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14 dicembre 2011 - Parere Penale
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Da: marco34493 | 14/12/2011 13:14:07 |
credo sia più semplice impostare lo schema per la seconda traccia. E' sulla parte generale del codice penale. Quindi parlare circa le condizioni di procedibilità dell'azione penale..del caso in esame, giurisprudenza, soluzione e via.... | |
Da: postate | 14/12/2011 13:14:15 |
presto!!!!!! | |
Da: avvv | 14/12/2011 13:14:36 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Marina81 | 14/12/2011 13:15:14 |
Il parere per la seconda traccia dove lo trovo? | |
Da: omnibus | 14/12/2011 13:15:19 |
Secondo me in entrambe le tracce c'entra Ruby | |
Da: anomino | 14/12/2011 13:15:38 |
state calmi...cercate di inserire informazioni utili per il parere che deve essere individuale e non di massa!soprattutto per la seconda traccia!grazie mille | |
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Da: Disgustoso | 14/12/2011 13:16:07 |
Ruby Rubacuori?!?!?!? Si ragazzi scrivetelo!!!! | |
Da: x Avvv | 14/12/2011 13:16:35 |
vafancul!!! | |
Da: Francosp | 14/12/2011 13:17:04 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: DC | 14/12/2011 13:17:11 |
Al nord si passano gli esame perché le coregono le corti di appello del sud; poi all'orale passano solo i raccomandati.. niente di più ipocrita e ingiusto | |
Da: avvocato | 14/12/2011 13:17:12 |
bè, le tracce sono facilissime! la prima c'è giurisprudenza ed è spaccato 56 323 c.p., le invenzioni sulla consumazione sono teorie inutili del tutto ultronee in quanto il maresciallo ha confessato, la sentenza di riferimento è la 304 del 2008, secondo me neanche da citare, in quanto tribunale di brescia, ma da utilizzare ai fini della certezza della posta elettornica o meno in riferimento all'ipotizzato reato di falso, non ravvisabile, ma da vagliare in quanto la traccia parla di fattispecie eventualmente configurabili. la seconda secondo me, anch'essa risibile, può condurre il redattore ad ipotizzare solamente la condotta di cui all'art. 646 c.p., non essendovi artifizi o raggiri per integrare ill 640, ma deve esser fatto preciso rifeirmento alla procedibilità, in quanto la querela sarebbe tardiva e il dies a quo sembrerebbe individuabile non nel momento della conoscenza dell'indebito possesso, ma al momento dell'impossessamento illecito, avvenuto con il semplice spirare del termine dei quattro mesi, dies a quo del tutto aggirabile per quanto previsto dal comma 3 del 646 di procedibilità d 'ufficio in quanto ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11. | |
Da: Disgustoso | 14/12/2011 13:17:16 |
LADRI, siete solo dei ladri!!! Dovete vergognarvi... Poi per forza siamo troppi, guarda quanti ladri!!!! | |
Da: Atena76 | 14/12/2011 13:17:28 |
Perseguibile d'ufficio anche a fronte di remissione di querela commentino alla sentenza della 2 traccia: L'art. 646 del Codice Penale "Appropriazione indebita" dispone che chiunque, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61, ai sensi del quale l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità costituisce una circostanza aggravante. In applicazione di tali norme, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 989/2011, ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. Infatti, il Tribunale di Ancona dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di un imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnati allo stesso in conto vendita. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il giudice del merito sarebbe incorso in violazione di legge per aver dichiarato estinto, per intervenuta rimessione di querela, un reato perseguibile di ufficio. Il ricorrente ha rilevato che, in fatto, era contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., abuso di prestazioni d'opera che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. Dalla circostanza che, nel caso di specie, era stato contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita, il reato era perseguibile d'ufficio, per cui a nulla rilevava la remissione di querela. | |
Da: serio | 14/12/2011 13:17:30 |
ragazzi ma fate i seri e non scrivete minchiate.ci sono persone in difficoltà. | |
Da: a proposito di ruby | 14/12/2011 13:17:46 |
eviterei poi trovate qualcuno che nonostante tutto è ancora berlusconiano che fate? | |
Da: Fabricolo | 14/12/2011 13:17:58 |
Da Maresciallo dei Carabinieri, quale sono, mettendomi nei panni di un avvocato, punterei sul discorso "vantaggio patrimoniale" per discolpare il mio cliente... Dove stà il vantaggio patrimoniale?!?!? NON ESISTE... pensateci... Non è danaro, non sono beni, non è nulla di rivendibile... sono semplici informazioni utili a svolgere una campagna pubblicitaria... Che ne pensate? | |
Da: ant82 | 14/12/2011 13:18:10 |
Ragazzi ma è possibile che ancora non ci sono delle soluzioni sul parere del maresciallo dai!!!!!! non c'è più trmpo!!!! | |
Da: per piacereeeeeee | 14/12/2011 13:18:12 |
la traccia numero 2"!!! mi hanno detto al telefono che la sentenza del 17 gennaio 2011 n 989 non si trova non ci sta sui codici quindi?? mi hannod etto di cercare queela del 7 gennaio 2011n 13347 ?? che devo fare datemi una risposta definitiva grazie | |
Da: Disgustoso | 14/12/2011 13:18:16 |
Peccato che io sia passato con il 26% degli scritti e ci aveva corretto messina..... Capre! | |
Da: avv da trent''anni | 14/12/2011 13:18:27 |
state zitti e non vi lamentate ,che se non fosse questa "iacuvella" che è nessuno di voi entrerebbe mai al cospetto di una corte! Siete troppo ciucci !!!!! | |
Da: sandro 75 | 14/12/2011 13:18:36 |
giusto scriviamo un bel parere sulla traccia due | |
Da: AndreaGT | 14/12/2011 13:18:44 |
Ragazzi ma per la seconda traccia, la sentenza Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 si trova nei codici?? | |
Da: ppp | 14/12/2011 13:18:59 |
Ragazzi siamo vicini al natale fate un bel regalo a tutte le persone che stanno soffrendo all'interno postate questi pareri completi!! | |
Da: Bop | 14/12/2011 13:19:20 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Disgustoso | 14/12/2011 13:20:05 |
e cmq se scrivete come avete scritto ieri... i pareri postati facevano pena. L'italiano era disgustoso!!! | |
Da: ATTENZIONE | 14/12/2011 13:20:10 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Disgustoso | 14/12/2011 13:20:56 |
E chiedono i regali di natale questi mediocri... ma studiate va!!!!!!!!!!!!! | |
Da: avv | 14/12/2011 13:21:03 |
sandro75 fallo tu un parere sulla seconda traccia | |
Da: FRANZù | 14/12/2011 13:21:28 |
ragazzi arriva il 2 parere? | |
Da: w la serità | 14/12/2011 13:22:14 |
- Messaggio eliminato - | |
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