NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
concorso dirigenti scolastici non ammessi orale
1838 messaggi, letto 50370 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ..., 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Successiva >>
Da: abruzzese delusa | 18/07/2012 21:20:04 |
@Bimba_triste Concordo con te su tutto, contattami via mail: zocomatoco@gmail.com | |
Da: canguro | 18/07/2012 21:30:50 |
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2012/201201547/Provvedimenti/201202035_20.XML | |
Da: primus inter pares | 18/07/2012 21:37:51 |
@bimba, non preoccuparti, gli interventi non erano tesi a criticarmi, piuttosto a solidarizzare, tanti mi hanno letta nei vecchi forum e mi conoscono, era un incoraggiamento! beh, anche nella tua regione devo dire che non c'è stata molta serietà, l'avvicendamento di 6 commissioni ha sicuramente contribuito a non garantire uniformità di giudizio ( diversa commissione, diversi i giudizi). Una cosa però te la dico spassionatamente e con il cuore in mano, capisco la tua delusione, ma la tua autostima non può vacillare certo per quel punticino che non ti è stato attribuito, siamo stati ritenuti non meritevoli ma sempre e solo " relativamente" agli esaminatori, non siamo asini e forse più preparati di qualche sgrammaticato che imperversa sugli altri forum, ma hai compreso che vi sono variabili incontrollabili che incidono sul risultato e la tipologia di prove somministrataci ha molto ( forse troppo) enfatizzato la discrezionalità di giudizio e la soggettività l'ha fatta da padrone! guarda avanti anche se è dura......in bocca al lupo per tutto! PS sono una donna! | |
Da: canguro | 18/07/2012 23:12:07 |
è una sentenza breve, anche l'avvocatura dello stato ha ammesso la trasparenza delle buste, non resta che aggiungere il motivo ai ricorsi esistenti. finalmente capisco perchè tante sorprese sia in positivo che in negativo sulle ammissioni | |
Da: VITTORIA @NIKE | 18/07/2012 23:30:08 |
.... CONTRO L' ANP : ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARAMAFIOSI | |
Da: canguro | 19/07/2012 02:14:38 |
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=5276 | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Piemonte alla riscossa-errore matematica Tar | 19/07/2012 09:37:24 |
Forza, diffidiamo formalmente tutti gli Usr e i loro Direttori generali a non procedere alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive degli idonei e a non procedere alle nomine dei vincitori, paventando anche una denuncia alle Procure regionali della Corte dei Conti (che anzi, preventivamente, a questo punto farei in tutte le regioni d'Italia), per danno erariale in caso di nomine di neodirigenti che poi verrebbero dichiarati successivamente decaduti. é il momento di non mollare, ritorna in gioco tutto, bisogna crederci e andare avanti con le diffide e le denunce preventive alle Corte dei Conti. Il Tar della Lombardia annulla il concorso per dirigente scolastico di P.A. 19/07/2012 "Il Tar per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati." Il Tar della Lombardia in pratica ha accolto la "doglianza dei ricorrenti" che hanno dimostrato la violazione del principio dell'anonimato, relativamente allo svolgimento delle prove scritte per l'ammissione agli orli, e che è parte pregiudiziale di ciascun concorso "atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto." Il tribunale tuttavia, proprio su questo delicato punto, ha addirittura proceduto con perizia diretta ad accertare la veridicità della trasparenza delle buste che consentono, messe in controluce, di leggere il nome del candidato estensore del compito. Si legge infatti nella sentenza: "il Collegio ha disposto l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G." e "alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale." "Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)." "In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". "Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734). Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928). Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allosvolgimento delle prove scritte. "Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati." In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato." Il tribunale della Lombardia fa pure chiarezza circa la mancanza di contraddittorio da parte di coloro che hanno superato la prova scritta e che quindi, essendo danneggiati, avrebbero diritto di difesa. "Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467). Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa." | |
Da: Piemonte alla riscossa2 | 19/07/2012 09:43:49 |
Forza, diffidiamo formalmente tutti gli Usr e i loro Direttori generali a non procedere alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive degli idonei e a non procedere alle nomine dei vincitori, paventando anche una denuncia alle Procure regionali della Corte dei Conti (che anzi, preventivamente, a questo punto farei in tutte le regioni d'Italia), per danno erariale in caso di nomine di neodirigenti che poi verrebbero dichiarati successivamente decaduti. é il momento di non mollare, ritorna in gioco tutto, bisogna crederci e andare avanti con le diffide e le denunce preventive alle Corte dei Conti. In Piemonte Tar bocciato in matematica, in Lombardia buste non anonime come in tutte le parti d'Italia, in Umbria descrittori generici e autoreferenziali, in Molise dirigenti sindacali in Commissione, FORZA, blocchiamo tutto, diffidiamo le Direzioni Usr d'Italia e le Procure regionali delle Corte dei Conti via Pec. Il Tar della Lombardia annulla il concorso per dirigente scolastico di P.A. 19/07/2012 "Il Tar per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati." Il Tar della Lombardia in pratica ha accolto la "doglianza dei ricorrenti" che hanno dimostrato la violazione del principio dell'anonimato, relativamente allo svolgimento delle prove scritte per l'ammissione agli orli, e che è parte pregiudiziale di ciascun concorso "atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto." Il tribunale tuttavia, proprio su questo delicato punto, ha addirittura proceduto con perizia diretta ad accertare la veridicità della trasparenza delle buste che consentono, messe in controluce, di leggere il nome del candidato estensore del compito. Si legge infatti nella sentenza: "il Collegio ha disposto l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G." e "alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale." "Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)." "In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". "Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734). Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928). Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allosvolgimento delle prove scritte. "Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati." In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato." Il tribunale della Lombardia fa pure chiarezza circa la mancanza di contraddittorio da parte di coloro che hanno superato la prova scritta e che quindi, essendo danneggiati, avrebbero diritto di difesa. "Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467). Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa." | |
Da: puglia | 19/07/2012 09:45:48 |
ma le buste utilizzate per contenere i nominativi dei candidati erano uguali in tutte le regioni o solo la Lombardia ha utilizzato buste trasparenti? | |
Da: promo | 19/07/2012 11:18:13 |
"La nave spiegò le vele al vento, ma il vento non capí" : ) | |
Da: Piemonte alla riscossa2-Procure Corte Conti | 19/07/2012 11:33:58 |
Forza, diffidiamo formalmente tutti gli Usr e i loro Direttori generali a non procedere alla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive degli idonei e a non procedere alle nomine dei vincitori, paventando anche una denuncia alle Procure regionali della Corte dei Conti (che anzi, preventivamente, a questo punto farei in tutte le regioni d'Italia), per danno erariale che i Direttori regionali devono risarcire in caso di nomine di neodirigenti che poi verrebbero dichiarati successivamente decaduti. é il momento di non mollare, ritorna in gioco tutto, bisogna crederci e andare avanti con le diffide e le denunce preventive alle Corte dei Conti. In Piemonte Tar bocciato in matematica, in Lombardia buste non anonime come in tutte le parti d'Italia, in Umbria descrittori generici e autoreferenziali, in Molise dirigenti sindacali in Commissione, poca trasparenza in tutt'Italia FORZA, blocchiamo tutto, diffidiamo le Direzioni Usr d'Italia e le Procure regionali delle Corte dei Conti via Pec. Ecco le mail, per denunce via Pec, e gli indirizzi per le raccomandate di diffida Procura regionale del Piemonte Procuratore regionale: Piero Carlo FLOREANI Via Roma, 305 10100 Torino Telefono: 011 5608692 Fax: 011 5608627 Email: procura.regionale.piemonte@corteconti.it Usr Piemonte: direzione-piemonte@istruzione.it gli altri indirizzi delle Procure regionali Corte dei Conti per le denunce per danno erariale per nomine eventuali neoimmessi in ruolo: http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_procura/testuale.html | |
Da: canguro | 19/07/2012 13:29:41 |
puglia, in tutte le regioni erano trasparenti, quelle di lazio e puglia le ho viste e lo erano. quella del lazio l'ho chiesta in fotocopia all'accesso agli atti (e il tizio addetto alle copie ha fatto una faccia sconvolta) | |
Da: @ canguro | 19/07/2012 14:24:39 |
ricordi la storia delle buste laziali? quelle gialle erano quelle grandi? io non ricordo, però qualcuno quel giorno ha fatto caso che il colore era diverso. | |
Da: canguro | 19/07/2012 14:46:55 |
ci feci caso io :D bianche le grandi, carta di pane e trasparenti le piccole ho estratto copia delle buste il 4 luglio di pomeriggio e....nelle fotocopie si nota che sono trasparenti: si vede benissimo il lato opposto | |
Da: @ canguro ed altri laziali | 19/07/2012 15:09:04 |
ci fecero caso anche i concorrenti, ricordo. Sai il modello delle buste gialle? si trova in rete? Dai miei verbali risulta che poi hanno tolto la numerazione e l'hanno rimessa diversa. Ma all'orale non ho capito chi era quella signora con la giacca rosa. Io non ho capito se c'erano commissioni ben distinte. Io ho visto: presidente di comm. , rappr. USR, il commissario d'informatica, comm. di lingua, più signora bionda, più signora con giacca rosa. Chi erano? | |
Da: a canguro | 19/07/2012 15:52:11 |
come hai fatto a vedere le buste della puglia? | |
Da: primus inter pares | 19/07/2012 15:52:48 |
@ i laziali, di sicuro hanno cambiato la numerazione attribuita al momento delle prove scritte e francamente non ne ho capito il motivo, dal verbale in mio possesso questo rimescolamento sarebbe stato fatto per garantire una casualità nell'ordine di correzione...ma perchè non potevano seguire l'ordine precedente? il fatto che abbiano manipolato le buste per rinnovare l'ordine numerico, se mettiamo le buste trasparenti è possibile anche una correzione "mirata"! La bustina gialla con finestrella la ricordo anch'io....in effetti il cartoncino con i dati anagrafici all'interno era visibile e quindi l'anonimato non era affatto salvaguardato! più passano i giorni più questa vergognosa prova di Italica approssimazione diventa sempre più disgustosa..... | |
Da: canguro | 19/07/2012 15:56:25 |
Da: a canguro 19/07/2012 15.52.11 come hai fatto a vedere le buste della puglia? il 12 ottobre sono andato ad assistere agli orali. quel giorno c'erano gli orali di una persona che sembra fosse stato allontanato perchè copiava e poi presente nell'elenco degli ammessi. ad un certo punto quando hanno discusso sugli elaborati la presidente ha alzato la busta. e la busta non era di questo tipo, come invece lo era stato nella preselettiva: http://www.thermalpaper-rolls.com/photo/pl144471-atm_printed_envelope_pin_mailer.jpg quindi era trasparente...:D | |
Da: canguro | 19/07/2012 16:36:49 |
pardon 12 luglio, 12 ottobre era la preselettiva, lapsus freudiano | |
Da: canguro clone | 19/07/2012 17:02:14 |
Leggi le mail, gaglioffo! :) | |
Da: Chiccho | 19/07/2012 17:04:02 |
veramente le buste Lazio erano marroncine con una sorta di rivestimento interno | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:14:19 |
ma comunque trasparenti | |
Da: primus inter pares | 19/07/2012 17:16:25 |
io ricordo un colore giallino scuro, buste simil commerciali insomma...il rivestimento interno non lo ricordo francamente, ma posso affermare con certezza, avendo i miei elaborati che non ho ritrovato il numero che mi avevano attribuito e segnato sulle linguette i due giorni delle prove! | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:18:55 |
qualcuno ha paura di dover rifare le prove e giudica quelle altrui senza averle lette, scrivendo altrove: "a questo punto non resta che sperare in una leggina che sanerà il tutto. E' triste dirlo ma è così, questo è il paese dove viviamo. La cosa che fa più rabbia in questa storia è leggere i commenti dei professionisti dei ricorsi, di chi non ha un c....o da fare nella vita e passa le sue giornate da un capo all'altro dell'Italia per seguire le storie di tutte le commissioni, dopo che sono stati bocciati con compiti insulsi. Adesso anche i TAR sono dalla loro parte" dimenticando anche che i tar dovrebbero essere solo dalla parte della correttezza amministrativa e che finora hanno sorvolato su altre cose non limpide | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:20:08 |
è ovvio, primus comunque le buste erano così http://www.buste24.it/gfx/artikel/big/2505955-1.jpg | |
Da: primus inter pares | 19/07/2012 17:28:10 |
@canguro, che tu sappia, anche altrove hanno rimescolato i numeri assegnati ai candidati? | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:33:07 |
per legge erano tenuti a farlo, poi non c'ero :D | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:34:15 |
primus, vieni in mezzo agli amici http://www.facebook.com/groups/300946529987170/ | |
Da: messaggio | 19/07/2012 17:50:49 |
Ragazzi, sono proprio felice e mi auguro che salti tutto anche nelle altre regioni, compresa l'amata Puglia. Per canguro: che ne pensi della sentenza tar puglia? Bisogna trovare la strada comune a livello nazionale e la mancanza di anonimato , a causa delle buste trasparenti, è un elemento comune a tutti.Quindi è svelato l'arcano. pensavo a suo tempo che l'identificazione dei nomi fosse avvenuta con l'abbinamento dei numeri messi sulle linguette, corrispondenti all'elenco nominativo delle aule....... | |
Da: canguro | 19/07/2012 17:56:23 |
qualcosa del tipo all'usr della regione X OGGETTO: DIFFIDA PER AZIONE IN AUTOTUTELA i sottoscritti tisio caio sempronio mevio pinco e pallino vista la sentenza breve 2035/2012 TAR MILANO relativa alla trasparenza delle buste contenenti il cartoncino anagrafico e alla collegialità della valutazione diffidano l'usr e CHIEDONO l'annullamento e il rifacimento delle prove scritte del concorso DS bandito con DDG del 13/7/2011 in caso di mancato accoglimento della presente i sottoscritti si rivolgeranno alle sedi opportune con vittoria di spese, danni e onorari DATA E FIRME | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ..., 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Successiva >>