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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: vaselino | 07/12/2011 17:19:18 |
si, tranquilli, per questo ho scelto questo nick. scivoloso come la vaselina vaselina che serve alle anguille per entrare nelle loro tane piccole. | |
Da: la vaselina | 07/12/2011 17:21:22 |
serve anche a qualcos'altro... che potrebbe succedere a tanti di qui a qualche giorno... | |
Da: tranquilli | 07/12/2011 17:21:39 |
vedi? anche io ho un futuro come mago. e le palle le dico meglio io. ooopppsssss, le leggo, pardon. | |
Da: fede04 | 07/12/2011 17:21:40 |
Confermate le ordinanze cautelari ottenute dall'Anief al Tar Lazio per l'immissione alle prove selettive dei precari e dei docenti di ruolo con cinque anni di servizio anche nel pre-ruolo. Anief chiede ora al Miur di sospendere le nuove prove scritte, in attesa del verdetto dei giudici, per non inficiarne i risultati. Con ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto gli appelli del Miur tesi ad annullare le ordinanze cautelari ottenute dai 500 ricorrenti dell'Anief, sia a tempo indeterminato con cinque di servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso servizio svolto. I candidati che avevano presentato, persino, una domanda cartacea, ostacolati dalla procedura telematica che li escludeva, in virtù dell'azione giuridica-sindacale avevano potuto partecipare alle prove pre-selettive, alcuni con successo. | |
Da: pensierosa | 07/12/2011 17:21:57 |
ANIEF - Confermate le ordinanze cautelari ottenute dall'Anief al Tar Lazio per l'immissione alle prove selettive dei precari e dei docenti di ruolo con cinque anni di servizio anche nel pre-ruolo. Anief chiede ora al Miur di sospendere le nuove prove scritte, in attesa del verdetto dei giudici, per non inficiarne i risultati. Con ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto gli appelli del Miur tesi ad annullare le ordinanze cautelari ottenute dai 500 ricorrenti dell'Anief, sia a tempo indeterminato con cinque di servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso servizio svolto. I candidati che avevano presentato, persino, una domanda cartacea, ostacolati dalla procedura telematica che li escludeva, in virtù dell'azione giuridica-sindacale avevano potuto partecipare alle prove pre-selettive, alcuni con successo. Resta confermato, pertanto, il giudizio di primo grado espresso in sede cautelare in merito alla disapplicazione della normativa nazionale contrastante la normativa comunitaria "ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l'appello non appare presentare profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all'accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità dell'approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall'art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata. Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare". Respinto l'appello del Miur che non è riuscito a dimostrare la ragionevole discriminazione del servizio prestato da precario né la diversa professionalità esistente tra personale docente e precario, al fine di superare quanto disposta dalla direttiva 1999/70/CE. La stessa direttiva, che oggi l'Anief invoca nei tribunali del lavoro per far riconoscere per intero nella ricostruzione di carriera del personale di ruolo gli anni di pre-ruolo, la stessa valutazione con il servizio di ruolo nelle domande di mobilità, gli stessi aumenti di stipendio arretrati per i periodi di precariato. "Ancora una battaglia di civiltà contro l'abuso della precarietà nell'instaurazione dei rapporti di lavoro", così commenta a caldo il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, leader del sindacato che ha patrocinato i ricorsi. "La nostra repubblica è fondata sul lavoro quale valore esistenziale per lo sviluppo della società secondo criteri di uguaglianza, pari opportunità, giustizia sociale. Ora attendiamo con fiducia la calendarizzazione urgente degli altri appelli che questa volta abbiamo presentato come sindacato al Consiglio di Stato per riformulare alcune ordinanze del Tar Lazio che non hanno consentito l'inserimento con riserva alle prove scritte dei non idonei alle prove pre-selettive. È evidente - continua il presidente dell'ANIEF - che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricorrere contro gli atti dell'amministrazione, tanto più quando sembra palesemente violato lo stesso bando concorsuale nella scelta di quesiti né idonei né corretti. Se a sette giorni dalla prova viene cancellato il 17% delle domande selezionate dopo un approfondimento fatto dagli esperti durato dieci giorni, è chiaro che qualcosa non va ed è chiaro che gli idonei hanno superato dei quiz falsati. L'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti, contestata dal Miur e dagli avvocati dei contro-interessati, serve proprio a tutelare i risultati finali della prova concorsuale e a consentire il sereno svolgimento delle prove senza annullarne completamente i risultati. Per questo, chiediamo al ministro Profumo di rinviare le prove scritte del 14-15 dicembre, a dopo la fissazione della prima udienza camerale utile a discutere quanto non è stato approfondito nel merito dai giudici di primo grado. In caso contrario, andremo fino in fondo e chiederemo l'annullamento di tutta la procedura concorsuale, non essendo stati messi tutti i candidati nelle condizioni di partecipare alle prove scritte. Analoga richiesta è stata presentata al Presidente del Consiglio di Stato nei ricorsi di appello nn. 9669, 9671, 9674, 9677 a cui è legata la sorte anche degli altri ricorsi, di analogo contenuto, accolti presso alcuni tribunali regionali". | |
Da: vaselino | 07/12/2011 17:23:46 |
le palle, le stanno mettendo all'albero di natale in piazza, ora vado a leggerle NUNZIADAAAAAMUUUUS! | |
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Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:25:17 |
Eccomi, interrogato il morto, questa volta rispose. le sentenze, queste sconosciute. | |
Da: aiò | 07/12/2011 17:27:55 |
@pensierosa ma dove trovi questi annunci? sul sito dell'anief non v'è traccia! | |
Da: Ma insomma! | 07/12/2011 17:28:05 |
Non capisco questa ironia sulla maga Nunzia. Aspettate: come ha detto ieri, giorno 9 arriverà la MAZZATA. E mi sa che si schianterà su di lei, però. | |
Da: grande anief! | 07/12/2011 17:28:54 |
................... Comunque andrà, su la testa! E lasciate perdere chi non essendo in grado di insegnare e avendo qualche problemino (non faccio nomi, ma conosco personalmente qualcuno) si sente il padreterno per aver superato la preselettiva. Questa vicenda, qualunque sia l'esito dei ricorsi al CdS, spero serva a far riflettere qualcuno e a cambiare qualcosa. | |
Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:30:04 |
Per essere maghi bisogna studiare, non improvvisare. E' la giusta punizione per le cialtronerie e i creduloni. Peccato che non vi abbia chiesto soldi! | |
Da: grande anief! | 07/12/2011 17:31:05 |
per aiò http://www.anief.org/content_pages.php?pag=2636&sid= | |
Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:31:15 |
E soprattutto, i maghi non esistono. Che tristezza, anno del signore 2011, quasi 2012 e ancora dietro a ste cazzate stiamo, anzi, state. | |
Da: mm | 07/12/2011 17:31:23 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9993 del 2011, proposto da: Roberta Azzaro, Irene Bardinelli, Anna Brunetti, Lucia Caso, Aurora Di Palma, Marianna Fiorino, Carlo Lacatena, Anna Maria Rosaria Monteleone, Maria Antonia Pace, Adalgisa Petraroli, Patrizia Rollo, Anna Sansone, Egidio Saracino, Giada Simonetti, Anna Maria Torrente, Vita Filomena, Massimo Zoriaco, Antonella Lo Franco, Armando Cavallo, Stefania Antonaci, Anna Maria Carella, Carlo Ciraci', Paola Cirasino, Vincenzo De Giorgio, Vincenzo Di Maglie, Domenico Greco, Giampiera Ester Maria Montesardo, Silvio Passaro, Rosanna Santarcangelo, Antonio Santoro, Clara Raffaella Tombolini, Ciro Zaccaria, Lucia Cimino, Anna Maria Balestra, Beatrice Porfido, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della esclusione dalle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Laura Marzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso del quale non risulta agli atti la rituale notifica a tutte le parti; Ritenuto che detta rinuncia debba intendersi quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, pertanto, va dichiarato improcedibile; Ritenuto, altresì, di poter disporre la compensazione delle spese; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: @aiò | 07/12/2011 17:31:48 |
ma come no!?? è la prima notizia sotto la voce News nazionali e la trovi anche su altri siti , e cavolo nemmeno una ricerca in internet sapete fare ? | |
Da: mm | 07/12/2011 17:34:22 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9068 del 2011, proposto da: Valeria Elia, Lucio Marco Pisano', Corrado Recupero, Maria Carla Maggiore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fausto Buccellato in Roma, Viale Angelico, 45; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Soc Formez Italia Spa, Anna Laguardia; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento avente ad oggetto: "mancata ammissione alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici"; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Evasio Speranza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il bando del concorso in questione consente l'ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; Considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; Considerato che le censure avverso il sistema prescelto per la prova preselettiva suddetta non appaiono fondate; Considerato, altresì, che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive appaiono generiche (es: fuga di notizie, etc.) ovvero soggettivamente opinabili; Che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l'accoglimento della istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente, Estensore Paolo Restaino, Consigliere Laura Marzano, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:34:41 |
Ah, leggete le palle anche voi? Mi fa piacere. | |
Da: mm | 07/12/2011 17:35:16 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9217 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Giuseppe Baldassarre, Leo Anna Maria, Santella Giovanni, Barreca Antonella, Colamarco Teresa, Spagnuolo Antonio, Sarchioto Aldo, Pelliccia Angela, Furino Francesco, Merone Carmela, Benvenuto Emilia, Vecchione Carmela, Setaro Antonio, Mottola Giovanni, Cannavacciuolo Maria Maddalena, Seca Pasqualina, Falco Vincenzo, Massaro Carlo, Starita Michele, Metallo Maria Pia, Porciello Paolino, Buono Tiziana, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Miani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Giuseppina Ambrosio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (DM 13.07.2011); Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Evasio Speranza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il bando del concorso in questione consente l'ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; Considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; Considerato che le censure avverso il sistema prescelto per la prova preselettiva suddetta non appaiono fondate; Considerato, altresì, che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive appaiono generiche (es: fuga di notizie, etc.) ovvero soggettivamente opinabili; Che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l'accoglimento della istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente, Estensore Paolo Restaino, Consigliere Laura Marzano, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: vaselino | 07/12/2011 17:37:35 |
eccoti nunziadamus, allora, cosa vedi tra le tue palle? | |
Da: aiò | 07/12/2011 17:40:44 |
il link porta ad una pagina vuota, la parte che riguarda la vittoria al cds non la trovo... | |
Da: mm | 07/12/2011 17:41:24 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9259 del 2011, proposto da: Antonella Calabrese, Ricciuti Roberta, Rossi Giuseppe, Di Nardi Anna Maria, Cacciagrano Mariantonietta, Odifreddi Marina, Del Treppo Annamaria, Gabrielli Egisto, Farina Giuseppina, Donisi Daniela, De Mari Silvia, Costa Claudio, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Russo, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Guardabassi Silvia, Nigito Teresa Luana, Mastronardi Giovanni, Cuccu Stefania, Retali Stefano; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE E' STATA COSTITUITA UN'APPOSITA COMMISSIONE DI ESPERTI PER LA REDAZIONE DELLA BATTERIA DEI QUESITI PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI, DI CUI AL DECRETO DEL 13.7.2011 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Laura Marzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: che il bando di concorso consente l'ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; che la parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; che le censure avverso il sistema prescelto per la prova selettiva per test a risposta multipla non appaiono fondate; che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive appaiono generiche ovvero soggettivamente opinabili; Ritenuto: che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare; che le spese della presente fase possono compensarsi; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: mm | 07/12/2011 17:41:26 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9259 del 2011, proposto da: Antonella Calabrese, Ricciuti Roberta, Rossi Giuseppe, Di Nardi Anna Maria, Cacciagrano Mariantonietta, Odifreddi Marina, Del Treppo Annamaria, Gabrielli Egisto, Farina Giuseppina, Donisi Daniela, De Mari Silvia, Costa Claudio, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Russo, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Guardabassi Silvia, Nigito Teresa Luana, Mastronardi Giovanni, Cuccu Stefania, Retali Stefano; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE E' STATA COSTITUITA UN'APPOSITA COMMISSIONE DI ESPERTI PER LA REDAZIONE DELLA BATTERIA DEI QUESITI PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI, DI CUI AL DECRETO DEL 13.7.2011 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Laura Marzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: che il bando di concorso consente l'ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; che la parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; che le censure avverso il sistema prescelto per la prova selettiva per test a risposta multipla non appaiono fondate; che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive appaiono generiche ovvero soggettivamente opinabili; Ritenuto: che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare; che le spese della presente fase possono compensarsi; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: grande anief! | 07/12/2011 17:43:04 |
Ma gli idonei perché perdono tempo qui? Mi sembrano instabili mentalmente. Ma che problemi hanno? | |
Da: hhhhhhhhh | 07/12/2011 17:44:45 |
di integrazione sociale e di solitudine | |
Da: @grande anief! | 07/12/2011 17:44:46 |
non lo capisci ? (da un'idonea) | |
Da: @ tutti | 07/12/2011 17:46:51 |
pensate a Con un giorno di anticipo rispetto al calendario prefissato l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha ultimato la secretazione (in seduta pubblica) degli elaborati del concorso per Dirigenti scolastici del 2004 che saranno ricorretti dalla Commissione esaminatrice. Al più presto la Commissione prenderà in affidamento i bustoni che contengono le prove e le bustine con i nominativi dei candidati. Come abbiamo osservato nei giorni scorsi, all'avvio della delicata procedura di secretazione, adesso la palla passa alla Commissione esaminatrice che dovrà procedere alla correzione delle prove abbastanza vetuste nell'impianto culturale. Questo, infatti, è il vero problema che dovrà affrontare la Commissione che si troverà costretta ad azzerare i dati esperenziali agiti sul campo in questi anni e retrodatare di ben sette anni il suo vissuto professionale per cercare di rileggere correttamente quei componimenti e progetti abbastanza datati. (n.b.) (da http://www.ceripnews.it) redazione@aetnanet.org | |
Da: canguro | 07/12/2011 17:47:44 |
cerco di spiegarglielo io http://www.youtube.com/watch?v=ocWfnlHSaPs | |
Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:48:29 |
Leggo tra le palle che finalmente è arrivato il momento di romperle a tutti coloro che le hanno incrinate sull'altro sito, le palle. Per intere giornate con i loro interventi fuori luogo, pieni di invidia e rancore. Rassegnatevi e basta. Giustizia è fatta. | |
Da: @ carmine 67 | 07/12/2011 17:51:13 |
l'esperienza non ti ha proprio insegnato niente | |
Da: NUNZIADAMUS | 07/12/2011 17:54:01 |
L'esperienza. Si, l'esperienza dovrebbe insegnare. Dovrebbe essere la guida dei nostri passi, delle nostre azioni. L'accanimento invece? La guida degli stronzi. Vedi? Anche io, celato dietro un nick finto so offendere gli animali. Fin troppo facile. | |
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