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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112468 volte
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Da: Adele2414/12/2011 12:31:46
avrei bisogno anch'io dei pareri! Specificate sempre a quali tracce appartengono. Grazie mille per il lavoro che state svolgendo!!!

Da: speriamo sia la volta buona14/12/2011 12:31:52
x chi l'ha chiesta ecco la massima della sentenza x la prima traccia
Cass. pen. Sez. VI, 04/05/2011, n. 20094
Integra il delitto di tentato abuso d'ufficio, e non quello di peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che, utilizzando il "fax" in dotazione dell'ufficio, richieda all'A.C.I. notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in una data provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al coniuge, procacciatore d'affari presso un'agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento (evento non verificatosi per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il "fax"). (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18/12/2008)

Da: DISPERATOOOO14/12/2011 12:33:02
SERVE URGENTEMENTE PARERE E/O SENTENZA PER LA TRACCIA 2

Da: eipigreco14/12/2011 12:33:02
ci sono pareri sulla traccia uno??

Da: Traccia 214/12/2011 12:33:21
attendiamo...forza ragazzi !

Da: Nunzia14/12/2011 12:33:21
SENTENZA SULLA TRACCIA ABUSO D'UFFICIO

QUESTO è il parere di ANEMONE "£ MA é GIUSTO???? pleaseeeeeee

Cassazione penale, sez. VI 04/05/2011 n. 20094 (data dep. 20 maggio 2011)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. MILO Nicola - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesc - rel. Consigliere -
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 850/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli M., che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Passeri Isabella che ha concluso come da
ricorso.






OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perchè il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all'art. 323 c.p., comma 56, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l'ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il fax.
All'imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale.
In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell'abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l'imputazione di abuso di ufficio.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell'organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato in contestazione, recuperato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all'assorbimento del primo reato nel secondo.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell'ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall'imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l'ACI persona offesa del reato di abuso e dall'altro aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario - la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv.
211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431).
Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l'abuso, contestato all'imputato, è consistito in realtà nell'avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l'ufficio, e per scopi del tutto privati - per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un'agenzia di assicurazioni - utilizzando il fax dell'Ufficio, informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento.
Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacchè è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l'imputato ha rimborsato il costo dell'utilizzo del fax, mentre l'ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.



P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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Da: speriamo !14/12/2011 12:33:23
la sentenza sull'appropriazione è solo quella?

Da: hevilina14/12/2011 12:33:59
o traccia 1 o traccia 2 ... l'importante è pubblicare qualke parere... ma possibile ke nessuno sia in grado di farlo??? dove sono i penalisti... ieri èstato molto + semplice...

Da: ant8214/12/2011 12:34:33
ragazzi ma è possibile che nessuno ci da una soluzione per la traccia 1?

Da: Gab14/12/2011 12:34:33
A Napoli sono tutti nel panico...servono soluzioni per entrambi i casi

Da: marietto1976 14/12/2011 12:34:45
ma se ci mette pure l'rg del procedimento penale presunto per il quale chiede le info.Dunque l'elemento soggettivo è certo vai oltre e concentrati sul bene tutelato

Da: angiac14/12/2011 12:35:01
massimo taci!!!!!!!!!!!

Da: ericarta 14/12/2011 12:35:36
nessuna soluzione svolta??

Da: per seconda traccia da l''aquila14/12/2011 12:35:49

vai a prendere in giro tua sorella

Da: copioni14/12/2011 12:36:02
vergognatevi

Da: vincent 114/12/2011 12:36:11
Ma cosa accade oggi siamo senza idee. su forza !!!!!!!!!!!!

Da: xxx14/12/2011 12:36:12
non è un parere! è una sentenza!

Da: man14/12/2011 12:36:56
qualcuno fa il parere della seconda traccia????????????????

Da: xx14/12/2011 12:37:01
a che ora hanno iniziato a napoli

Da: robb14/12/2011 12:37:18
SENTENZA SULLA TRACCIA ABUSO D'UFFICIO

QUESTO è il parere di ANEMONE "£ MA é GIUSTO???? pleaseeeeeee

Cassazione penale, sez. VI 04/05/2011 n. 20094 (data dep. 20 maggio 2011

SU QUESTA SENTENZA NESSUN PARERE IN GIRO?

Da: hevilina14/12/2011 12:37:40
vi prego occorrono soluzioni....

Da: xxx14/12/2011 12:37:45
su iuris data è la data è 2010 il nr è lo stesso

Da: ant8214/12/2011 12:38:41
serve il vostro parere avvocati dai dai dai!!!!!

Da: gigilet 14/12/2011 12:38:45
hai il parere motivato della difesa?

Da: Gab14/12/2011 12:38:53
Hanno iniziato presto (rispetto a ieri) intorno alle 10:30/11:00
Di sicuro alle 10:30 stavano dettando la prima traccia del maresciallo

Da: AIUTOOOOO14/12/2011 12:39:03
NAPOLI IN PANICO....RAGAZZI AIUTOOOO....SONO NELLA CONFUSIONE PIù TOTALE E NON HANNO TANTE OPPORTUNITà PER COMUNICARE

Da: xxx14/12/2011 12:39:31
Sto sempre nel bagno, come ieri..dai che devo copiare CAZZO

Da: Adele2414/12/2011 12:39:48
Che sta succedendo a Napoli?

Da: Riccardo Benzoni14/12/2011 12:39:56

- Messaggio eliminato -

Da: mafy84 14/12/2011 12:39:58
A Napoli hanno iniziato alle 10:30

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