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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Bug x gp05/07/2010 17:24:01

Articolo 3, Statuto
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica1 e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti
materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

Da: leo x bug05/07/2010 17:27:35
il D.Lgs. è considerato norma fondamentale
delle riforme economico-sociali della Repubblica

Da: commodo05/07/2010 17:28:35
per esterno, circa  1.500

Da: gp x bug05/07/2010 17:31:06
continuiamo a girare intorno al problema mi sembra. E' evidente, anche per quanto sottolinei tu, che serve una apposita legge regionale che recepisca il decreto brunetta. Attenzione che i principi da prendere a riferimento sono quelli delle leggi delega, necessariamente più sfumati delle norme di dettaglio di cui al decreto delegato 150/09.

Da: 30 luglio05/07/2010 17:31:51
se impiegato c/o RAS:
1500 + tredicesima  + quattordicesima + premio produzione

Da: esterno05/07/2010 17:32:00
x commodo
Grazie...

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Da: Der05/07/2010 17:33:15
il 30 luglio mi sembra equo

Da: gp x bug05/07/2010 17:33:15
secondo capoverso del terzo comma dell'art. 1 del d lgs 165 2001
I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Da: Amleto X gp e bug05/07/2010 17:35:07
Grazie gp, però non sono tanto convinto della risposta che mi hai dato, l'art.29 rientra nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.
Quindi, secondo voi cosa prevale? Lo Statuto sardo o i diritti civile e penali (lett. l) Cost.) o i livelli essenziali delle prestazioni (lett. m) della Cost.)?

Ambito di applicazione della Brunetta
Art. 74.
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

lett l) della Costituzione "ordinamento civile e penale" riferito alle norme inserite nei contratti collettivi di lavoro che vanno contro la Brunetta

Da: interno05/07/2010 17:36:02
Azzz. beccato, cara!

Da: gp x amleto05/07/2010 17:39:23
il mio parere è che il decreto brunetta non sia un monoblocco, essendo bensì applicabile immediatamente per le parti di cui al primo comma dell'art 74 mentre per le altre necessita di una legge che lo recepisca, non essendo autoapplicativo. Il tutto tenendo presente la previsione del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 1 del d lgs 165/2001 che si collega all'art. 3 dello statuto ove definisce alcune norme quali principi fondamentali delle riforme economico sociali della repubblica, con i conseguenti limiti per la libertà legislativa della regione sardegna pur alla luce della propria competenza di cui alla lett. a dell'art 1 dello statuto regionale

Da: Bug x Amleto05/07/2010 17:41:56
Prova a leggere il ricorso n. 98/09.....

Reg. ric. n. 98 del 2009 pubbl. su G.U. del 02/12/2009 n. 48

Ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri


Resistenti Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Misure per il superamento del lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale - Autorizzazione alla Regione ad assumere personale a tempo determinato, per motivate esigenze straordinarie entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, sulla base di pubbliche selezioni, privilegiando quelle per soli titoli - Autorizzazione alla Regione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali - Autorizzazione all'Amministrazione regionale ad inquadrare i dipendenti in servizio al 1 gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e prorogato almeno una volta - Lamentata esorbitanza dalla potestà organizzativa statutariamente attribuita alla Regione e invasione delle competenze statali in materia di assunzioni e stabilizzazioni, contrasto con le normative statali di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, irragionevolezza, lesione dei principi di uguaglianza, del pubblico concorso e di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi 1, 2, 3 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5; d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 15; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519.

Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche - Lamentata interferenza nell'ordinamento e organizzazione del sistema di istruzione, nonché nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, contrasto con l'accordo sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, mancato coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle competenze statutarie in materia di istruzione, violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5.




Norme Impugnate   Num. Art. Co. Nesso
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 3  1  
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 3  2  
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 3  3  
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 3  12  
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 9  3  
legge della regione Sardegna 07/08/2009 3 9  4  

Parametri costituzionali   Num. Art. Co. Nesso
Costituzione   3    
Costituzione   51    
Costituzione   97    
Costituzione   117  2  
Statuto Regione Sardegna   3    
Statuto Regione Sardegna   5    
Costituzione   117  2  
decreto legislativo 06/09/2001 368     
direttiva CE 28/06/1999 70     
legge 03/08/2009 102 17  15  
legge 27/12/2006 296 1  519  

Testo del ricorso

N 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14/10/2009.

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 ottobre 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Sardegna - Misure per il  superamento  del  lavoro  precario  nella
  pubblica amministrazione regionale - Autorizzazione alla Regione ad
  assumere personale  a  tempo  determinato,  per  motivate  esigenze
  straordinarie entro  la  misura  massima  del  3  per  cento  delle
  dotazioni   organiche,   sulla   base   di   pubbliche   selezioni,
  privilegiando quelle per soli titoli - Autorizzazione alla  Regione
  a  finanziare  programmi   pluriennali   di   stabilizzazione   dei
  lavoratori precari delle amministrazioni  locali  -  Autorizzazione
  all'Amministrazione  regionale  ad  inquadrare  i   dipendenti   in
  servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a  condizione  che
  il rapporto di lavoro sia stato instaurato a  seguito  di  concorso
  pubblico e prorogato almeno una volta - Lamentata esorbitanza dalla
  potesta' organizzativa statutariamente attribuita  alla  Regione  e
  invasione delle competenze  statali  in  materia  di  assunzioni  e
  stabilizzazioni, contrasto con le normative statali di  riferimento
  - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  esclusiva   statale   in    materia    di    ordinamento    civile,
  irragionevolezza, lesione dei principi di uguaglianza, del pubblico
  concorso e di imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi  1,
  2, 3 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97  e  117,  comma  secondo,  lett.  l);
  statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e  5;  d.lgs.  6  settembre
  2001, n. 368; direttiva 1999/70/CE del  28  giugno  1999;  legge  3
  agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 15; legge 27 dicembre 2006,  n.
  296, art. 1, comma 519.
Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni  in  materia
  di utilizzo del personale precario  della  scuola  e  distribuzione
  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni  scolastiche  -
  Lamentata  interferenza  nell'ordinamento  e   organizzazione   del
  sistema di istruzione, nonche'  nella  determinazione  dei  livelli
  essenziali delle prestazioni, contrasto con l'accordo  sottoscritto
  il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore  della
  Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, mancato  coinvolgimento
  dell'Ufficio  scolastico  regionale  -  Ricorso   del   Governo   -
  Denunciata violazione delle competenze  statutarie  in  materia  di
  istruzione,  violazione  della  competenza  esclusiva  statale   in
  materia di determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni
  concernenti i diritti civili, violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, commi 3 e
  4.
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  m);  statuto  della
  Regione Sardegna, artt. 3 e 5.

(GU n. 48 del 2.12.2009)

     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro La Regione Sardegna, in persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge
della Regione Sardegna  n.  3  del  7  agosto  2009,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma  della  Sardegna  del  18
agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 9 ottobre 2009.

                              F a t t o

    In data 18 agosto  2009  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  27  del
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la  legge
regionale n. 3 del 7 agosto 2009,  con  la  quale  sono  state  poste
«Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale».
    Con tale ampia normazione  la  regione  ha  inteso  regolamentare
svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far  fronte
alle    difficolta'    derivanti    dalla     attuale     contingenza
economico-finanziaria.
    Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni,  come  meglio  si
andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze  regionali
e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se  ne
deve  pertanto  procedere  all'impugnazione  con  il  presente   atto
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di

                            D i r i t t o

    1.1. - L'art. 3 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone «Disposizioni per il superamento del precariato».
    Ai fini che qui in particolare interessano, i  commi  1,  2  e  3
della norma dispongono che: «1. Al fine del superamento  delle  forme
di lavoro precario nella pubblica amministrazione  regionale,  a  far
data dall'entrata in vigore della presente  legge,  la  regione,  gli
enti e le  agenzie  regionali  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo determinato, esclusivamente per  motivate  esigenze
straordinarie ed entro la  misura  massima  del  3  per  cento  delle
proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono  sulla  base  di
forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per  soli  titoli.
Le  assunzioni  non  costituiscono  in  alcun  modo  presupposto  per
l'ingresso nei  ruoli  a  tempo  indeterminato.  I  provvedimenti  di
assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano
la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi
provvedimenti  sono   immediatamente   notificati   alle   competenti
autorita' di controllo.
    2. L'Amministrazione regionale, in funzione  delle  finalita'  di
cui al  comma  1 e',  inoltre,  autorizzata  a  finanziare  programmi
pluriennali  di  stabilizzazione   dei   lavoratori   precari   delle
amministrazioni locali, di durata quadriennale.
    3. I comuni e  le  province  provvedono  alla  realizzazione  dei
programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta  eccezione
per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli  di  nomina
fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai  lavoratori
provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e  a  quelli  gia'
assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e  con
collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  ambito  di  analoghe
attivita' a  finanziamento  pubblico  regionale.  Tali  programmi  di
stabilizzandone, sono attuati dagli  enti  locali  interessati  avuta
riguardo al personale precario che,  entro  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, abbia maturato  almeno  trenta  mesi  di
servizio  delle   pubbliche   amministrazioni   locali,   anche   non
continuativi, a far data dal  l°  gennaio  2002.  Tale  personale  e'
individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche
ai  fini  dell'accompagnamento  alla  maturazione  dei  requisiti  di
anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale  personale  sono
attribuiti, in  via prevalente  l'esercizio  di  funzioni  o  compiti
relativi a materie delegate o trasferite  dalla  regione  al  sistema
delle autonome locali ai fini  delle  necessarie  deroghe  ai  limiti
posti in materia di' spesa e organica negli enti locali».
    Il successivo comma 12  dispone  quindi:  «12.  L'amministrazione
regionale, le agenzie e gli  enti  di  cui  alla  legge  regionale  3
novembre  1998,  n.  31  (Disciplina  del   personale   regionale   e
dell'organizzazione degli ufficio della regione) sono autorizzati  ad
inquadrare. nei limiti  delle  disponibilita'  di  organico  e  delle
risorse  stanziate  a  copertura  delle  medesime,  i  dipendenti  in
servizio al 1º gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che  il
rapporto di  lavoro  sia  stato  instaurato  a  seguito  di  concorso
pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n.  31  del
1998 e prorogato, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, almeno una volta».
    Le  norme  ora   richiamate   incidono   illegittimamente   nelle
competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali.
    1.2. - Come visto, il comma  l della legge n. 3/2009 prevede  per
la Regione e gli enti regionali la possibilita' di procedere  in  via
straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella
misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche,  procedendo
a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti.
    La norma e'  invasiva  delle  competenze  statali  sotto  duplice
profilo.
    1.2.1. - Va premesso che non esiste  disposizione  dello  statuto
speciale della Regione Sardegna, ne'  disposizione  sopravvenuta  che
preveda  una  competenza  quale  quella  che  qui  si   pretende   di
esercitare.
    L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a),  quale  ambito
della potesta' legislativa regionale, l'«ordinamento degli  uffici  e
degli  enti  amministrativi  della  regione  e  stato  giuridico   ed
economico del personale».
    Trattasi  con  tutta  evidenza  di  disposizione  riferita   alla
potesta'   organizzativa,   dalla   quale   esula   del   tutto    la
regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a  tempo
determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento
civile.
    Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la
facolta' di adattare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della  Repubblica,  emanando  norme  di  integrazione  ed
attuazione  in  materia  di  lavoro.  Il  riferimento,  qui,  non  e'
evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione.  Comunque  la
potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza  con  la
normativa statale.
    Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost.  n.  3/2001,
in carenza di disposizioni  di  rango  costituzionale  specificamente
riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto  farsi  riferimento
alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia  regolata  al  primo
comma  dell'art.  1  esula  dalla  competenza  regionale,  rientrando
appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett.
l) (ordinamento civile).
    La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6  settembre  2001,
n. 368,  recante  «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato»  testualmente
dispone, all'art. 10 comma 7, che «la individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di  utilizzazione  dell'istituto
del contratto a  tempo  determinato  ...  e'  affidata  ai  contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dai    sindacati
comparativamente piu'  rappresentativi».  La  norma  regionale  sopra
richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva  di
una  competenza  esclusiva  dello   Stato   quale   quella   prevista
dell'art. 117, secondo comma, lett. l)  e  dovra'  essere  dichiarata
incostituzionale.
    1.2.2. - In carenza, come illustrato al numero  che  precede,  di
una norma statutaria ad hoc (vengono anche qui in  considerazione  il
gia'  riportato  art.  3,  che   alla   lett.   a)   fa   riferimento
esclusivamente allo stato giuridico ed  economico  del  personale,  e
l'art. 5 correlato alla regolamentazione della materia «lavoro»),  il
comma 1 dell'art.  3  della  l.r.  n.  3/2009  si  pone  altresi'  in
contrasto  con   i   principi   costituzionali   di   ragionevolezza,
uguaglianza, imparzialita' e buon andamento  dell'Amministrazione  di
cui  agli  artt.  3  e  97  Cost.  nella  parte  in  cui  del   tutto
irragionevolmente, nell'ambito delle forme  pubbliche  di  selezione,
privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli.
    Anche tale previsione e' pertanto incostituzionale.
    1.3. - Non sfugge a censura nemmeno l'art. 3, comma 2 della  l.r.
n. 3/2009.
    Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con
riferimento al comma 1 della legge impugnata.
    La materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo
disciplinata dallo statuto o norme successive (in presenza  del  mero
riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di  cui
all'art. 1, comma 1,  lett.  a)  dello  statuto  e  della  competenza
residuale di cui  all'art.  5).  Anch'essa  pertiene  all'ordinamento
civile, attribuito dell'art. 3, secondo comma, lett. l)  della  Carta
fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
    E la norma che qui si impugna, nella  parte  in  cui  prevede  il
finanziamento  di  programmi  pluriennali  di   stabilizzazione   dei
lavoratori precari, e' in palese contrasto con l'art.  17,  comma  15
della legge n. 102/2009, laddove prevede  quale  termine  ultimo  per
procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 dicembre 2010.
    L'art.   3,   comma   2,   deve   pertanto   essere    dichiarato
incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art.
3 dello statuto della Regione Sardegna e violazione della  competenza
statale esclusiva di cui l'art. 117, secondo comma,  lett.  l)  della
Costituzione.
    1.4. L art. 3, comma 3 della l.r. n. 3/2009,  come  sopra  visto,
disciplina le modalita' con le quali si portano a termine i programmi
di  stabilizzazione  del   personale   precario,   individuando,   in
particolare  il  personale  che  ha  diritto  in  via  prioritaria  a
conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano -  tra
l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio.
    Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in
precedenza,  laddove  si   e'   chiarito   che   la   materia   della
stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo  disciplinata  dallo
Statuto o norme successive (in presenza  del  mero  riferimento  alla
competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 3, comma
1, lett. a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui  all'art.
5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il  quale  l'art.
117, secondo comma, lett. l) della Costituzione prevede la competenza
legislativa esclusiva in capo allo Stato.
    Ora, la legge n. 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi
principi della normativa  statale  di  cui  all'art.  1,  comma  519,
della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si  riferisce  la
procedura  di  stabilizzazione  al  «personale  non  dirigenziale  in
servizio a tempo determinato da  almeno  tre  anni»,  o  che  per  un
identico periodo sia stato in servizio negli ultimi  cinque  anni,  e
che  sia  stato  assunto  mediante  procedure  selettive  di   natura
concorsuale o  previste  da  norme  di  legge,  contemplando  per  il
personale    precario    diversamente    assunto    la     necessita'
dell'espletamento di prove consimili.
    Il  Legislatore  regionale  ha  dunque  ecceduto  dalla   propria
competenza laddove ha ampliato il  novero  dei  soggetti  destinatari
della  stabilizzazione,  per  aver  ricollegato   il   diritto   alla
stabilizzazione  ad  un  periodo  di  servizio  inferiore  a   quello
individuato dalla normativa statale: la norma dovra' pertanto  essere
dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle  competenze  di
cui all'art. 3 dello Statuto  della  Regione  Sardegna  e  violazione
della competenza statale esclusiva di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lett. l) della Costituzione.
    1.5. - Incostituzionale, da ultimo, e' il comma  12  dell'art.  3
della Legge regionale della Sardegna n. 3/2009, con il  quale  si  e'
previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato.
    Anche qui difetta qualunque  copertura  da  parte  dello  statuto
speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente
riferite alla Regione  Sardegna.  Le  uniche  norme  cui  sarebbe  in
astratto ipotizzabile un rinvio, l' art. 3, lett. a) dello Statuto  e
l'art. 5 lett. b), conferiscono alla Regione, come visto,  competenza
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e  stato
giuridico ed economico  del  personale,  ovvero  competenza  di  mera
integrazione ed attuazione nella materia del  «rapporto  di  lavoro»:
non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece  pertiene  la
materia in esame.
    La norma in esame, come tutte  quelle  precedentemente  esaminate
con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per  il
personale regionale, un trattamento  diverso  rispetto  al  personale
precario di altre Amministrazioni  pubbliche,  in  contrasto  con  la
normativa statale di  riferimento  (si  veda  la  gia'  citata  Legge
finanziaria per l'anno 2007: legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nonche'
la  conseguente  dir.min.   30   aprile   2007,   n.   7   ampiamente
chiarificatrice   in    ordine    ai    presupposti    del    diritto
all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato).
    Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialita' e
buon andamento della pubblica amministrazione, nonche'  il  principio
del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  eccedendo
dalla competenza statutaria di  cui  all'art.  3,  lett.  a),  ed  e'
destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale.
    2.1. - L'art. 9 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone, poi, Disposizioni  a  favore  dell'istruzione,  della  cultura,
dello spettacolo e dello sport.
    Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue:
        «3. La Giunta regionale, al fine di favorire  l'utilizzo  del
personale precario  della  scuola  secondo  l'ordine  delle  relative
graduatorie,  predispone,  per  l'anno  2009-2010,  un  programma  di
interventi volto a sostenere  l'estensione  del  tempo  scuola  nelle
scuole   dell'infanzia   fino   a   cinquanta   ore   settimanali   e
l'attivazione, nelle scuole pubbliche di  ogni  ordine  e  grado,  di
moduli  didattico-integrativi.  Il  programma  e'  approvato  in  via
preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  e  inviato  alla  Commissione
consiliare competente che esprime il proprio  parere  entro  quindici
giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni
la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa
si fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e
502.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative
nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11
del 2006.
    4. Nelle more di una riforma organica della  normativa  regionale
in materia di istruzione,  la  Giunta  regionale,  nell'ambito  delle
dotazioni  organiche  complessive  definite  in  base  alle   vigenti
disposizioni e tenuto conto delle  condizioni  di  disagio  legate  a
specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri  per
la distribuzione  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei  criteri  e  delle  modalita'  definiti
dalla Giunta regionale, la direzione generale dell'Assessorato  della
pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra  le
istituzioni scolastiche».
    Le   disposizioni   ora   riportate   incidono   illegittimamente
nell'ambito della competenza statale.
    2.2. - L'art. 9 detta disposizioni in  materia  di  utilizzo  del
personale precario della scuola  e  distribuzione  delle  risorse  di
personale tra le istituzioni scolastiche.
    L 'art. 5 dello statuto conferisce alla regione, alla lettera a),
la facolta' di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in
materia di istruzione, in (ovvia e  necessaria)  conformita'  con  le
disposizioni contenute  nella  legislazione  statale,  in  ottica  di
adattamento della stessa alle necessita' scaturenti  dalle  peculiari
caratteristiche della regione stessa.
    Va subito evidenziato che la  materia  e'  stata  oggetto  di  un
accordo  sottoscritto  in  data   31   luglio   2009   dal   Ministro
dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione
Sardegna.
    Il comma 3, nel quale peraltro non  e'  fatto  alcun  riferimento
all'accordo, attribuisce alla  Regione  ogni  potere  decisionale  in
merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e cio'  in
contrasto  con  quanto  previsto  all'ultimo  periodo  del  punto   I
dell'accordo (che  recita:  «con  successivo  accordo  tra  l'ufficio
scolastico regionale e la  Regione  Sardegna  saranno  concordate  le
modalita' di attuazione del piano»).
    Da cio' discende, con piena evidenza,  non  solo  una  violazione
delle competenze statutarie di cui all'art. 5, lett. a), ma anche una
patente  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  pure
costituzionalmente tutelato.
    2.3.  -  Anche  la  previsione  del  comma   4,   prevedendo   la
distribuzione del personale alle  istituzioni  scolastiche  da  parte
dell'Assessorato alla pubblica istruzione, potrebbe essere ricondotta
in astratto nella materia di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto:  non
rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli  uffici,  ne'
nello  status  dei  dipendenti   regionali.   Quanto   alla   materia
dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza  che
non puo' essere esercitata in contrasto con la normativa statale.
    Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e
l'organizzazione  del  sistema  nonche'  sul  rispetto  dei   livelli
essenziali delle prestazioni, rientranti nella  competenza  esclusiva
dello Stato, atteso che le  dotazioni  organiche  delle  scuole  sono
determinate sulla base  degli  ordinamenti  degli  studi  definiti  a
livello nazionale e  che  l'utilizzo  del  personale  (di  competenza
statale), e' regolato dai contratti nazionali di comparto.
    Nella  determinazione  dei   criteri   e   delle   modalita'   di
assegnazione non e' d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto
della normativa statale in materia, nella misura in  cui  gli  stessi
costituiscono  principi  generali,  e  che  non  e'  previsto   alcun
coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale,  circostanza  anche
questa  che  si  pone  in  contrasto  con  il  principio   di   leale
collaborazione costituzionalmente tutelato.
    Pertanto,  il  legislatore  regionale  eccede  dalla   competenza
statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto e viola l'art.  117,
secondo  comma,  lett.  m)  della  Costituzione  (determinazione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  delle  quali  e'   garantita
l'uniformita' su tutto il territorio nazionale), nonche' il principio
di leale  collaborazione  che  deve  informare  tutti  i  livelli  di
governo.
    Anche l'art. 9, commi 3 e 4,  dovra'  pertanto  esser  dichiarato
incostituzionale.

                               P. Q. M.

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3, commi 1,  2,  3,
12 e l'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione  Sardegna  n.  3
del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione
autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  9
ottobre 2009;
        2) copia della Legge regionale impugnata;
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
    Con ogni salvezza.
        Roma, addi' 14 ottobre 2009

            L'avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli

Da: Bug x Amleto05/07/2010 17:44:40
in particolare leggi questo passo...

.2.1. - Va premesso che non esiste  disposizione  dello  statuto
speciale della Regione Sardegna, ne'  disposizione  sopravvenuta  che
preveda  una  competenza  quale  quella  che  qui  si   pretende   di
esercitare.
    L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a),  quale  ambito
della potesta' legislativa regionale, l'�«ordinamento degli  uffici  e
degli  enti  amministrativi  della  regione  e  stato  giuridico   ed
economico del personale�».
    Trattasi  con  tutta  evidenza  di  disposizione  riferita   alla
potesta'   organizzativa,   dalla   quale   esula   del   tutto    la
regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a  tempo
determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento
civile.
    Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la
facolta' di adattare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della  Repubblica,  emanando  norme  di  integrazione  ed
attuazione  in  materia  di  lavoro.  Il  riferimento,  qui,  non  e'
evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione.  Comunque  la
potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza  con  la
normativa statale.
    Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost.  n.  3/2001,
in carenza di disposizioni  di  rango  costituzionale  specificamente
riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto  farsi  riferimento
alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia  regolata  al  primo
comma  dell'art.  1  esula  dalla  competenza  regionale,  rientrando
appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett.
l) (ordinamento civile).

Da: leo05/07/2010 17:45:33
l'art. 11 commi 1 e 3, sulla trasparenza, è una norma di diretta immediata applicazione in quanto rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2 lett. m.

Da: Bug05/07/2010 17:50:14
Il ricorso n. 98/09 doveva essere discusso il 25/05/2010 qualcuno ha notizie su comè andata, bastonati come al solito?

Da: chuck  arrabbiato05/07/2010 17:53:44
un d3 1500? Allora non c'è tutta sta differenza con gli eell, un d5 in un comune becca 1600 netto....un d3 sarà sui 1450....
Strano.....pensavo che un d1 beccasse 1600 in regione...

Da: Flock05/07/2010 17:54:15
E' evidente che in questo ricorso non si parla di ordinamento degli Uffici e del personale della Regione, ma di una materia oggetto di legislazione concorrente.

Da: gp x amleto05/07/2010 17:54:50
con tutto il rispetto per le ragioni della presidenza del consiglio ricorrente, aspetterei la sentenza della consulta...
rebus sic stantibus confermo la mia opinione. Ossia, in merito all'applicazione della riforma brunetta, seguo le indicazioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 150 / 2009. Che dici mi posso fidare ? :-) 

Da: commodo05/07/2010 17:57:31
un D1 arriva a 1400.
detto questo signori si sta perdendo di vista la grande aberrazione che sta per compiersi. Se i ripescati fanno lo scritto nessuno li smuove più. Allora idee tipo quelle che ho sentito circa la tagliola dei 570 postuma.
SONO STATI AMMESSI SENZA RISERVA QUINDI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I RICORSISTI VINCANO LORO SONO DENTRO.
Questo due termina:
una enorme ingiustizia.
la violazione del bando perchè comunque vada come vada il numero dei 570 non potrà, neanche successivamente, essere rispettato.
il concorso praticamente annulalto di certo dal primo non ammesso all'orale che impugna tutto

Da: Bug x Flock05/07/2010 18:00:47
Il ricorso riguarda le modalita di stabilizzazione dei precari in Regione attraverso una corsia preferenziale.....Senza rispettare le disposizioni della normativa nazionale e del disposto costituzionale art. 97 e 51. Personale che in parte è già negli uffici regionali con contratti di varia natura....

Da: gp05/07/2010 18:03:12
Sull'organizzazione del lavoro restano in vita le vecchie regole
Non sono ammesse fughe in avanti. Per tutto il 2010, e comunque fino all'approvazione dei nuovi contratti, le amministrazioni pubbliche non potranno modificare unilateralmente le vecchie regole. Dall'organizzazione degli uffici alla gestione della banca ore, per esempio, non si potrà bypassare quando stabilito con i sindacati e decidere diversamente da soli. A mettere il freno alla voglia di innovazione di alcuni enti pubblici è il giudice di Torino che si è pronunciato recentemente a favore delle confederazioni del pubblico impiego di Cgil, Cisl, Uil, Cub-Rdb e Cisal nella vertenza contro l'Inps. È la prima sentenza che interviene sulla riforma innescata nella pa dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ed è una decisione destinata a creare un precedente importante giacché, secondo fonti sindacali, non sono poche le amministrazioni che si stanno muovendo sulla strada di una applicazione immediata. L'istituto di previdenza guidato da Antonio Mastrapasqua è stato duramente contestato da parte dell'intero arco sindacale per la nuova gestione dell'organizzazione del lavoro messa in piedi dalla direzione del Piemonte. La direzione da novembre ha proceduto a disapplicare una serie di regole del vecchio contratto richiamandosi appunto al decreto legislativo n. 150/2009, ovvero la riforma Brunetta del lavoro pubblico. Il giudice è stato invece di diverso avviso rispetto alle rivendicazioni dell'istituto di previdenza, prendendo a testimone le norme transitorie indicate dallo stesso Brunetta. Secondo le quali i contratti integrativi cessano la loro efficacia al 1° gennaio 2011, i contratti nazionali restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e comunque le regole del decreto si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella attuale. In caso contrario, del resto, scrive il giudice di Torino, si sarebbe davanti a un caso di incostituzionalità della legge madre della riforma, ovvero la legge n. 15/2009, che nell'indicare le nuove regole contrattuali e di funzionalità dell'amministrazione non può che riferirsi ai contratti futuri ancora da farsi. È ad essi, dunque, che si riferisce anche la clausola di nullità di norme pattizie che violano quelle stabilite dal decreto 150. Nel mirino delle contestazioni sindacali è finita la nuova gestione della banca ore e il relativo recupero degli straordinari lavorati dai dipendenti, definiti dai sindacati peggiorativi rispetto ai precedenti e decisi senza la prevista concertazione. Anche la nuova organizzazione degli uffici 2010, a seguito della riduzione delle funzioni delle sedi periferiche, in particolare per quanto riguarda la gestione del contenzioso sull'invalidità civile, mancherebbe del requisito della concertazione. Che resterebbe in vigore fino a nuovo contratto. Argomentazioni condivise dal giudice che alla fine ha sanzionato come antisindacali le decisioni assunte dalla direzione regionale piemontese, rea di aver compresso, «con eccesso di leggerezza», le libertà e l'esercizio dei diritti sindacali. «C'è il tentativo diffuso di far sparire il sindacato. Per cominciare però», commenta Michele Gentile, coordinatore dei settori del pubblico impiego della Cgil, «bisogna almeno aspettare i tempi giusti».


Da: Amleto X gp05/07/2010 18:03:32
e dire che mi avevi convinto! Semmai c'è un altro problema, cosa ne pensa chi ci deve valutare?

Da: x commodo05/07/2010 18:09:40
6 un leguleio, e pure scarso...

Da: commodo05/07/2010 18:11:50
lo so, però provo a dire qualcosa. tu a parte insultare? Niente. Ciao ripescato.

Da: x commodo05/07/2010 18:15:51
complimenti hai capito tutto ..leguleio arguto

Da: ma05/07/2010 18:18:22
al concorso è meglio andare con mutande o senza?

Da: commodo05/07/2010 18:18:29
Infatti mi sono sbagliato l'argomentazione di questo tuo ultiomo post lo dimostra. Riprovo sei uno di quelli messi a monitorare il sito, cosa non incompatibile con l'essere ripescato. Ciao argomentatore.

Da: Mark Twain05/07/2010 18:26:41
La fondamentale differenza tra una bugia ed un gatto è che il gatto ha soltanto nove vite

Da: commodo05/07/2010 18:27:53
eccoli nuovamente coloro che deviano argomento evidentemente scottante

Da: katy05/07/2010 18:35:56
ASPETTIAMO DOMANI.... E STUDIAMO

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