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14 dicembre 2011 - Parere Penale
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Da: spagna | 14/12/2011 14:15:28 |
Ale il parere della seconda traccia è giusta | |
Da: carla | 14/12/2011 14:16:06 |
mio marito sta facendo la seconda ....... ma qualche parere sentenza?? fff partorirò oggi lo sento che stress come se lo stessi facendo io !!!! | |
Da: IloveDogs | 14/12/2011 14:16:29 |
E' appropriazione indebita ma c'è l'aggravante della prestazione d'opera di cui all'art 61 n. 11 , pertanto il reato è perseguibile d'ufficio!!!!!!!!!! | |
Da: commissario zagaria | 14/12/2011 14:17:04 |
x carla tanto non passerà, solo il 20% passa, e se fosse per me solo il 5% | |
Da: Jennyv | 14/12/2011 14:17:11 |
Ma che aggravante?!?!?!? Ma scherziamo!? | |
Da: olaola | 14/12/2011 14:17:47 |
MA NEL PRIMO PARERE SI DEVE FAR RIFERIMENTO AL 615 TER??? | |
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Da: tref | 14/12/2011 14:18:23 |
In conclusione: se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dalla legge, come nella specie, quale imprescindibile riferimento tipicizzante la corretta condotta di un Sindaco, a garanzia di esatto adempimento delle prestazioni contrattuali dovute dal privato al Comune, non è configurabile il necessario dolo intenzionale e quindi, in difetto di un essenziale elemento costitutivo del reato di abuso di ufficio, il reato non sussiste (v. anche Cass. pen., sez. VI, 05 maggio 2004, n. 21091). | |
Da: polizia postale | 14/12/2011 14:18:55 |
il forum verrà chiuso in 20 minuti | |
Da: sara1980 | 14/12/2011 14:19:08 |
ragazzi forse impegnatevi che riuscirete sicuramente!!!!!!!! per i Ca.... non scrivete più cazzate... | |
Da: tu | 14/12/2011 14:19:29 |
sulla seconda c'è qualcosa di concreto?? | |
Da: commissario solange | 14/12/2011 14:20:06 |
aiuto la polizia! | |
Da: ser x carla | 14/12/2011 14:20:56 |
carla vai tranquilla è questa mandala a tuo marito meteriale ii traccia PERSEGUIBILE D'UFFICIO L'APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Motivi della decisione Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d'opera) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita. Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. | |
Da: Il cassazionista | 14/12/2011 14:21:11 |
Quelli che chiedono aiuto dai bagni sono mitici | |
Da: vai bello | 14/12/2011 14:21:16 |
pareri sulla traccia 2 | |
Da: maresciallo holms | 14/12/2011 14:22:00 |
x ser ti stiamo individuando! | |
Da: Disgustoso | 14/12/2011 14:22:15 |
Piu che mitici..ignorantiiiii | |
Da: CICERO 2011 | 14/12/2011 14:22:36 |
MA IL PARERE SULLA II TRACCIA? | |
Da: per commissario basettoni, Disgustoso & compagni | 14/12/2011 14:23:14 |
In effetti il coglione è uno solo, si firma con nomi diversi, non ultimo anche commissario zagaria... In linea di massima è un frustrato, impotente, incapace di reagire pubblicamente, si diverte a tartassare la gente nascondendosi dietro un IP tra l'altro mal nascosto... Parla della postale, si crede un hacker, fossi in lui farei seriamente attenzione... Poveretto, mi fa davvero pena, non hai mai avuto rapporti né con donne né con uomini perché incapace di sostenere discorsi e discussioni dal vivo. Ha la mammina che ancora gli prepare da mangiare e gli rimbocca le copertine la sera, poveretto!!! | |
Da: Questa conclusione è essenziale | 14/12/2011 14:23:42 |
In conclusione: se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dalla legge, come nella specie, quale imprescindibile riferimento tipicizzante la corretta condotta di un Sindaco, a garanzia di esatto adempimento delle prestazioni contrattuali dovute dal privato al Comune, non è configurabile il necessario dolo intenzionale e quindi, in difetto di un essenziale elemento costitutivo del reato di abuso di ufficio, il reato non sussiste (v. anche Cass. pen., sez. VI, 05 maggio 2004, n. 21091). | |
Da: nano da giardino | 14/12/2011 14:24:23 |
qui si aiutano gli amici, nella misura del possibile - si dovrebbe lasciare alla coscienza di ciascuno il sentirsi eventualmente in colpa - semmai, quello che è veramente intollerabile è che chi dovrebbe controllare (nel senso che è pagato profumatamente per farlo) lasci che gli esami si svolgano in questo modo un po' "anomalo" - per il resto: dove è il parere dell'altra traccia?? | |
Da: rob | 14/12/2011 14:25:01 |
ei ma in merito all'abuso d'ufficio sono state pubblicate solo cazzate, pareri di merda o temi..qualcosa di serio? | |
Da: IloveDogs | 14/12/2011 14:25:09 |
X jennyv : ma hai mai studiato diritto penale?!?!?! L'aggravante c'è eccome! | |
Da: x disgustoso | 14/12/2011 14:25:19 |
Ti calerei il mio uccello bresciano su per il culo fino a fartelo uscire dalla bocca. cosi le cazzate che ti escono.saranno motivate. | |
Da: esame0001 | 14/12/2011 14:26:36 |
a tutti i disturbatori....siete solo dei bambinoni repressi e ritardati...testimoniate la vostra goliardia in questo modo??? la vita ve ne renderà merito....!!! | |
Da: mimì | 14/12/2011 14:26:51 |
RAGAZZI POSTATE SOLUZIONE 2 TRACCIA | |
Da: reggio serve la 2 | 14/12/2011 14:27:26 |
ragazzi ma la seconda dove la trovo? | |
Da: amico di amici | 14/12/2011 14:28:05 |
che ti po di reato è----è stato costumato...ed altro. | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 14:28:59 |
MI DITE LA SOLUZ. APPROPR INDEBITA | |
Da: ROB | 14/12/2011 14:29:09 |
MA COMMENTO ALL'ABUSO DI UFFICIO PRIMA TRACCIA? | |
Da: calamandrei | 14/12/2011 14:29:47 |
PRIMA TRACCIA Sentenza N. 348/08 In data 11/03/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Lorenzo Benini Ha pronunciato la seguente SENTENZA Ex art. 442 cpp Nella causa penale contro: C. T. nato il XXXXX a XXX Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano del foro di Brescia IMPUTATO A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R." così 1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto; 2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di protocollo inesistente; 3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di p.g. in corso. In Brescia, il 30.9.2004 B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà. In Brescia, il 30.9.2004 | |
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