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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: Per colpa di condono08/12/2021 11:45:41
Hai ragione. Purtroppo questo è successo da quando è sbarcato in mezzo a noi condono. E convieni con me che non possiamo rimanere muti di fronte a insulti da parte sua. Da parte di un gruppo di aspiranti notai è in corso una denuncia alla polizia postale per smascherare questa persona. Non è possibile lasciare impuniti comportamenti del genere. I social hanno rovinato i rapporti umani, persone che insultano altre nascondendosi dietro nickname. Tutto ciò non è più accettabile. Quando condono sarà smascherato ( a breve si spera) torneremo a parlare civilmente
Rispondi

Da: Vincitore 201808/12/2021 12:01:08
Lasciatelo perdere. Basta ignorarlo.
Altrimenti, se è chi si dice, vi farà sicuramente una denuncia per averlo insultato e per aver rivelato le sue iniziali.

Rispondi

Da: Vincitore 201808/12/2021 12:02:58
Parlate tra voi e non rispondelo.

Alla fine, è solo un burlone e, poi, su questo sito sicuramente non sarà lui, ma qualcuno che si spaccia per lui
Rispondi

Da: Vincitore 201808/12/2021 12:06:28
Sicuramente non gli faranno nulla
Non si è perseguibili per aver scritto capre e cinghiali ad un gruppo di anonimi.

Parlate tra voi del concorso, delle tracce e dei casi.

Ascoltatemi: lasciate perdere questo impostore (che, tra l'altro, non è nemmeno il "vero" Condono)
Rispondi

Da: GR11 08/12/2021 12:09:03
Condo non è difficile: "si riserva per sé, Tizia e Mevio"... come fa Mevio a fare l'electio amici se è terzo? Dai che c'arrivi pure te.

Ha detto bene il collega che ha parlato di electio amici congiunta, sarebbe stato molto utile (anche se i diritti erano parziari).

@M il testatore vuole lasciare il manoscritto: il bene è il file, la password è un semplice strumento: nei panni del legatario, ti interesserebbe di più avere la password o il file? La verità è che il legato di password non esiste, è come dire il legato delle chiavi di casa
Rispondi

Da: Vincitore 201808/12/2021 12:10:36
E poi la colpa di questa degenerazione è anche (ma direi, soprattutto) vostra.
Ho letto:
-- insulti;
-- racconti di esperienze sessuali;
-- messaggi no vax no green pass;
-- ecc

E tutto questo non è frutto del tizio che si spaccia per il "nostro" Condono di RR
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Da: Concordo!08/12/2021 12:33:30
Concordo!
La degenerazione è colpa di tutti e anche non è vero che RomoloRomani non funziona più, perché in questi giorni qualcuno ha scritto, ma fa comodo a voi stare in questa bolgia dove è più facile insultarsi.
Chi si trova male qui provi a scrivere su Romoloromani e vedrà che se almeno due o tre rispondono torneranno tutti di là.
Rispondi

Da: !!!08/12/2021 13:49:42
A me lo blocca RR!!!

Quanto a quello che succede qui, la colpa è in parte di Condono, che si comporta da troll con l'aggravante dì non essere un troll ma un notaio (cosa a mio avviso gravissima), in parte del fatto che si tratta dì un forum anonimo e senza amministratori, quindi esposto alla qualunque.
Non è colpa nostra se c'è gente che viene qui a scrivere dì Gesù Cristo, del Green Pass o cose del genere, o porcate disgustose varie, perché noi qui non abbiamo neanche il potere dì segnalarle queste persone (e a chi poi?).

Concordo sul fatto che bisognerebbe ignorare tutti, ma succede che dopo aver fatto tredici ore al giorno con la mascherina a giocarti la tua vita, stai cercando dì ragionare dì diritto per capire se sei fuori o no, non è che hai proprio tanta voglia dì sentirti insultare, e la risposta a tono francamente ci sta.

Se volete trasferirvi da qualche parte io ci sono.
Rispondi

Da: Tizietta  1  - 08/12/2021 14:59:54
Non so dirvi se sia ammissibile giuridicamente e cosa prevalga ma ritengo che in un preliminare 1411 dove il terzo dichiari fin da subito di voler profittare mal si concili con una successiva riserva di nomina.
Devio gli effetti a favore di un terzo che decidere di rendere irrevocabile la mia deviazione e poi in sede di definitivo posso nominando una società far saltare tutto???
A cosa serve allora l'intervento del terzo che oggi dichiara di volere profittare?
Rispondi

Da: Tizietta 08/12/2021 15:14:06
Io ho ritenuto di dover scegliere giuridicamente tra 1411 e 1401.
Quanto al pagamento proprio per evitare di dover mettere una fideiussione facendo fatica a motivarne l'inserimento ho previsto accollo del mutuo al preliminare ( che nel silenzio della traccia non ho presupposto essere un mutuo ipotecario) e emissione cambiali garantite con ipoteca su immobile del venditore ( non sul bene futuro del costruttore).
Ritengo che per far girare tutto fosse necessario dare un colpetto di qui è uno di li perche nessuna soluzione lascia completamente soddisfatti.
Rispondi

Da: Tizietta  1  - 08/12/2021 15:20:45
Io ho dunque deciso di scegliere di applicare 1411 o 1401.
Quanto al pagamento, al fine di liberarmi dall'empasse di motivare il perché ho messo la fideiussione ( mai avrei avuto il coraggio a concorso di non mettere la fideiussione in un taic anche se forse il coraggio potrebbe essere premiato),
Ho fatto accollo al preliminare ( nel silenzio della traccia ho ritenuto che il mutuo non fosse ipotecario).  E ho emesso cambiali ipotecando un bene del promissario acquirente a garanzia delle stesse. (altrimenti 2822/2823)

Quanto alla condizione del conferimento dell'azienda ho presupposto due condizioni sospensive. Non saprei se sia meglio ricevere o no un conferimento risolutivamente condizionato.
Rispondi

Da: GR11 08/12/2021 15:35:17
@Tizietta d'accordo con te su rapporto 1401-1411 e su fidejussione.
Sulle altre modalità di pagamento: detto che era tutto pro futuro, ci stava la promessa dell'accollo (ma mi chiedo: tutti e tre, o solo i genitori?), che anch'io ho presupporrei gravare su altro bene del debitore; idem la promessa delle cambiali, mentre secondo me è un errore far partire subito le cambiali xke la cambiale in teoria può girare subito (i tre si troverebbero tenuti a rispondere a una cambiale x un debito mai nato, se poi il preliminare non va a dama)
Rispondi

Da: Tizietta  2  - 08/12/2021 15:41:48
Io ho fatto i pagamenti oggi proprio per giustificare l'applicazione del taic.
Proprio perché il trasferimento avverrà al definitivo ma parte del prezzo viene pagata al preliminare il legislatore taic tutela il promissario acquirente di bene futuro con la fideiussione.
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 16:49:14
anche la confusione commessa dal sig. Lascia perdere condono.
A favore del terzo (l'altra società) poteva essere il preliminare, nel senso che la parte acquirente complessa e obbligata ( padre, madre e figlio tutti obbligati) potevano riservarsi di attribuire successivamente al terzo il solo diritto al contratto definitivo (la designazione successiva del terzo beneficiario è ammessa).
Si sarebbe trattato di un preliminare simile a quello unilaterale.
Dico simile, perché obbligati al definitivo verso il costruttore rimanevano comunque padre, madre e figlio: si sarebbe verificata una scissione di posizioni che andava ben disciplinata e chiarita.
Ma tutto ciò nulla avrebbe avuto a che fare con la nomina ex 1401, cui ha fatto riferimento al punto b),  perché la società designata successivamente - questa volta ex 1411-  avrebbe acquistato solo il diritto al contratto definitivo e non già l'obbligo ad addivenire al definitivo stesso.
Con queste precisazioni, entrambe le soluzioni erano fattibili: preliminare per persona da nominare o preliminare a favore di terzo (figura, quest'ultima,  che ha affaticato la dottrina); ma, la mistione che ha espresso, sarebbe costata anche a lei una prolungata tirata di orecchie da parte del suo notaio.
Rispondi

Da: Risposta a vincitore 201808/12/2021 17:07:50
Caro vincitore Condono è il COLPEVOLE della degenerazione del forum! Lui scrive CHIARAMENTE con nomi diversi anche fingendosi altre persone.
Dice bugie ogni volta e offende persone facendo capire CHIARAMENTE a chi si riferisce e questo è PENALMENTE rilevante. Ne vedremo delle belle.
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 17:18:20
La responsabilità è personale.
La colpa è solo di chi si abbandona alla trivialità, in una spirale che non ha fine.
Il dott. Condono 2016e2019 non è minimamente responsabilità della trivialità altrui.
Rispondi

Da: CONDONO È RESPONSABILE DI CIÃ' CHE HA SCRITTO08/12/2021 17:32:32
TRANQUILLO E ' TUTTO ARCHIVIATO QUANTO SCRITTO DA CONDONO LA RESPONSABILITÀ PENALE SARÀ DI CHI HA COMMESSO IL REATO DI DIFFAMAZIONE! STATE TUTTI TRANQUILLI. LA POLIZIA POSTALE HA VOLUTO UN BEL PO' DI MATERIALE!
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 17:48:54
anche l'errore di chi ha detto che, in assenza attribuzioni ricevute, la fideiussione andava perché garantiva la polizza assicurativa.
Sono negozi giuridici distinti che hanno ad oggetto garanzie distinte.
La fideiussione garantisce solo la restituzione delle somme anticipate nel caso in cui il promissario acquirente intenda recedere per mancato rilascio della polizza o intenda far valere la nullità del definitivo per lo stesso motivo.
Ne consegue che, in assenza di somme/ valori riscossi, anche mediante accollo, la fideiussione non garantiva alcunché e il relativo contratto di garanzia  sarebbe nullo per mancanza di causa (che credito da restituzione avrebbe  garantito in assenza di attribuzioni anticipate?!).
Diversamente, lascerete  intendere ai commissari che ci sono gravi lacune in punto di fideiussione e causa del contratto.
Rispondi

Da: @!!!08/12/2021 18:03:02
Hai ragione!
In effetti, ho provato di nuovo e a me RomoloRomani funziona ma in modo inidoneo, perché non mi fa scorrere tra le pagine. Quindi, è impossibile leggere una discussione completa.
Però, anche questo forum non è all'altezza, perché risulta una bolgia, essendo tutto in un'unica discussione.
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 18:07:30
Dott. Condono 2016e2019, lei è recidivo e devo constatare che il suo livore non le consente di entrare in un contradditorio lucidamente, ed è grave per un professionista.
Lei scrive: "sono le parti che fanno la nomina. Senza nomina il contratto definitivo resta a favore del terzo".
Lei ancora non ha compreso- o non vuole comprendere- che la traccia riferiva che il potere di nomina competeva a padre, madre e figlio.
Ne consegue che, per avere questo potere, tutti e tre i soggetti erano membri della parte complessa.
Usa il plurale "parti", ma vedo che ignora il concetto della parte collettiva o complessa.
A tal fine le consiglio di leggere bene il prof. Stefano D'Andrea sulla parte soggettivamente complessa e le sue note a commento di sentenza in merito ai preliminari con pluralità di promissari acquirenti.
Un cordiale saluto
Rispondi

Da: Vita reale08/12/2021 18:13:22
Per grossolano: in realtà il d.lgs. 122/2005 nel 2019 è stato modificato, e tra le modiche c'è anche quella che prevede che la fideiussione oltre a garantire la restituzione delle somme garantisce anche l'adempimento dell'obbligo di prestare la polizza. C'è scritto nel testo di legge. Non credo che lasci spazio a interpretazioni quel punto.
Rispondi

Da: GR11 08/12/2021 18:23:21
@Grossolano secondo te quindi si poteva fare il preliminare-Taic senza la fidejussione? uscirsene con un "non facendosi luogo ad anticipazioni sul prezzo, la parte promittente venditrice non consegna alla controparte alcuna garanzia"? Lode a te se hai/avresti avuto tanto coraggio, lo dico con sincerità.

Era sicuramente più comodo supporre che la fideiussione garantisse la caparra, "insieme" al deposito prezzo. Come ho già scritto, il costruttore ne avrebbe a male al notaio (le fideiussioni non sono gratis), però l'atto non è passabile di nullità, un bel sollievo
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 18:56:21
@vita reale legga con attenzione gli artt. 3 co.1 e co.3 b); 4 co.1-ter e si accorgerà che la fideiussione tecnicamente garantisce le somme da restituire in caso di recesso per inadempimento dell'obbligo di consegnare la polizza.
Rispondi

Da: Ciao…..08/12/2021 19:06:20
Date uno sguardo al Focus pubblicistico 212-2021/P del CNN
Rispondi

Da: GR11 08/12/2021 19:18:17
Se fosse come dice l'ottimo grossolano, sarebbero salvi (formalmente) tutti coloro i quali hanno buttato dentro una fideiussione senza sapere perché, o peggio, senza vedere il problema...

Rispondi

Da: Tizietta  1  - 08/12/2021 19:20:53
Io ho letto nella traccia ( forse sbagliando) che l'obbligo lo volesse assumere solo il padre ( la traccia parla sempre al singolare) e questo mi ha portato ad orientarmi verso un contratto dove ad obbligarsi e a "cacciare il grano" fosse solo Tizio.
Per questo ho stipulato un preliminare nel quale Tizio fosse l'unico ad obbligarsi   deviando parzialmente gli effetti a favore di moglie e figlio.
Ho fatto partecipare moglie e figlio facendoli dichiarare di voler profittare fin da subito ( perché la traccia ti spingeva a farli intervenire).
A questo punto poiché la parte era solo una non ho potuto ricevere la riserva di nomina che può essere fatta da chi è parte e non da chi è terzo.
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 19:31:32
Non ho assolutamente asserito questo.
La fideiussione non andava per la caparra, perché, sebbene concessa, non sarebbe mai transitata per un solo istante nel patrimonio del costruttore, costituendo detta somma elemento del patrimonio separato del notaio. Poi, se il notaio avesse fatto il delinquente o per grave colpa l'avesse versata al costruttore, avrebbe risposto personalmente, ma questo è altro discorso.
Invece la fideiussione andava per l'accollo del muto, perché leggendo attentamente la traccia solo 100.000 andavano pagate al definitivo.
Quindi, la fideiussione andava per l'accollo concluso prima del trasferimento della proprietà.
Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 19:35:33
Gentile @GR11 non ho assolutamente asserito questo.
La fideiussione non andava per la caparra, perché, sebbene concessa, non sarebbe mai transitata per un solo istante nel patrimonio del costruttore, costituendo detta somma elemento del patrimonio separato del notaio. Poi, se il notaio avesse fatto il delinquente o per grave colpa l'avesse versata al costruttore, avrebbe risposto personalmente, ma questo è altro discorso.
Invece la fideiussione andava per l'accollo del muto, perché leggendo attentamente la traccia solo 100.000 andavano pagate al definitivo.
Quindi, la fideiussione andava per l'accollo concluso prima del trasferimento della proprietà.
Un cordiale saluto
Rispondi

Da: Vita reale08/12/2021 19:42:46
Per grossolano: scusami quella parte del taic mi porta sempre in crisi senza testo di legge sotto.

Giustamente la fideiussione garantisce quanto da te precisato.

Io nel caso della traccia anche se ero in forte dubbio alla fine ho deciso di rilasciarla per 100.000 perché è vero che non sono somme tecnicamente acquisite dal costruttore, però nella mia mente le ho calcolate come fuoriuscite dal patrimonio dell'acquirente. Ho pensato che per quanto depositate dal Notaio alla fine il soggetto che è obbligato a restituire in caso di crisi è pur sempre il costruttore, quindi ho deciso così. Per me il contatto reale si perfeziona nonostante il deposito.

Se è sbagliato, ho sbagliato con la mia testa e di conseguenza ho motivato. Non riuscivo a venirne fuori.

Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 19:45:19
Gentile sig.ra @Tizietta, vedo che parla con serenità e mi rincuora, ma la traccia riferiva che il padre volesse promettere per sé e per tutti e non già per sé e a favore della moglie e figlio.
Un cordiale saluto
Rispondi

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