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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112478 volte
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Da: il tempo scorre14/12/2011 12:59:36
Da: anemone23     14/12/2011 10.54.24
SENTENZA SULLA TRACCIA ABUSO D'UFFICIO



Cassazione penale, sez. VI 04/05/2011 n. 20094 (data dep. 20 maggio 2011)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. MILO Nicola - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesc - rel. Consigliere -
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 850/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli M., che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Passeri Isabella che ha concluso come da
ricorso.






OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perchè il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all'art. 323 c.p., comma 56, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l'ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il fax.
All'imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale.
In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell'abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l'imputazione di abuso di ufficio.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell'organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato in contestazione, recuperato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all'assorbimento del primo reato nel secondo.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell'ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall'imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l'ACI persona offesa del reato di abuso e dall'altro aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario - la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv.
211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431).
Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l'abuso, contestato all'imputato, è consistito in realtà nell'avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l'ufficio, e per scopi del tutto privati - per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un'agenzia di assicurazioni - utilizzando il fax dell'Ufficio, informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento.
Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacchè è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l'imputato ha rimborsato il costo dell'utilizzo del fax, mentre l'ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.



P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Da: anna82en14/12/2011 12:59:42
ci stanno solo prendendo in giro con questo anemone

Da: rosellina7014/12/2011 12:59:47
potete fornire il parere di anemone...grazie

Da: marosella14/12/2011 13:00:05
ragà....help help II traccia!!!!

Da: xxfranz14/12/2011 13:00:05
x anemone-aiuto
puoi postare il parere della 1° traccia che non trovo

Da: ericarta 14/12/2011 13:00:07
soluzioni

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Da: anemone non esiste14/12/2011 13:00:10
le solite carogne che si divertono

Da: ius14/12/2011 13:00:50
mattete 2 parere

Da: giuforse14/12/2011 13:01:17
parere sulla 2 traccia per favore napoli e in difficolta' controlli severi in corso!!!

Da: Amica di Avvocato14/12/2011 13:01:35
a pagina 11---ANEMONE 23

Da: ATTENZIONE14/12/2011 13:01:39

- Messaggio eliminato -

Da: il tempo scorre14/12/2011 13:01:44
ragazzi ho appena postato il parere o meglio la sentenza data da anemone ma siet cecat?????

Da: Jonnhyb14/12/2011 13:01:48

- Messaggio eliminato -

Da: francescav 14/12/2011 13:02:24
scusate ma c'è qualche parere per la traccia 2?

Da: speriamosialavoltabuona14/12/2011 13:02:56
finalmente qualche controllo severo anche a NAPOLI!!!

Da: raf14/12/2011 13:02:58
catanzaro a vuoto!!! sulla seconda traccia!! qualcuno ha il parere??

Da: onza14/12/2011 13:03:10
ma abuso d'ufficio tentato o consumato?

Da: DISPERATOOOO14/12/2011 13:03:29
SERVONO PARERI SULLA TRACCIA 2 A NAPOLI NON C'è NE FREGA NULLA DELLA TRACCIA 1 XDD

Da: speriamo !14/12/2011 13:03:48
ma la sentenza che hanno postato sull'appropriazione prima non mi sembra azzeccatissima o sbaglio=?

Da: Geronimo7814/12/2011 13:03:51

- Messaggio eliminato -

Da: Esoticus14/12/2011 13:03:56
ma il secondo parere non interessa a nessuno ??

Da: robb14/12/2011 13:04:02
ma il PARERE DI ANEMONE SULLA TRACCIA DELL'ABUSO DI UFFICIO DOVè?

Da: FRANZù14/12/2011 13:04:05
ragazzi qualcuno può postare un parere???

Da: raf14/12/2011 13:04:29
parere 2 traccia?? qui fuori a catanzaro mi linciano!!!

Da: muhahahaha14/12/2011 13:04:33
ma ki se ne frega di napoli direi!!!!

Da: trenorocky 14/12/2011 13:04:50
Prima traccia: Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata,con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicchè l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato.
Seconda Traccia: Il 20 gennaio del 2011 tizio riceve da caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. Nel corso dei 4 mesi tizio e caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, nè tizio lo rende edotto del fatto che la merce è rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive caio fa un ulteriore tentativo di contattare tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce è rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. Il candidato assunte le vesti di legale di caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto. Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale.

Da: ius14/12/2011 13:04:54
stronzi parere numero 2 grazie

Da: robb14/12/2011 13:05:38
SI MA CHE RICOPIATE LE TRACCE O LE SENTENZE NN SERVE A NULLA..SERVONO I PARERI..ORMAI LE TRACCE LE CONOSCIAMO E PURE LE SENTENZE

Da: SOGNATRICE14/12/2011 13:05:51
c'è falso materiale ex art 476 c.p.?

Da: www14/12/2011 13:05:51
Soluzione completa 1° parere, grazie

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