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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Sulla riserva della proprietà07/12/2021 23:08:18
Si deve leggere Giovanni Cattaneo.
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Da: X condono07/12/2021 23:08:49
Potete leggere quello che volete ma mi dovete dire un atto di cessione di un diritto reale sui generis nella realtà. Nella pratica la vendita di questo diritto si considera 1478.
Rispondi

Da: X condono07/12/2021 23:10:45
Non ci prendere per deficienti, hanno letto tutti sulla vendita con riserva della proprietà. Lo sappiamo tutti che il compratore è titolare di un diritto reale sui generis e dici cose come se le sapessi solo tu. Adesso hai rotto il cazzo!! Ok? Le sappiamo tutti queste cose, smettila di fare lo sborone, sappiamo leggere tutti sui libri! vattene a fare lo psicopatico sociopatico malato da un'altra parte.
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Da: X condono 1  - 07/12/2021 23:11:56
Scusatelo ma il notaio condono Nella pratica fa rilasciare procure per fare dichiarazioni di volere profittare. Il notaio lo fa sulla luna
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Da: Condono201607/12/2021 23:15:32
Valete molto poco...o nulla.
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Da: Muahahhaha 07/12/2021 23:26:34
@GR11, benvenuto, è da giorni che sono qui a discutere

IV - 1411 e 1401 non si potevano coordinare, data la traccia c'erano tre acquirenti, tutti con riserva di 1401
Il conflitto c'era in arrivo
consegnare la fidejussione anche in assenza di anticipo non è un delitto. Il costruttore sarà incazzato col notaio, che però si scansa la nullità, dimmi poco.

Bah, 1411 sul preliminare e 1401 al definitivo. Non noto problema.
La fideiussione, se la metti, garantisce le somme del deposito prezzo. È una doppia garanzia, ok, piuttosto che rischiare la nullità tutta la vita…anche perché quella del deposito prezzo un'opinione del notariato che comunque abroga una norma in via interpretativa.


COM - conferimento sotto duplice condizione sosp (nemo transferre potest...)+opera non capitalizzata, che passa a capitale se il conferimento in natura non parte, tutto nello stesso articolo.
menzioni rinviabili all'atto di avveramento delle condizioni(?)
Vi faccio una domanda: se il conferimento in natura non parte, e Caio ha solo diritto agli utili/perdite, se la sas fa 1.000.000 di debiti, entro che limite risponde Caio?

Ok
Ma come già detto a mio parere era possibile dare oggi diritto reale sui generis, con condizione risolutiva.
Poi ridurranno il capitale, nessuno ti ha chiesto di escluderlo
Caio non risponde dei debiti, è solo obbligato al conferimento d'opera. Partecipazione alle perdite e resp illimitata sono cose diverse.


MC - 551 al figlio coi debiti, eredi gli altri con 688 a catena
legato del file
legato alla società futura (così caietto non si sporca le mani)

668 a catena a mio parere è troppo, ma ok
Legato alla società futura mi pare non aderente alla richiesta
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Da: Carlo alberto07/12/2021 23:33:27
Il problema a mio modesto avviso non è che non si potesse fare il 1411, il problema et che la traccia non lo chiedeva affatto, chiedeva tutt'altro. Tizio vuole stipulare per sé, per la moglie e per il figlio: tradotto, vuole stipulare per sé in proprio, per la moglie e il figlio in rappresentanza. Tizia ha fatto procura, Mevio è beneficiario di amministrazione di sostegno, non avrebbe messo questi elementi la traccia se volesse solo una mera stipulazione a favore del terzo che come ben sapete non necessita di alcun consenso di questo.
Rispondi

Da: Condono2016e201907/12/2021 23:35:25
Purtroppo, non avete capito le tracce.

Buona bocciatura a tutti!
Rispondi

Da: Condono caro07/12/2021 23:38:24
A te invece buona seduta psichiatrica
Rispondi

Da: Condono2016e201907/12/2021 23:43:32
Per la cronaca il contratto a favore del terzo richiede la dichiarazione di profitto per produrre l'effetto traslativo nella sfera giuridica del beneficiario?

Denoto assenza di pratica notarile.

Buona bocciatura a tutti.

Saluti da Scozzafava, cinghialotti!
Rispondi

Da: Muahahhaha 07/12/2021 23:50:47
@carloalberto

Se tu interpreti tutto in senso giuridico (Tizio fa, vuole, ecc.) vedi il 1411; se lo intendi in senso fattuale niente 1411

Cosa volesse la commissione chi lo sa
E soprattutto cosa andrà bene lo scopriremo solo vivendo
Rispondi

Da: Condono Iniziale08/12/2021 00:04:34
Il nome inizia per D
Rispondi

Da: Vita reale08/12/2021 00:33:10
In quel "prosegua l'attività sotto forma di società" a Mortis causa io ci ho visto una trasformazione.

Quindi ho messo onere di procedere alla trasformazione della impresa individuale in società con unico socio con conferimento della relativa azienda.

Ho motivo sostenendo che nel caso concreto si parlava di "proseguire" non iniziare ex novo, non costituire un nuovo soggetto di diritto , ma continuare in una nuova veste giuridica. Ho anche detto che così le libertà costituzionali del beneficiario mi sembravano più protette perché non lo obbligo a costituire una società, ma a continuare l'attività in altra forma. Poi alla fine può sempre rinunziare.
Rispondi

Da: che poi08/12/2021 00:39:42
a parte la discutibilità della trasf da impresa individuale a società unipersonale, almeno per la cassazione

dal punto di vista della coartazione non cambia nulla fra onerare di costituire o onerare di trasformare, a mio parere
Rispondi

Da: GR11 08/12/2021 01:06:30
@ condono nel merito non rispondi. Ok, va bene.

@muahuahuah scusami, non volevo essere scortese.
sui rapporti 1411-1401 avete detto tutto tu e Carlo Alberto nell'ultimo messaggio.
Sulla fidejussione sono d'accordo con te, mai e poi mai avrei fatto l'atto senza.

COM
a me sta cosa del diritto sui generis non mi convince proprio; soprattutto al concorso, non mi sarei lanciato in cose strane, avrei trovato più rassicurante una banale condizione sospensiva (con successivo atto di avveramento come check point, con le menzioni)

Sul socio d'opera, ripeto la domanda: il socio d'opera non capitalizzata, se la società ha 1.000.000 di debiti (non perdite), fino a quanto risponde?

MC: è vero quello che dici, ma era il solo modo x tenere salvo il figlio dai debiti aziendali

@vita reale la trasformazione ci sarebbe stata in caso di comunione ereditaria, pur restando il problema dei debiti che avrebbero attinto il prelegatario ex 668 (ultima Cassazione)
Rispondi

Da: Stai attento notaio che ci insulti08/12/2021 01:34:01
Art. 147.

  1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la  destituzione,  il  notaio  che  pone  in essere una delle seguenti condotte:

    a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro  e prestigio della classe notarile;
Rispondi

Da: Per Condono 2016e2019 1  - 08/12/2021 02:50:58
Condono certe cose da lei non me le aspettavo.
Nel quesito di prova non era possibile fare mistione alcuna tra 1411 e 1401.
Se fosse stato più giovane, il suo notaio le avrebbe fatto una dura e lunga tirata di orecchie.
Deve leggere bene Gazzoni.
Il potere di nominare un terzo può competere solo alle parti del rapporto contrattuale.
Ne consegue che nessuno, in quel contratto preliminare con parte colmplessa , poteva considerarsi terzo beneficiario, atteso che il potere era riservato a tutti i membri della parte acquirente.
Si trattava di un contratto preliminare per persona da nominare di comune accordo, giacché il definitivo doveva essere stipulato solo a nome dell'altra società.
A nome significa che la società avrebbe avuto la possibilità di spendere di essere il nuovo centro d'imputazione del rapporto contrattuale; quindi, nessuna deviazione nemmeno in sede di definito.
Non tragga in inganno il fatto che l'electus era noto.
L' unità minima effettuale del meccanismo della riserva di nomina non risiede nella segretezza del riservatario - sebbene tale evenienza sia comune come circostanza-, bensì nella sostituzione  della parte contrattuale.


Rispondi

Da: Grossolano08/12/2021 02:54:36
Condono certe cose da lei non me le aspettavo.
Nel quesito di prova non era possibile fare mistione alcuna tra 1411 e 1401.
Se fosse stato più giovane, il suo notaio le avrebbe fatto una dura e lunga tirata di orecchie.
Deve leggere bene Gazzoni.
Il potere di nominare un terzo può competere solo alle parti del rapporto contrattuale.
Ne consegue che nessuno, in quel contratto preliminare con parte colmplessa , poteva considerarsi terzo beneficiario, atteso che il potere era riservato a tutti i membri della parte acquirente.
Si trattava di un contratto preliminare per persona da nominare di comune accordo, giacché il definitivo doveva essere stipulato solo a nome dell'altra società.
A nome significa che la società, spendendo il propio nome, avrebbe avuto la possibilità di essere il nuovo centro d'imputazione del rapporto contrattuale definitivo; quindi, nessuna deviazione nemmeno in sede di definito.
Non tragga in inganno il fatto che l'electus era noto.
L' unità minima effettuale del meccanismo della riserva di nomina non risiede nella segretezza del riservatario - sebbene tale evenienza sia comune come circostanza-, bensì nella sostituzione  della parte contrattuale.


Rispondi

Da: Cerco libri08/12/2021 07:23:03
Cerco LIBRI (anche pdf)
Formulario carbone
Casi notarili (giorgiannii, carbone)

Contattatemi a joshwabodin@hotmail.com
Rispondi

Da: !!!08/12/2021 09:42:20
Concordo con grossolano.
Quanto all'azienda, intorno a me la soluzione della trasformazione è girata molto tra un gruppo di ragazzi di una scuola (credo Viggiani). La ho scartata categoricamente perché c'era un'azienda, non una comunione d'azienda, ne' tantomeno un'impresa individuale (di chi poi? Di tizia scrittrice? Impresa individuale di azienda olivicola?)
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Da: Correzioni08/12/2021 10:05:37
Dopo quanto di solito iniziano a correggere e da quale elaborato iniziano ?
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Da: Condono2016e201908/12/2021 10:16:46
Imbecille, sono le parti che fanno la nomina. Senza nomina il contratto definitivo resta a favore del terzo. Ma che parlo a fare, un branco di capre.

Auguri! Buona ennesima disfatta a tutti.

Questo è merito anche del Gran Porco da Condono 2016
Rispondi

Da: Lascia perdere condono08/12/2021 10:19:34
Notaio Condono,
Lasci perdere. Come ha notato, si tratta di gente poca avvezza a letture giuridiche.

Io ho parlato con un membro di commissione, amico di mia madre, e si trova in toto con lei.

Rispondi

Da: Lascia perdere condono08/12/2021 10:25:27
Ciò che hanno capito pochi è che:
a) si doveva redigere un preliminare di compravendita a favore del terzo (a favore del terzo è il definitivo, non il preliminare);
b) il potere di nomina ex arti. 1401 compete alle parti del preliminare (marito e moglie);
c) se la nomina viene effettuata, con l'ingresso di un nuovo soggetto nella fattispecie contrattuale, viene meno la deviazione dell'effetto, perché coloro che l'hanno prevista (i genitori) non sono più parti del contratto.

E questo era quanto
Rispondi

Da: Condono2016e201908/12/2021 10:27:59
Bravo, ragazzo ... questo era il ragionamento che queste capre non hanno afferrato nemmeno lontanamente.

Ragazzo, questo è parlare di diritto.

Per me strameriti la promozione.

Auguri, con vera stima
Rispondi

Da: Condono caro08/12/2021 10:36:43
Ahahhaahhahaah
Rispondi

Da: Condono caro08/12/2021 10:37:34
No ma non si vede che siete la stessa persona. E comunque se avete visto il preliminare di vendita a favore di terzo in questa traccia, vedete davvero i mostri. Meno droghe grazie
Rispondi

Da: M.08/12/2021 10:57:42
Ma sinceramente leggo discussioni inutili come sulla fideiussione.. senza un taic è nullo quindi uno rischia la bocciatura certa facendo un atto nullo? Ma come del resto il 1411.. ma dai! Altri il legato di file quando è un mandato pm. Su societario oggettivamente c'è il problema del socio d'opera a capitale come detto più volte io l'ho messo e penso di aver sbagliato ma vedremo la ratio della commissione sulle criticità.
Rispondi

Da: Un commento da parte di un vincitore del 201808/12/2021 11:05:43
Sono un notaio vincitore del concorso del 2018. Ero un assiduo frequentatore di RR, che mi ha supportato negli anni di studio.

Provo, con grande umiltà, a trasmettere quello che ho appreso nei miei 9 anni di studio ad un ristretto gruppo di ragazzi ("insegnando" - tra virgolette, perché non sono meglio dei miei ragazzi - a titolo gratuito).

I miei ragazzi mi hanno riferito che tutti si sono "trasferiti" su questo forum. Sono entrato qui e ho letto l'inferno.
Questa bolgia infernale non è nemmeno l'ombra di quello che era RR ai miei tempi.

Ricordo, anche affettuosamente, la presenza di Condono ... ma  comunque esisteva una sorta di rispetto.

Ora sia Condono (ammesso che sia il vero, ma non credo) che gli altri forumisti si mostrano indeducati e, mi venga consentito, saccenti, supponenti.

Dovete cambiare atteggiamento e ritornare al confronto aperto (e rispettoso) che un tempo si aveva tra aspiranti su RR.

La finta sicurezza che vi danno i vostri Maestri non vi porterà  avanti. I veri Maestri insegnano prima di tutto  il rispetto reciproco, l'apertura al confronto e poi il resto, come hanno con me fatto i miei notai (che porterò sempre nel cuore)

Spero che, quando (e se) ritornerò su questo forum, le cose siano cambiate.

Umiltà, costanza e apertura al confronto: queste devono essere i vostri punti cardinali.

Rispondi

Da: Vita reale08/12/2021 11:20:20
Per il vincitore del 2018: hai perfettamente ragione. Io non ho la possibilità di confrontarmi molto dal vivo quindi un forum serio per me sarebbe prezioso. Mi trovo in difficoltà in questo ambiente.
Rispondi

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