentemente, non potrebbe avere
alcuna valenza retroattiva.
Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe l'applicazione alle ipotesi riguardanti
la tutela dei diritti alla ripetizione nascenti da "pagamenti" su conto (e non da annotazioni su conto).
Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità costituzionale «in ipotesi  di ritenuta
applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame».
In primo luogo, il giudice  a quo assume la violazione dei limiti costituzionali
all'ammissibilità delle norme interpretative. Infatti, la norma censurata si porrebbe, in riferimento
all'art. 2935 cod. civ., in funzione "derogativa ed innovativa"  - in aperto contrasto con
l'orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n.
24418 del 2010 - e, in riferimento all'art. 2033 cod. civ., in funzione "derogativa".
In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe come norma "particolare" in deroga, senza adeguata
giustificazione, a disposizioni dell'ordinamento di carattere generale, annullando del tutto (con
l'esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi
in danno del contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente forte, con
incisione, peraltro, sui soli conti correnti bancari.
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
uguaglianza, in quanto la preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente
versate, alla data della entrata in vigore della legge di conversione, comporterebbe una ingiustificata
compressione del diritto di ripetere l'indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla
menzionata soglia temporale e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione
giuridica.
Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al
principio inderogabile della effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt.33
101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni proprie, costituzionalmente
riservate al potere giudiziario, in quanto: 1) il legislatore, mediante l'introduzione di una norma
intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub iudice, porrebbe nel nulla le
funzioni giurisdizionali, intervenendo per annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata,
lungi dall'introdurre una disciplina organica diretta a regolare una molteplicità di rapporti e
situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere sul contenzioso pendente tra correntisti e
banche, al fine di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità.
Il giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell'art. 47 Cost., in quanto la riscossione e
ritenzione di somme indebite (data l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed
anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi dei cittadini, implicherebbe grave
violazione e compromissione del principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni
sull'economia e sul reddito dell'intera collettività.
Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell'art. 117,  primo  comma, Cost.,
attraverso la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata verrebbe ad
interferire con l'amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi di interesse
generale, modificando retroattivamente, in senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di
legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti
all'epoca della modifica.
9.10.â€" Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità
costituzionale la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
L'istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla rilevanza della
questione, non essendosi il rimettente espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di
applicazione della norma censurata ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo
esame. Invero, il giudice a quo, dopo avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo
capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a concludere per l'irrilevanza
dell'art. 2, comma 61, ai fini della decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di
ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle questioni in esame».34
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. osserva che
la natura autenticamente interpretativa della prima parte della norma censurata risulterebbe da due
possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della stessa.
L'istituto di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo le mosse dall'iter logico
sviluppato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il
percorso argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma censurata si sarebbe posta
nel solco interpretativo tracciato da detta sentenza:  «la "prescrizione relativa ai diritti nascenti da
un'annotazione in conto" non può che riferirsi alla prescrizione della  condictio indebiti, che
presuppone che nello svolgimento del conto corrente bancario vi sia stato da parte della banca un
addebito illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la progressiva compensazione che
si verifica con gli annotamenti "in dare" e "in avere" nel conto corrente bancario, con la
annotazione "a credito" successiva all'illegittimo addebito: sempre sul presupposto che
quell'annotazione "a credito" non fosse invece "ripristinatoria di provvista" nell'ambito di
un'apertura di credito, perché, allora, il "diritto prescrittibile nascente da un'annotazione in conto"
sarà quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il correntista paghi un saldo passivo
che, in ipotesi, fosse stato determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi». In
questo quadro, la norma in esame avrebbe codificato un'interpretazione espressa dal giudice di
legittimità, «sulla base del diritto vigente, nell'individuare il dies a quo della prescrizione del diritto
di ripetere indebiti pagamenti effettuati nello svolgimento di un contratto di conto corrente
bancario; ed allora non può dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente interpretativa che
ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata soluzione ermeneutica espressa dalla Magistratura
al suo più alto livello».
Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con gli artt. 1422 cod. civ.
(di cui costituirebbe norma applicativa nella materia bancaria l'art. 1827 cod. civ.), per prescrizione
relativa ai  «diritti nascenti da un'annotazione in conto» si dovrebbe intendere la prescrizione
decennale di un'azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione di partite
basate su titoli nulli.
In ogni caso, l'interpretazione data dal legislatore a regole già esistenti nell'ordinamento non
potrebbe contrastare con valori costituzionali. 35
Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca Nazionale del Lavoro
sottolinea come, ammesso che tale disposizione sia destinata ad incidere su situazioni pregresse,
non sarebbero lesi i principi di uguaglianza, considerato che l'esclusione della ripetizione di
pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi  i contraenti e che il rapporto di un conto corrente
bancario ha una sua specificità, tale da giustificare una diversità di trattamento sul piano della
condictio indebiti rispetto ad altri rapporti negoziali, anche se di durata, nonché comportanti un
legittimo affidamento.
10.â€" Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile  o, comunque,
infondata.
Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla
non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio
r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale
rappresentante  pro tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a
quelli già costituiti. Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria illustrativa,
richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di
intervento.
Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria
illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
11.â€" Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011 (r.o. n. 221, 222 e 223 del
2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che precedono.
11.1.â€" In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 221 del 2011, il rimettente
premette che, con atto di citazione ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C.
s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e A.R.C., avevano convenuto in
giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem), chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo  - risultato
passivo - del conto corrente intrattenuto con la banca, avendo quest'ultima, nel corso del rapporto,
applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi a tasso usurario, nonché 36
conteggiato commissioni su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non corrispondenti a
quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla restituzione dell'indebito percepito; che la Banca
Carime s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione decennale del diritto alla
ripetizione dell'indebito e contestando nel merito le domande degli attori; che, disposta CTU per il
ricalcolo del saldo, all'udienza del 25 marzo 2011 la convenuta, nel contestare le risultanze della
consulenza contabile, aveva chiesto l'espletamento di nuovi conteggi, stante l'intervenuta
prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca in applicazione dell'art. 2,
comma 61, della legge n. 10 del 2011.
11.2.â€" Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2011, il rimettente espone
che, con atto di citazione ritualmente notificato, C.I., titolare di un'impresa individuale, aveva
convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e - premesso che la banca, nel corso di quattro rapporti di
conto corrente intrattenuti tra le parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto,
interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi, addebitato costi, oneri e
commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e  specifica pattuizione scritta, gravato i
conti  sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in
tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in
linea banca anziché in linea capitale; che dall'analisi, ad opera di un consulente, della situazione dei
quattro conti, era risultato, per ognuno di essi, un saldo attivo in favore dell'attrice - aveva chiesto
la condanna dell'istituto di credito al pagamento dei saldi effettivi finali dei quattro conti correnti,
ovvero alla restituzione dell'indebito versato, nonché al pagamento dell'indennizzo per
arricchimento senza causa.
Il giudice  a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la
prescrizione del diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio dalla data di
notificazione dell'atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per iscritto del tasso di
interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi
soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all'udienza del 30 marzo 2011, fissata per chiarimenti al CTU, parte
convenuta, contestando le risultanze della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione,
l'applicazione dell'art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 nonché della sentenza della Corte di
cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2010. 37
11.3.â€" Nell'ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il rimettente espone che, con
atto di citazione ritualmente notificato, la società Franco Vito & C., s.n.c., aveva convenuto in
giudizio la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e  - premesso che la banca, nel corso nel
rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, acceso prima del marzo del
1994, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la
capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo
scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti  sia attraverso il
meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e
gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea
capitale; che l'attrice aveva analizzato la situazione del conto corrente dal 30 giugno 1995 al 30
settembre 2008, conteggiando un saldo attivo in suo favore di euro 164.851,36 -  aveva chiesto la
condanna dell'istituto di credito al pagamento del saldo effettivo finale del conto corrente, ovvero
alla restituzione dell'indebito versato, nonché al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza
causa.
Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca Credito Emiliano s.p.a., aveva
eccepito, sul presupposto che il contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed
estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell'atto di citazione fosse avvenuta in data 9 febbraio
2009, la avvenuta prescrizione  quinquennale (per il periodo anteriore all'8 febbraio 2004) o
decennale (per il periodo anteriore all'8 febbraio 1999) del diritto; che, nel merito, aveva dedotto la
pattuizione per iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il
mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all'udienza del 30 marzo 2011 la convenuta, contestando le
risultanze della consulenza, aveva chiesto l'applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge
n. 10 del 2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per l'espletamento di nuovi conteggi che
tenessero conto dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla
banca. Di contro, l'attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e,
in subordine, sostenendo la illegittimità costituzionale della norma invocata da controparte, aveva
invitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
11.4.â€" In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il rimettente svolge nelle tre
ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011) le medesime argomentazioni.38
Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice  a quo 
osserva che, al fine di decidere se e in quali termini affidare al consulente l'incarico di effettuare un
nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di causa, ovvero rinviare la
causa per la precisazione delle conclusioni, non si può prescindere dall'esame della citata norma.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti
interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché
degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere attribuita natura di
norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E,
invero, la norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte costituzionale in tema di
ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e di efficacia retroattiva delle leggi.
In particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia chiarito che il
legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non solo in presenza di incertezze
sull'applicazione di una disposizione o di  contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta
imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando un
significato ascrivibile alla norma anteriore.
Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all'efficacia retroattiva delle leggi nella
salvaguardia del principio di ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, di
tutela del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed interessi, del principio di affidamento, nonché
di quello di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.
Ad avviso del rimettente, nell'ambito del nostro ordinamento, non sarebbero ravvisabili
incertezze circa la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetere le somme indebitamente
trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente.
Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte, chiarito che il termine di
prescrizione decennale del diritto di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a
titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del
rapporto (ex plurimis: sentenze n. 10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da
ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, con la quale
si è precisato che «se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente, il correntista agisce per fare dichiarare la nullità della clausola che prevede la 39
corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo
titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i
versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l'art. 2935 cod. civ.
prevede che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Come precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un
pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Ad avviso del giudice  a quo, la statuizione normativa secondo cui la prescrizione decorre
dall'annotazione in conto dell'addebito degli interessi, attribuendo all'annotazione l'efficacia di un
pagamento, introdurrebbe un concetto del  tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili
varianti interpretative delle preesistenti norme.
Inoltre, qualora l'applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, si
violerebbe il principio del legittimo affidamento delle parti in relazione all'applicazione di un
orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero
e proprio overruling.
Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile la restituzione degli
importi già versati alla data della sua entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di
ottenere la relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.,
non sarebbe giustificata da alcun ragionevole principio e determinerebbe una inammissibile
disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., tra i debitori che abbiano
versato somme prima dell'entrata in vigore della legge e debitori che dette somme abbiano versato
successivamente.
Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è intervenuto nei giudizi il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile  o,
comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il
rimettente avrebbe fornito una interpretazione non univoca della norma censurata, affermando, da
un lato, che alla stessa non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 40
2935 cod. civ. né efficacia retroattiva e, dall'altro, fondando la questione di costituzionalità proprio
sulla natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale relativa alla
seconda parte della norma censurata, secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati».
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l'ipotesi che essa impedisca
la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con violazione dell'art. 3
Cost.) che si determinerebbe tra i debitori in considerazione del momento del versamento da essi
effettuato.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla
non fondatezza della questione di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio
r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non
risulterebbero violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che
la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del
rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non
comporterebbe alcuna lesione del principio costituzionale sancito dall'art. 24 Cost.
In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel giudizio iscritto al r.o. n.
221 del 2011, la Banca Carime s.p.a. (Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore,
ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
11.5.â€" Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con ordinanza  del 26 luglio
2011 (r.o. n. 247 del 2011),  ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost.,
questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel
senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre non già dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Corte di cassazione) ma dal giorno
della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell'attore alla ripetizione degli importi 41
versati a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta
stragiudiziale di restituzione dell'indebito. Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse
interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti
può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell'entrata in vigore della
legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda, essendo
stato il rapporto consensualmente chiuso in data 29 giugno 2010.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce testualmente la motivazione
della ordinanza r.o. n. 166 del 2011, di cui sopra.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata  inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per carente
motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria
(l'unico indizio fornito al riguardo dall'ordinanza di rimessione concerne il carattere "solutorio" dei
versamenti effettuati dal correntista).
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale, relativa alla
seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l'ipotesi che essa
impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011,
relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa erariale sottolinea che non
risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la
norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto
e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe
alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
In data 17 gennaio 2012  e, pertanto,  fuori termine, il Banco  Popolare Soc. Coop., quale
successore della Banca Popolare di Lodi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha 42
depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato in diritto
1.â€" Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della
Costituzione, nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine all'ammissibilità di una
legge d'interpretazione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), che così dispone: «In
ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a
decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi
già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali,
in primo luogo, per contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1)
mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di
legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di per sé la decorrenza della
prescrizione con riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna
colmata dagli interpreti con l'applicazione di una norma generale, qual è l'art. 2935 cod. civ.,
nonché di principi desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di principi in tema
di estinzione del rapporto obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione interpretativa prescelta
dal legislatore non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina
complessiva dell'istituto, perché, come posto in luce dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella
sentenza n. 24418 del  2 dicembre  2010, in armonia con i principi generali in materia di
adempimento, di ripetizione d'indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto corrente
bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del
rapporto, quando non siano effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure allorché il
versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria 43
dell'affidamento; b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento
del limite affidato.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di
uguaglianza, e, quindi, ancora con l'art. 3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione  ad hoc,
introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione processuale dei clienti del sistema
bancario, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, determinando un'inammissibile
disparità di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della
prescrizione diverso, non soltanto dall'unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti
bancari regolati in conto corrente (in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche
dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il rapporto de quo
(mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla
cessazione dei contratti stessi), così creando un'inammissibile disparità di trattamento tra tipologie
contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e
processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata ad operare soltanto per
le somme già versate alla data di entrata  in vigore della legge di conversione del citato  d.l., con
ingiustificata compressione del diritto a ripetere l'indebito per chi abbia posto in essere pagamenti
fino alla suddetta soglia temporale.
La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l'art. 24 Cost., sotto il profilo
della indefettibilità della tutela giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la
prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l'annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di
conoscibilità del cliente, mentre la seconda parte - in base ad una possibile opzione interpretativa,
peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con un'esegesi della norma
costituzionalmente orientata  - introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente
corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell'integrità
delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattandosi di stabilire «se la
statuizione contenuta nella norma censurata integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte
legislativa, come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza, ovvero sia diretta ad incidere su
concrete fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l'art. 111
Cost., sotto il profilo del giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto la norma 44
censurata, supportata da una espressa previsione di retroattività, verrebbe a sancire - se non altro
dalle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso un decennio - la paralisi
processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio, esperendo un'azione di
ripetizione d'indebito.
Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., attraverso la
violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il legislatore nazionale,
in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole
alle banche, avrebbe interferito nell'amministrazione della giustizia, assegnando alla norma
interpretata un significato vantaggioso per una parte del processo, in assenza di «motivi imperativi
di interesse generale», come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo.
2.â€" Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli
artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge
di conversione).
Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel
senso che la prescrizione decennale (dell'azione di ripetizione dell'indebito) decorre non dalla data
di estinzione del rapporto di conto corrente - come confermato di recente da Cass., sez. un., n.
24418 del 2010 - ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», violerebbe l'art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i limiti interni
all'ammissibilità delle norme interpretative e, in generale, all'efficacia retroattiva delle leggi, in
quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della
prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché
sul punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da ultimo,
dalla medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur
qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo, ponendosi in contrasto con la
disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt.
1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ., in tema di
decorrenza della prescrizione, «considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre 45
ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, quali contratti
unitari, fonti di un unico rapporto giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo
con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina
l'esigibilità».
Ancora, sarebbe violato l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per contrasto col principio
di uguaglianza, qualora «la norma censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in
corso».
Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando
i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa
economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime aspettative, coltivate da
queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla
controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione di norme di
ordine pubblico (quale il divieto di anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle
banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito
in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento
del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse
anche per il passato ed ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la
realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale,
produrrebbero effetti sul piano processuale, stante l'efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe
l'art. 102 Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe
una invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie».
Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel
senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire
gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011  - data di entrata in vigore della legge di
conversione n. 10 del 2011 - anche se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra
richiamate, nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente stabilirebbe
che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un
rapporto regolato in conto corrente, "in ogni caso" non potrebbe ottenerli in restituzione dal suo
debitore.46
3.â€" Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.
Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza e della  lesione del principio di affidamento, in quanto: 1)
facendo decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito dalla data
dell'annotazione, attribuirebbe a quest'ultima un effetto solutorio che essa non può avere, non
essendovi stato pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione,
con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece, dovesse essere interpretata nel senso che
si riferisce all'azione diretta a far dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale
l'annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale,
priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello
secondo cui l'azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni
all'ammissibilità delle norme interpretative e all'efficacia retroattiva della legge, perché
introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall'art. 2935 cod. civ., e
cagionerebbe una lesione all'affidamento dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da
consolidata giurisprudenza in ordine all'aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto
illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la certezza dei rapporti giuridici e la
coerenza del sistema.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché: a)
consentirebbe alla banca, attraverso l'annotazione in  conto, di precostituire la prova della data di
decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali in materia di prova, di cui
agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla
medesima banca un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli istituti di
credito; c) consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione
della prova, in contrasto con l'esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con
parità delle armi tra i contendenti.
Ancora, sarebbero violati l'art. 47 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una
disciplina di privilegio per le banche e, quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori,  nonché
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 47
europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di palese favore per le banche e
sfavorevole ai consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei
rapporti con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in
quanto contraente più debole, nell'ottica di un necessario riassetto degli equilibri esistenti.
Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del rimettente, si
presterebbe a due possibili interpretazioni: quella alla stregua della quale per "importi già versati" si
dovrebbero intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta espressione si dovrebbe
avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente,
anche corrisposti.
La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1) essa, in modo
irrazionale, determinerebbe un principio di irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell'entrata
in vigore della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del pari in modo
irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da
nullità delle clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe di una
norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se
non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe
l'affidamento dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio della certezza del
diritto.
Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell'art. 23 Cost., perché avrebbe un
sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero
di un'annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all'art. 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, nel senso che la nozione di "beni" può comprendere sia beni effettivi, sia
valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere
almeno la "speranza legittima" di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà, mentre la
norma di cui si tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.
4.â€" Il Tribunale di Nicosia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità
costituzionale della norma in esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost.,
limitatamente al secondo periodo della norma stessa.48
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l'art. 3 Cost., sotto il profilo della
irragionevolezza, perché ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell'indebito unicamente in
base al dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole giustificazione i rapporti
regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in
rapporti di altra natura; b) l'art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si faccia luogo alla
restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione,
impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell'istituto di credito)
alla restituzione di somme non dovute, incidendo retroattivamente sul diritto all'effettività della
tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l'art. 102 Cost., in quanto la norma,
data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale,
incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell'indebito e sui giudizi ancora pendenti; d)
l'art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo,
nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto la norma censurata,
essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in  base all'ordinamento
preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su
singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni
imperative d'interesse generale.
5.â€" Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 2, comma 61.
Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi
nel senso che la prescrizione decennale (dell'azione di ripetizione dell'indebito) decorre non dalla
data di estinzione del rapporto di conto corrente - come confermato di recente da Cass., sez. un., n.
24418 del 2010 - ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo periodo della
norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto
corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011
- data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011  - anche se non dovuti», e con riguardo ad
entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova norma anche
alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta violerebbe l'art. 3 Cost., perché
irragionevole, in quanto: 1) essa, superando i limiti interni all'ammissibilità di norme interpretative, 49
derogherebbe all'art. 2935 cod. civ., ponendosi in aperto  contrasto con l'orientamento della
giurisprudenza in materia, confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata
sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione "derogativa" in riferimento
all'art. 2033 cod. civ. e, senza adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni
dell'ordinamento di carattere generale, annullando, con l'esclusione del diritto alla ripetizione, i
diritti in danno del contraente debole, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario.
Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
uguaglianza, perché la preclusione  all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una ingiustificata
compressione del diritto di ripetere l'indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla
suddetta soglia temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica;
b) gli artt. 24 e 111 Cost., con  riferimento al principio inderogabile dell'effettività della tutela
giudiziaria e del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della
invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d) l'art. 47 Cost.,
perché la ritenzione di somme indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini,
implicherebbe una grave compromissione del principio di tutela del risparmio; e) l'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in
senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato
luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all'epoca della modifica, verrebbe ad interferire con
l'amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi d'interesse generale.
6.â€" Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe,
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della normativa più volte
indicata.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni all'ammissibilità di una legge
d'interpretazione autentica e alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della
irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe
stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall'annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo,  la Corte di
cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti
bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione 50
dell'indebito (ad esempio, per nullità della clausola  di capitalizzazione degli interessi) decorre,
qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la quale la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dovrebbe decorrere dall'annotazione in conto
dell'addebito degli interessi, attribuendo a detta annotazione l'efficacia di  un pagamento,
introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti
interpretative delle norme preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata sentenza
della Corte di legittimità; 3) qualora l'applicazione della norma censurata si estendesse anche ai
giudizi in corso, resterebbe violato anche il principio del legittimo affidamento delle parti, in
relazione all'applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato
operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
L'art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della ragionevolezza e dell'uguaglianza,
perché la mancata restituzione degli importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra debitori che abbiano versato
somme prima dell'entrata in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca
successiva.
Infine, sarebbe violato l'art. 24 Cost., in quanto la norma in questione, rendendo impossibile
la restituzione degli importi già versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di
un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.
7.â€" Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le precedenti
ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo considerazioni identiche a
quelle contenute nell'ordinanza del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si
rinvia.
8.â€"Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte questione di legittimità
costituzionale della medesima norma (art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001  - comma aggiunto in sede di conversione), adducendo
argomenti analoghi o identici.
Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.51
9.â€" In relazione all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Ostuni, l'istituto di credito resistente (Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante
della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta s.p.a.) ha eccepito la
manifesta inammissibilità della questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il
rimettente avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse disposizioni
che compongono la norma di cui si discute, sia perché - pur prendendo le mosse dalla sentenza resa
dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva avuto riguardo ad un
contratto di apertura di credito bancario in conto corrente - egli avrebbe omesso di distinguere tra
conti correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per
un versamento, tra versamenti con cui il correntista "rientra" dal cosiddetto extrafido e versamenti
riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare qualsiasi informazione in ordine al
titolo dedotto dall'attore nel giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria.
Inoltre, il giudice  a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla qualificazione delle
annotazioni  per le quali si sarebbe potuto agire per la ripetizione dell'indebito, se vi fosse
un'apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati versamenti da parte del
correntista.
Anche l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza e difesa
del Presidente del Consiglio dei  ministri, ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile,
perché il Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi  «a svolgere astratte
considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la
sua applicazione possa incidere concretamente sull'esito della causa pendente dinanzi a sé». In
particolare, il rimettente avrebbe richiamato i principi sull'indebito pagamento enunciati dalla Corte
di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi che sarebbero rimasti lesi dalla
censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni, trascurando
di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di
quei principi, in modo da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa
sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini di prescrizione, avrebbe
precluso l'esercizio  dell'azione restitutoria. Inoltre, il giudice  a quo avrebbe proposto una lettura
confusa ed indifferenziata della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le sue
diverse disposizioni.52
Le suddette eccezioni non sono fondate.
Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale, riferisce quanto segue:
«Con atto di citazione notificato il 18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V.
s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 2741/R, acceso in data
11.04.1994, sino alla data dell'ultima operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva
che i conteggi fossero riformulati tenendo conto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale
circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la
banca fosse condannata alla restituzione dell'indebito versato.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attoree,
concludendo per il rigetto integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l'eccezione di prescrizione estintiva».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al ricalcolo del saldo, aveva
disposto una consulenza tecnica; che la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo
del saldo compiuto  «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza ammissiva della ctu»; che egli
aveva considerato la causa matura per la decisione ma, entrato in vigore l'art. 2, comma 61, della
legge n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010,  aveva  ritenuto sussistenti i
presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, osservando, sotto il
profilo della rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio «la natura assertivamente
interpretativa della stessa, unitamente all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta»
ne imponevano l'applicazione nel caso concreto.
Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza
della questione nel caso di specie. Egli  ha  individuato il rapporto negoziale (contratto di conto
corrente bancario), precisandone l'arco temporale di operatività, ha chiarito l'oggetto della pretesa
azionata dall'attore (ripetizione d'indebito oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così indicando il titolo
dedotto a sostegno della domanda),  ha  posto l'accento sull'eccezione di prescrizione sollevata
dall'istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta eccezione,  ha  considerato
necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo
sulla decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente, evidentemente incide anche sui risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente 53
«alla stregua dei criteri di cui all'ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del resto, si evince con
chiarezza dall'affermazione del giudicante, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull'eccezione
di prescrizione, non può prescindere dall'esame della norma censurata.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice  a quo avrebbe svolto argomenti che fanno
indistinto riferimento ad entrambi i periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così
incorrendo in un vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di motivazione, si deve
osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il contenuto delle singole censure
consente d'individuare la norma di volta in volta denunziata, mentre, in ordine all'asserito difetto di
motivazione, si deve rinviare alle considerazioni dianzi svolte.
10.â€" L'istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un ulteriore profilo di
inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel fatto che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare
la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Al
riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale
interpretazione, avrebbero respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame.
Neppure tale eccezione è fondata.
Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare
un "diritto vivente", si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, l'univoco tenore
della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al
sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in diritto;
sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto).
Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l'appunto, univoco. Nel primo periodo essa
stabilisce che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all'art.
1852 cod. civ.), l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa (il principio
è da intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall'annotazione in conto, in assenza di qualsiasi
distinzione da parte del legislatore). Il secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo
alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.
n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal
significato proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è quello di rendere 54
non ripetibili gli importi già versati (evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo
periodo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l'ordinanza di rimessione è intervenuta.
Esso non si prestava ad un'interpretazione conforme a Costituzione, come risulterà dalle
considerazioni che saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione
d'inammissibilità non sussiste.
11.â€" La questione è fondata.
L'art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere». Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che
presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula
elastica usata dal legislatore si spiega con l'esigenza di adattarla alle concrete modalità dei
molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una specifica statuizione
legislativa sulla decorrenza della prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella
legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega il dies a quo della prescrizione a
circostanze o eventi determinati. In alcuni di questi casi l'indicazione espressa della decorrenza
costituisce una specificazione del principio enunciato dall'art. 2935 cod. civ.; in altri, la
determinazione della decorrenza stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio generale
che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la possibilità legale di far valere il
diritto (non rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto).
In questo quadro, prima dell'intervento legislativo concretato dalla norma qui censurata, con
riferimento alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito nascente da operazioni bancarie
regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era formato un orientamento, peraltro
minoritario, secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorreva dall'annotazione
dell'addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse considerato
come rapporto unitario, la sua natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di
esecuzione giustificavano quella conclusione.
In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producevano
l'effetto di modificare il saldo, attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la
somma esigibile dal correntista ai sensi dell'art. 1852 cod. civ.55
A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di merito, un orientamento di
gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito doveva
decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto
corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una
pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti,
comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente;
soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le
somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.
Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, resa
dalla Corte di cassazione a sezioni unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in
esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l'orientamento maggioritario emerso in sede di
merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura
definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto
giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del
conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione,
sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile
1984, n. 2262).
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare
importanza delle questioni sollevate: art. 374,  secondo  comma, cod. proc. civ.) la Corte di
cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in
conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità
era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di
un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far
dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la
ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui
tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è
stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».56
Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto che, quando
nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento
(consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente
spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il  solvens ne contesti la legittimità
assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione
dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò
soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un
pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede
alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un
passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido).
In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di ripetizione d'indebito
proposta dal cliente di una banca, il quale lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi), la Corte di legittimità non  ha  condiviso la tesi dell'istituto di credito
ricorrente, che avrebbe voluto individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di
annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al correntista.
Infatti,  «L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del
correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in
un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del
correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi
dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la
nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo
favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito
bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido
concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua
non ha ancora avuto luogo».
Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con carattere solutorio, la
citata sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite conferma l'orientamento della precedente
giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con l'orientamento maggioritario della
giurisprudenza di merito.57
12.â€" In questo contesto è intervenuto l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.
La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo dispone che «In ordine
alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell'annotazione stessa».
La  disposizione  si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva
come, del resto, si evince anche dal suo tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni
giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non ancora esaurite alla data della
sua entrata in vigore.
Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non
riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236
del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare
norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata
giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che
costituiscono altrettanti  «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi
costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario
(ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti,
la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire  «situazioni di oggettiva incertezza del dato
normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di
«ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza
n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di
preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una
serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei
principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari
della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio 58
generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di
trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato
allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate  al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del
Considerato in diritto).
Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in
primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).
Invero, essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva
incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo
alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della
giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta
giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare
nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del
suddetto termine.
Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun
profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto
d'interpretazione.
Come sopra si è notato, quest'ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la
prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza
con la ratio dell'istituto che postula l'inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di
demandare al giudice l'accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie.
La norma censurata, invece, interviene,  con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella
data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa.
In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale
espressione si dovrebbero intendere soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque
di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli,
ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può
sempre agire per far dichiarare la nullità  - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.)  - del
titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore 59
delle risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di ripetizione (art. 1422 citato),
soggette a prescrizione decennale.
Orbene, come sopra si è notato l'ampia formulazione della norma censurata impone di
affermare che, nel novero dei  «diritti nascenti dall'annotazione», devono ritenersi inclusi anche i
diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi
anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via, tenuto conto
del fatto che il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta dall'ordinanza di rimessione
del Tribunale di Brindisi, si è svolto in data precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento
(art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto
corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di
cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).
Ne deriva che ancorare  con norma retroattiva  la decorrenza del termine di prescrizione
all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può
essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ.
Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i
significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al
testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi, l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto
corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre
irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto
stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico
anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata,  abbiano avviato azioni dirette a ripetere
somme ai medesimi illegittimamente addebitate.
Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire
la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di  eguaglianza e  ragionevolezza
(sentenza n. 209 del 2010).
13.â€" L'art. 2, comma 61, del d.l. n.  225 del 2010 (primo periodo), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.60
È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è
costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione  -
integrino, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138
del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio,
nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla
portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il
concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative
ragioni di  interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della
giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea,
sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio
2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione
seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).
Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia
retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da  «motivi imperativi d'interesse
generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con
riferimento a principi, diritti e  beni di rilievo costituzionale, nell'ambito del margine di
apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza
n. 15 del 2012).
Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare
quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Ne
segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n.
225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011  (comma introdotto dalla
legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della 61
norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente
connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.
14.â€" Ogni altro profilo, emergente dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi e dalle altre
ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, resta assorbito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA

Da: uniti!!!11/12/2012 11:20:47
intendevo se la sentenza della corte costituzionale è sui codici...
non quella della corte di cass!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: maifredi11/12/2012 11:22:10
La senenza della corte cost è sul DIKE sicuramente. Lo sto consultando adesso.

Da: Bia11/12/2012 11:22:42
Scusate ma a napoli  hanno finito di dettare????

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