NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112477 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Successiva >>
Da: Dubbi | 16/12/2011 14:26:40 |
ragazzi ma si può sapere qual è il metro di valutazione usato dalle Commissioni? | |
Da: urgente | 16/12/2011 18:30:10 |
Il Parlamento europeo, con risoluzione del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI), ha deliberato: al punto 36. "invita gli Stati membri a effettuare una comparazione dei requisiti minimi di formazione e a procedere a scambi più regolari tra di loro e anche tra le autorità competenti, ai fini di un maggiore allineamento dei requisiti minimi di formazione"; al punto 38. sottolinea il numero considerevole di professioni regolamentate nell'Unione europea e invita gli Stati membri a riconsiderare la fondatezza della classificazione di talune professioni, "al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri", tenendo presente che la riduzione del numero totale di professioni regolamentate nell'UE potrebbe facilitare la mobilità; rileva che tale classificazione può essere giustificata per motivi di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le professioni sanitarie, legali e tecniche. Dalla lettura dei punti 36 e 38, appare evidente che, il Parlamento europeo con detta risoluzione ha voluto reinquadrare in maniera specifica il fenomeno delle qualifiche professionali. Allo stesso tempo, nel leggere i virgolettati si chiarisce che uno Stato membro ospitante è onerato di effettuare: una comparazione dei requisiti minimi di formazione, al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri. Il tutto per la tutela dei consumatori. Pertanto, alla luce di quanto deliberato, è evidente che gli abogados, non hanno a livello comparativo un titolo equipollente a quello italiano, né corrispondente, pertanto, per la tutela dei consumatori vanno cancellati o non iscritti. Fatevi portatori di questo messaggio a tutti i colleghi e soprattutto ai membri dei coa. | |
Da: Polemico | 16/12/2011 19:10:50 |
X dubbi Uno su mille ce la fa | |
Da: per tutti | 16/12/2011 21:01:01 |
Io vorrei sapere su quale codice commentato era riportata la sentenza del 2011 sull'aggravante dell'appropriazione indebita di merce in conto vendita, perché sul Codice della Simone non vi è traccia e io, sinceramente anche se qualche voce mi è giunta durante lo svolgimento delle prove, sul mio codice non l'ho trovata. Va bene il ragionamento, ma sui codici almeno su uno, questa setenza ci deve essere e io non l'ho trovata. Grazie. | |
Da: per tutti | 16/12/2011 21:04:27 |
Io vorrei sapere su quale codice commentato era riportata la sentenza del 2011 sull'aggravante dell'appropriazione indebita di merce in conto vendita, perché sul Codice della Simone non vi è traccia e io, sinceramente anche se qualche voce mi è giunta durante lo svolgimento delle prove, sul mio codice non l'ho trovata. Va bene il ragionamento, ma sui codici almeno su uno, questa sentenza ci deve essere e io non l'ho trovata. Grazie. | |
Da: x per tutti | 16/12/2011 21:10:17 |
non c'era bisogno della sentenza del 2011, bastava quella del 2008 | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: per tutti | 16/12/2011 21:30:15 |
Scusa, mi puoi dire il numero della sentenza del 2008, perché nel codice della Simone non c'era nemmeno quella. Io sinceramente durante le prove non sono stata ad ascoltare tutte le voci che si rincorrevano, mi sono isolata nel mio compito e ho guardato fidandomi solo il codice della Simone che avevo comprato. | |
Da: x per tutti | 16/12/2011 22:47:45 |
Cass. pen., 1.10.2008, n. 38498 | |
Da: Ct | 16/12/2011 23:51:00 |
Ragazzi io sinceramente sono molto preoccupato per come l'ho impostato perchè ho visto che la mia soluzione si discosta un pò da quella dei altalex e altri siti! Ho fatto una breve premessa sugli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, poi ho parlato dei due orientamenti che ti dicono uno che si consuma nel momento della conoscenza certa da parte della persona offesa e l'altro nel momento in cui Tizio alla scadenza del contratto non restituisce la merce dando risposte evasive! Poi ho detto che cmq nella fattispecie si potrebbe configuarare la fattispecia aggravata dal terzo comme e ho messo la sentenza e ho motivato dicendo che il rapporto di amicizia e di lavoro ha favorito la commissione del reato a Tizio. Un altro fondamento che gli ho messo è che dal mero rinvio alla norma di cui all'art.646,3 si configura nel caso di specie l'aggravante e quindi la proc. d'ufficio (una sorta di interpretazione letterale della norma). | |
Da: Ct | 16/12/2011 23:53:17 |
in sostanza quello che mi spaventa è che cmq ho dato per scontato l'esistenza del reato in re ipsa senza argomentare bene perchè nella fattispecie si configura e soffermandomi solo sull'aspetto procedurale! A sto punto spero almeno che tengano in considerazione la forma e mi diano la sufficienza perchè se no è una tragedia! Alla fine il parere mi sembrava lineare e scorrevole! | |
Da: M! | 17/12/2011 02:23:05 |
La sentenza 989/2011 era sulla "rassegna" Garofoli... Quei codici mi hanno salvato l'esame. | |
Da: per M! da Torino | 17/12/2011 10:17:10 |
Ciao, anche a me è successo qualche anno fa di aver svolto il parere in maniera corretta solo perché avevo il codice della Garofoli ed ero tra i pochi ad avere la sentenza giusta, la Commissione sapendo che solo io avevo il codice con la massima ha voluto per forza che io facessi leggere a tutti gli altri candidati il mio codice con la massima riportata in quanto i commissari mi dissero che non era giusto che io avessi il vantaggio sugli altri che per errore avevano acquistato un altro codice. Io mi sarei potuta rifiutare ma l'ho fatto consultare a tutti quelli che ne avevano necessità, così dopo ce l'avevano tutti gli altri. Però quell'anno anche se quel parere era stato da me redatto in maniera corretta grazie a quella sentenza introvabile, non l'ho superato perché si vede che le altre due prove non erano state da me svolte in maniera esaustiva. | |
Da: per M! da Torino | 17/12/2011 10:29:24 |
Da quell'anno non ho mai più acquistato i codici Garofoli e sono ritornata al Simone almeno anche se la sentenza non c'era sono stata tranquilla durante l'esame, mi sono fatta da sola la prova senza aiuto di nessuno e senza nessun ausilio né essere disturbata durante l'esame. Aver la sentenza giusta non significa nulla l'esame si può anche non passare ugualmente come è successo a me quell'anno in cui ero l'unica ad avere la sentenza e non l'ho superato. Però io ti auguro di superare l'esame subito. Ciao. | |
Da: candidata 80 | 17/12/2011 12:39:02 |
a bologna, rimini che dritte hanno dato i commissari per risolvere la 2 traccia del parere di penale?era o nn era appropriazione indebita? per favore qualcuno mi risponde? | |
Da: Confermo | 17/12/2011 15:45:41 |
Certare tutto il parere sul 615 non è sbagliato. Anzi, la ritengo una scelta che ben pochi avrebbero saputo sostenere, al di là dello scontato abuso d'ufficio. Ricordo a tutti che proprio la Cassazione ha chiarito, in più di un'occasione e in tempi recenti, che pur avendo la passaword di accesso al sistema informatico, il pubblico funzionario, che per scopi personali acceda allo stesso risponde ex art. 615 ter "Accesso Abusivo a sistema informatico e telematico". | |
Da: minimini | 17/12/2011 16:16:58 |
ma c'era o nonn c'era l'appropriazione indebita sul primo parere? la soluzione postatat da jus.towin mi sembra diversa da altalex | |
Da: AdvocatuSS | 17/12/2011 16:29:54 |
Confermo la possibilità, assolutamente corretta, di centrare l'analisi di tutto il parere di penale (quello che riguarda il maresciallo Sempronio, per intenderci!) sulla fattispecie stabiliata all'art. 615 ter c.p. ("Accesso abusivo a sistema informatico o telematico"). Questa scelta appare altamente giustificata da alcuni indirizzi giurisprudenziali recenti di ottobre 2011 (taluni favorevoli alla configuarabilità della fattispecie, tal'altri no) nel caso in cui il pubblico funzionario abbia, per ragioni del suo ufficio, accesso (anche mediante password di cui già disponeva) all'elaboratore elettronico e lo usi per scopi non istituzionali (ossia riguardanti interessi personali o di altri). Ripeto, la Cassazione ha ritenuto, in più di un'occasione, di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 615 ter anche nel caso in cui il pubblico funzionario ABBIA GIA' LA PASSWORD DI ACCESSO, quindi anche se è INTRANEUS all'ufficio. Personalmente ritengo la scelta principale per l'art. 615 ter c.p. (e non per il solo 323 c.p. in forma tentata, parimenti configurabile in concorso) come molto valida e acuta. Per la configurabilità dell'abuso d'uffico potevano anche bastare pochi cenni, a seconda delle scelte stilistiche del candidato, e cimentarsi prevalentemente sul 615 ter. In ogni caso, da escludere era di certo la configurabilità del reato di Peculato (Nessun danno è derivato alla P.A.) e di Falso ideologico (L'email firmata col proprio nome non è atto pubblico), per i quali delitti potevano, se si volevano, solo fare brevissimi cenni per escluderli nella condotta esaminata. Ci si aspetta, in ogni caso, che la Commissione d'appello adita per le correzioni valuti con criteri "elastici", che tengano più conto delle capacità di ragionamento, dell'opportunità degli argomentazioni sviluppate rispetto alla fattispecie proposta e dell'idoneità delle conclusioni validamente supportate da adeguate motivazioni piuttosto che di soluzioni "preconfezionate"; ciò a prescindere da qualsiasi iter argomentativo seguito dal candidato in sede di stesura. Ogni sviluppo interpretativo del caso proposto può dunque essere appropriato, purchè convincente! Ignorate, pertanto, le scelte risolutive tipiche elaborate da alcuni Siti web ed apprezzate invece quei Siti web che lasciano aperte più strade. La vera scelta è quella che poi farà il commissario in sede di correzione degli elaborati!!! | |
Da: x da torino (sui garofoli) | 17/12/2011 17:48:36 |
ma era l'anno in cui c'era boccassi presidente (3 anni fa?) e aveva letto la sentenza a tutti? | |
Da: Siam | 17/12/2011 18:21:01 |
io ho scordato di mettere nella soluzione del secondo parere il riferimento ai rapporti d'amicizia, sottolineado x la configurabilità dell'aggravante la prestazione d'opera intercorsa tra le parti e avente un'obbligazione di facere..omettendo xò la frequentazione tra Tizio e Caio..è grave secondo voi? | |
Da: Per Siam | 17/12/2011 18:40:21 |
Hai messo la sentenza del 2010? | |
Da: Siam | 17/12/2011 20:28:10 |
si ho messo la sentenza ke faceva riferimento alla sussistenza della cicrcostanza aggravante nn solo in presenza di rapporti di lavoro ma anke di rapporti diversi purkè aventi ad oggetto un'obbligazione di facere, l'ho messa prima qnd ho illustrato tutti gli istituti, solo ke ho omesso di dire nella soluzione del rapporto di fiducia pur facendo riferimento alla presenza di un contratto estimatorio tra Tizio e Caio ke importa dunque una prestazione d'opera e conseguentemente un obbligo di facere.. | |
Da: Dubbi | 17/12/2011 20:36:31 |
Vabbè allora buon dai...ti meriti la sufficienza piena per me...poi siamo sempre lì...la differenza la fa la argomentazione...nel caso di specie non c'era poi così tanto da dire e per questo bisognava sforzarsi di argomentare...io l'ho fatto 3 pagine e mezzo ma ho lasciato il margine ai lati (stile uso bollo), quindi senza margine sarebbe venuto due pagine piene penso | |
Da: Dubbi | 17/12/2011 20:39:32 |
L'anno scorso qualcuno l'ha passato con 2 pagine...dipende quello che scrivi infatti | |
Da: da Torino | 18/12/2011 10:47:35 |
Sì, ma prima che Boccassi la leggesse a tutti, moltissimi erano venuti a leggerla con il consenso della Commissione al mio banco, disturbandomi. Solo dopo due o tre ore Boccassi, vista la situazione insostenibile, aveva deciso di leggerla. Perché quest'anno, visto che la massima era solo su un codice come quell'anno, la massima non è stata letta dal Presidente come quell'anno? Così almeno tutti l'avremmo avuta, senza dover chiedere agli altri i suggerimenti. Perché quando una cosa ce l'ho solo io, la vogliono dare a tutti e invece quando ce l'ha qualcun altro e non io, non la devono diffondere a tutti? | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:00:22 |
Perché io sinceramente, se una massima non la trovo scritta sul codice o se non la legge un commissario, io non mi fido di voci sentite in gabinetto, quell'anno prima che Boccassi leggesse la massima, dato che non c'era sui codici più diffusi, erano venuti prima i 200-300 persone al mio banco per leggerla, disturbandomi. Poi solo successivamente, visto che tanto ormai la sentenza ce l'avevano tutti avendola letta dal mio codice, dato che mi avevano obbligata a fargliela leggere, l'ha letta a tutti. Però nonostante avessi la massima, non l'ho superato ugualmente, forse perché sono stata molto disturbata e ho perso la concentrazione o forse perché gli altri due scritti non erano buoni. Ma il Garofoli non mi piace e anche se ha le massime più rare, io non lo comprerò mai più perché è troppo confuso. | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:00:22 |
Perché io sinceramente, se una massima non la trovo scritta sul codice o se non la legge un commissario, io non mi fido di voci sentite in gabinetto, quell'anno prima che Boccassi leggesse la massima, dato che non c'era sui codici più diffusi, erano venuti prima i 200-300 persone al mio banco per leggerla, disturbandomi. Poi solo successivamente, visto che tanto ormai la sentenza ce l'avevano tutti avendola letta dal mio codice, dato che mi avevano obbligata a fargliela leggere, l'ha letta a tutti. Però nonostante avessi la massima, non l'ho superato ugualmente, forse perché sono stata molto disturbata e ho perso la concentrazione o forse perché gli altri due scritti non erano buoni. Ma il Garofoli non mi piace e anche se ha le massime più rare, io non lo comprerò mai più perché è troppo confuso. | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:07:27 |
Inoltre, a Torino quest'anno quelli seduti intorno a me non avevano nessuno quel codice della Garofoli, ma i Simone e i Cedam, pertanto se solo qualcuno aveva il Garofoli, perché la Commissione non ha obbligato come quell'anno a diffondere a tutti la massima? Io lo il perché, in realtà nessuno ne aveva necessità, perché chi non aveva il Garofoli, non ha avuto suggerimenti in gabinetto ma aveva direttamente lo smart-phone in tasca. Nessun suggerimento in gabinetto può sostituire la certezza di quanto si trova scritto sui codici o su smart-phone e i-pad. | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:09:49 |
Nessuno si è lamentato come quell'anno con la Commissione di non avereacquistato il Garofoli, chissà perché? | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:37:00 |
Io aggiungo ancora e poi basta che in questo anno 2011 sono andata a fare l'esame ma ero gravemente ammalata in seguito ad una difficile operazione chirurgica e per problemi di salute mi sono dovuta far assegnare un posto distante dagli altri in modo da aver più spazio per muovermi. Io vicino non avevo nessuno, che mi potesse suggerire la sentenza, ammesso che l'avrebbero fatto, avevo molte difficoltà a stare in piedi e non riuscivo di certo a girare tra i banchi per cercare suggerimenti o ad andare sempre in bagno per ricevere consigli. Anche se qualche voce mi fosse giunta stando seduta al mio posto, non potevo fidarmi di voci di corridoio non supportate da codici. La commissione avrebbe dovuto diffondere la notizia come già aveva fatto a mio discapito quell'anno credo il 2008. Ciao a tutti e meditate! Buon Natale e Buon anno nuovo. | |
Da: da Torino | 18/12/2011 11:37:00 |
Io aggiungo ancora e poi basta che in questo anno 2011 sono andata a fare l'esame ma ero gravemente ammalata in seguito ad una difficile operazione chirurgica e per problemi di salute mi sono dovuta far assegnare un posto distante dagli altri in modo da aver più spazio per muovermi. Io vicino non avevo nessuno, che mi potesse suggerire la sentenza, ammesso che l'avrebbero fatto, avevo molte difficoltà a stare in piedi e non riuscivo di certo a girare tra i banchi per cercare suggerimenti o ad andare sempre in bagno per ricevere consigli. Anche se qualche voce mi fosse giunta stando seduta al mio posto, non potevo fidarmi di voci di corridoio non supportate da codici. La commissione avrebbe dovuto diffondere la notizia come già aveva fatto a mio discapito quell'anno credo il 2008. Ciao a tutti e meditate! Buon Natale e Buon anno nuovo. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Successiva >>