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14 dicembre 2011 - Parere Penale
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Da: Marco_7914/12/2011 13:44:17
... appunto, vedi che non hai che fare, scrivere con l'iphone non è l'ideale .. PERUGIA ...

Da: commissario basettoni14/12/2011 13:44:23
napoli sospeso, salerno tutto ok!

Da: calamandrei14/12/2011 13:44:30
date un'occhiata a questa:non vi ricorda un pochino la prima traccia?

Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Lorenzo Benini

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 cpp

Nella causa penale contro:
C. T. nato il XXXXX a XXX
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano del foro di Brescia

IMPUTATO

A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R." così
1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto;
2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di protocollo inesistente;
3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di p.g. in corso.
In Brescia, il 30.9.2004

B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.
In Brescia, il 30.9.2004

C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Repano Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del suo ufficio alla banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi conservati per finalità diverse da quelle previste dall'ano 6 letto a) L. 121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e tra l'altro in relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad indagini o accertamenti di polizia.
In Brescia, fino al 7.11.2005

CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti generiche anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver commesso il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza preliminare, ove l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito allo stato degli atti subordinatamente ad una integrazione probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva udienza per la discussione.
Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito esposto.
E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica, proveniente da 'Nucleo Operativo XXX' e ricevuto dai Carabinieri della Stazione di D. in data 30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto: Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in realtà a conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante della compagnia di V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D., poiché il comandante di questa era stato colpito dalla anomalia della richiesta (fg 4).
Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era in atto alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel messaggio; che il numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna pratica; lui stesso, apparente autore del messaggio, non era a conoscenza di alcunché.
A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel registro degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232 c.p., e invitato dal Pubblico ministero a presentarsi per essere interrogato; in tale sede si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e riferiva che l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un periodo feriale anteriore al 30/9, era venuto sicuramente a conoscenza delle parole chiave per l'utilizzo del personal computer presente presso il Nucleo e del programma di posta elettronica ivi funzionante.
Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di avere ricevuto il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del R.O. del Comando provinciale di Brescia, e di avere informato il Capitano F.P..
Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T. nell'autore del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel 1987 e 1988 dovevano essere trasmessi alla sua attenzione; in secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda che lo stesso imputato in precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la medesima richiesta, motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non evasa.
Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal computer del N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il messaggio in data 30/9/04; ed appaiono a questo punto irrilevanti le allegazioni di cui alla consulenza tecnica della difesa circa l'impossibilità di identificare la postazione da cui il messaggio è stato spedito sulla sola base >
della sua stampa.
L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico ministero in data 7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le informazioni richieste nel messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver parlato con alcuni colleghi dell' eventualità di chiedere informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli anni 1987 e 1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata mossa da finalità istituzionali.
A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale indagine, e neppure dell'intenzione di svolgerla (nell'interrogatorio il Magg. R.M. precisa che il Mar. C.T. "non aveva competenza a svolgere un'iniziativa di indagine di tale genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi"), semplicemente incomprensibili appaiono i passi che l'imputato. ricevuti gli elenchi, avrebbe voluto compiere: "verificare se tra i soggetti di L. e M. nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati quali assuntori di stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309190"; a questo punto avrebbe "sviluppato le indagini", e, se fosse emerso qualcosa di concreto. finalmente informato i superiori.
Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non si vede, in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse voluto autonomamente indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse limitare l'ambito dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei comuni di L. e M. (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella Provincia di Brescia).
Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso, certamente diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto indirizzare mirate proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla maggiore età e residenti in quei comuni. Il beneficiario di tali informazioni non è stato identificato con certezza; G.A., titolare della Autoscuola XXX di D., dichiara peraltro di avere conosciuto l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di Q., e, con sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di avere mai avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del tentativo di abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di regolamento, consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O. simulando l'esistenza di un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori discussione; e fuori discussione è il fatto che questo sia stato posto in essere esclusivamente per arrecare al privato utilizzatore degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoni aie consistente nella loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato portato a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di condanna.
Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri reati ascritti.
Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene indispensabile, ai fini della configurazione del delitto di falso in atto pubblico, la riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si ottiene normalmente con la sottoscrizione.
È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere sostituita da stampiglie personali, laddove la legge non richieda l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore; tanto che la Corte di Cassazione ha affermato che "È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo.
L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo da cui l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di posta elettronica privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di atto pubblico; non sussiste quindi il delitto di cui al capo a).
Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la norma incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la semplice interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per ragioni estranee all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione dei dati da questa estratti; e dell'esistenza di tale condotta non emerge neppure un semplice indizio.
Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno senz'altro concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. all'imputato, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto contegno processuale (si ricordano le ammissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.). Può essere inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto.
La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56 c.p. a mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art. 321-bis c.p. a mesi due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a giorni quarantacinque di reclusione.
La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione della scelta del rito.
Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53 l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone egli in precedenza fruito e potendosi presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Il Giudice,
visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.
dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo B), e, ritenuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di giorni trenta di reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro 1.140,00 di multa ai sensi dell'art. 53 l. 689/81
visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa peril termine di cinque anni
visto l'art. 535 c.p.p., pone a carico del condannato il pagamento delle speseprocessuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
visti gli artt. 442 e 530, c.p.p.
assolve l'imputato dai reati ascritti ai capi A) e C) perché i fatti non sussistono
visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica termine di giorni trenta per il deposito della sentenza
Brescia, 11/3/08

Da: ro14/12/2011 13:44:42
cari ragazzi! non appartengo alla categoria degli avvocati, sto qui per AIUTARE!!! scrivete solo cose intelligenti su entrambe le tracce. a me serve la seconda! grazie e facit ampress'!!!

Da: tommyyyyyyyyyyyyyy14/12/2011 13:45:10
salerno???

Da: Disgustoso14/12/2011 13:45:23
"Non hai che fare.... "
aiuto...aiuto....aiuto

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Da: estrella81 x legal75 e tutti.14/12/2011 13:45:38
PRIMA TRACCIA SVOLTA- RIPOSTO X SICUREZZA
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.

La fattispecie oggetto di parere, richiama alla nostra attenzione il reato di abuso d'ufficio che incontra puntuale disciplina nell'art. 323 c.p.
La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni, con la possibilità di un aumento di pena nei casi di eccezionale gravità, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio ed utilizzando i poteri all'uopo conferitigli, intenzionalmente commetta ovvero ometta di realizzare azioni al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto. Tutto ciò, salvo in casi in cui il fatto non costituisca un più grave reato.
Diremo subito che l'abuso d'ufficio rientra nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione e che si identifica come un "reato proprio" ; per la sua configurabilità, è necessario, infatti, che il soggetto attivo sia  un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio.
In altre parole, la condotta sanzionata deve necessariamente identificarsi con l'abuso "funzionale", cioè, come già accennato, con l'esercizio delle potestà e con l'uso di facoltà inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso. Tale abuso, tuttavia, non dovrà limitarsi allo stadio potenziale; non basterà un semplice "abuso della qualità" ma occorrerà, piuttosto, un concreto esercizio delle funzioni o del servizio da parte del soggetto e cioè un abuso "concreto". Il legislatore, nella formulazione dell'art. 323 p.c. , tra l'altro rivisitata con la l. n. 234 del 1997, richiede poi che, per aversi punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi, tipizzando,così, i fatti di abuso, in maniera da garantire la sfera di discrezionalità della  Pubblica Amministrazione rispetto ad eventuali ingerenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla figura.
Nel caso di specie, la condotta del maresciallo Sempronio integra sicuramente il reato di cui all'art. 323 c.p.
Egli, infatti, avvalendosi della propria casella di posta elettronica, sì, non certificata, ma cmq con un dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato a mezzo di una password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail,  da lui sottoscritta e col pretesto di un'indagine fasulla,  chiedendo che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile che si accingono a compiere la maggiore età al fine di trasmetterli  a sua moglie Caia, la quale, in quanto titolare di un'autoscuola, potrà cosi agevolmente realizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Nel suo agire si configurano tutti gli elementi dell'abuso d'ufficio quali appunto la qualifica di pubblico ufficiale, l'uso del potere per il perseguimento di un fine di natura squisitamente privata laddove invece avrebbe dovuto rispettarsi l'obbligo di astensione ed il potenziale accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore della moglie Caia, nel interesse l'atto è stato posto in essere. Tali deduzioni trovano riscontro, tra l'altro, nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza n.20094 del 2011, si era,pronunciata su di un caso analogo, propendendo per la configurazione del reato di abuso di ufficio in luogo del peculato. La corte ha argomentato la posizione assunta sostenendo che, per aversi il peculato, la condotta posta in essere avrebbe dovuto consistere nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui in possesso o nella disponibilità del  responsabile per ragioni del suo ufficio con la conseguenza che la violazione dei doveri di ufficio avrebbe costituito esclusivamente la modalità della condotta. Nel caso concreto, invece, era ravvisabile  una diversa situazione, tutta sussumibile nella figura criminosa dell' abuso di ufficio, in quanto si riscontrava un abuso funzionale finalizzato, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio ad un congiunto. Ulteriore conforto è dato dalla sent. N. 43302 del 2009, la quale identifica il vantaggio patrimoniale atto a configurare l'abuso d'ufficio non solo in tutte quelle azioni che si sostanzino nel conseguimento materiale di beni o vantaggi, ma anche quando semplicemente l'abuso realizzi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'azione è stata realizzata.
Tenendo tuttavia conto del fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie criminosa di evento e che nel caso concreto Sempronio sembra non aver portato a termine la sua azione delittuosa, pare giusto sostenere che egli risponderà del reato predetto solo intermini di tentativo, attenuato, tra l'altro, dalla circostanza del suo "pentimento"  a mezzo della memoria scritta resa al Pubblico Ministero.

N.B:RAGAZZI VALGONO LE STESSE RACCOMANDAZIONI DI IERI, RILEGGETE PERCHE' SONO ANDATA VELOCE E NN HO NEANCHE RILETTO, POSSONO ESSERCI ERRORI ORTOGRAFICI DEI QUALI NON MI SONO ACCORTA. ATTENTI ALLA PUNTEGGIATURA. NON FATE TUTTI COPIA CONFORME SE NO VI ANNULLANO, PARAFRASATE! IN BOCCA AL LUPO!!!

Da: giorgiov 14/12/2011 13:45:44
SVOLGIMENTO TRACCIA 1




Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del
comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica
non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso
riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del
comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli
siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso
maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale
informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di
polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di
riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta
viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale
intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non
esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si
accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare
di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti
nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore
età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i
corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia
confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero.
In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio
si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale,
analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili
redigendo motivato parere.






Nel caso prospettatomi e nelle vesti
di avvocato inquadrerei la questione argomentando su una serie di reati
ravvisabili:
A)      per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché,
nella sua qualità di maresciallo della stazione dei carabinieri del
comune di Delta, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma
per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti
negli uffici del predetto ente, nell'esercizio delle sue funzioni,
formava e inviava all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da
lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli
elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli
anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per
lo svolgimento di un'indagine di polizia giudiziaria, indicando il
numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della
repubblica.
B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché,
nella sua qualità di Maresciallo con le condotte meglio descritte al
capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro
am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di
acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata
verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G.,
compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un
ingiusto vantaggio patrimoniale a Caia sua moglie titolare di un'
autoscuola.
C). per il reato p. e p. per come prospettato il quesito,
potrebbe ravvisarsi altresì l'ulteriore e più grave reato di peculato
ex art. 314 c.p.
Il sottoscritto nella redazione del proprio parere
detrmina sulla decisione che nella
fattispecie si dovrebbe ravvisare il
solo reato dell'abuso di ufficio ex art. 323 c.p. commesso da pubblico
ufficiale attraverso utilizzo della posta elettronica, anche se durante
il processo e le eventuali indagini potrebbero ravvisarsi i reati
richiamati.
Invero l'articolo in epigrafe precisa "Salvo che il fatto
non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'
incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui
il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".
Orbene,
la fattispecie di cui al quesito prospettatomi da Sempronio
evidentemente calza l'articolo del codice penale riportato.
A tal
proposito si riporta Cass. pen. Sez. VI, 04/05/2011, n. 20094, la quale
specifica che  "Integra il delitto di tentato abuso d'ufficio, e non
quello di peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato
che, utilizzando il "fax" in dotazione dell'ufficio, richieda all'A.C.
I. notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in
una data provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio
patrimoniale al coniuge, procacciatore d'affari presso un'agenzia di
assicurazioni, che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento.
Ed
invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due
norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta
consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di
cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni
del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce
esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -,
nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario -
la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio
delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica
per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è
concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o
comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o
per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6
16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv.
211011;
14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431).
La sentenza recente precisa
altresì che l'evento non si sarebbe verificato per l'intervento dei
superiori che avevano intercettato il "fax".
Nel caso di specie non si
comprende dal quesito, se l'evento si sia poi verificato o meno a
seguito dell'intervento del comandante della stazione, elemento
necessario per inquadrare laquestione nei termini del Tentato Abuso di
Ufficio o nell'abuso di Ufficio.

Da: fatto da estrella 8114/12/2011 13:45:47
La fattispecie oggetto di parere, richiama alla nostra attenzione il reato di abuso d'ufficio che incontra puntuale disciplina nell'art. 323 c.p.
La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni, con la possibilità di un aumento di pena nei casi di eccezionale gravità, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio ed utilizzando i poteri all'uopo conferitigli, intenzionalmente commetta ovvero ometta di realizzare azioni al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto. Tutto ciò, salvo in casi in cui il fatto non costituisca un più grave reato.
Diremo subito che l'abuso d'ufficio rientra nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione e che si identifica come un "reato proprio" ; per la sua configurabilità, è necessario, infatti, che il soggetto attivo sia  un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio.
In altre parole, la condotta sanzionata deve necessariamente identificarsi con l'abuso "funzionale", cioè, come già accennato, con l'esercizio delle potestà e con l'uso di facoltà inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso. Tale abuso, tuttavia, non dovrà limitarsi allo stadio potenziale; non basterà un semplice "abuso della qualità" ma occorrerà, piuttosto, un concreto esercizio delle funzioni o del servizio da parte del soggetto e cioè un abuso "concreto". Il legislatore, nella formulazione dell'art. 323 p.c. , tra l'altro rivisitata con la l. n. 234 del 1997, richiede poi che, per aversi punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi, tipizzando,così, i fatti di abuso, in maniera da garantire la sfera di discrezionalità della  Pubblica Amministrazione rispetto ad eventuali ingerenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla figura.
Nel caso di specie, la condotta del maresciallo Sempronio integra sicuramente il reato di cui all'art. 323 c.p.
Egli, infatti, avvalendosi della propria casella di posta elettronica, sì, non certificata, ma cmq con un dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato a mezzo di una password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail,  da lui sottoscritta e col pretesto di un'indagine fasulla,  chiedendo che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile che si accingono a compiere la maggiore età al fine di trasmetterli  a sua moglie Caia, la quale, in quanto titolare di un'autoscuola, potrà cosi agevolmente realizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Nel suo agire si configurano tutti gli elementi dell'abuso d'ufficio quali appunto la qualifica di pubblico ufficiale, l'uso del potere per il perseguimento di un fine di natura squisitamente privata laddove invece avrebbe dovuto rispettarsi l'obbligo di astensione ed il potenziale accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore della moglie Caia, nel interesse l'atto è stato posto in essere. Tali deduzioni trovano riscontro, tra l'altro, nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza n.20094 del 2011, si era,pronunciata su di un caso analogo, propendendo per la configurazione del reato di abuso di ufficio in luogo del peculato. La corte ha argomentato la posizione assunta sostenendo che, per aversi il peculato, la condotta posta in essere avrebbe dovuto consistere nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui in possesso o nella disponibilità del  responsabile per ragioni del suo ufficio con la conseguenza che la violazione dei doveri di ufficio avrebbe costituito esclusivamente la modalità della condotta. Nel caso concreto, invece, era ravvisabile  una diversa situazione, tutta sussumibile nella figura criminosa dell' abuso di ufficio, in quanto si riscontrava un abuso funzionale finalizzato, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio ad un congiunto. Ulteriore conforto è dato dalla sent. N. 43302 del 2009, la quale identifica il vantaggio patrimoniale atto a configurare l'abuso d'ufficio non solo in tutte quelle azioni che si sostanzino nel conseguimento materiale di beni o vantaggi, ma anche quando semplicemente l'abuso realizzi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'azione è stata realizzata.
Tenendo tuttavia conto del fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie criminosa di evento e che nel caso concreto Sempronio sembra non aver portato a termine la sua azione delittuosa, pare giusto sostenere che egli risponderà del reato predetto solo intermini di tentativo, attenuato, tra l'altro, dalla circostanza del suo "pentimento"  a mezzo della memoria scritta resa al Pubblico Ministero.

Da: Disgustoso14/12/2011 13:45:57
http://poliziadistato.it/articolo/981/

Da: krezya14/12/2011 13:46:11
signori per favore vi concentrate sulle tracce e lasciate a casa i dissidi!!! adesso c'è bisogno di unità
vi prego la II traccia

Da: alefranz14/12/2011 13:46:13
per Daniela80: Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto.

Da: commissario gargamella14/12/2011 13:46:18
collega basettoni come procede a te???...

Da: steee14/12/2011 13:46:19
qualcosa sulla traccia unoooooooooooooooooo???

Da: paserotto8414/12/2011 13:46:29
Ci siamo allora? dai su passate cose serie cosi iniziamo a confrontare le soluzioni.

Da: tommyyyyyyyyyyyyyyyyy14/12/2011 13:46:48
halepppppppppppppppppppppp

Da: rg14/12/2011 13:46:58
perche dite cazzate su napoli

Da: John Macaluso14/12/2011 13:47:29

- Messaggio eliminato -

Da: commissario basettoni14/12/2011 13:48:15
x collega gargamella
rivolta a napoli, 10 feriti. io sopravvissuto per miracolo.

Da: forzaaaaa14/12/2011 13:48:32
traccia "2 ????

Da: sandro 7514/12/2011 13:48:32
ragazzi ma potete scrivere il parere della traccia due grazie

Da: ...14/12/2011 13:49:18
.... non dir cazzate a milano al padiglione 9 ci sono + cellulari che candidati all'esame

Da: Risposta per Disgustoso14/12/2011 13:49:37
Quando ho fatto io l'esame, superato peraltro brillantemente sia agli scritti che agli orali, tanto che ho ricevuto la toga d'onore dal mio Tribunale, ho assitito al fatto che vari "furbetti" del Nord  prendevano false residenze al Sud per sostenere qui l'esame nella convinzione (che è la stessa che hai tu) che qui è tutto facile, mentre solo al Nord voi studiate! Ebbene, Ti comunico che ho seguito gli esami orali dei vari furbetti del Nord e appurato, con non poca soddisfazione, che hanno fatto delle belle figure di m..... .
Stai ancora con i luoghi comuni Nord - Sud? e basta!!

Da: FRA14/12/2011 13:49:40
estrella e la seconda ?

Da: AvvAlpA14/12/2011 13:50:07
Perchè sono dei dementi

Da: commissario montalbano14/12/2011 13:50:53
milano, troppi cellulari rischio sospensione!

Da: ......14/12/2011 13:51:39
ragazzi state tranquilli e non scrivete stronzate.grazie!

Da: Palermo14/12/2011 13:51:53
Qualcuno qui mi sembra un pò confuso...
perchè parlate di formule come "il fatto non sussiste"?
Non è un atto ma un parere.
Comunque.
Per il secondo: potrebbe prospettarsi un tentativo di appropriazione indebita. Non c'è consumazione perchè è possibile opinare sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo (interversione del titolo del possesso) sia di quello soggettivo (c'è il dolo?) In fondo, la traccia evidenzia tra i due una situazione un pò confusa.
L'appropriazione è sottoposta a condizione di procedibilità(ed in qsto caso i termini sono ovviamente scaduti), tuttavia, da un' analisi prima facie della giurisprudenza, non escluderei la sussistenza della circostanza aggravante (art.61 n.11 ossia il rapporto di fiducia) e dunque la procedibilità d'ufficio.
Rimane ben fermo un fatto:il parere deve essere dotato di soluzione "aperta". Occorre prospettare al proprio cliente ogni possibile ipotesi...
In bocca al lupo!
Vi serve..
p.s. qualche perplessità sul primo..non tanto sull'abuso di ufficio, peculato e permettetemi, anche truffa ai danni dello Stato, quanto sul dato dell'utilizzo della posta elettronica non certificata (rientra nel peculato o nella truffa ovvero mi sfugge qualche reato informatico?)

Da: BRANDO14/12/2011 13:52:15
se non sbaglio la GELMINI (ahahahahahahah) ha fatto l'esame a Reggio Calabria......

Da: rg14/12/2011 13:52:52
mi spiace...... che tu sia sopravvissuto

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