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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: commodo22/06/2010 11:17:11
Ma secondo me è tutto pura follia. Viene meno il senso della preselezione. Non si rispetta il bando. Non pubblicano niente. Alla fine viene veramente il sospetto che si volesse per forza arrivare a fare concorrere qualche nome di rango che non avendo passato la preselezione  è stato ripescato con questo bel sistema. Faccio le fesserie e poi, quale risultato, scorro la graduatoria senza assumermi la responsabilità di niente e sino alnome che mo interessa. I pensieri malevoli alla fine te li tirano fuori. Chissà se qualche pensiero del genere viene anche a qualche pubblico ministero, magari. 

Da: PM22/06/2010 11:32:02
A questo punto un esposto andrebbe fatto.

Da: Statistiche22/06/2010 12:01:10
Argomenti trattati nel Forum:

0,3 % argomenti sul possibile scritto;
1 %    tempo;
5,7 % figli e amici di;
3 %    rimpasti in giunta;
91%   ricorsi, tribunali, possibili annullamenti.

Si, lo so, il totale non fa 100 % ma il tempo ha fatto ricorso e l'ho ammeso con riserva. :D

Da: Bug22/06/2010 12:03:35
Per il ricorso al capo dello stato non serve l'avvocato. Considerato che la graduatoria aggiornata al 10 maggio, potrebbe essere impugnata entro 120 gg, arriviamo al 10 settembre, ergo data utile per gli scritti dopo il 10 settembre onde evitare rischi.

Da: x ricorsista22/06/2010 12:11:35
Puoi ricorrere anche tu bastano due marche da bollo e due raccomandate....Cosi magari riammettono pure te.
http://www.ugmonopoli.it/pdf/Capo%20Stato%20ric.pdf

Da: x statistiche22/06/2010 12:13:44
cosa è lo staff ti ha chiesto una relazione su que che si dice qui?

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Da: Statistiche22/06/2010 12:17:08
Esatto ma non dirlo a nessuno. ;)

Da: x statistiche22/06/2010 12:21:09
no sarà il nostro segreto...:)

Da: Enzo Lorenzo22/06/2010 13:38:11
Il 90% dello 0,3% l'ho prodotto io. Ho raggiunto l'obiettivo?

Da: Nemesis22/06/2010 14:16:50
Comunicato Unitario Sindacati in seguito all'incontro di ieri con KC

Al Presidente della Regione Sarda
Giunta Regionale
AllâAssessore Regionale al Personale
Alla Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai Capi Gruppo del Consiglio Regionale
Al Presidente della 1° Commissione Consiliare
A tutti i dipendenti Regionali
Loro Sedi
COMUNICATO - RIUNIONE CON LâASSESSORE DEL PERSONALE
Nella riunione di ieri sera si è sviluppato male e con principi pericolosi e assai poco rispettosi dellâAutonomia speciale, il confronto con lâAssessore Corona sullâapplicazione nella Regione Sarda del Decreto legislativo n.150, in particolare sullâintenzione di farlo con delibera di Giunta, e non con iter legislativo rispettoso del rango Costituzionale della Carta Statutaria.
La riunione ha confermato la grande distanza delle posizioni. Lâassessore del Personale ha infatti detto di ritenere già operanti, anche per le nostre Amministrazioni, numerosi articoli del decreto
perché ârientrano nella competenza esclusiva dello Statoâ , e spiegato che la delibera di Giunta avrebbe quindi un carattere semplicemente illustrativo e riepilogativo, per chi tali norme è tenuto ad osservare e mettere in pratica (CdA, Direttori generali, Commissari e dirigenti).
Le proposte portate sul tavolo dallâAssessore, che scardinano di fatto il sistema fondato sulla L.R. 31/1998, il contratto collettivo di lavoro e soprattutto lâorganizzazione del lavoro e le sue regole,
determinano un grave pasticcio giuridico organizzativo che si somma al grave atto Istituzionale. Con una semplice Delibera di Giunta, si sceglie di importare elementi di leggi nazionali e alcune parti non ancora applicate nel resto del pubblico impiego o in fase di disapplicazione, e si crea un vulnus gravissimo che va bloccato subito. Una scelta che calpesta lo Statuto speciale, mentre le Regioni
ordinarie stanno portando avanti una battaglia di revisione sulla portata del DL 150 e del DL 78, purtroppo la Sardegna rinuncia alla specialità e fa scendere un velo opaco e negativo sulla storia
autonomistica.
Al ragionamento dellâAssessore noi ne abbiamo opposto diversi altri, sia di tipo tecnico-giuridico che di livello istituzionale. Tra i primi, la necessità di capire il motivo del cambio di rotta rispetto al
percorso del DDL di recepimento con modifiche alla LR. n.31/98 (dopo lâapprovazione delle linee guida da parte della Giunta il 25 marzo scorso, si attendeva lâapertura del confronto sindacale), la non applicabilità del Decreto legislativo n.165/2001 nelle Regioni a Statuto speciale (perché è negli articoli di tale provvedimento che si inserisce la gran parte delle norme che si intendono come già operanti) ed i sicuri effetti di confusione, incertezza e contraddittorietà che lâinterpretazione sostenuta determinerebbe (perché sarebbe tutta da vedere la coesistenza o la intersecazione tra disposizioni nazionali e norme regionali stabilite dalla LR. n.31/98 e dai contratti del Comparto).
Nessunâaltra Regione sta procedendo in questo modo, e la cosa deve far riflettere.
Tra i secondi, in primo luogo lo scenario nazionale sulla questione, con le Regioni ordinarie che stanno portando avanti la battaglia per la revisione del Decreto, con diverse parti mai applicate nei
Comparti Sanità e Autonomie Locali, o già in fase di disapplicazione (vedasi le previsioni del recente D.Lgs.vo n.78 sulla manovra economica). Poi, in secondo e fondamentale luogo, il conflitto di
competenza ravvisabile (nella lettura che se ne vuole dare, per noi errata e non condivisibile) nella previsione dellâart.74, comma 1, del D.Lgs.vo 150, che afferma la potestà legislativa esclusiva dello
Stato su tutta una serie di articoli dello stesso Decreto, ai sensi dellâart. 117 della Costituzione, e per effetto della quale previsione lâAssessore li ritiene già entrati nel nostro ordinamento. Perchè lo stesso Assessore al Personale non vuole riconoscere e affermare le prerogative di autonomia statutaria che spettano alla Regione Sardegna? Prerogative alle quali nessun Organo Politico Regionale finora ha mai rinunciato.
Anzichè accogliere le nostre numerosissime richieste di lavorare sugli sprechi, i costi della politica e il resto delle cose, che forse non conviene mai toccare o recepire, si prende una strada lontana
dalle emergenze e dai bisogni reali della Sardegna e del lavoro pubblico, individuando ancora una volta i dipendenti regionali come lavoratori da mettere alla gogna.
Nonostante queste non certo trascurabili argomentazioni e la difficoltà di superarle facilmente, lâAssessore è rimasta sulle proprie posizioni. Dobbiamo quindi rappresentare la massima
preoccupazione al Presidente della Giunta, allâintera Giunta, ai Capigruppo del Consiglio regionale ed a tutti i Consiglieri, per una impostazione che, molto criticabile già sul piano tecnico, pone le
premesse per rinunciare alle prerogative dellâAutonomia speciale ed al proprio ruolo, svilendo il rango costituzionale della Carta statutaria.
Per quanto sopra, vista la grave situazione che si creerebbe se venisse accolta la proposta dellâAssessore al Personale, chiediamo un intervento immediato al Presidente della Regione ed alle forze politiche del Consiglio regionale perché la delibera venga bloccata, ed invitiamo il Presidente della Regione Sarda, i Capi Gruppo del Consiglio Regionale e il Presidente della 1^Commissione consiliare Autonomia a convocarci in audizione per esaminare lâargomento e conoscere la posizione politica di tutto il Consiglio Regionale su
questa e altre materie aventi ricadute sul personale.
Eâ evidente che in assenza di risposte ci sarà una forte mobilitazione e sarà avviata la procedura per lo sciopero generale del Comparto.
Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro, e si coglie lâoccasione per porgere cordiali saluti
LE SEGRETERIE CGIL.FP CISL-FPS UIL-FPL SAF S.A.Di.R.S. FEDRO FENDRES
A. Cois R. Sirigu G. Spanu G. Farina L. Melis A. Troffa A. Usai

Da: bug22/06/2010 14:32:35
Riguardo al recepimento delle direttive del Dlgs 150/09 in materia di ordinamento civile  Ex art. 117 Cost. lettera l, inviterei la lettura della sentenza. n 151/2010 della Corte Costituzionale riguardante la regione Valle d'Aosta.

Da: pippo22/06/2010 14:56:28
Gravissima azione di KC. Sciopero generale!!!

Da: bho!22/06/2010 16:26:27
io l'ho letta qualche giorno fa, e posso dire che le logiche argomentative della suprema corte non fanno una piega; pertanto anche norme regionali a specialità riconosciuta come quelle della ras non possono contrastare su una materia di competenza residuale statale come l'ordinamento civile.
la RAS prenderebbe un'altra batosta

Da: commodo22/06/2010 16:31:24
Le norme che si applicano immediatamente dovrebero essere quelle in materia di asenze per malattia, esoneri, pensioni ecc. ma non quelle sull'organizzazione e lo stato giuridico del personale in merito alle quali la competenza è primaria. Il problema io penso che i sindacati lo stiano creando piuttosto sulle norme della futura finanziaria che tagia taglia taglia.

Da: X bho22/06/2010 16:33:51
A breve dovrebbe essere depositata la sentenza della corte Costituzionale sul ricorso contro Ras, n. 98/2009, discussa in data 25/05/2010,  dove molto probabilmente verrà confermato che lo Stato ha competenza  esclusiva in materia di "ordinamento civile", ex art. 117 cost., lett. l.

Da: Bug x bho22/06/2010 16:37:29
Estratto sent. 151/2010 C.Cost.

Il ricorrente richiama, quindi, la sentenza di questa Corte n. 95 del 2007, secondo la quale, poiché il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, âprivatizzatoâ ai sensi dellâart. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullâordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è conseguentemente soggetto alle regole che garantiscono lâuniformità di tale tipo di rapporti, la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono allâautonomia privata con il carattere dellâinderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali.

Da: bho!22/06/2010 16:49:17
scusate c'è stato un malinteso: ho intesa la residualità normativa delle materie di competenza statale sulla base dell'inversione proposta in sede di leggi costituz. modificanti la stessa elencazione dell'art. 117.
Cioé prima della riforma vi erano elencate le materie di competenza esclusiva statale e "residualmente" quelle affidate alla competenza regionale. ora l'elencazione riguarda le materie di competenza esclusiva della regione e "residualmente" quelle di competenza statale
Quindi sono in linea sia con Bug ... che con la sentenza 151/2010

Da: bho!22/06/2010 16:52:55
per commodo.
OK ma gli accessi alle carriere dei funzionari e dirigenti sono disciplinati dal 165/2001 (come modificato dalla brunilde) applicabile anche alla RAS (per me), e naturalmente disatteso.

Da: Bug x bho22/06/2010 17:00:31
Il nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni---
Il testo opera un capovolgimento del criterio stabilito in precedenza dallâart. 117 Cost. in materia di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
Il nuovo criterio di riparto è così definito:
il testo enumera una serie di materie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva dello Stato;
sono quindi individuate una seconda serie di materie â" dette di legislazione concorrente â" per le quali è attribuita alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
su tutte le altre materie la potestà legislativa spetta in via esclusiva alle regioni.

Vincoli comuni alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni sono il rispetto della Costituzione nonché i vincoli derivanti dallâordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il sistema di riparto delle competenze normative è completato dal principio di attribuzione del potere regolamentare. Allo Stato spetta emanare i regolamenti nelle materie di competenza esclusiva, salva la possibilità di delega alle regioni, mentre alle regioni spetta la potestà regolamentare in ogni altra materia (e quindi anche in quelle di competenza concorrente). Ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta la potestà regolamentare per la disciplina riguardante lâorganizzazione e il funzionamento delle competenze loro attribuite.
Lâesercizio delle funzioni regionali può essere svolto in collaborazione o in comune con altre regioni sulla base di intese che, ai sensi dellâottavo comma dellâarticolo in esame, devono essere âratificateâ con legge regionale.

Da: commodo22/06/2010 17:00:50
Per me no. Il limite è quello dell'art. 97 cost. Ma per il resto su stato giuridico e disciplina del personale la competenza regionale è primaria. In mancanza non avrebbe senso tutto il sistema della contrattazione regionale. si applicherebbe il ccnl enti locali e regioni ordinarie, anche perchè il 165 come il 150 se non attuati con i contratti sono sostanzialmente lettera morta. Comunque fugherà ogni dubbio la sentenza della corte di imminente deposito dove, secondo me, l'unico parametro che sarà preso in considerazione sarà l'art. 97. Il 165 non sarà neanche citato.

Da: bug x bho22/06/2010 17:04:01
Il dlgs 165/01 non solo è disatteso dalla Ras, ma sono state anche motivate delle esclusioni dal concorso da parte dell'assessorato, in quanto pe "loro" le disposizioni per l'accesso alla dirigenza della 165' non si applicano alla Ras..............

Da: bug x bho22/06/2010 17:32:07
Il dlgs 165/01 non solo è disatteso dalla Ras, ma sono state anche motivate delle esclusioni dal concorso da parte dell'assessorato, in quanto pe "loro" le disposizioni per l'accesso alla dirigenza della 165' non si applicano alla Ras..............

Da: Pagnoncelli22/06/2010 17:32:55
Buonasera, vorrei precisare a tutti i lettori che le statistiche proposte, ottenute da un campione rappresentativo dell'eterogeneità dei concorrenti, vanno intese non come somma di insiemi complementari ma piuttosto analizzate secondo il principio della doppia inclusione. In altre parole, come si può vedere nel grafico, l'insieme delle parti non è pari all'unità in quanto il 91% relativo a 'ricorsi, tribunali, possibili annullamenti' si compenetra con lo 0,3% relativo a 'argomenti sul possibile scritto'.
Viceversa, discorso opposto vale per il 5,7% di 'figli e amici di' per il quale gli intervistati del campione analizzato dichiarano nessun interesse al contenzioso amministrativo.
Infine, come conseguenza dei dati sopra esposti, si rileva che la maggioranza del campione analizzato auspica che il tema dello scritto sia il dlgs 165/01. (IPSOS, riproduzione riservata)

Da: bug X pagnoncelli22/06/2010 17:36:17
Caro Pagnoncelli, questo è un concorso per magnacer mica per statistici come te....hahaha

Da: bug X pagnoncelli22/06/2010 17:39:15
Errata corrige-- scusa per un refuso, ho usato la versione casteddaia del termine inglese manager.....

Da: zacchete!!! quello vero22/06/2010 17:58:09
refuso??????????????Altro che refuso:
magnacer<da magnare (è tutto un magna-magna) oppure, ma meno probabile come etimologia, da magnac-ioni

Da: Bardo22/06/2010 18:16:35
E' evidente che la sunshine band stia cercando di ridurre a burletta questo forum con post idioti. D'altronde, meno si parla delle nefandezze del concorso e meglio e`per loro. Continuiamo a scrivere.

Da: Sibilla Cumana22/06/2010 18:25:44
ma sapere il compito aiuta a vincere o si vince anche senza sapere il compito?...

Da: zio Gino22/06/2010 18:35:56
Ha ragione Bardo. C'è chi ha scoperchiato questo schifo e chi lo vuole richiudere al piu' presto parlando di questioni sindacali o cose idiote.....

Da: Tutti contro tutti22/06/2010 18:39:41
X Bardo
Non bastano le comunicazione ufficiali per quello?

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