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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: Reby 25 | 13/12/2012 12:58:28 |
andate nel post atto giudiziario privato | |
Da: ck | 13/12/2012 12:59:05 |
Nella ipotesi in cui un debitore abbia consegnato, in garanzia, un assegno, può, ugualmente, essere chiamato al versamento dell'importo del titolo, anche se abbia già pagato con altri assegni il debito. Così la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008, con cui i giudici hanno respinto il ricorso avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un assegno bancario. Nella decisione in commento, che riporta precedenti giurisprudenziali sul tema, si legge testualmente che "costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni" (cfr. Cass. n. 3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978). Nella fattispecie in oggetto la difesa aveva sostenuto che il titolo in possesso del creditore non "aveva valore, in quanto il debito era stato estinto con la consegna, e l'incasso, di altri assegni". Nel merito i giudici hanno respinto tale tesi difensiva; tale decisione è stata confermata anche in sede di legittimità ove la questione si era spostata. La Suprema Corte, con la sentenza de qua, ha, inoltre, precisato che quando il convenuto dimostri, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione, spetta al creditore, il quale sostiene che il pagamento è imputabile ad un differente debito, l'onere della prova con l'allegazione e dimostrazione della esistenza di quest'ultimo. (Altalex, 18 aprile 2012. Nota di Manuela Rinaldi. Vedi anche il volume Decreto ingiuntivo (manuale pratico con formulario) di Riccardo Bianchini) | |
Da: ANGELO CUSTODE | 13/12/2012 12:59:53 |
PARERE PENALE ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ____________ Appello avverso la sentenza nr. _________messa dal (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), il giorno_______, depositata in data _________, nel proc. pen. nr. _______ RGNR, nr. ________ R.G. a carico di ______________. Il sottoscritto Avv. ____________ del foro di __________, CF ____________ P.E.C.________________ difensore di fiducia di __________________, nato a ________ il __________, residente a __________ in _______________, elettivamente domiciliato in __________________, ed imputato come agli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, con il presente atto propone appello avverso la sentenza indicata in oggetto, depositata in data _________, con la quale il (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), a seguito di giudizio ordinario, dichiarava ____________ colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di ______________________.Presenta a sostegno dell'impugnazione i seguentiMOTIVI1. Assoluzione dell'imputato perchè.... Per la difesa scrivente, sussistono forti dubbi in merito alla responsabilità penale del ________, basata esclusivamente sulle sue dichiarazioni rese alla P.G. in assenza, per altro, del difensore.inoltre, si invita il giudicante a notare come dalle indagini espletate nel corso delle indagini preliminari, non è stato, alcun modo dimostrato, che l'imputato abbia partecipato e/o realizzato il reato che gli viene addebitato. 2. Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. La nuova dizione dell'art. 533 c.p.p. statuisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna qualora l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".Non può dirsi che tale principio sia stato rispettato nel caso in oggetto, ritenuto che la colpevolezza del __________ si basa su indagini molto superficiali, contraddittorie e pertanto in alcun modo idoneo a fondare un qualsivoglia giudizio di responsabilità penale. 3. Riduzione della pena inflitta dal Giudice in primo grado. Il disposto dell'art. 133 c.p. prevede che il Giudice, nella determinazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali e giudiziari, sia della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato.L'incensuratezza dell'imputato, avrebbe quindi dovuto comportare un trattamento sanzionatorio certamente meno severo di quello applicato dal Giudice di primo grado. Tutto ciò rappresentato e dedotto, il sottoscritto difensore chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello di __________, in riforma o in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Voglia:1) in via principale assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. __________ c.p. perchè .;2) in via subordinata assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. _________ c.p. perchè manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato ex art. 530 comma 2 c.p.p.;3) in via estremamente subordinata, diminuire comunque la pena inflitta in primo grado.Con riserva di presentare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Con osservanza (Data)_______________ Avv._________________ | |
Da: ANGELO CUSTODE | 13/12/2012 13:01:15 |
*ATTO PENALE | |
Da: ANGELO CUSTODE | 13/12/2012 13:01:44 |
ATTO CIVILE: Tribunale di alfa comparsa di costituzione e risposta. per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo, convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX *** Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori. con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa. L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa. Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati. Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio. L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa a) Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c. b) Assenza di prova circa l'avvenuto versamento; c) Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit d) Concessione PE x 642 c.p.c. Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c. rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa | |
Da: Non va bene quella di Angelo Custode | 13/12/2012 13:08:20 |
La soluzione è ben altra | |
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Da: VaLLio | 13/12/2012 13:08:46 |
angelo costode questo è l'atto di civile???? | |
Da: sandro 75 | 13/12/2012 13:08:54 |
ragazzi atto di penale? | |
Da: ALexpo'' | 13/12/2012 13:09:14 |
Prendetela con le molle perchè ci ho dedicato 5 minuti: la n. 3008 del 2012 ti dà solo il principio che l'onere della prova di imputazione del pagamento sta alla tua controparte... sull'ammissibilità della prova orale credo che te la devi costruire con i principi consolidati da tempo, non c'è una sentenza sola, vedete la giurisprudenza stto gli artt. 2721, 2722 e soprattutto 2726... tenete presente che dovete cmq redigere un atto di parte | |
Da: dddddddddd | 13/12/2012 13:10:55 |
attenzione è corte d' assise di appello | |
Da: ICLOUD | 13/12/2012 13:12:34 |
RAGAZZI PENALE????LE ARGOMETAZIONI? LA SENTENZA? NON TROVO NIENTE STAMATTINA E IL PC Dà I NUMERTI!COME SCRIVETE I MOTIVI DI APPELLO? QUANTI NE DOBBIAMO FARE? | |
Da: valxxx | 13/12/2012 13:15:28 |
raga' ma x penal...il 114???va mexo?? | |
Da: idea12345 | 13/12/2012 13:18:53 |
ma scusate per penale non è competente la corte di assise??? | |
Da: mahhhhhhhhh | 13/12/2012 13:19:41 |
perchè si scrivono cose se non si conoscono gli istituti. L'atto di appello va proposto alla Corte d'Assise d'Appello... | |
Da: trillino56 | 13/12/2012 13:19:41 |
atto giudiziario civile pf? | |
Da: Gigi Finizio | 13/12/2012 13:20:29 |
sta per arrivare | |
Da: dddddddddd | 13/12/2012 13:20:41 |
certo che è l'assise d'appello... motivi puoi farne anche uno solo | |
Da: VaLLio | 13/12/2012 13:21:42 |
ma l'atto civile è stato postato? | |
Da: puzzy | 13/12/2012 13:21:48 |
notizie sull'appello? | |
Da: Sole23 | 13/12/2012 13:24:14 |
Ma dove avete letto che, nel caso di specie, gli assegni erano stati versati a garanzia? | |
Da: Leguleius | 13/12/2012 13:26:19 |
Attenzione perchè potrebbe anche non esserci l'omicidio... considerate che l'incitamento all'omicidio è avvenuto in un momento di alta concitazione... dopo che la rapina era stata fatta e che probabilmente Sempronio era già partito... occorre però argomentare in modo assolutamente persuasivo in ordine alle circostanze di fatto... | |
Da: *_* | 13/12/2012 13:29:38 |
Io spero tu lo dica solo per depistare i ragazzi, perchè è completamente folle!!!! E' la condotta tipica...sparare non avrebbe potuto, rincorrerlo con un bastone si, e cmq la legittima difesa prevede proporzione tra difesa ed offesa...tu mi rincorri con un bastone e io ti sparo??? Dov'è la legittima difesa!??!?!?!?! | |
Da: Accah | 13/12/2012 13:30:33 |
raga postate soluzione civile dai... completa | |
Da: enter | 13/12/2012 13:32:10 |
sempronio già partito? ma se attendeva a bordo del motociclo l'amico. guardate bene il 116. | |
Da: 33 | 13/12/2012 13:34:05 |
ma la sentenza di riferimento dell'atto penale?????? | |
Da: Leguleius | 13/12/2012 13:34:20 |
che depistare? e quali ragazzi? | |
Da: Sole23 | 13/12/2012 13:37:19 |
La provvisoria esecuzione del d i si puo'essere chiedere ai sensi dell'art 648 e nn 642 perche' l'opposizione non e' fondata su prova scritta | |
Da: Sole23 | 13/12/2012 13:40:47 |
Ma poi chi vi ha detto che, nel caso in esame, gli assegni siano stati dati a garanzia?! | |
Da: lucillas87 | 13/12/2012 13:53:15 |
AIUTO PENALEEEEEEEE | |
Da: serve atto penale | 13/12/2012 13:58:26 |
chi si è affidato a voi per la redazione dell'atto penale, è meglio che cambi e vada su quello di civile. NON ESISTE ANCORA, DOPO 3 ORE E MEZZO DALLA DETTATURA, UN POST CON L'ATTO DI PENALE. Quello che c'è è errato. Se fossi avvocato lo farei io, ma non lo sono. | |
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