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Concorso per 15 AVVOCATI INPS
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: Tempus regit actum 21/05/2022 15:46:12
E comunque i commissari potevano degnarsi di chiarire il significato della parte finale della traccia, anziché continuare a ripetere inutilmente che era sul TFR!
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Da: Maria Montessori21/05/2022 15:56:47
Dunque, ritengo che le tracce siano di proposito non lineari, per consentire l'emersione dello spirito critico del candidato.

Tizio in questa sede era convenuto/resistente/opposto, non attore, non ricordo chi lo ha scritto.

Tizio ha già un titolo, ed affinché possa tale titolo divenire esecutivo, basta il rigetto dell'opposizione.

Se il credito da Tfr non è compensabile, non basta questo a fare cadere la tesi della cooperativa e quindi ad indurre al rigetto dell'opposizione?
In altra sede, la cooperativa potrà fare valere altri diritti.

PS: non ho capito perché continuate a darmi del giudice...
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 16:03:13
Sì, l'inciso finale della traccia faceva riferimento all'acquisto del capitale sociale non alla liquidazione della quota associativa
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 16:09:37
io ricordo "acquistata dal socio"... era proprio acquistata che rimandava alla liquidazione della quota.
non conosco il societario. vado a senso.
se ho capito bene: tu dici che erogano 6.000 euro come prestito (che è denaro della cooperativa, cioè già nelle sue casse, nn è nuova ricchezza) e poi a livello contabile interno il credito da mutuo sparisce e diventa... capitale.. e così?
potrei benissimo fraintendere perché non so molto di queste operazioni.
poi in giudizio riattiverebbero il credito e direbbero che tale nn è più al contempo?

TEMPUS.
una traccia sul tfr?
a me pare una traccia di civile e procedura civile.
rito lavoro, eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, mutuo, quota sociale, compensazione...
Rispondi

Da: Giovannipovero21/05/2022 16:33:18
Ma quindi del fatto che tizio aveva comunque restituito 4.000 euro?
Rispondi

Da: Previdente21/05/2022 16:52:00
si sa il numero dei partecipanti effettivi ?
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Da: Maria Montessori21/05/2022 16:54:45
È difficile comunicare in questo modo.

X giustizia ingiusta
Proprio perché non ha senso io ho tralasciato. Tizio deve 4.000 alla società per restituzione mutuo.

Poi, che cosa intendete per domanda riconvenzionale? Che cosa doveva chiedere Tizio in riconvenzionale?
Rispondi

Da: Giovannipovero21/05/2022 17:00:15
Si, scusate la traccia cosa diceva in merito alla restituzione del finanziamento? Quanto aveva restituito tizio?
Rispondi

Da: 357-31321/05/2022 17:04:37
La riconvenzionale deve ritenersi la domanda di restituzione del finanziamento che la società ha proposto nei confronti di Tizio con l'opposizione. Infatti Zeta poteva semplicemente opporsi al d.i. invece con l'opposizione ha chiesto la restituzione del finanziamento ossia ha spiegato una riconvenzionale.
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 17:06:04
Per povero

Tizio doveva aver restituito 2.000 perché la società vantava un credito di 4.000 ed il prestito era di 6.000
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 17:08:16
Non so se può parlarsi di riconvenzionale.

In ogni caso, ho eccepito l'esistenza dei termini, da cui Tizio non è decaduto.

Contestare l'esistenza dell'obbligo mi sembrava follia.
Rispondi

Da: Giovannipovero21/05/2022 17:12:30
Per Maria Montessori
Quindi: tizio debitore di 4.000
Tizio creditorenei confronti della societa di 2.100+ 6000.
Sbaglio qualcosa?
Rispondi

Da: In sostanza21/05/2022 17:17:14
Se escludi la compensazione, paralizzi l opposizione rispetto al tfr.
Il secondo punto, quello più insidioso è gestire la domanda riconvenzionale di condanna a restituire il finanziamento.
Questa non cade da sola, è comunque oggetto del ricorso.
La soluzione migliore è quella di giustizia ingiusta vale a dire: venuta meno la connessione con l'eccezione di compensazione per il finanziamento, salta il principio di cui al 40 cpc, quindi la competenza è del giudice con il rito ordinario.
Credo
Credo.
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 17:34:04
Per povero
Sì, ma io della liquidazione della quota sociale non ho proprio parlato, secondo me non era pertinente.

Rispondi

Da: Assolutamente daccordo21/05/2022 17:37:22
In genere quando è giudice del lavoro, lo specificano. Qui stava a noi capirlo. Io per le stesse motivazioni dì cui sopra l'ho intesa con il rito ordinario e fatto una riconvenzionale in cui ho eccepito che non sono io il debitore ma è la società ad esserlo perché in base alla normativa sulla liquidazione del socio uscente deve darmi la mia quota comprensiva dì eventuali interessi e anche il tfr. Per arrivare a tali conclusioni mi sono concentrato sulla natura giuridica delle cooperative.
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 17:39:04
Per In sostanza
Sulla richiesta della restituzione del mutuo ho eccepito l'esistenza dei termini, data la rateizzazione.

Non si può dire che il prestito non esista, e secondo me, è opinabile una eventuale richiesta di Tizio di liquidazione della quota sociale. Io non mi sono avventurata.

In ogni caso, la richiesta della società non può essere definita domanda riconvenzionale perché la società è attrice in opposizione non convenuta che agisce in riconvenzionale. Su questo penso che possiamo concordare.
Rispondi

Da: Fiera dell''est21/05/2022 17:42:39
Ciao a tutti
Qualcuno per il parere di amministrativo ha pensato che la sentenza passata in giudicato contenesse l'errore del giudice sul calcolo contributivo?

O era soltanto la richiesta di Meglio ad essere extra ordinem?
Rispondi

Da: Guaglione21/05/2022 17:43:17
Io ricordo che l'espressione era: "imputata ad acquisto di capitale sociale da parte del lavoratore"...
Prendendo spunto da quello che avete detto voi, credo che la società abbia ragionato così: hai bisogno di un prestito, facciamo che ti do la tua quota e che tu la restituisci un po' alla volta. Secondo me, se fai una cosa del genere, la GdF ti arresta a prescindere. Ad ogni modo, così avrebbe tutto un senso. Anche la restituzione parziale del "prestito".
E ha ragione Giustizia ingiusta che una tale circostanza consente di contestare la stessa sussistenza del credito della coop.
Sono in disaccordo con Giustizia ingiusta solo sui profili di rito; credo che la sezione lavoro tratterebbe presso di sé la causa, che è incardinata innanzi al giudice competente, benché con rito speciale.
Detto ciò, mi pare che questa traccia possa rivelarsi più utile di quella precedente, perché non ha una soluzione scontata e necessaria.
Lascia aperta la possibilità che l'atto sia apprezzato anche per altri profili, quali l'ordine espositivo, la coerenza interna, l'efficacia, la completezza.
Quindi, penso che Domanda seria possa essere ottimista.
D'altronde, ad essere pessimisti non si guadagna nulla !

Ma la domanda più importante è un'altra: Credete sia possibile che gli orali si tengano prima di  agosto?   😜
Rispondi

Da: Giovannipovero21/05/2022 17:45:32
X Assolutamente daccordo si forse è esatto il ragionamento.
Ad essere pignoli nella traccia il dato certo era la pubblicazione del d.i. nel maggio 2021. Nessuna indicazione circa la fissazione di udienza dell'opposizione, quindi tra rito ordinario e lavoro, sembra più plausibile rito lavoro. Poi boh
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 18:12:35
"imputata ad acquisto di capitale sociale da parte del lavoratore"...
si era così. capitale sociale (quota) acquistato dal lavoratore. proposizione questa che va collegata all'erogazione della somma. a me è venuto di pensare che hanno liquidato la quota sociale "simulando" un prestito, come dice Guaglione. certo i 2000 e pagati stonano. ma altre ricostruzioni mi sembrano un pò estreme e se vai avanti con il ragionamento sembrano nn tornare. allora ha fatto bene Maria, a non affrontare il problema. Però ha eluso un punto che potrebbe essere centrale.

Non capisco i dubbi sul piano processuale: ci sono le norme e il senso della procedura. Non puoi usare il rito speciale per regolare tutti i conti con il lavoratore o Comunque profittare di una causa 409cpc per inserire in quel rito materie ordinarie. questa cosa è lineare, non dovrebbe sollevare troppi dubbi.

la condanna alla restituzione del prestito è di sicuro una domanda riconvenzionale, essendo tale la domanda del convenuto che amplia l'oggetto del giudizio fissato dal ricorrente.
lavoratore agisce per tfr (lavoro subordinato) coop controagisce per restituzione somma (mutuo).

ps. ho chiesto lumi a un commercialista. se mi dirà li posterò.


Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 18:21:09
Non sono d'accordo sulla definizione di domanda riconvenzionale.

Nel giudizio di opposizione la società è parte attrice, non convenuta
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 18:26:51
Maria
stavolta mi hai fatto sussultare.
nel d.i. devi ragionare in termini sostanziali e non formali (si vede che nn fai l'avv.... sicuro).
il ricorrente è attore e ottiene il d.i.
l'altra parte deve opporlo con citazione o ricorso, vero, ma è pur sempre parte convenuta (sostanziale), sicchè essa sì può fare la riconvenzionale e non il ricorrente opposto che è attore sostanziale.

inoltre, la riconvenzionale è qualità della domanda nn della parte:
cioè, se l'attore fa una riconvenzionale non è che si nega siffatta qualità, si dichiara inammissibile la domanda perchè l'attore non la può fare.
ps. quanto detto non è opinabile.
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 19:02:12
ho avuto il responso.
Dice il commercialista che in assenza di dati più specifici, si deve intendere liquidazione della quota sottoscritta e versata dal socio.
Questo è il senso da dare all'ultimo inciso della traccia.

probabile allora che il prestito ci sia e che la coop prenda una somma, chissà quale, per operare una sua compensazione interna tra quota da liquidare al lavoratore e credito che deve avere da prestito...
non so.. vedete un pò voi che siete più lucidi

Rispondi

Da: In sostanza21/05/2022 19:16:18
Giustizia ingiusta sta proprio sul pezzo.
Condivido tutto compreso il commercialista.
Peccato non aver reso così tanto in sede di esame.
La prova era piena di questioni processuali e sostanziali, verrà premiato chi ne ha individuate di più e meglio.
Come nella vita di un avv.
Bel concorso.
Rispondi

Da: Apollo che lungi saetta21/05/2022 19:20:17
Sarà stata la stanchezza, ma anche io ho utilizzato la terminologia tipica del rito ordinario (atto di citazione in opposizione, comparsa di risposta, ecc).
L'ho considerato un errore grave, al punto da pensare con assoluta certezza che l'atto verrà giudicato insufficiente proprio per questo.
Rispondi

Da: Art 40 c 3 cpc21/05/2022 20:30:38
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442.
Rispondi

Da: 357-31321/05/2022 20:31:11
Apollo secondo me non dovrebbe essere un errore grave aver usato una terminologia da rito ordinario in quanto il giudizio è già incardinato presso il giudice (ordinario o di lavoro che sia) quindi questa cosa non influisce sulla sostanza dell'atto.
Se avessimo dovuto predisporre un atto di citazione o ricorso sarebbe stato grave.
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 20:42:38
Anche io non ho proprio pensato al GL
Per me era rito ordinario ma magari ho sbagliato
Sul resto sono abbastanza convinta

Per curiosità, sono un funzionario pubblico direttivo apicale, studi per la magistratura et cetera

Poi mi chiedevo, poiché i pin sono diversi, senz'altro gli elaborati saranno corretti indipendentemente l'uno dall'altro, che cosa ne pensate?
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 20:49:29
Cmq siete davvero bravissimi.
L'unica cosa su cui assolutamente dissento è la definizione di domanda riconvenzionale con riferimento alle richieste della società. Ragionare in termini sostanziali? Per un concorso così tecnico non credo sia appropriata una nomenclatura da prassi tribunalizia, ammesso che sia mai stata usata questa definizione per la fattispecie in esame.
Comunque già so che non ce l'ho fatta. Ma ho imparato tante cose e fatto un tentativo ed un'esercitazione.
Rispondi

Da: 357-31321/05/2022 20:59:41
per forza gli elaborati saranno corretti separatamente altrimenti ci avrebbero dato un pin unico per tutti e due i giorni e d'altra parte non possono abbinare le schede anagrafiche ai pin prima della correzione.
Magari correggessero insieme....
Rispondi

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