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Architetto - 136 posti
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Da: 3moschettieri 12/05/2015 17:13:19
Oggi qualcuno di voi ha potuto seguire le sorti della mozione, avete novità in merito?
In caso di "mozione?????" ... vi abbraccio forte.

Da: 3moschettieri 19/05/2015 08:04:45
Riporto il post di jack73 come promemoria:    

"... Martedì 19-05-2015 dalle ore 15.00 alle 19.00 in Aula Giulio Cesare per assistere alla seduta dell'Assemblea Capitolina; se tutto va bene, finalmente, l'assemblea discuterà della sorte delle 22 Procedure.
E' importante che in aula ci siano quanto più concorsisti possibile per sostenere i consiglieri che ci appoggiano e vigilare sulle nostre sorti!".

Da: GioveGiove 19/05/2015 19:19:29
ROMA CAPITALE
DIARIO    

Rinvio del diario di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a tempo indeterminato. GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.38 del 19-5-2015)

Il calendario d'esame e la sede d'esame delle seguenti procedure selettive pubbliche, avviso di  indizione  Gazzetta Ufficiale  -  4ª Serie speciale «Concorsi» - del 17 maggio 2013 -  saranno  pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie speciale - «Concorsi» del 15 dicembre 2015:

1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed  esami,  per  il conferimento di n. 92 posti  a  tempo  indeterminato di  «Istruttore gestione amministrativo - Contabile risorse umane»;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed  esami,  per  il conferimento di n. 34 posti  a  tempo  indeterminato di  «Istruttore servizi di supporto alla progettazione tecnica ed al  controllo  del territorio».

Da: piersi2 29/07/2015 15:08:26

Rilevazione inserita il 17/04/2015


Denominazione dell'Amministrazione ROMA
Data Pubblicazione Bando di Concorso 23/02/2010
Rif. Pubblicazione in G.U. 4^serie speciale 23/02/2010
N° posti banditi 136
Qualifica POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 
Profilo professionale ARCHITETTO
Data Approvazione Graduatoria 02/07/2014
Vincitori assunti 9
Vincitori da assumere 127
Idonei (al netto dei vincitori) 359
Idonei assunti 0
Idonei per eventuale assunzione 359

Da: piersi2 31/07/2015 12:07:11

TAR LAZIO - ROMA
Sezione II 


(GU Parte Seconda n.87 del 30-7-2015)  

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso n. 11659/2014 RG


  In esecuzione dell'Ordinanza n. 2797/2015 del  02.07.2015  del  TAR
Lazio - Roma - Sezione II - resa nel giudizio tra Pecchia  Roberta  e
Comune  di  Roma  Capitale,  si  notifica  ai  candidati,   utilmente
collocati in  graduatoria  (vincitori  e  idonei)  del  concorso  per
conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di  Architetto
- cat. D) - pos. Economica D1 - individuati in coloro  che  precedono
la ricorrente nelle  graduatorie  impugnate  con  D.D.  n.  1214  del
02.07.2014 (ricorso  introduttivo)  n.  1859  del  13.10.2014  (primi
motivi aggiunti) nn. 467 del 06.03.2015 e 659 del 09.04.2015 (secondi
motivi  aggiunti)  che   l'arch.   Pecchia   Roberta   ha   richiesto
l'annullamento delle predette graduatorie nonche' di ogni altro  atto
presupposto, connesso e/o conseguenziale, con modifica delle  stesse,
riconoscimento titolo cultura e posizionamento in posizione utile per
l'assunzione. Motivi simili sia quanto al  ricorso  introduttivo  che
quanto ai primi e secondi motivi aggiunti:
  1) Violazione lex  specialis  concorso-mancata  valutazione  titolo
cultura punto 3 bando di concorso-Omessa ponderazione per sviamento;
  2) Violazione artt. 1 e 3 L. 241/1990 criteri  di  imparzialita'  e
trasparenza   attivita'   amministrativa-eccesso   di   potere    per
illogicita-errore nei presupposti del provvedimento impugnato-carenza
di istruttoria;
  3) Violazione palese artt. 1 e 3 L. 241/1990-  Palese  carenza  e/o
difetto di motivazione-assenza presupposti di fatto e diritto nonche'
ragioni  che   hanno   determinato   decisione-violazione   principio
trasparenza amministrativa;
  4)  Deposito   documentazione   necessaria   ai   fini   formazione
graduatoria ex art. 63 e segg. c.p.a.
  5) Istanza cautelare-sospensione esecuzione provvedimento impugnato
in parte qua-posizionamento con riserva ricorrente, quanto al ricorso
introduttivo, posizione n. 156 punti 24,50 e/o altra posizione utile,
quanto ai primi motivi aggiunti, posizione n.  121  punti  17,20  e/o
altra posizione utile, quanto ai secondi motivi  aggiunti,  posizione
n. 120 punti 17,20, danno grave.
  Chiunque interessato puo' costituirsi nel giudizio sopra menzionato

                     avv. Achille Maria Vellucci


T15ABA10532

Da: lbs.. 27/08/2015 23:42:50
firmate la petizione ci servono mille firme..insieme possiamo farcela
http://firmiamo.it/assunzione-vincitori-e-idonei-del-concorsone-romano?fb_action_ids=879071745480193&fb_action_types=og.likes

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Da: Gesner 13/09/2015 12:18:16
"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 in uno con la presupposta valutazione degli elaborati della prima prova scritta e dispone la rinnovazione della valutazione degli elaborati della prima prova scritta nei confronti di tutti i candidati, in forma anonima, da parte di una nuova Commissione".


N. 11208/2015 REG.PROV.COLL. N. 15902/2014 REG.RIC.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15902 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora Rizzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, 19;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sportelli, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Cordova Beniamino, Aceto Claudia, Barilà Giuliana, Forastiere Maria Antonietta, Coppola Immacolata, Calvani Brandi Giordana, Guidi Stefano, Perretta Sara, Sulpizio Roberta, Lo Piccolo Stefano, Tassone Annalisa e Locacciato Sara, rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nino Oxilia, 21;
per l'annullamento
-    della determinazione dirigenziale n. 1859 in data 13 ottobre 2014 recante la

procedura  selettiva  pubblica   per   titoli   ed   esami   per   il   conferimento di 136 posti nel profilo professionale di Architetto ­ Cat. D. (posizione economica D1) e l'annullamento d'ufficio della determinazione dirigenziale n. 1214 in data 2 luglio 2014 e riformulazione della graduatoria in base al criterio della media aritmetica dei voti conseguiti nelle due prove scritte;
-    di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e nonché dei controinteressati Cordova Beniamino ed altri come specificato in epigrafe;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
La ricorrente, architetto Debora Rizzo, espone di avere partecipato alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di architetto - categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Tecnica, indetta da Roma Capitale con determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2010.
Soggiunge che, superata la prova preselettiva, ha sostenuto le due prove scritte riportando i punteggi, rispettivamente, di 7,30/10 e di 8,70/10 nonché la prova orale, valutata con il punteggio di 8/10.
Rappresenta altresì che, avendo ottenuto un punteggio complessivo di 25 punti (7,30 prima prova scritta, 8,70 seconda prova scritta, 8 prova orale e 1 per i titoli posseduti) si è collocata utilmente nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2014, al 119° posto, rientrando tra i

vincitori della procedura concorsuale.
Tuttavia, con determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014, l'amministrazione comunale ha proceduto all'annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, della determinazione dirigenziale del 2 luglio 2014 ed alla contestuale riformulazione della graduatoria della procedura selettiva con l'adozione del criterio della media dei voti delle due prove scritte.
Di talché - essendo stata collocata all'esito di tale riformulazione al 143° posto ed essendo pertanto divenuta idonea non vincitrice - l'arch. Rizzo ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio dell'affidamento e dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, difetto di motivazione. Sintomi di sviamento di potere.
L'atto impugnato costituisce un provvedimento di autotutela amministrativa, per cui avrebbe dovuto soggiacere agli specifici limiti e presupposti previsti dalla legge n. 241 del 1990 per l'esercizio del relativo potere.
Viceversa, sarebbe stato disatteso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990, né potrebbe venire in rilievo l'art. 21 octies della stessa legge in quanto non è stata fornita la prova che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere differente.
Le ragioni concrete che devono giustificare l'adozione dell'atto di autotutela sarebbero insussistenti nell'atto impugnato, né sarebbe rinvenibile nello stesso la valutazione dell'affidamento del destinatario, tenendo conto del tempo trascorso dalla data della sua adozione.
In definitiva, sarebbe mancata una reale ed effettiva comparazione degli interessi coinvolti.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione degli artt. 10 e 11 del regolamento di disciplina per l'accesso. Eccesso di potere

per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti; violazione di tutti i principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
Su 1177 candidati, tutti, con l'unica eccezione di un candidato il cui compito è stato annullato, hanno ottenuto il punteggio minimo di 7/10 richiesto per poter accedere alla prova orale. I punteggi assegnati avrebbero oscillato tra 7 e 7,30,
La ricorrente avrebbe risposto correttamente a tutte e cinque le domande, svolgendo per ciascuna di esse un commento ampio e dettagliato, ed ha ottenuto il punteggio di 7,30, mentre la sufficienza (7) sarebbe stata attribuita a tutti i candidati, alcuni dei quali non avrebbero risposto correttamente alle domande.
Una volta che l'amministrazione ha ritenuto di effettuare una media delle due prove scritte, l'assegnazione dei detti punteggi avrebbe creato un grave danno alla ricorrente.
L'appiattimento del voto della prima prova scritta, unitamente alla mancata assegnazione di punteggi superiori a 7,30, comporterebbe che la media delle due prove scritte non avrebbe mai potuto essere pari a 10, con l'illegittima conseguenza che il peso dei titoli sarebbe stato superiore a quello delle prove scritte.
La scelta di non assegnare alla prima prova punteggi superiore a 7,30 avrebbe determinato che il peso massimo delle prove scritte è pari a 8,70, con sbilanciamento a favore dei punteggi assegnati alla prova orale ed al possesso dei titoli.
La ricorrente, a seguito di procedura di accesso, ha preso visione degli elaborati delle prove scritte ed estratto copia dei verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione esaminatrice ed ha conseguentemente proposto i seguenti motivi aggiunti: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento di disciplina per l'accesso; eccesso di potere

per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti; violazione di tutti i principi vigenti in materia, ivi compresi quelli di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Sintomi di sviamento di potere.
La ricorrente ha ribadito che, se il peso di ognuna delle voci che concorrono alla formulazione del punteggio finale (prove scritte, prova orale e titoli) deve essere di incidenza pari ad un terzo, sarebbe evidente l'impossibilità ab origine di incidere per tale misura a causa dell'arbitraria assegnazione dei punteggi nella prima prova scritta, da 7,10 (rectius: 7) a 7.30.
La prima prova scritta avrebbe previsto la somministrazione di gruppo di non meno di cinque domande con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato avrebbe dovuto indicare la risposta corretta svolgendo in merito un commento sintetico.
Alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 7,30 a fronte di 5 risposte multiple esatte e 5 commenti pertinenti e completi, mentre tutti i candidati hanno ottenuto un punteggio oscillante tra 7 e 7.30 nonostante alcuni non avessero neppure risposto correttamente a tutte e cinque le domande a risposta multipla.
I criteri di valutazione della prima prova scritta sarebbero stati del tutto insufficienti ad orientare l'operato della Commissione esaminatrice, laddove la necessità di indicare criteri più dettagliati sarebbe insita nelle valutazioni espresse con modalità numerica.
Le valutazioni delle prove sarebbero state irrazionali ed incongrue.
Roma Capitale ed i controinteressati costituiti in giudizio, nel merito, hanno contestato la fondatezza delle censure proposte ed hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Roma Capitale ha altresì eccepito la tardività dell'impugnativa in relazione ai motivi che si fondano su eccezioni ascrivibili a espressioni di giudizio pregresse e

non intaccate dal procedimento di riformulazione; in altri termini, fondandosi le censure in discorso su profili strettamente collegati al bando e alle disposizioni in esso contenute, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando nei termini prescritti. I controinteressati in giudizio hanno eccepito, con riferimento alle censure con cui è stata contestata l'attribuzione dei punteggi alla prima prova scritta, la carenza di interesse non essendo superata la c.d. prova di resistenza; hanno inoltre eccepito che la ricorrente avrebbe omesso di impugnare nei termini le votazioni ottenute dai candidati vincitori per la prima prova scritta e le correlate posizioni in graduatoria.
La ricorrente ha depositato nei termini la prova della notifica effettuata per pubblici proclami nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi in esito all'ordinanza di questa Sezione 19 febbraio 2015, n. 2840.
All'udienza pubblica dell'8 luglio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.    L'azione di annullamento proposta dall'arch. Rizzo con il presente ricorso è articolata in due ordini di censure: il primo, con cui è contestata la determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 che ha annullato in autotutela la precedente determinazione di approvazione della graduatoria del 2 luglio 2014, cui è sotteso un interesse legittimo oppositivo alla conservazione della posizione di vantaggio ottenuta nella graduatoria annullata; il secondo, con cui è contestata la valutazione attribuita dalla Commissione alla prima delle due prove scritte, al quale è sotteso un interesse legittimo pretensivo ad ottenere una nuova chance per la collocazione in graduatoria con la posizione di idoneo vincitore.
In altri termini, ove dovesse rivelarsi fondato il primo ordine di censure, sarebbe annullata la determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 e riacquisterebbe senz'altro efficacia la determinazione dirigenziale del 2 luglio 2014, con conseguente  inclusione  della  ricorrente  tra  i  vincitori  del  concorso  (interesse

finale); mentre, ove dovesse rivelarsi infondato il primo ordine di censure e fondate le censure relative alla valutazione della prima prova scritta, sarebbe annullata quest'ultima, e, per l'effetto caducante, sarebbe annullata la determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014, con conseguente necessità di riprovvedere alla valutazione della prova e nuova chance per l'interessata di essere inclusa tra i vincitori (interesse strumentale).
2.    Con le doglianze volte a contestare la determinazione di annullamento in autotutela del 13 ottobre 2014, la ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe disatteso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990 e che non potrebbe venire in rilievo l'art. 21 octies della stessa legge in quanto non è stata fornita la prova che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere differente; inoltre, ha rilevato che le ragioni concrete giustificative dell'adozione dell'atto di autotutela sarebbero insussistenti, né sarebbe rinvenibile nello stesso atto la valutazione dell'affidamento del destinatario tenendo conto del tempo trascorso dalla data della sua adozione, per cui, in definitiva, sarebbe mancata una reale ed effettiva comparazione degli interessi coinvolti.
Le censure non possono essere condivise.
Roma Capitale, con l'impugnata determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014, ha proceduto all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1214 del 2 luglio 2014 concernente l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto - categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Tecnica ed ha contestualmente proceduto alla riformulazione della graduatoria, nella quale la ricorrente risulta collocata al 143° posto (idonea non vincitrice) in luogo del 119° posto (idonea vincitrice) in cui era stata collocata nella graduatoria annullata.
La determinazione - premesso che ai fini della formulazione della graduatoria del

2 luglio 2014 è stato adottato il criterio della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte previste dal relativo bando della procedura selettiva con il punteggio conseguito nella prova orale e con il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli ­ è stata assunta in quanto all'esito dei contenziosi instaurati avverso le graduatorie di alcune procedure concorsuali di categoria D, formulate ed approvate secondo il criterio evidenziato, con cui era stato contestata, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del
d.P.R. n. 487/1994, sono state notificate all'amministrazione le sentenze del TAR Lazio, Seconda Sezione, n. 6488 del 2013 e nn. 3818, 6608, 6609, 6611, 8843, 8844, 8845, 8846 e 8848 del 2014 che hanno accolto i ricorsi proposti e, per l'effetto, annullato le gravate determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie delle procedure impugnate, stante la rilevata illegittimità dell'applicazione, per la formazione delle stesse, del criterio della somma dei voti riportati nelle prove scritte in luogo di quello della media di tali voti, imponendo all'amministrazione di procedere alla riformulazione delle graduatorie stesse sulla base del criterio della media dei voti delle prove scritte.
Roma Capitale, rilevato che l'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 consente l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, ha rappresentato che:
-    allo stato l'Amministrazione non ha ancora avviato il procedimento assunzionale dei candidati risultati vincitori;
-    una eventuale assunzione dei vincitori individuati secondo modalità di formazione della graduatoria non conformi ai principi dell'ordinamento, come sopra evidenziati e così come acclarati dalla prevalente e consolidata giurisprudenza sul tema, comporterebbe un evidente vulnus al principio di uguaglianza  sancito  dalla  Costituzione,  nonché  al  più  generale  principio  di

ragionevolezza alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate;
-    infatti, il principio di uguaglianza è violato anche quando, senza un ragionevole motivo si attribuisca un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni;
-    i principi di eguaglianza, ragionevolezza e discriminazione in relazione alle diverse categorie di soggetti interessati, quindi, impongono di garantire parità di trattamento tra i candidati di tutti i concorsi in esame ovvero parità di trattamento tra i candidati delle procedure le cui graduatorie risultino già annullate dal giudice amministrativo, quelle ancora sub iudice caratterizzate da analoghi vizi di legittimità e quelle per le quali non sia stato attivato alcun contenzioso sul tema;
-    con riferimento al concorso per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto, la cui graduatoria risulta approvata con il criterio della somma aritmetica delle due prove scritte, appaiono sussistere soltanto posizioni di fatto di mera aspettativa da parte dei candidati utilmente collocati nell'attuale graduatoria, a fronte del prevalente interesse pubblico teso ad evitare l'assunzione di candidati individuati secondo modalità contrastanti con l'interesse generale perseguito da Roma Capitale volto a garantire le stesse condizioni di accesso agli impieghi presso l'Amministrazione capitolina, in ossequio ai noti principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;
-    l'istruttoria per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela è stata condotta entro un lasso di tempo ragionevole in relazione alle citate pronunce del TAR Lazio, Seconda Sezione.
Il Collegio, in primo luogo, rileva che il provvedimento si presenta esaustivamente  motivato  con  riferimento  alle  prevalenti  ragioni  di  interesse

pubblico che hanno indotto all'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
In particolare, come innanzi riportato, l'amministrazione capitolina ha effettuato una ponderazione tra gli interessi dei candidati inclusi in posizione utile nella graduatoria annullata, titolari di posizioni di fatto di mera aspettativa, ed il prevalente interesse pubblico volto a garantire le stesse condizioni di accesso agli impieghi presso l'amministrazione in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.
D'altra parte, nessun particolare affidamento può essersi determinato in capo ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata il 2 luglio 2014 in quanto questa Sezione, a partire dalla sentenza 1° luglio 2013 n. 6488, aveva accertato l'illegittimità del criterio della somma dei voti riportati nelle prove scritte in luogo di quello della media dei voti.
Né può ritenersi che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sia un vizio di legittimità dell'atto tale da determinarne il suo annullamento atteso che, sebbene il provvedimento di annullamento d'ufficio costituisca espressione di potere discrezionale, il suo contenuto, in ragione di tutto quanto esposto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 che, nei casi di specie, esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento.
Le doglianze alle quali è sotteso un interesse legittimo oppositivo "finale" alla conservazione del "bene della vita" conseguito con l'approvazione della graduatoria in data 2 luglio 2013, pertanto, sono infondate e vanno di conseguenza respinte.
3.    Con il secondo ordine di censure, la ricorrente ha contestato la valutazione attribuita dalla Commissione alla prima delle due prove scritte, per cui allo stesso è  sotteso  un  interesse  legittimo  pretensivo  ad  ottenere  una  nuova  chance,

attraverso la rinnovazione delle valutazioni, per la collocazione in graduatoria nella posizione di idoneo vincitore.
3.1 Roma Capitale ha eccepito la tardività dell'impugnativa in relazione ai motivi che si fondano su eccezioni ascrivibili a espressioni di giudizio pregresse e non intaccate dal procedimento di riformulazione; in altre parole, ritiene che, fondandosi la censura su profili strettamente collegati al bando e alle disposizioni in esso contenute, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando nei termini prescritti.
I controinteressati in giudizio hanno in primo luogo eccepito, con riferimento alle dette censure, la carenza di interesse non essendo superata la c.d. prova di resistenza; hanno inoltre eccepito che la ricorrente avrebbe omesso di impugnare nei termini le votazioni ottenute dai candidati vincitori per la prima prova scritta e le correlate posizioni in graduatoria.
Tali eccezioni in rito devono essere disattese.
3.1.1    Per quanto concerne la tardività delle doglianze, è sufficiente rilevare che l'interesse a proporre le stesse è sorto con l'adozione dell'impugnata determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 ­ che ha trasformato la posizione dell'arch. Rizzo da idonea vincitrice ad idonea non vincitrice ­ rispetto alla quale l'azione è tempestiva, laddove la determinazione dirigenziale annullata del 2 luglio 2014 aveva attribuito all'interessata il "bene della vita", per cui, ovviamente, la stessa non avrebbe avuto alcun interesse al ricorso essendo già vincitrice, se non eventualmente per contestare una sua collocazione in graduatoria che, sia pure utile, fosse ritenuta illegittimamente potiore rispetto a quella di altri candidati vincitori meglio graduati.
In altri termini, il "bene della vita" che la ricorrente mira a conseguire, direttamente o attraverso una nuova chance, con il presente ricorso è la collocazione in graduatoria in posizione di idonea vincitrice e tale interesse ha inequivocabilmente la sua fonte nell'atto con il quale, in data 13 ottobre 2014,

l'amministrazione capitolina ha annullato d'ufficio il precedente atto del 2 luglio 2013.
3.1.2    L'eccezione di carenza di interesse è parimenti infondata in quanto, come detto, attraverso la contestazione dei risultati attribuiti alla prima prova scritta, l'interessata può ottenere una nuova chance di utile collocamento in graduatoria attraverso la rinnovazione delle valutazioni della prima prova che dovrebbe seguire all'eventuale annullamento giurisdizionale dell'azione amministrativa in parte qua.
3.2    Le censure in discorso, nel merito, sono fondate nei sensi e nei limiti di quanto di seguito evidenziato.
3.2.1    Il Collegio, innanzitutto, osserva che le doglianze, contenute soprattutto nell'atto di motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha sostenuto che avrebbe meritato un punteggio maggiore alla prima prova scritta attesa la qualità delle sue risposte in raffronto con le risposte fornite da altri candidati non possono essere condivise trattandosi di apprezzamenti che sconfinano nel merito amministrativo, postulando la non ipotizzabile sostituzione del giudice all'amministrazione.
3.2.2    Diversamente, la censura secondo cui l'appiattimento del voto della prima prova scritta, unitamente alla mancata assegnazione di punteggi superiori a 7,30, avrebbe comportato che la media delle due prove scritte non avrebbe mai potuto essere pari a 10, con l'illegittima conseguenza che il peso dei titoli sarebbe stato superiore a quello delle prove scritte è fondata.
In altri termini, è fondata la doglianza della ricorrente secondo cui la scelta di non assegnare alla prima prova punteggi superiore a 7,30 ha determinato che il peso massimo delle prove scritte è pari a 8,70, con sbilanciamento a favore dei punteggi assegnati alla prova orale ed al possesso dei titoli.
L'art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 487 del 1994 - regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

pubblici impieghi - prevede che, per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore, i concorsi per esami consistono in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico­pratico (il secondo comma dell'art. 7 indica che i bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica) ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
L'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, poi, stabilisce che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il successivo quarto comma dispone che la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
L'art. 3 del bando del concorso in discorso prevede che per i titoli di servizio, cultura e vari non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10; l'art. 6 dello stesso bando stabilisce che sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10 e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.
L'art. 7, infine, dispone che la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove d'esame.
Dall'elenco nominativo dei risultati degli elaborati della prima prova scritta, prodotto sia dalla ricorrente che dall'amministrazione, risulta che le valutazioni attribuite ai 1177 candidati variano da un minimo di punti 7 (in rarissimi casi) ad

un massimo di punti 7,30, con nettissima preponderanza di tale ultima valutazione
I controinteressati costituiti in giudizio hanno prodotto copia della graduatoria da media con voti singoli per ogni singola prova, comprensiva di 498 candidati con votazioni pari ad almeno 7 per le due prove scritte e per la prova orale, da cui risulta che, per la seconda prova scritta, le valutazioni hanno oscillato da un minimo di punti 7 ad un massimo di punti 9,80, per la prova orale le valutazioni hanno oscillato da un minimo di punti 7 ad un massimo di punti 9,90, mentre i titoli sono stati valutati da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti.
Ne consegue che, effettuando una media ponderata tra le valutazioni attribuite alle due prove scritte, l'incidenza del voto medio attribuito alle prove scritte (la cui oscillazione, essendo di 0,30 per la prima prova e di 2,80 per la seconda, genera una media pari a 1,55), può ritenersi pari a 1,55 ed è sensibilmente inferiore sia all'incidenza della prova orale, pari a 2,90, sia, soprattutto, all'incidenza dei titoli, pari a 5.
Ciò comporta una manifesta irragionevolezza nell'appiattimento dei voti attribuiti alla prima prova scritta ­ che hanno oscillato di solo 0,30 rispetto all'oscillazione di 2,80 per la seconda prova scritta, di 2,90 per la prova orale e di 5 per i titoli) nonché la violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente, atteso che, nel caso di specie, il peso specifico attribuito ai titoli è stato in concreto ben superiore al massimo d 1/3 previsto dalla norma.
La valutazione illogicamente "appiattita" attribuita agli elaborati, in sostanza, ha determinato l'illegittima "dequotazione" dell'incidenza delle prove scritte sul risultato finale del concorso.
Né, i criteri elaborati dalla Commissione nella riunione del 9 novembre 2012 di cui al verbale n. 3 sono idonei a dare conto delle ragioni per le quali sono stati attribuiti valutazioni identiche o quasi identiche agli elaborati de quibus.

L'operato dalla Commissione esaminatrice in ordine alla prima prova scritta, quindi, è illegittimo in quanto, nell'appiattire in modo manifestamente illogico - atteso come non sia plausibile ipotizzare che tutti i 1177 candidati di un concorso abbiano redatto prove dal valore identico o quasi identico ­ le valutazioni attribuite, ha determinato una irragionevole minore incidenza dei risultati delle prove scritte sull'esito finale della procedura concorsuale e la violazione della norma che impone di non attribuire ai titoli un "peso" complessivo superiore ad un terzo.
L'illegittimità di tale valutazione determina, quale vizio caducante, l'illegittimità della determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 e, per l'effetto, il suo annullamento, con conseguente obbligo per la stazione capitolina di rinnovare le valutazioni attribuite alla prima prova scritta, che dovranno essere effettuate in forma anonima da una nuova Commissione nominata in esecuzione della presente sentenza.
4.    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a favore della ricorrente ed a carico dell'amministrazione resistente, mentre sono compensate nei confronti dei controinteressati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2014 in uno con la presupposta valutazione degli elaborati della prima prova scritta e dispone la rinnovazione della valutazione degli elaborati della prima prova scritta nei confronti di tutti i candidati, in forma anonima, da parte di una nuova Commissione.
Condanna l'amministrazione capitolina al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro  2.000,00 (duemila/00) in favore della ricorrente;

compensa le spese del giudizio nei confronti dei controinteressati costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere



L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: 136_136 14/09/2015 09:09:11
Forse esiste un po' di giustizia!

Da: emilius 14/09/2015 13:19:27
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/salta_concorsone_architetti/notizie/1564250.shtml

Da: kkk72 14/09/2015 13:19:55
Si......giustizia a palate! Ora dovranno provvedere a nominare una nuova commissione (un paio d'anni), poi provvederanno alla ricorrezione degli elaborati......altri due anni almeno. Poi verra' il momento dei ricorsi che come sta succedendo per i vigili arriveranno a vagonate.......quindi rientrerà in gioco il TAR e solo allora, forse, se  ancora il comune di Roma esisterà verrete assunti per un paio di mesi prima di andare in pensione. A mio modestissimo parere l'unico vero vincitore è' il comune che SUO MALGRADO non potrà assumervi!

Da: 136_136 14/09/2015 13:23:50
Non credo ci metteranno molto,  chi avrà  fatto bene il primo scritto entrerà  in graduatoria gli altri ammanicati fuori....comunque entrerà  chi lo merita veramente.

Da: kkk72 14/09/2015 13:35:19
Quindi secondo te in pochi mesi ricorreggeranno gli scritti, non ci sarà alcun ricorso, e il giorno dopo vi assumeranno. Tieni conto che se qualcuno dei bocciati avrà una valutazione sufficiente dovrà fare il secondo scritto e l'orale.....ma se tu mi dici che saranno velocissimi......perché non crederti

Da: 136_136 14/09/2015 13:43:23
Ti sfugge un particolare, al primo scritto di bocciati ce  ne è  1! Tutti promossi con un voto che oscilla tra 7 e 7.30.  Hai capito o no la gravità  del primo scritto?

Da: kkk72 14/09/2015 14:57:29
Non discuto la gravità del fatto.......l'errore della commissione e' evidente. Discuto sull'opportunità di presentare ricorso.......un grandissimo autogol! Avete dato al comune un'ottima ragione per non assumere proprio......o pensi veramente che a breve verrà rifatta la graduatoria e verranno assunti gli architetti??? Chi ha fatto ricorso avrà giustizia......fatta di carte bolli e parcelle, ma il posto di lavoro, quello a cui avrebbero diritto i primi 136 in graduatoria rimarrà solo un bel sogno. Questa è la giustizia che puoi avere nel ns paese.

Da: arcfranco 14/09/2015 14:59:32
SALVEEEE. Donne è arrivato l'arrotino.
No scherzo. Qua credo che la situazione sia peggiorata. Ovvero: il TAR ha reso giustizia ad una valutazione anomala, questo sì. Ma immagine che chi fosse bocciato nella prima prova e magari è risultato vincitore od idoneo non faccia ricorso? o semplicemente, chi è penalizzato nel voto non lo faccia? a questo punto muoia Sansone con tutti i Filistei, penserebbe chi vede sfumare il....fumo di arrosto del posto fisso.
Per forza di cose, i tempi diverranno biblici obbligatoriamente e i meno giovani saranno in pensione, chi invece lo è di meno, avrà cambiato felicemente professione.......

io terrò un corso sul riconoscimento della cicoria selvaggia nel Lazio. Chi volesse partecipare, in attesa del posto fisso ( o posto fesso? ) può dare la propria adesione.

Lo scandalo non è nella sentenza ma nelle modalità con cui sono stati condotte le prove e sopratutto nell'inerzia dei responsabili, strapaGATIIIIIII.
La mia soddisfazione sarebbe quella di vedere cadere qualche testa di Dirigente......
Il nostro Concorso poi ha avuto pure un ritiro ....( controllato? ). Quell'architetto di un comune del lazio di cui non ricordo il nome.....e poi ci siamo ritrovati sottocommissioni.....con domande assurde.
Per non parlare delle valutazioni per l'orale.
Allora nel dubbio di poca trasparenza a mio giudizio TUTTO il Concorso deve essere annullato e ripetuto. Chi mi può impedire di pensare che la prima prova anomala non sia stata seguita da altre prove altrettanto anomale con lo stesso subdolo fine?

Il Concorso dei vigili docet.....

CIAOOOOOOOOOOOOOOOO

Da: kkk72 14/09/2015 14:59:59
Comunque inutile questionarci.......aspettiamo i fatti!

Da: anto041265 14/09/2015 15:14:12
Si cmq non dimenticate che sono stati assunti già 11 persone  lo scorso dicembre che fine faranno adesso?

Da: kkk72 14/09/2015 17:16:54
Bella domanda........spetta all'amministrazione decidere. Molto probabilmente non verranno toccati, anche perché ovviamente richiederebbero legalmente il danno subito. In sentenze pregresse per casi analoghi e' stato riconosciuto un danno pari alla mensilità non ricevute sino all'età pensionabile. Comunque stiamo a vedere......invece sono molto curioso di sapere in quale anno la ricorrente verrà assunta e se mai sarà assunta

Da: arcfranco 14/09/2015 17:19:39
assunti 11 architetti? io pensavo non fosse stato assunto nessuno. Che fine faranno? assunti fino al ribaltamento del verdetto.

Che bel Paese di........

Comunque vedremo. Intanto godiamo la ripresa, il taglio delle tasse, la vincita nel ciclismo e nel tennis, la buona scuola ecc....

CIAO A TUTTI

Da: 136_136 14/09/2015 19:18:06
Probabilmente sono io che non so interpretare una sentenza, mi è  sembrato di leggere che è  la valutazione della prima prova oggettivamente ed inconfutabilmente irragionevole. Non si può  dimostrare ciò  per la seconda e tanto meno per l'orale. In soldoni l'hanno fatta sporca e fatta male...non si sono (la commissione) minimamente impegnati a camuffarla.
La ricorrente ha fatto strabene a mio avviso perché  aveva giusti motivi per ricorrere proprio per quella prova e su quella prova....il resto l'avrebbe portata poco lontana. Disquisire sul fatto che è  stato fatto un autogol perché  nessuno verrà  assunto è  un modo per banalizzare la questione.

Da: La Contessa di Montecristo 15/09/2015 10:04:31
Vicesindaco Causi e l'incursione dei concorsisti

https://www.youtube.com/watch?v=5SySP-afKKA&feature=youtu.be

Da: IOANA77 29/09/2015 13:03:14
solo una parola VERGOGNA!!!

Da: Jeffkoons 19/10/2015 18:21:57
Salve

***ATTENZIONE***
***RACCOLTA ADESIONI CONTRO APPELLO CDS SU ULTIMA SENTENZA***

A seguito della sentenza del TAR N. 11208/2015 sul ricorso nrg 15902 del 2014 sappiamo che quasi sicuramente ci sarà ricorso in appello al Consiglio di Stato.
L'appello verrà promosso da parte dell'amministrazione o da parte di coloro tra i vincitori che temono la ricorrezione degli elaborati della prima prova.
Stiamo raccogliendo adesioni per resistere nell'eventuale e molto probabile appello.

E' importante che ci sia un buon numero di persone a rappresentare un interesse affinché la ricorrezione ci sia e sia giusta e sacrosanta.
Se non ci sarà invece nessuno a rappresentare il giusto interesse nella ricorrezione il rischio è che una futura sentenza del Consiglio di Stato possa sovvertire quando stabilito dal Tar.
Ecco perché a detta degli avvocati è utilissimo "costituirsi per resistere" in appello.

In sostanza si tratta di portare in Consiglio di Stato quanti più interessi possibili a supporto di quanto ha già stabilito il Tar.
Sicuramente anche molti dei vincitori faranno lo stesso, dalla parte opposta, per contrastare la giusta ricorrezione e mantenere il loro status.

Tra l'altro più siamo meno spendiamo.
I costi comunque dovrebbero essere contenuti ma li potremo sapere solo dopo aver stabilito il numero dei partecipanti.

A tal proposito si considerino i seguenti termini.

Il termine per la presentazione dell'appello è il 22 novembre 2015
Il termine per l'eventuale costituzione di noi interessati è il 12 dicembre.

Chiunque fosse interessato può scrivere a questo indirizzo:
justicefor136arch@gmail.com

Vi prego nella mail di mettere i seguenti dati affinché possiate essere ricontattati:
-le vostre generalità
-un vostro numero di cell
-la vostra posizione in graduatoria

Grazie

Da: emilius 22/10/2015 13:28:51
...scusate l'intrusione ma la comunicazione deve essere recepita da più gente possibile.

Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1

A TUTTI QUELLI DI ROMA.  ANDATE A FIRMARE È IMPORTANTE ESSERE IN TANTI O MEGLIO TUTTI.  L'OCCASIONE È IRRIPETIBILE. ORA O MAI PIÙ.

CHI NON È DI ROMA PUO' INVIARE UNA RACCOMANDATA.

IN OGNI CASO PORTATE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO.

PER INFORMAZIONI VEDETE IL SITO DELL'ARVU.

Via Prospero Alpino 69 (zona Garbatella) in orario 9-13 e 15-19

http://www.arvueuropea.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=73&gid=74&orderby=dmdate_published

Da: noncetrippapergatti 22/10/2015 16:44:49
Turn over al 25% confermato, su Repubblica.


Manovra, nuovo scontro sulla Sanità
Per Regioni in deficit sì ad aumento tasse
Scure su turnover nella P.A.: si ferma al 25 per cento

Da: Jeffkoons 03/11/2015 15:04:20
***APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO***

Da: Jeffkoons 03/11/2015 15:13:24
***DEPOSITATO APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO***

Come era da prevedersi a seguito della sentenza del TAR la quale ha ordinato la ricorrezione degli elaborati della prima prova (di cui ho parlato pochi commenti più sopra) è stato depositato.

L'amministrazione capitolina ha presentato appello al Consiglio di Stato con l'obiettivo di annullare la sentenza del TAR.

Chiunque voglia che la ricorrezione avvenga è adesso ancora di più chiamato ad aderire all'iniziativa lanciata da me nei commenti precedenti (commento del 19/10/2015 ore 18.21.57).

Ricordo agli interessati che più siamo, più possiamo far valere i nostri diritti in quanto i giudici necessariamente terranno conto di quanti siano interessato a mantenere o ad annullare la sentenza del TAR.

Chiunque fosse interessato può scrivere a questo indirizzo:
justicefor136arch@gmail.com

Vi prego nella mail di mettere i seguenti dati affinché possiate essere ricontattati:
-le vostre generalità
-un vostro numero di cell
-la vostra posizione in graduatoria

Grazie

Da: comunis 03/11/2015 23:33:16
E mica sono scemo che ricorro quando giá c'è la ricorrente al CdS con il rischio che poi si dividano le spese legali di risarcimento nel caso si perda. A lei converrà anche avere più persone che possano pagare a me no e poi al Tar era da sola e non hanno badato a quanti erano i ricorrenti

Da: 3moschettieri 04/11/2015 10:33:09
Jeff Koons è un 'artista' noto per le sue opere di gusto kitsch che illustrano, anche, la tendenza al consumismo.

Da: Gesner 08/12/2015 12:08:52
https://twitter.com/ConcorsoneRoma

Mercoledì a #mimandarai3 si parla della #vergogna #concorsone #Roma con #vincitori e #idonei non assunti nonostante 8400 carenze

Mercoledì a #mimandarai3 si parla della #vergogna #vincitori e #idonei concorso paralizzati dalla #Stabilità2016

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