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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Condono2016 mogliettina06/12/2021 22:44:46
Amore torna a letto. Posa quel cellulare
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Da: Nonno di Condono06/12/2021 22:45:40
Bestiacce, asini! Vi sembra l'ora di fare casino? E tu, nipote smettila di perdere tempo qui che il cane mi sta pisciando tutta la casa
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Da: !!!06/12/2021 22:51:43
Il socio che prestava l'opera è il conferimento in natura era l'accomandante…… Dato che il conferimento in natura era sottoposto a condizione risolutiva, come poteva restare socio d'opera se l'opera non la capitalizzavi? Di cosa risponde questo socio, che ha responsabilità limitata?
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Da: macchè06/12/2021 22:59:25
risponde nei limiti del conferimento = deve conferire quello che si è obbligato a conferire.
essere capitalizzato o meno non centra nulla con resp limitata o no
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Da: che poi06/12/2021 23:03:36
forse si poteva conferire oggi il diritto reale sui generis sull'azienda ex 1523 visto che così aveva senso concepirlo come capitalizzato (ferma la condizione risolutiva)
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Da: Era alternativo06/12/2021 23:12:03
Se il conferimento di azienda va in porto per via del cambio di destinazione allora il socio d'opera è capitalizzato, altrimenti partecipa solo per utili e perdite, non al capitale
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Da: Concorsista10706/12/2021 23:15:21
Per come scritta, la traccia non specificava se il socio d'opera fosse di capitale o solo di patrimonio. In entrambi i casi egli partecipa agli utili e alle perdite, mentre il "solo" della traccia, a mio avviso, si riferiva alla sola partecipazione come socio d'opera (una volta venuto meno il conferimento in proprietà).

Io avrei fatto solo di patrimonio ma cmq non sarà paletto.
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Da: Notaio Condono06/12/2021 23:15:38
Se il  cognome di Condono inizia per M, è allora notaio?
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Da: Vita reale07/12/2021 00:03:13
Comunque sia andata ragazzi, chi vuole prenderci in giro se abbiamo sbagliato cavoli suoi. Abbiamo sostenuto un concorso difficilissimo in un momento storico terribile. Abbiamo dato tutto, e questo, Notaio o non Notaio, ci rende in primis PERSONE che si sono messe in gioco e hanno dimostrato di voler superare se stesse. Questo nella vita ci formerà. Buona notte a tutti.
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Da: cambiali07/12/2021 01:32:33
sulle cambiali potete pensare come volete, tenete però conto del fatto che Ferrentino (che è in commissione) nella sua monografia sul TAIC (quella del 2020) dice che vanno coperte con la fideiussione...
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Da: Condono2016e201907/12/2021 07:41:00
Certo che sono notaio .... non sono mica Babbo Natale, fannulloni!
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Da: Unmask 07/12/2021 07:43:43
Ma dove sta ul conflitto di interessi? Padre e e figlio sono la stessa "parte complessa". Per capirci, tanto più il padre fa i suoi interessi, spuntando così un prezzo conveniente per sè, tanto più fa gli interessi anche del figlio, che godrà degki stessi vantaggi.

Diverso sarebbe stato se il padre fosse stato amministratore della società venditrice. Ma così...è come se Totti e De Rossi scendessero in campo insieme.
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Da: Muahahhaha 07/12/2021 08:54:05
Chi ha detto conflitto?

Se fai preliminare con tutti e 3, no problem
Se fai preliminare favore del terzo, nella stipulazione c'è dualismo di posizioni giuridiche perché padre e figlio/madre sono contrapposti. 1395 non è 1394
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Da: !!!07/12/2021 09:49:57
Anch'io avevo dubbi sul conflitto, ma non me la sono sentita e ho messo curatore
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Da: Nuovo bando?07/12/2021 10:05:36
Qualcuno ha novità?
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Da: M.07/12/2021 10:56:47
La condizione risolutiva era sull'azienda qualora il deposito non dovesse diventare locale commerciale, con il socio d'opera non vedo nessuna risolutiva.. che vada a capitale o meno poi ne possiamo conferire, io l'ho messo e credo di aver sbagliato.. per quanto riguarda l'ipoteca onestamente mi sembra molto poco reale e visto che abbiamo fatto atti di tutti i giorni e non da scuola sinceramente ho ritenuto opportuno non prendere la disposizione perché nessun notaio ma nessuno l'avrebbe mai fatto.. ma come del resto nessun notaio ti fa nella realtà il preliminare con taic..
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Da: padre5 07/12/2021 11:27:43
La fidejussione ci voleva, perchè andava a garantire la caparra confirmatoria che aveva lo scopo di garantire la modalità con cui veniva pagato l'appartamento (anche attraverso cambiali).
Esisteva una reciproca utilità, per il compratore pagare il prezzo anche con cambiali, per il compratore avere cambiali gravate da ipoteca.
Se non fosse così non avrebbe senso la caparra confirmatoria.
Senza fideiussione a mio parere l'atto è nullo.
Rispondi

Da: Veterano inveterato07/12/2021 11:50:14
Due riflessioni su commerciale:
1) A mio parere il conferimento d'azienda aveva ad oggetto il bene altrui, anche se la parte teorica sembrava alludere al conferimento della c.d. aspettativa reale (cioè della situazione giuridica spettante a chi ha acquistato con riserva della proprietà in capo al venditore); ciò in quanto la richiesta della traccia sul punto era di "conferire la proprietà", non il diritto reale sui generis spettante all'acquirente, e la proprietà era altrui.
Detto ciò, credo anche io che entrambe le soluzioni andassero bene (conferimento di bene altrui e conferimento del diritto reale sui generis).
2) La condizione risolutiva volontaria apposta al conferimento d'azienda, a rigore, violava il principio secondo cui è vietata la restituzione dei conferimenti all'infuori dei casi: (i) di riduzione reale (che però prevedono l'opposizione ai creditori); (ii) di ripartizione dell'eventuale attivo residuo in sede di scioglimento (che però presuppone il previo pagamento integrale dei debiti).
Il divieto di indebita restituzione dei conferimenti vale anche nelle società di persone come noto (arg. ex artt. 2280, 2306 e 2626 c.c.; quest'ultimo articolo prevede addirittura che la fattispecie sia penalmente rilevante per gli amministratori).
La condizione risolutiva in sintesi è un meccanismo volontario, come tale idoneo a frodare il principio di divieto di indebita restituzione dei conferimenti.
Rispondi

Da: !!!07/12/2021 12:12:35
Per Veterano… sull' 'analisi della questione del conferimento, sono completamente d'accordo! Ho sbattuto la testa per ore su come far girare quel conferimento, perché a mio parere non ci andava ne' la condizione sospensiva, ne' quella risolutiva (che però se ho ben capito è la soluzione dell'aula), esattamente per le ragioni che tu dici.
Vero pure che senza il cambio di destinazione, la società che se ne faceva di quel bene? Ma anche ammettendo che il conferimento tornasse indietro, l'accomandante rimaneva solo socio d'opera? È configurabile una sas con unico accomandante un socio d'opera, per di più, come leggo qui, non capitalizzato?!?

Ah, quando una traccia è facile…..!!!!!!!!
Rispondi

Da: padre5 07/12/2021 12:23:30
La capitalizzazione del socio d'opera potevi farla come volevi, con l'accordo dei soci.
Rispondi

Da: !!!07/12/2021 12:26:54
Padre5, potresti spiegare meglio la questione della fideiussione? Io personalmente la fideiussione l'ho messa, con poca convinzione, ma più che altro perché essendoci di mezzo una nullità non ho voluto rischiare. Vorrei capire il ragionamento….
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Da: Carlo alberto07/12/2021 12:35:04
Sotto condizione risolutiva non ha alcun problema, non stai restituendo il conferimento così, è al verificarsi dell'evento che viene meno l'effetto ex tunc, è ben diverso. È come se la società non lo avesse mai avuto. Del resto nella pratica a me è capitato spesso e ho fatto anche personalmente l'adempimenti con Fedra quindi è una cosa che esiste. Anzi direi che la traccia portava proprio a parlare dei conferimenti sottoposti a condizione, sia sospensiva che risolutiva. Inoltre alla società il deposito non serviva, serviva il locale commerciale. Per quanto riguarda il socio d'opera, è possibile che senza il conferimento di azienda permanga solo socio d'opera anche perché nella pratica è proprio questa la funzione degli accomandanti, lasciarli fuori da decisioni fondamentali e limitare la loro attività spesso anche ad attività lavorative, infatti c'è la figura del socio accomandante anche dipendente. Ma qui andiamo oltre. In sostanza si poteva fare tutto
Rispondi

Da: Carlo alberto07/12/2021 12:42:09
La fideiussione garantisce somme riscosse e la caparra non è stata riscossa, poi possiamo dire quello che vogliamo. La fideiussione garantiva altro
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Da: Snighftif07/12/2021 12:50:55
Siete proprio certi che possa esistere una sas con socio d'opera unico accomandante, per giunta non capitalizzato, che non abbia quindi alcun conferimento aggiuntivo o sostitutivo rispetto alla prestazione d'opera, scavalcando così Cassazione e CNN specifico sul punto (Boggiali e Ruotolo)? Perchè se tale accomandante non può esistere - e il dubbio il notaio lo deve avere -, messa nel conto la retroattività della condizione risolutiva del conferimento materiale, si rischia la nullità dell'atto costitutivo per mancanza della categoria degli accomandanti....
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Da: Veterano inveterato07/12/2021 12:58:56
@Carlo alberto, concordo sul fatto che astrattamente il socio d'opera sarebbe rimasto non capitalizzato in caso di caducazione del conferimento per qualsiasi causa (es. per: (i) perimento dell'azienda; (ii) altra causa di impossibilità sopravvenuta - non imputabile al conferente - dell'obbligo di procurarne l'acquisto a favore della costituenda società; (iii) impossibilità di far valere le garanzie legali per incapienza del patrimonio del conferente rimasto inadempiente). Infatti, è ammesso in dottrina il socio d'opera non capitalizzato, che partecipa soltanto agli utili e alle perdite (come chiedeva la traccia proprio per il caso di caducazione del conferimento d'azienda).
Quanto al fatto cha condizione risolutiva 'non ha alcun problema', non concordo invece. Certamente la condizione risolutiva è un mezzo tecnico astrattamente idoneo a far venir meno il conferimento ex tunc, tuttavia si tratta di un meccanismo volontario che rischia di violare il divieto di restituzione indebita dei conferimenti proprio in quanto in un primo momento il conferimento ha efficacia. Una volta che il conferimento ha efficacia, esso non può essere più restituito ai soci, se non osservando i meccanismi legali a tutela dei creditori (opposizione ex 2306 se la restituzione avviene mediante riduzione mentre la società è in bonis, con efficacia naturalmente ex nunc; oppure ripartizione dell'attivo residuo, una volta pagati i creditori ex 2280, anche in tal caso con efficacia ex nunc).
Nelle società di persone non vedo in sostanza problemi ad apporre condizioni sospensive ai conferimenti, mentre non vedo come sia possibile apporre condizioni risolutive ai conferimenti stante il rischio di violare il divieto di indebita restituzione dei conferimenti
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Da: Carlo alberto07/12/2021 13:01:11
Ok quindi avresti fatto il conferimento a condizione sospensiva del cambio di destinazione? Però travisando traccia che parlava di 'caducazione'...non so
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Da: Veterano inveterato07/12/2021 13:07:59
@Carlo alberto, personalmente non ho ricevuto la condizione risolutiva e basta, al fine di evitare travisamenti come correttamente dici tu
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Da: !!!07/12/2021 13:45:03
Per quanto ne so, la dottrina e la giurisprudenza che ammettono il socio d'opera non capitalizzato in società di persone, sono tutte su soci di snc e accomandatari sas. Non vedo come possiamo applicare questa disciplina all'unico socio accomandante di sas. Venendo meno il conferimento in natura, questo accomandante sarebbe rimasto senza conferimento, quindi sarebbe venuta meno la natura di sas (ex tunc) per mancanza della categoria dell'accomandante. Perciò io penso che nel caso specifico, andasse capitalizzato
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Da: Unmask 07/12/2021 13:47:06
Sinceramente non capisco cosa intendiate parlando di "diritto reale sui generis", cosa scritta da più di un utente. Il conferimento era un conferimento avente ad oggetto la proprietà. La peculiarità del caso era solo che era un diritto non ancora nella titolarità del disponente...in una fase grigia e di passaggio dal venditore all'acquirente, che possiamo chiamare aspettativa, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo. Ma sempre e solo proprietà era. Sul contenuto del diritto (inteso quale somma delle facoltà esercitabili dal titolare) non percepisco differenza dalla classicissima "proprietà" ðŸ¤"ðŸ¤"ðŸ¤"
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Da: Carlo alberto07/12/2021 13:48:17
Comunque tutto ciò conferma che queste tracce fossero tutto fuorché facili. Chi le ha ritenute troppo facili, non ha visto i problemi
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