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nuovo concorso uditore giudiziario 2010
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Da: avvocato81 x mario06/10/2010 18:40:45
Scusa di quale video parli?
Appartengo alla schiera dei consegnanti.
Qualcuno sa orientativamente quanto tempo occorre per conoscere l'esito degli scritti tenutisi a luglio?

Da: rosy06/10/2010 19:32:29
Ehi ma quando uscirà il nuovo bando???

Da: mario06/10/2010 21:59:23
Questi link....

http://arnia.apestudio.com/video/dirittopenale.htm

http://arnia.apestudio.com/video/dirittoamministrativo.htm

http://arnia.apestudio.com/video/dirittocivile.htm

Da: XXXXX07/10/2010 12:01:18
ragazzi vi comunico che mi sono stancato....

al prossimo bando vinco il concorso!!!!

Da: avvocato aspirante magistrato07/10/2010 16:54:00
Ragazzi io lo scorso concorso ho consegnato. Personalmente, però, non appartengo alla categoria di chi coloro che studiano già da 4-5 anni per questo concorso. Ho studiato per 6 mesi intensamente, considerato anche che lavoro (contemporaneamente), nonostante gli ultimi mesi abbia potuto accantonare un po'la professione grazie agli orari morbidi dello studio in cui lavoro. Ho frequentato anche la scuola di Galli che, secondo me, resta ancora oggi una delle migliori in Italia. L'ho seguito alla lettera, stante l'esiguità del tempo a disposizione...beh lui ha indovinato 8 tracce su 9, con eccezione di quella di penale poi effettivamente estratta.
Avendo affrontato l'esperienza del concorso di luglio e pur non conoscendo ancora l'esito delle mie prove, credo che la preparazione specifica per il concorso non richieda "anni" se le basi sono buone, con la consapevolezza che la padronanza del diritto si acquisisce e stratifica nel corso degli anni. Ripercorrendo ciò che diceva il prof. Galli,  bisogna conoscere benissimo i principi generali delle tre materie ed avere gli strumenti idonei per andare ad affrontare le problematiche specifiche. Ne rappresentano riprova la genericità delle tracce estratte che, a differenza delle precedenti edizioni, richiedevano non già di essere un "tuttologo", quanto piuttosto un giurista che sappia orientarsi, dimostrando di saper ragionare. Non dunque preparazione nozionistica, ma capacità logico-argomentative. In bocca a lupo a tutti

Da: inde 8807/10/2010 23:13:00
ciao ragazzi....volevo chiedere un'informazione: ma il concorso, almeno in teoria, si può fare subito dopo la laurea, o bisogna aspettare 2 anni come x l'esercizio dell'avvocatura?????? e poi, i concorsi sono truccati o ci sono buone possibilità x ki studia seriamente??

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Da: x inde 8808/10/2010 10:17:45
no, non si può. comunque il termine "aspettare" non rende bene l'idea, visto che nel frattempo sia per diventare avvocato che per frequentare l'interminabile corso di 2 anni della sspl c'è da sgobbare. poi, una volta ottenuto uno di questi titoli, devi attendere con pazienza un imprecisato peridodo (di solito circa 8 mesi) per il bando poi altri 6 mesi per gli scritti, poi le corrizioni/orali (circa 2 anni)..insomma mettiti l'animo in pace che ti attendono tanti, ma tanti anni..ciao

Da: concorsista08/10/2010 17:27:37
Ho visto i video e, onestamente, sono rimasto molto deluso.
Secondo me in civile il consigliere non ha centrato la traccia che chiedeva di parlare di tutt'altro.
Lui, invece, si è dilungato su questioni, a mio avviso, marginali e non pertinenti con il senso della traccia.
Vorrei un parere da parte di chi ha partecipato al concorso e, magari, anche dal neo magistrato che, ho letto, frequenta questo forum.  

Da: lisa09/10/2010 19:57:52
vorrei anche io iniziare a studiare per il concorso in magistratura ma non so proprio da dove cominciare.....L'anno scorso mi sono abilitata al primo tentativo, però non esercito perchè un anno e mezzo fa ho vinto un concorso in polizia municipale. Ma il mio sogno rimane la magistratura e la polizia municipale (spero) è un impiego temporaneo. Se per favore qualcuno esperto del concorso potrebbe darmi delle dritte al riguardo gliene sarei infinitamente grata.








Da: max09/10/2010 20:17:02
ciao lisa...anche io sono mella municipale...e sto studiando per la magistratura!!!! ma sei di roma?

Da: tata12/10/2010 13:04:06
Scusate, io mi sono appena abilitata come avvocato e vorrei sapere come funziona il concorso in magistratura. Dove si fa l'esame? Una volta superato dove eserciti? Decidono loro dove? Quando esce il bando per il 2011? Ripeto non sò assolutamente nulla sui modi di svolgimento di questo concorso! Illuminatemi!

Da: x x inde 8812/10/2010 15:30:30
non mi risulta che l'ultimo bando prevedesse l'obbligatorieta' del corso della sslp

Da: x tata12/10/2010 17:23:02
Certo che se fai l'avvocato poveri clienti... che domande sono?
Vai sul sito del ministero della giustizia e informati... non sei mica una neolaureata!

Da: avvocato81 aspirante magistrato x concorsista12/10/2010 20:18:50
Ciao concorsista, ho visto anche io quel video e sono assolutamente d'accordo con te. Ho seguito però, solo l'iter argomentativo optato per la traccia di penale...e mi è bastato. Sull'introduzione nulla quaestio ma con riferimento alla recidiva credo che abbia toccato aspetti non pertinenti....a meno che non si voglia trasmodare in una traccia di procedura penale...ma in tal caso non la si potrebbe definire tecnicamente in termini di traccia di penale!
io penso che data la connessione richiesta espressamente nella traccia tra recidiva ed art. 2 c.p. si doveva verificare quale fosse la disciplina più favorevole per il reo ai fini dell'applicazione del comma 4. posto che la legge ex Cirielli prende espressamente posizione sulla natura sostanziale della recidiva. Poichè poi la legge in questione restringe l'ambito di applicabilità della recidiva ai soli delitti non colposi, con riferimento ai reati contravvenzionali commessi antecedentemente all'entrata in vigore della medesima potrebbe addirittura essersi verificato un fenomeno di abolitio criminis.

Da: adriano12/10/2010 20:35:56
Per poter svolgere il concorso non è sufficiente la laurea in giurisprudenza ma devi integrarla con alcuni titoli: scuola per le professioni legali, possedere il titolo di avvocato, essere assistente universitario in materie girudiche oppure avere svolto un dottorato di ricerca in materie giuridiche.

Da: x adriano12/10/2010 20:42:19
essere assistente no....perchè io lo sono ma ho dovuto fare la sspl...........dottorato si, ma assistente senza dottorato no.......
io ho fatto delle cancellature a un compito, o meglio ho consegnato un pezzo in bella, uno in brutta e un'altra parte in bella.....temo che possa essere pregiudizievole.....voi che ne pensate.......ho appena saputo di non aver passato l'esame di avv......

Da: concorsista per avvocato81 aspirante magistrato13/10/2010 21:57:42
Si io ho impostato la traccia di penale come te... ho fatto riferimento alla nuova recidiva che da generica è divenuta specifica differenziando i delitti dolosi per i quali si è, quindi, verificata una successione di legge di cui al 4° comma art. 2 mentre per i delitti colposi (ma anche chiaramente per le contravvenzioni) ricorre il 2° comma.
Cmq quella del consigliere è una chiave di lettura che può essere più o meno condivisibile.
Dove, invece, non mi trovo d'accordo è sulla traccia di civile che è stata da lui trattata solo con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della nullità (parziale) mentre non è stata assolutamente chiarita la parte (che a mio avviso era la questione centrale) dell'integrazione e della sostituzione delle clausole.
Ritengo, infatti, che la seconda parte del tema (quella sui poteri del giudice) dovesse riferirsi proprio a quest'aspetto e non a quello della rilevabilità d'ufficio della nullità.
Tu cosa ne pensi?
Ps è sempre gradito anche un commento da parte del neo magistrato  e, chiaramente, di tutti coloro che volessero intervenire

Da: azzurra13/10/2010 23:45:41
anche io sono nella municipale di roma e sto studiando per magistratura!come vi trovate con il lavoro?io mi sento un po depressa tai anni di studio per poi fare doppie file!

Da: nel merito  X magistrato in attesa di nomina14/10/2010 10:57:44
nel merito  X magistrato in attesa di nomina
Innanzitutto CONGRATULAZIONI!! Inutile disquisire sullâargomentoâ.. è sicuramente tra i concorsi più difficili, ergo, chi riesce a passare gli scrittiâ..è proprio tra i migliori!!!! Pertanto, tutto il resto è solo invidia!!

Metto,invece, subito alla prova la tua âdichiarata e gridataâ disponibilità ad aiutarci:).

Quali sono i libri di penale e di civile che ti hanno illuminato e aperto la mente??
A tale proposito ecco i libri su cui ho studiato.
X civile : Gazzoni, lezioni di Capozzi  (x le obbligazioni, i contratti, le successioni), giurisprudenza di Caringella,  Balloriani-De Rosa-Mezzanotte.
X penale: Mantovani, Cadoppi-Veneziani, giurisprudenza di Caringella.

Mi sai anche dire, anche, qualche libro illuminante sulla pandettistica tedesca,  e/o Kelsen  e/o   diritto romano? Perché ho recuperato i vecchi  libri dellâuniversità  e non li ho trovati molto illuminantiâ.

Ti sarei veramente molto grata!!!

Da: x concorsista da avvocato aspirante magistrato14/10/2010 12:35:54
Caro concorsista, in ordine alla traccia di penale, speriamo di essere stati "illuminati"...e che Dio ce la mandi buona. Sui forum ho trovato anche chi ha trattato il problema della compatibilità tra la recidiva reiterata e l'art.l 69 c.p., nuova formulazione che sottrae al giudizio di bilanciamento quest'ultima rispetto alle altre eventuali attenuanti, con l'intervento correttivo della Corte cost. del 2007...ma secondo me non era pertinente, chi ha parlato di questo aspetto potrebbe essere andato fuori traccia (al massimo si poteva fare un accenno)...però chissà i dubbi permangono.
In ordine alla traccia di civile non ho visto il video però stando a quanto dici tu, far passare in sordina un aspetto che la traccia richiedeva significa elaborare una traccia incompleta. Secondo me la chiave di volta è proprio il rapporto tra rilevabilità d'ufficio e poteri sostitutivi, integrativi, che la giurisprudenza ridimensiona, perchè trattandosi di nullità parziale il suo rilievo può avvenire nei limiti di compatibilità con il principio della domanda; il potere del giudice poi può solo limitarsi ad un intervento di tipo sostitutivo (solo se la legge preveda la sostituzione automatica di clausole) non già di tipo integrativo che attiene al rapporto in executivis ed esula dall'ambito dei vizi genetici...l'integrazione avviene in altri termini sul piano del contenuto del contratto e non sul piano degli elementi essenziali (si pensi ad esempio al regime della nullità per indeterminabilità,nemmeno ex post dell'oggetto), con la conseguenza che al giudice sarebbe precluso l'iinserimento di un elemento mancante ab origine necessario per la valida formazione della volontà negoziale. Ma anche l'esercizio ufficioso del potere sostitutivo di elementi mancanti (per la validità stessa della pattuizione negoziale) è circoscritto alla sussistenza di specifiche disposizioni di legge. Si pensi alle nullità di protezione nell'ambito del codice del consumo dove, pervero, al giudice è precluso un sindacato di tipo sostitutivo, dovendo lo stesso limitarsi al loro rilievo solo se ciò produca effetti giovevoli per il consumatore. Per il resto, la sostituzione  non può che intervenire, secondo me, laddove la parte che ne abbia interessa lo richieda al giudice in via espressa, ma siamo al di fuori del campo dei poteri ufficiosi, laddove semplicemente quest'ultimo si limita ad osservare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Resto in attesa di una tua opinione, e naturalmente in bocca al lupo collega!

Da: concorsista per avvocato81 aspirante magistrato14/10/2010 16:02:01
Complimenti per la tua analisi io, però, ho seguito un'altra strada.
Ho ritenuto che il cuore del discorso dovesse incentrarsi sull'autonomia contrattuale e sul rapporto che intercorre tra questa e l'ordinamento statuale.
Sono partito dalla disciplina codicistica che ammette un'uguaglianza formale dei paciscenti, funzionale a un corretto svolgimento dei traffici giuridici, precludendo così ogni possibile sindacato del giudice sull'equilibrio delle prestazioni.
Ho considerato poi l'incidenza del diritto comunitario che evidenzia come tale uguaglianza sia solo una mera finzione giacchè i traffici giuridici sono caretterizzati, nella maggior parte dei casi, da uno squilibrio derivante da un'asimmetria di potere delle parti.
In quest'ottica, allora, ho considerato il "regolamento contrattuale" come una pluralità di fonti derivanti dalla commistione della fonte autonoma con quella eteronoma.
Ho quindi ritenuto che vi fosse una complementarietà tra il 1419, 2 comma e il 1339 giacchè essi configurerebbero un'ipotesi di integrazione del contratto.
Ho allora evidenziato che a seguito della normativa europea la stessa nullità perde la sua impostazione originaria (volta a tutelare l'ordine pubblico generale) per calarsi nel regolamento al fine di conformare il contratto.
Tale nullità è quindi necessariamente parziale e può consentire un sindacato integrativo o sostituvo del giudice che attraverso la buona fede oggettiva può riequilibrare il contratto ogni volta che vi sia stata una deroga abusiva al diritto dispositivo.
In tutto ciò, poi, un ruolo determinante svolge anche la rivisitazione della causa non più astratta ma concreta.
In bocca a lupo anche a te!
Ps non sono d'accordo con quanti hanno ritenuto che questa fosse una traccia "facile".
A mio avviso è molto complessa perchè richiede non solo una solida preparazione dei principi cardine ma anche un'analisi lucida delle varie problematiche che devono essere raccordate in un discorso logico e conseguenziale.
Ecco perchè non condivido la ricostruzione di Ruscica.
La sua impostazione si risolve, a mio avviso, in un commento alla sentenza del 2005 della Cass. sulla sola rilevabilità d'ufficio della nullità.

Da: x concorsista da avvocato 8114/10/2010 16:44:19
Caro concorsista trovo molto interessante il tuo dibattito, se sei ancora on line ne parliamo, visto che vedo che sei molto bravo :-) a proposito, posso sapere di dove sei?

Da: x concorsista da avvocato 8114/10/2010 17:00:17
Riprendendo le fila del discorso, mi trovo d'accordo sulla premessa di fondo che, come te,  ho incentrato sull'ambito ed i limiti dell'autonomia contrattuale..ma mi permetto di dissentire sul resto, vediamo dove.
1) hai detto che il sindacato integrativo si esplica attribuendo rilievo alla buona fede oggettiva. Ma dov'è che essa rileva: o nella fase precontrattuale (dove ancora non è intercorsa alcuna pattuizione negoziale) oppure nell'esecuzione del contratto, ossia partendo dall'assunto che il negozio si sia formato validamente. La tua riflessione secondo me presenta un vizio intrinseco di fondo: il potere integrativo cui ti riferisci tu è appunto quello che si spiega nell'ambito dell'esecuzione del rapporto che può essere colpito da eventi di più varia natura (sovravvenienze tipiche o atipiche), ergo solo in tale momento può rilevare la buona fede oggettiva. Ma se il contratto è nato claudicante, il giudice non può spingersi al di là di ciò che le parti avrebbero dovuto prevedere, pena l'interferenza nell'autonomia privata ex art. 1322 c.c.
2) Mi spieghi in che modo il giudice si sostituisce o integra la volontà delle parti nell'ambito delle nullità di protezione? Lo dice lo stesso codice del consumo che si tratta di nullità parziali...ergo il loro rilievo non determina la caducazione del contratto che resta "in ogni caso" in piedi per la parte restante non colpita da nullità.
In ogni caso, anche la tua soluzione se ben argomentata può passare...resto in attesa di una tua risposta :-) kiss

Da: concorsista14/10/2010 17:01:44
Si ci sono...
Sono di Roma

Da: x concorsista da avvocato 8114/10/2010 17:06:08
Ciao concorsista, io invece sono napoletana (ma nativa di Roma)...magari se anche tu hai seguito Galli può darsi che ci siamo conosciuti all'ultimo ritiro che ha fatto a Napoli (io il corso l'ho sempre seguito a Napoli però

Da: x concorsista da avvocato 8114/10/2010 17:17:03
scomparso?

Da: concorsista14/10/2010 17:19:37
Allora cerco di spiegarmi meglio.
Il 1419, 2 comma, fa riferimento alla sola norma imperativa.
Vi è una complementarietà con il 1339 giacchè entrambe le ipotesi possono essere ricondotte al fenomeno dell'integrazione del contratto in quanto mentre il 1339 integra una lacuna, il 1419, 2 comma, sostituisce la clausola privata perchè contraria a norma imperativa (ma sempre di integrazione si tratta).
In tali ipotesi ( e, in questo, non condivido la tua ricostruzione) non c'è alcun potere integrativo o sostitutivo del giudice giacchè tale meccanismo avviene ope legis.
Ciò è conforme a una visione improntata su un concetto di ordine pubblico che vede l'autonomia contrattuale soltanto come strumento di regolazione dei traffici giurici e guarda, quindi, alla fattispecie contrattuale e alla sua completezza.
La nullità di derivazione comunitaria guarda, invece, al regolamento di interessi in quanto si cala all'interno del contratto svolgendo, così, una funzione di equilibrio delle regole pattizie in tutti i casi connotati da un'asimmetria di potere.
In quest'ottica, allora, la nullità è necessariamente parziale perchè, nell'ottica di una conservazione del contratto e non di demolizione, consente di caducare la sola clausola abusiva precludendo, così, quella valutazione di essenzialità di cui al primo comma del 1419 che può portare alla nullità integrale del contratto.
Ciò, però, incide anche sul secondo comma in quanto, ove non vi fosse una norma imperativa in grado di sostituire la clausola nulla, il contratto sarebbe interamente nullo.
Per questo si consente un intervento integrativo e/o modificativo del giudice che, attraverso la buona fede oggettiva, può controllare lo statuto negoziale tutte le volte in cui vi sia stata una deroga abusiva al diritto dispositivo.      

Da: avvocato per concorsista14/10/2010 17:31:20
ed appunto ti trovi con quel che dicevo, ed ossia nell'ambito delle nullità di protezione il giudice non integra nè si sostituisce alle parti.
Sulla sostituzione automatica, invece, non ho detto che c'è integrazione ope iudicis ma ex lege, anche se il giudice è il veicolo di tale controllo di validità
Concorsista ciamma verè (traduco: ci dobbiamo incontrare) !comunque sia secondo me puoi star tranquillo perchè la commissione è composta quasi interamente da penalisti e di civile non ne capiscono un emerito cappero!

Da: concorsista14/10/2010 17:48:52
Allora provo a spegare ancora.
Ci sono le norme imperative e quelle dispositive.
Le prime si impongono alle parti le altre entrano nel contratto se non sono state derogate dalle parti.
Ora è chiaro che nell'ottica del codice civile il 1419, 2 comma, prende in considerazione solo le prime perchè quelle dispositive sono, per natura, derogabili.
Nell'ottica del codice del consumo e delle nullità di protezione il discorso cambia proprio perchè qui c'è una rivisitazione del ruolo dell'autonomia contrattuale che si basa su una disugaglianza sostanziale e non su una uguaglianza formale.
Allora cosa succede nel caso in cui la deroga al diritto dispositivo riveli una finalità abusiva perchè frutto dell'imposizione dal contrente più forte a quello più debole?
Quid iuris nell'ipotesi in cui la clausola nulla non possa essere sostituita da norma imperativa secondo quanto dice il 1419, 2 comma?
In quest'ottica, allora, si consente un intervento del giudice che può sindacare sull'autonomia contrattuale e integrare o modificare il contratto quando ritenga che il diritto dispositivo sia stato abusivamente derogaro dalle parti.
Comunque sia secondo me puoi star tranquilla perchè la commissione è composta quasi interamente da penalisti e di civile non ne capiscono un emerito cappero!

Da: x concorsista14/10/2010 18:21:47
caro concorsista, le disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono imperative, altrimenti non si spiegherebbe la sanzione della nullità. Rispondi per logica....e lasciamo perdere il tecnicismo. Se la nullità è parziale, il giudice cosa fa? la rileva e lascia in piedi il resto. E allora cosa integra se il resto del contratto resta valido? E ancora, cosa sostituisce? un emerito niente...detto volgarmente egli lascia un "vuoto"...comunque io non volevo in alcun modo denigrarti, può darsi che io stia dicendo sciocchezze

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