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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: ripassata19/02/2011 10:44:00
e non dimenticatevi che i cessi non erano a norma.

Da: ...19/02/2011 10:54:39
hai ragione, non squalifichiamo il forum parlando di aspetti personali che non c'entrano nulla nè è corretto prendersela con compiti che a nostro parere non sono ben fatti. Il problema è solo uno:
SIAMO ARRABBIATI PERCHE' IN 4 MINUTI NON SI PUO' GIUDICARE UN COMPITO, i colleghi che sono passati sono stati più bravi o hanno avuto   piu' fortuna di noi ma non prendiamocela con loro

Da: in digesto19/02/2011 11:06:26
consulenti tecnici? e dove era previsto? Allora se fosse uscita una delle altre tracce ? Mi sembra tutto così assurdo. Quello che mi stupisce è che il TAR non abbia dato la sospensiva, almeno che nel ricorso presentato questo aspetto non si stato sufficientemente evidenziato.

Da: centrato!19/02/2011 11:09:11
"hai ragione, non squalifichiamo il forum parlando di aspetti personali che non c'entrano nulla nè è corretto prendersela con compiti che a nostro parere non sono ben fatti. Il problema è solo uno:
SIAMO ARRABBIATI PERCHE' IN 4 MINUTI NON SI PUO' GIUDICARE UN COMPITO, i colleghi che sono passati sono stati più bravi o hanno avuto   piu' fortuna di noi ma non prendiamocela con loro"....

il succo e' tutto qui, è anche la causa dei bei compiti giudicati con i piedi , è il fatto che ci farà vincere i ricorsi.

Da: in digesto19/02/2011 11:23:16
concordo con centrato! Bisogna avere massimo rispetto per le persone. Concentriamo l'attenzione sulle procedure. Non saremo noi a decidere l'esito ma almeno ci resta la possibilità di esprimere un' opinione. E non è tempo perso, visto che molti di noi sicuramente oltre ad essere stati esaminati sono stati e saranno esaminatori in altri concorsi.

Da: pe indigesto19/02/2011 11:25:48
mi sembra, ma non ne sono sicuro, che il ricorso sia stato depositato prima di avere a disposizione i verbali e comunque in fretta per una serie di motivi. Il tar sulal sospensiva non si è ancora espresso, ha rigettato la richiesta di decreto presidenziale inaudita altera parte. In vista della camera di consiglio del 16, dove si deciderà della sospensiava, penso proprio che verranno depositati motivi aggiunti. ma il TAR potrebbe benissimo decidere di non darla la sospensiva, anzi in questo genere di ricorsi non la da quasi mai visto che i ricorrenti non corrono nessun pericolo grave ed irreparabile. Fatto sta che in ogni caso è stata chiesta e io penso che chi l'ha chiesta sappia il fatto suo, tutto si deciderà al merito

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Da: A proposito di correzioni19/02/2011 11:31:57
Secondo voi è possibile che un dirigente programmi e spenda oltre il Budget assegnato. Ci sono diversi concorrenti che hanno superato lo stanziamento di 10 mil. chi di 50.000,00 chi di 2.000.000,00 chi ha dato premi incentivanti ecc.
Molti altri hanno previsto la progettazione preliminare ecc. ed hanno nominato il direttore dei lavori ecc.
C'è chi ha fatto nominare la commissione di gara dal gruppo di lavoro.

Non aggiungo altro

E' evidente che nella correzione qualcosa non ha funzionato. Sicuramente i rempi ristretti non hano aiutato.

Ritengo che anche sulla base di questi elementi il concorso sia annullato. E' preferibile che l'amministrazione proceda d'ufficio al fine di evitare uilteriori brutte figure.

Invito comunque tutti a non prendersela con i passati. A parte qualcuno che si è permesso di esprimere giudizi negativi su coloro che non son passati senza vedere gli atti gli altri non hanno responsabilità.
Si tratta solo di una brutta vicenda iniziata male e che sta per finire forse anche peggio .

Invito tutti coloro che sono interessati ad annullare la procedure a vedere gli atti per trovare ulteriori elementi da utilizzare in giudizio.
E' un sevizio che offriamo a noi stessi alla RAS e anche a tutta la collettività

Da: in digesto19/02/2011 11:35:12
si in realtà in questo caso la beffa maggiore la subirebbe chi ha superato tutte le prove del concorso e viene assunto per poi vedere vanificati i suoi sforzi

Da: per chi scrive del cetaceo19/02/2011 12:04:11
Mi fa piacere che si colga che gli aspetti personali devono rimanere fuori e che ci si debba concentrare sulla procedura.
Fare ricorso è un diritto di tutti.
Le questioni personali e gli insulti gratuiti e infondati saranno decisi in altra sede e altro momento.   

Da: !!!19/02/2011 12:50:28
Che palle con queste altra sede e altro momento. In ogni caso anche io penso che oltre a chi, a causa della superficialità di questa incapace e arrogante commissione, è stato danneggiato nella correzione dei compiti con una media di 4/5 minuti, gli altri fortemente danneggiati sono coloro) che hanno sostenuto l'orale e che magari ora si vedono la procedura annullata. Ovviamente non tutti  perchè comunque qualcuno è stato spudoratamente avvantaggiato.

Da: per A proposito di correzioni19/02/2011 13:02:37
il presidente ha sempre detto che non gli interessavano i dettagli delle procedure: per quelle ci sono i funzionari. Ma allora a cosa serviva il voto sulla legittimità? Io non ho trovato tra i verbale il dettaglio su come venivano usati concettualmente i parametri di riferimento e cosa si intende a questo punto per legittimità

Da: confermo19/02/2011 13:07:23
la commissione si avvale di un componente aggiunto che lascia spesse volte le sedute della commissione per improrogabili impegni di lavoro. Tutto verbalizzato cosi' come il fatto che la commissione prosegue nella correzione senza il componente. Grande disparita' di trattamento questa. E poi, confermo anche che i verbali sono firmati solo dal presidente e dalla segretaria, ma cosi' anche le schede di valutazione.

Da: per confermo19/02/2011 13:23:00
si potrebbe dire che l'esperto agiunto si leggeva i compiti della giornava e dava il suo giudizio. Ma allora la correzione non è stata collegiale

Da: un pò di chiarezza19/02/2011 13:25:05
Ho letto tutti i verbali. La cosa è messa nel seguente modo.
"La commissione delibera di avvalersi del supporto ESCLUSIVAMENTE tecnico del prof. Fenu" nella seduta del 23 novembre, che è quella in cui inizia l'effettiva correzione degli scritti. Tuttavia lo stesso prof. Fenu era già presente alle sedute  di valutazione dei titoli, cioè quelle del 5, 12,14, e 19 ottobre. In quella del 19 ottobre la prof. Fodde va via circa un'ora prima della conclusione. In quella del 21 ottobre Fenu va via un'ora prima e in quella del 17 novembre (Riscontro delle corrispondenze dell'autovalutazione) Fenu va via 2 ore prima.
DAl 23 novembre dunque Fenu c'è sempre e talvolta va via prima della conclusione. La Fodde è presente mi pare solo il 5 gennaio si dice nel verbale "come mero uditore".

Invito tutti a leggere i verbali con attenzione. In quello del 22 novembre sono presenti le lineee guida per la correzione dei compiti, la spiegazione del concetto di "business case", l'impostazione e l'individuazione dell'obiettivo, la definizione di "saper fare" etc. tutti elementi che la commissione ha chiarito in quella sede ( perchè solo allora dico , io?) accingendosi a valutare gli scritti.

Da: per un pò di chiarezza19/02/2011 13:42:45
ancora peggio

Da: x per confermo19/02/2011 13:47:36
proprio così, ha partecipato alla correzione dei compiti sino al momento in cui ha abbandonato la riunione. Dopo hanno continuato la correzione in sua assenza. Allora io mi chiedo che senso aveva la nomina del componente aggiunto se la commissione ha valutato alcuni compiti senza la sua consulenza specialistica?

Da: in digesto19/02/2011 13:49:18
che l'apporto fosse esclusivamente tecnico non rileva: non era comunque previsto dal bando.  Mi domando allora perchè è stata formulata quella traccia. Che l'esperto informatico fosse Tamassia? Boh..  

Da: in digesto19/02/2011 14:04:47
" Per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, sono nominate, con provvedimento del direttore generale del personale, due Commissioni esaminatrici, composte ciascuna da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando o nelle metodologie di valutazione delle competenze richieste per l'accesso alla qualifica dirigenziale"
" La prima Commissione esaminatrice è nominata per l'eventuale prova preselettiva, per la prova scritta e per la prova orale, nonché per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10. Essa è integrata da membri aggiunti, in qualità di esperti nell'accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. I membri aggiunti partecipano anche alla seduta di insediamento della Commissione"

Da: per un po di chiarezza19/02/2011 14:42:21
Nel verbale del 23.11.2010 è vero che si dice che "la commisione delibera di avvalersi delle competense specialistiche del Proff. Fenu..." ma dice anche  "CHE VIENE INVITATO DI PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DALLE ORE 16, 40, ESCLUSIVAMENTE COME SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE NELLA SUA ATTIVITA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI. LA COMMISSIONE COSì COMPOSTA APPROVA LA SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE ALLEGATO N. 1 AL PRESENTE VERBALE ELABORATA DAL SEGRETARIO SULLA BASE DELLA SUDDIVIZSIONE CONTENUTISTICA DELLA PROVA SCRITTA N. 2"


Quindi fenu parteciapa alla valutazione tanto che la commissione così composta approva la scheda riasuntiva ... ecc ecc

Ma poi











Sedute in cui Fenu esce:
24 NOVEMBRE 2010 (esce alle ore 10) - 29 NOVEMBRE ( esce alle ore 17,55) - 9 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 10,30) -   21 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 18)  - 22 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 12,00) - 23 DICEMBRE 2010 (esce alle ore 12,30) -
In tuttii i casi la Commissione dopo avere dato atto dell'abbandono della riunione precisa nei verbali che "con i restanti componenti prosegue nella valutazione degli elaborati".

composizione  a tre
3 AGOSTO 2010 - 16 AGOSTO 2010 - 23 NOVEMBRE 2010 - 17 GENNAIO 2011 -

composizione a 4
17 NOVEMBRE 2010 -   24 NOVEMBRE 2010 -  29 NOVEMBRE 2010 -   1 DICEMBRE 2010 -  7 DICEMBRE 2010 - 9 DICEMBRE 2010 - 13 DICEMBRE 2010 - 15 DICEMBRE 2010 -21 DICEMBRE 2010 - 22 DICEMBRE - 23 DICEMBRE 2010 -  10 GENNAIO 2011

composizione a 5
28 APRILE 2010- 05 OTTOBRE 2010 - 21 OTTOBRE 2010 - 22 NOVEMBRE 2010  -  5 GENNAIO 2011 - 11 GENNAIO 2011 - 25 GENNAIO 2011-

Da: per  per un po di chiarezza19/02/2011 14:43:23
anche il post prima era per per un po di chiarezza.

Da: report19/02/2011 14:48:07

Da: un pò di chiarezza19/02/2011 15:18:21
benissimo, andiamo avanti con informazioni precise, sopratutto se si deve procedere con il ricorso!

Da: un po'' di chiarezza19/02/2011 15:27:54
E che mi dite delle linee guida per la correzione degli scritti ( verbale del 22 novembre) ? Quelle indicazioni non potevano essere rese trasparenti in precedenza ai candidati?
E che mi dite del fatto che i titoli sono stati valutati in 7 sedute ( che ci voleva, poi, se trattavasi di autocertificazioni ed autovalutazioni?), mentre per gli scritti sono state dedicate soltanto 14 sedute?
La spoporzione è evidente, ma non so se questi sono elementi utili per un ricorso...o soltanto per riflettere sull'irresponsabilità e sfacciataggine con cui vengono prese certe decisioni.

Da: SACCHEGGIO E DEVASTAZIONE19/02/2011 15:41:43
Le parole più appropriate per l'operato di questi signori.
E' la sensazione che mi hanno lasciato.
Sfrontati.

Da: mah19/02/2011 15:53:06
nei concorsi degli enti locali i commissari lavorano regolamenti alla mano. Questa libera  interpretazione del bando sarebbe molto difficile da realizzare.

Da: uffettina19/02/2011 15:54:30
un grazie a tutti i colleghi che stanno lavorando di sabato, di domenica, nel loro tempo libero per rilevare le irregolarità di questo concorso e per dare agli avvocati gli elementi per ricorrere

Da: Da chi sono stato giudicato?19/02/2011 15:55:42
A che ora è stato corretto il mio compito?
Da quante persone?
A quale titolo?
In quanto tempo?

Tutto questo si può desumere dai verbali?
Mi sta venendo il dubbio di dover fare l'accesso agli atti.

Da: Da chi sono stato giudicato19/02/2011 15:57:13
Diciamo che in sostanza il dubbio mi è praticamente passato.
Lunedì mi sa che invierò la richiesta.

Da: Autotutela19/02/2011 17:41:07
L'annullamento degli atti amministrativi dopo la L. 15/2005
dott. Francesco Pittaluga
La nuova figura dell'annullabilità alla luce della L. 15/2005 ed i limiti all'annullabilità per mera inosservanza dei doveri procedimentali.
L'art. 21-octies L. 241/1990 recita testualmente: "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".
Se le prime due ipotesi di vizio non suscitano particolari perplessità, la terza necessità di un qualche ragionamento non in quanto sia curioso il suo collocamento nell'ambito della fattispecie dell'annullabilità, quando per il fatto che, leggendo l'art. 21-octies in combinato con quanto previsto dall'art. 21-septies L. 241/1990, appare icto oculi come, per il legislatore, sia ragione di nullità unicamente il "difetto assoluto di attribuzione" (da alcuni considerato addirittura causa di inesistenza del provvedimento amministrativo, ricostruzione questa pregna di significato per i sostenitori della natura terza dell'inesistenza rispetto alla nullità ed all'annullabilità), mentre siano motivo di annullamento tutti i casi di incompetenza nell'adozione dell'atto, ivi compresi i casi di incompetenza ratione materiae e ratione loci in precedenza considerati dalla dottrina casi di nullità del provvedimento.
In particolare - ma a tale risultato dottrina e giurisprudenza erano, in parte, già giunte da tempo (ovviamente non in relazione al requisito della forma) - costituisce, come specificato dal c. 2 dell'articolo in esame, motivo di annullabilità del provvedimento finale la violazione delle disposizioni "sul procedimento o sulla forma degli atti".
Fermo restando che il riferimento alla forma è pur sempre riferito agli atti endoprocedimentali e la norma è pertanto diretta a disciplinare le conseguenze di tale difetto sul provvedimento conclusivo, non sin può non notare come, anche prima dell'allegro intervento del legislatore, dal mancato rispetto di questa dottrina e giurisprudenza già facessero discendere la mera annullabilità dell'atto conclusivo, e non certo la sua radicale nullità o inesistenza.
Ad ogni modo, in caso di violazione delle disposizioni "sul procedimento o sulla forma degli atti" l'art. 21-octies c. 2 primo periodo L. 241/1990 opportunamente dispone che l'Amministrazione possa fornire una sorta di "prova di resistenza" al fine di impedire la caducazione dei frutti della propria attività. Questa prova è ammissibile in relazione alla sola attività di tipo vincolato e consiste nella dimostrazione del fatto che, pur seguendo il normale iter, l'atto non avrebbe potuto avere contenuto differente.
A questo punto, s'impone una riflessione: in quale sede deve essere dimostrata "l'indifferenza" procedimentale o formale? Il legislatore non lo specifica, ma, onestamente, non credo che l'Amministrazione possa essere così tanto auto-referenziale da decidere direttamente del proprio operato. La dimostrazione, pertanto, dovrà essere data nel corso di un giudizio (né più ne meno come previsto per il caso dell'attività discrezionale) ed il relativo onere probatorio sarà - pur secondo le regole proprie del processo amministrativo - a carico dell'Amministrazione: il privato ricorrente, pertanto, potrà limitarsi ad eccepire la carenza procedimentale o formale, lasciando poi a quest'ultima (ed agli eventuali controinteressati) la difesa del proprio operato.
La disposizione comporta peraltro non poche ripercussioni anche in ordine alla facoltà di annullamento d'ufficio attribuita ai sensi dell'art. 21-novies all'Amministrazione la quale, laddove ritenga il vizio procedimentale o formale comunque inidoneo ad incidere sul contenuto del provvedimento finale, non dovrebbe disporne l'annullamento in autotutela. Ciò, peraltro, non comporta un assoluto divieto di agire in tal senso per l'Amministrazione, la quale pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, potrà comunque elidere il provvedimento illegittimo seppur ormai inattaccabile in sede giurisdizionale.
Particolare, poi, è il caso in cui la violazione consista nel mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento (art. 21-octies c. 2 secondo periodo L. 241/1990): per tale ipotesi, è previsto che l'Amministrazione debba fornire la "prova di resistenza" direttamente in giudizio, dimostrando che il contenuto discrezionale dell'atto non avrebbe potuto essere differente da quello adottato.
La cosa curiosa, è che in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento la "prova della resistenza" (comunque incidente anche in sede di autotutela amministrativa, nel medesimo senso appena sopra esaminato) sembra essere concessa solo in relazione ad attività di tipo discrezionale e non anche di tipo vincolato.
In realtà, tale anomalia può essere superata considerando che il vizio qui in esame non costituisce altro che una species della "violazione di norme sul procedimento" già esaminata in relazione all'attività vincolata. Pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo ad un'attività amministrativa di tipo vincolato resterà disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 21-octies c. 2 primo periodo L. 241/1990; laddove, invece, si riferisca ad un'attività di tipo discrezionale, sarà regolato dal secondo periodo di tale disposizione.
A questo punto, un altro dubbio. Quale sorte avrà la "violazione di norme… sulla forma degli atti" endoprocedimentali in caso di attività discrezionale? Operando una interpretazione letterale, l'Amministrazione non dovrebbe, in tale caso, essere ammessa a fornire alcuna "prova di resistenza", restando, all'opposto, l'atto finale annullabile; nondimeno, ritengo che tale conclusione sia contraria allo spirito della norma (se si può parlare di "spirito" in una accozzaglia di disposizioni spesso configgenti e sicuramente scoordinate come quelle portate dalla L. 15/2005)
L'art. 21-novies L. 241/1990 conferma la possibilità, per l'Amministrazione, di procedere all'annullamento ex officio dei propri provvedimenti affetti da vizio idoneo a generarne l'annullabilità.
Il c. 1 di questo articolo mostra lo sforzo profuso dal legislatore - peraltro ancora con scarsissimo successo - di positivizzare i risultati già raggiunti dalla giurisprudenza in ordine alla necessità che l'annullamento intervenga entro un termine tale da impedire il sorgere di diritti quesiti e di aspettative particolarmente "forti" sulla permanenza della situazione creatasi.
Come già detto, la dottrina ha sempre richiesto, per l'annullamento in autotutela, oltre alla necessità di ristabilire l'ordine violato, anche:
•    l'assenza di posizioni consolidate a seguito del decorso di un lungo lasso di tempo;
•    la presenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ristabilimento della legalità.
Ora, se il primo di tali requisiti sembra - per quanto appena sopra detto e specie in considerazione del fatto che il c. 1 impone all'Amministrazione di tener conto "degli interessi dei destinatari e dei controinteressati" - essere stato preso in considerazione dal legislatore, del tutto ignorato appare il secondo: da nessuna parte, infatti, è resa palese la necessità di un interesse pubblico differente ed ulteriore rispetto al mero ristabilimento dell'ordine violato.
La mancanza, ad ogni modo, è meno "dirompente" di quanto potrebbe apparire: secondo la ricostruzione operata dall'art. 21-novies L. 241/1990, infatti, l'annullamento costituisce pur sempre un potere discrezionale. A mio avviso, pertanto, i risultati cui dottrina e giurisprudenza erano sono giunte continuano a trovare applicazione con la conseguenza che l'eventuale esercizio in difetto dell'autotutela potrebbe risultare a sua volta viziato da eccesso di potere.
A questo punto, occorre esaminare più approfonditamente un aspetto della riforma sfuggito ai più ed indicativo del pessimo stato in cui versa la normogenetica parlamentare.
Mi riferisco, in particolare, al richiamo, operato dall'art. 21-novies c. 1 L. 241/1990, alla possibilità di annullare in autotutela i provvedimenti illegittimi "ai sensi dell'articolo 21-octies", tra i quali rientrano anche i casi di annullabilità "per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti" e per "mancata comunicazione dell'avvio del procedimento" di cui al c. 2 di quest'ultimo.
A parte il già esaminato delirio relativo alla possibilità ed alle modalità per mezzo delle quali l'Amministrazione può fornire la "prova di resistenza", è qui opportuno sottolineare come questa possa anche rifiutare legittimamente l'annullamento in autotutela allorché ritenga di poter dimostrare la correttezza sostanziale del atto finale.
Nondimeno, se l'Amministrazione può rifiutare l'annullamento, è pur vero che, seguendo il costrutto della dottrina maggioritaria, compiendo una valutazione discrezionale in relazione al caso concreto, possa anche disporlo, facendo così venir alla luce - il notevole "scollamento" esistente fra l'art. 21-octies c. 2 e l'art. 21-novies c. 1 L. 241/1990, laddove mentre la prima impedisce al giudice amministrativo l'annullamento dell'atto, la seconda attribuisce comunque all'autorità amministrativa la possibilità di eliminare comunque il provvedimento.
Veramente curioso, poi, è il riferimento fatto dall'art. 21-novies c. 2 al potere di convalida dell'atto illegittimo; potere da esercitare entro un termine ragionevole e solo in presenza di "ragioni di pubblico interesse".
Ora, i casi sono due: o la convalida viene operata entro il termine decadenziale (o perentorio, se vi è violazione di diritti soggettivi) per l'esercizio dell'azione giudiziale da parte del privato, ovvero è assolutamente inutile che l'Amministrazione provveda ad una conferma espressa del proprio precedente provvedimento, e ciò in quanto, comunque, decorso il termine per impugnare, l'unica "arma" per eliminare l'atto è già nelle mani dell'Amministrazione: l'annullamento d'ufficio.

Da: mah19/02/2011 18:08:39
più che di annullamento in autotutela (che poteva essere fatto molto prima dall'Amministrazione con riferimento ai propri atti )  in questa fase  l'eventuale censura di legittimità  dovrebbe esprimersi sui verbali attraverso un provvedimento di non approvazione

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