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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: quindi?12/01/2014 12:52:42
fatemi capire, ma chi è stato ammesso con riserva (circa 20) adesso è fuori gioco o sbaglio? quindi un ex idoneo ammesso con riserva di nuovo idoneo che non rifarà gli orali e che era pronto a diventare DS adesso non lo diventerà piu'??? o mi sfugge qualcosa? Qui siamo alla follia pura, ha ragione chi parla di sanatoria, in questo schifo sarebbe il male minore
Rispondi

Da: Se era ammesso 12/01/2014 12:57:18
con riserva non era pronto a diventare ds, ma doveva aspettare scioglimento riserva.
Rispondi

Da: sanatoria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12/01/2014 12:59:19
punto e basta!
Rispondi

Da: sentenza12/01/2014 13:02:05
N. 00270/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01295/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2012, proposto da:
Milena Ancora, Adele Andreozzi, Andrea Angeleri, Gianpaolo Bovio, Anna Brusa, Katia Calegari, Massimo Camola, Laura Cignoli, Cristina Comini, Caterina De Florentis, Francesca Disperati, Margherita Fazio, Giancarla Gatti Comini, Anna Grattarola, Caterina Guerini, Paola Laderchi, Maria Rosaria Lopalco, Clotilde Aurora Marcianò, Massimiliano Martin, Luisa Martiniello, Lorenza Martocchi, Elisabetta Migliorini, Paola Ida Angela Milite, Giovanna Montagna, Lorenza Moroni, Caterina Mosa, Lucia Nuzzi, Maria Paola Pessina, Rosanna Previderè, Roberta Pugliese, Renato Romano, Stefania Ruberto, Angela Sacchi, Rita Scifo, Domenico Sergi, Claudio Veneri, Maria Grazia Wettstein, Raffaella Zanardini, Daniele Zangheri, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bertone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;


contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;
l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in persona del legale rappresentante p.t.,


nei confronti di

Mauro Casella, controinteressato n.c.g.;


per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova scritta ed orale e del giudizio negativo nella prova preselettiva di cui all'art. 8 del d..d.g. 13 luglio 2011 "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi" della commissione esaminatrice nominata per la Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il verbale delle operazioni della commissione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma Largo Messico, n. 7;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1.Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate e presso il TAR Lombardia in data 6 dicembre 2011 e depositato presso il TAR Lazio, a seguito di regolamento di competenza, in data 23 febbraio 2012, i ricorrenti espongono di essere tutti docenti del Ministero dell'Istruzione e di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011.

Dopo l'espletamento della prova preselettiva avvenuto in data 12 ottobre 2011 essi constatavano di non risultare inclusi nell'elenco regionale degli idonei, di tal che hanno proposto il ricorso presso il TAR Lombardia.

2. Avverso dunque la mancata ammissione alle prove scritte essi hanno dedotto:

2.1.violazione ed errata applicazione di legge; violazione articolo 3 e 97 Cost.

2.2. violazione ed errata applicazione del d.d.g. 13 luglio 2011, nonché dei criteri fissati dalla Commissione per le operazioni concorsuali e lo svolgimento della prova. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, della contraddittorietà e del difetto assoluto di motivazione e/o dell'insufficiente motivazione.

Hanno concluso con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

3. L'Amministrazione dell'istruzione si è costituita in giudizio presso il TAR Lombardia eccependo il difetto di competenza del giudice adito e la Associazione ANP ha proposto intervento ad opponendum, eccependo la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e chiedendo comunque la reiezione dell'istanza cautelare e del ricorso.

4. Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 i ricorrenti sono stati ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte nell'imminenza delle stesse celebratesi il 14 e 15 dicembre 2011.

5. Pervenuto il ricorso al TAR Lazio, previa ordinanza del 2 febbraio 2012, n. 378 con la quale il TAR Lombardia denegava la propria competenza, alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2012 la sezione ha accolto la cautelare nella considerazione che le prove scritte si erano oramai già svolte.

6. Con memoria per l'udienza pubblica gli interessati hanno rilevato che con sentenza breve n. 2035 del 2012 il TAR Lombardia aveva nelle more del presente giudizio accolto il ricorso di altri concorrenti al medesimo concorso, sul presupposto che l'intera prova appariva inficiata per la violazione del principio dell'anonimato, poiché le buste che contenevano i nominativi dei candidati alla prova scritta erano trasparenti.

7. Gli intervenienti hanno replicato sollevando che la sentenza breve del TAR Lombardia era ancora sub iudice, poiché la sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3295 del 28 agosto 2012 ha rigettato la cautelare rinviando all'udienza pubblica del 20 novembre successivo ed hanno anche eccepito che il ricorso è inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno provveduto ad impugnare la graduatoria finale adottata con decreto del direttore generale dell'USR per la Lombardia n. 477 del 27 agosto 2012.

8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell'8 novembre 2012, alla quale il Collegio ha adottato una sentenza non definitiva, (n. 1133 del 1° febbraio 2013) pronunciandosi in primo luogo sulla eccezione proposta dalla interveniente ad opponendum che ha per l'appunto sostenuto che il ricorso sarebbe oramai divenuto inammissibile o improcedibile, poiché gli interessati non avevano impugnato l'esito delle prove scritte e delle prove orali, conclusesi con graduatoria dell'USR per la Lombardia n. 477 del 27 agosto 2012.

La sezione ha rigettato l'eccezione sull'osservazione che, "come era dato rilevare dalla lettura della graduatoria offerta nella produzione documentale di parte ricorrente, alcuni degli ammessi alla procedura in via cautelare hanno superato sia le prove scritte che quelle orali, utilmente collocandosi in essa, secondo il posto a fianco di ciascuno indicato: Camola Massimo n. 27, Comini Cristina n. 303, Fazio Margherita n. 261, Gatti Comini Giancarla n. 273, Martiniello Luisa n. 90, Montagna Giovanna n.282, Zanardini Raffaella n.104.

Tra i ricorrenti altri tre sono risultati collocati in graduatoria, ma al di fuori dei 355 posti messi a concorso per la Lombardia anche se risultano in essa annoverati: Bovio Giampaolo al posto 381, Guerini Caterina al posto 382 e Zangheri Michele collocatosi al posto 385."

Il Collegio ha dunque concluso che nessuno dei ricorrenti sopra citati aveva interesse ad impugnare una graduatoria nella quale essi erano utilmente collocati con conseguente reiezione dell'eccezione almeno per quanto li riguardava e che risultava altresì evidente l'interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso le prove preselettive, dal momento che se questo fosse stato respinto sarebbero stati caducati a cascata gli atti collegati alle prove preselettive e cioè le prove scritte ed orali per i soggetti utilmente in essa collocati, con la conseguenza che gli interessati conservavano la necessità di ottenere una qualche pronuncia del TAR sulla legittimità delle stesse per come in nuce contestate.

Ciò premesso, il Collegio, nel merito, constatava che per altri analoghi ricorsi proposti dinanzi al TAR Lombardia e conclusisi con la sentenza n. 2035 del 18 luglio 2012, la sezione sesta del Consiglio di Stato dinanzi al quale essa era stata impugnata aveva disposto una verificazione atta a conoscere se le buste che contenevano il cartoncino con il nome ed il cognome dei candidati erano di consistenza tale da potersi individuare il nominativo, con conseguente violazione della regola dell'anonimato che presiede ai concorsi pubblici e nelle more era stata perciò sospesa la graduatoria in questione, in attesa dell'esito della verificazione.

9. Respinta pertanto l'eccezione dell'interveniente Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità, la trattazione dei restanti motivi di ricorso veniva rinviata alla pubblica udienza del 5 luglio 2013, alla quale tuttavia, non risultando adottata la decisione in sede di appello, il ricorso veniva rinviato a data da destinarsi, per essere infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche alla luce della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 11 luglio 2013, n.3747 e con le opportune differenze di posizione nell'ambito del presente ricorso rispetto a quelle dei soggetti interessati dalla ridetta decisione, come nel prosieguo verrà precisato.

A tal proposito occorre premettere che, con la menzionata sentenza, l'Alto Consesso, nel concordare con gli esiti della perizia tecnica disposta sulle buste piccole contenenti i nominativi dei candidati che avevano partecipato alle prove scritte, perizia che ha consentito di verificare che i nominativi dei candidati erano visibili attraverso la detta busta piccola che li avrebbe dovuti celare, ha concluso per la reiterazione della correzione delle prove scritte di "tutti i candidati che avessero superato le prove preselettive.", laddove, al contrario che, nella fattispecie presa in considerazione dal Consiglio di Stato, nel caso in esame nessuno dei ricorrenti ha superato le dette prove, avendo invece ottenuto l'ammissione con riserva al prosieguo dell'esame dapprima dal TAR Lombardia e successivamente dal TAR Lazio.

La posizione dei ricorrenti si differenzia ulteriormente da quella presa in considerazione dall'Alto Consesso per la circostanza che una parte di essi, a seguito di detta ammissione con riserva, non ha superato le prove scritte non risultando, allo stato annoverati nel provvedimento finale adottato dall'USR per la Lombardia con decreto n. 477 del 27 agosto 2012, mentre un'altra parte, ed i cui nominativi sono in narrativa indicati, ha superato tutto il concorso collocandosi o utilmente nella citata graduatoria in qualità di vincitori con riserva oppure poco al di sotto dei 355 posti utili ed in qualità dunque di idonei.

Se tale circostanza è indifferente ai fini della decisione del ricorso in esame, in quanto, comunque la posizione dei ricorrenti è stata soddisfatta ottenendo l'ammissione con riserva al prosieguo del concorso, non può non osservarsi che tale provvedimento giurisdizionale "per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria, ha in effetti esaurito i propri effetti con l'ammissione degli interessati alla graduatoria o al concorso medesimo" (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 20 luglio 2011, n. 1409).

Il che porta ad osservare che se è vero che l'ammissione con riserva tiene luogo del mancato superamento delle prove preselettive del concorso, le quali, nel caso in esame, non concorrendo alla formazione del punteggio finale attribuito agli interessati, come si evince dalla graduatoria definitiva, si presentano come una fase procedurale in sé conchiusa destinata a non influire sulle successive prove scritte, tuttavia, come sopra accennato, l'interesse dei ricorrenti si è esaurito con l'ottenere la possibilità di proseguire il concorso.

Proprio perché le fasi concorsuali sono tra loro autonome, la superiore conclusione non impedirebbe neppure la ricorrezione delle prove scritte di entrambe le categorie di ricorrenti, in quanto l'ammissione in via giurisdizionale al prosieguo del concorso tiene luogo del superamento della preselezione, visto, inoltre, come autonomo effetto della presente decisione e senza andare ad incidere questioni di applicabilità o meno del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3747/2013.

In ordine alla improcedibilità va pure osservato che ad essa non si oppone la pronuncia interlocutoria n. 1133 del 1° febbraio 2013, nella quale la sezione ha pure respinto l'eccezione di improcedibilità proposta dall'interveniente ad opponendum, in quanto all'epoca non era ancora circoscritta la censura di violazione del principio dell'anonimato alle sole prove scritte, avendola tutti gli attuali ricorrenti proposta per le prove preselettive sotto un profilo completamente diverso da quello esaminato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3747 dell'11 luglio 2013 e cioè quello secondo cui nella confusione della preselezione molti candidati avrebbero inserito il cartoncino con il nominativo nella busta della risposta ai quiz, laddove il Consiglio l'ha esaminata per ciò che concerneva le sole prove scritte.

2. Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

3. La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:




Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Rispondi

Da: finisce 12/01/2014 13:05:23
l'avventura anche per coloro che erano stati ammessi con riserva ... quanti sono fra superidonei, neoidonei e 96 ?
Rispondi

Da: Copio e incollo12/01/2014 13:09:20
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/01/11/news/noi-soli-contro-il-sistema-scuola-1.8453252
Rispondi

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Da: Sanatorie? Mai! 12/01/2014 13:25:23
Basta farsi le regole a proprio comodo!

Per chi ha subito torti (veri!)  tutta la solidarietà possibile.
Per gli sciacalli, da parte mia, solo disprezzo.
Rispondi

Da: De Coubertin 12/01/2014 13:47:50
...ma che razza di sentenza è???
Rispondi

Da: @i De Coubertin12/01/2014 14:24:28
Dovevano ricorrere contro la decisione del CdS di ricorreggere solo le prove di quelli hanno superato la preselettiva...
Rispondi

Da: Boh!12/01/2014 14:26:20
Oramai é tardi per tutto, anche se ammessi, non vale questa seconda ammissione. Mi sembra di capire cosí.
Rispondi

Da: devono12/01/2014 14:27:53
Rifare il calendario, a questo punto
Rispondi

Da: Boh!12/01/2014 14:33:33
Non credo proprio rifacciano il calendario.
Rispondi

Da: Boh!12/01/2014 14:37:57
Art. 2
I candidati ricompresi nel predetto calendario che abbiano partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove scritte per effetto di provvedimenti cautelari del Tribunale Amministrativo, sono ammessi a partecipare con riserva alle prove orali.
Rispondi

Da: x tutti12/01/2014 15:12:41
Scusate tanto ma invece di ripetere sempre il solito rosario di domande, dubbi, previsioni, ipotesi, non è meglio andare direttamente e personalmente negli uffici dell'USR Lombardia e chiedere delucidazioni?
Rispondi

Da: sanatoria???? 12/01/2014 15:18:23
Che c'entra?
Lo sapevamo che tutti che c'era una riserva. Riserva sciolta a loro sfavore, punto. Cosa c'è di strano?
Niente di strano, solo la voglia di attaccarsi al niente da parte di qualcuno.
Rispondi

Da: rifare il calendsrio???? 12/01/2014 15:21:09
Perché? Non andranno all'orale, punto. Erano  stati ammessi con riserva e ora non sono più ammessi, punto.
Rispondi

Da: ma12/01/2014 16:15:30
quanti erano?
Rispondi

Da: Ammessi con riserva12/01/2014 16:18:16
14 dalla graduatoria annullata dal CDS
9 confermati
Rispondi

Da: Ma12/01/2014 16:26:31
Alcuni  avevano ricorso contro la regola dei5 anni di ruolo ed avevano già avuto ragione dat TAR
Rispondi

Da: E quelli ammessi con riserva 12/01/2014 16:29:47
perche' senza i 5 anni di ruolo?
Se non sbaglio e' stata sciolta riserva pero' nella modifica Dlgs 165/2001 riguardante reclutamento ds e cioe' L 104/2013 si parla ancora di 5 anni di ruolo per accedere Scuola di Alta Amministrazione...Incoerenza italiana...
Rispondi

Da: Ammessi con riserva12/01/2014 16:50:20
nuova graduatoria
11
siamo a -20
Rispondi

Da: Cara Bina12/01/2014 16:51:40
Quando apre la caccia nella riserva dei ds?
Rispondi

Da: Woody Ballen12/01/2014 16:54:38
Non sono risultato idoneo semplicemente perché non ho partecipato al concorso: sono comunque intenzionato a presentare ricorso.
Rispondi

Da: E quelli ammessi con riserva 12/01/2014 17:00:41
Per l'esattezza i 5 anni di ruolo sono ancora richiesti per l'accesso al nuovo corso-concorso ai sensi art 17 L.128/2013 conversione in legge del D.L.104/2013.
L'incoerenza e' lampante. Legislatori e giudici del Tar si dovrebbero mettere d'accordo....
Rispondi

Da: bar win12/01/2014 17:01:23
super-idoneo, bis-idoneo, mono-idoneo, neo-idoneo, ex-idoneo, idoneo con riserva, non-idoneo...
Mi è sfuggita qualche altra classificazione?
Rispondi

Da: Dl 104/201312/01/2014 18:09:19
"Anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza" non vuole dire 5 anni dall'assunzione a tempo indeterminato.
Rispondi

Da: Ruolo di appartenza 12/01/2014 19:18:04
Non classe di concorso, ergo tempo indeterminato
Rispondi

Da: i docenti a tempo indeterminato 12/01/2014 19:21:58
Sono chiamati docenti di ruolo.
Se non si intendevano 5 anni di ruolo avrebbero messo 5 anni di SERVIZIO.
Rispondi

Da: l''immissione in RUOLO 12/01/2014 19:33:03
e' l'assunzione a tempo indeterminato. Se  si parla di immissione evidentemente prima di essa non si "appartiene" al ruolo.
Rispondi

Da: ricapitoliamo12/01/2014 20:30:32
Ogni docente entra in "ruolo" quando supera l'anno di prova e formazione. Da quel momento (che comprende anche l'anno di prova e formazione, se superato) viene assunto a tempo indeterminato.
Rispondi

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