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Concorso per 15 AVVOCATI INPS
3523 messaggi, letto 234968 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Guaglione19/05/2022 18:20:47
Come fate a non ricordare la traccia? Ci avete ragionato sopra per 5 ore!
Mevio chiede all'INPS il ricalcolo della pensione sulla base della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che ha accertato l'esposizione del lavoratore all'amianto e ha riconosciuto i'applicazione delle norme sulla supervalutazione del relativo periodo ai fini pensionistici. Egli pretende quindi che il ricalcolo sia effettuato prendendo a base del computo ben 48 anni di anzianità contributiva, ma l'INPS nega di eseguire la sentenza in questo modo, perché l'anzianità contributiva utile massima è, per il fondo pensione in questione, di 40 anni. Mevio agisce in ottemperanza. Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto, rilascia parere sulla difesa dell'ente.
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Da: Maria Montessori19/05/2022 18:34:20
Guaglione, non ti arrabbiare...
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Da: edita e identica19/05/2022 18:37:13
https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-e-processo-amministrativo/1274-ottemperanza-al-giudicato-civile-interpretazione-integrazione-o-sostituzione-del-giudicato
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Da: Inesattezze20/05/2022 06:47:39
Il concorso per avvocati della banca d'Italia esce regolarmente ogni 4-5 anni. Ma è tremendamente difficile anche per via della preselezione fatta su voto di laurea e media esami universitari, e inoltre è molto ambito per via della tipologia di lavoro dagli avvocati che si occupano di business Law banking & finance fusioni e acquisizioni ecc... quindi ha pure un pubblico si persone abbastanza brave che lavorano in grossi studi internazionali ecc...
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Da: Maria Montessori20/05/2022 15:56:34
Opposizione al decreto ingiuntivo
Compensazione
Socio lavoratore di cooperativa
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Da: Quindi20/05/2022 16:59:45
Memoria di costituzione ex art 416
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Da: Che traccia20/05/2022 17:13:04
È stata estratta?
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Da: c''è l''annullamento se la traccia non è originale20/05/2022 18:56:53
pochi dubbi possono esserci sulla copiatura della traccia di amministrativo da parte della commissione.
il concorso notarile per un episodio meno evidente di questo fu annullato.
a ben vedere, non era nemmeno una traccia di amm.vo ma di banale procedura civile applicata dal cds.
evidentemente, il commissario, di cui ignoro gli alti meriti, deve aver ritenuto che trattandosi di pronuncia formalmente amm.va ciò implicasse anche la sostanza amm.va.
in ogni caso, non si può non rilevare che la traccia era pubblicata e che è stata riportata tale e quale.
Un eventuale ricorso potrebbe determinare senza troppe difficoltà l'annullamento della prova/e.

https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-e-processo-amministrativo/1274-ottemperanza-al-giudicato-civile-interpretazione-integrazione-o-sostituzione-del-giudicato
Rispondi

Da: Gabby67 20/05/2022 19:14:10
Azz ...SCANDALO!!! Primo caso di annullamento prove concorsuali per scopiazzatura Commissione e non candidato!!!
Ma siate seri ......
Rispondi

Da: Toto e Peppino20/05/2022 19:59:47
Ma mi faccia il piacere!
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Da: Seconda prova20/05/2022 20:02:55
Quale è stata la prova di oggi? Grazie a chi vorrà rispondere
Rispondi

Da: Giustizia ingiustizia20/05/2022 20:11:46
povera mediocrità. la commissione deve elaborare  tracce originali. se copia non solo falsa la prova ma dimostra incapacità.
https://www.notariato.it/it/news/concorso-notarile-gazzetta-il-decreto-di-annullamento/
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Da: Guaglione20/05/2022 20:37:50
Scusa, Maria Montessori, in base ai tuoi studi pedagogici, hai capito che significa che la società imputa la somma del finanziamento erogato al socio lavoratore come acquisto di capitale da parte dello stesso?
Io ho immaginato che possa significare che, una volta erogata la somma, la società abbia iscritto il credito alla restituzione della stessa come una quota del capitale sociale, che il socio si impegna a versare. Ma trovo che non abbia senso perché, in pratica, è come se il socio percepisse due volte la somma. Infatti, quando ha finito di restituirla, vanta un uguale  credito in termini di partecipazione al capitale sociale. Inoltre, dal punto di vista contabile mi sembra del tutto scorretto. Quindi ho scartato questa ipotesi. Eppure, i concorrenti coi quali ho parlato parte l'abbiano interpretata proprio così.
Tu che ne pensi?
Rispondi

Da: Maria Montessori20/05/2022 21:32:19
Guaglione, io la penso come te
Rispondi

Da: Maria Montessori20/05/2022 21:34:07
Mi è sembrato uno dei tanti trabocchetti di cui queste tracce traboccavano 🤭
Rispondi

Da: Giustizia ingiustizia20/05/2022 22:16:50
significa che il lavoratore socio aveva comprato la quota al momento dell ingresso nella cooperativa.
sicchè i 6 euro più che mutuo erano liquidazione della quota a seguito della esclusione del socio a seguito del suo licenziamento
Rispondi

Da: Guaglione21/05/2022 02:04:32
X giustizia ingiusta
Non avevo pensato a questa ipotesi. Tuttavia, come la proponi tu, l'erogazione della somma di seimila euro sarebbe successiva al licenziamento, mentre la traccia dice che avviene 8 mesi prima.
Non so che dire. Mi ha molto disorientato stamattina e tuttora non ne capisco il senso.
Ad ogni modo, credo che le altre questioni da
trattare fossero i limiti alla compensazione dei crediti impignorabili o solo parzialmente pignorabili (crediti da lavoro, tra cui il tfr) , e la decadenza dal beneficio del termine. Secondo me, anzi secondo i miei auspici, un punto a favore si segnava trattando della compensazione impropria.
Ma adesso, quando è ragionevole attendersi che siano pubblicati gli esiti ? (È una domanda sciocca, lo so...)
Rispondi

Da: Tarconta 21/05/2022 06:57:52
Ma x caso si sa in quanti abbiamo consegnato? Ieri mi è parso di capire che qualcuno si è ritirato.
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 07:18:54
mi sono basato sulla imputazione giuridica della somma erogata: liquidazione della quota sociale al socio lavoratore.
si incrociavano due rapporti distinti, sociale: tizio compra e detiene la quota sociale che gli va liquidata una volta escluso dalla coop (nn c era altro senso del resto all ultima frase); e lavorativo, tfr.
la coop oppone la compensazione e in via riconvenzionale (35 e 36 cpc) spiega azione di condanna: ambedue le difese, eccezione e domanda, hanno titolo nell asserito mutuo che tizio ha premura di contestare altrimenti sarebbe "provato".
difesa di tizio.
sulla compensazione:
1. se esiste il credito della coop. (tizio contesta che fosse un finanziamento).
il tfr non è oggetto di compensazione (la norma sulla compensazione lo prevede unitamente a quella sulla impignorabilità del tfr);
la compensazione comunque nn opera perchè l asserito credito nn è esigibile in quanto iil mutuo è gratuito e a rate, sicchè esiste un termine alla restituzione che è a favore del debitore 1816, 1817, 1819 e 1186 cc, se nn erro;
Si contesta comunque l esistenza del credito da mutuo perchè in realtà la somma erogata era la liquidazione della quota sociale. la traccia diceva che poi veniva risolto il rapporto sociale, ergo il socio lavoratore ha diritto alla liquidazione della quota acquistata al momento dell ingresso nella coop.
comunque, l eccezione di compensazione, contestato il mutuo senza interessi, quale eccezione riconvenzionale, ai sensi dell art. 35 cpc, va trattata col rito ordinario, nn rientrante il mutuo nel 409 cpc;
2. la domanda riconvenzionale in rito è inammissibile ex art. 36 cpc (nn dipende dal titolo dedotto in giudizio che è il rapporto di lavoro e nn il rapporto sociale, sebbene il primo si innesti nel secondo); nel merito, tizio ha due crediti, tfr e liquidazione della partecipazione. L erogazione di 6 mila euro è atto adempitivo dell obbligo di liquidare la quota e nn credito dell asserito mutuante.

in sostanza, le questioni sostanziali e processuali andavano lette e risolte tenendo separati i due rapporti  giuridici in essere tra  le parti, sociale e lavorativo, assommati nella posizione di socio-lavoratore.
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 07:41:32
I 6.000 euro erano un prestito, quello che poi ha dichiarato la società era ininfluente.
Era una piccola trappola della traccia.

Impignorabilità e non compensabilità del credito da TFR.
Legge 142 2001 ovviamente per l'inquadramento.

Anche io ho trattato del beneficio del termine da cui Tizio non è decaduto, nonostante il licenziamento.
Rispondi

Da: Epne21/05/2022 07:43:42
Ma non sono indicate le scadenze delle rate.
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 07:49:27
nn ha dichiarato ha "imputato" la somma a liquidazione della partecipazione sociale.
ha dichiarato invece il finanziamento: questo, come tu dici,  nn rileva anche perchè tizio contesta in atto il mutuo.
il giudice del lavoro avrebbe pertanto dovuto accertare la natura giuridica della erogazione. entrambe le questioni peró esulano dalla specialità del rito, come difatti prevede l arr. 35, 36, 409, 426 cpc.
io in atto ho fatto le due difese comunque, sia che fosse mutuo sia che fosse pagamento quota.
l atto difensivo va fatto tenendo conto che la tua tesi puó nn essere accolta (la liquidazione quota) per questo si fa una subordinata: ove fosse mutuo allora nn la puoi decidere tu giudice del lavoro...
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 07:53:16
EPNE
la gratuità del mutuo si evinceva dall assenza di deduzioni circa gli interessi.
ci sta poi che tra socio e coop possano mancare gli interessi;
inoltre, se il mutuo è a rate vuol dire che il tantundem da restituire è soggetto a termini periodici, le rate, posti a beneficio del debitore 1186cc. dunque i ratei scaduti nn sono esigibili e l esigibilità è presupposto della compensazione
Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 08:40:02
I ratei scaduti già sono stati pagati da Tizio, che infatti ha già restituito 2.000 dei 6.000 euro.

Per quelli non scaduti non c'è stata decadenza dal beneficio del termine, nonostante il licenziamento, quindi non sono esigibili.

Poi una domanda: avete messo la procura alle liti?


Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 08:57:00
Le date del pagamento delle rate non sono indicate ma credo che sia ininfluente questo dato.
Ci sono dei termini, era un prestito rateale.
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 09:00:34
sulla inesigibilità nn c è problema. il tfr nn si compensa, la somma nn è esigibile anticipatamente perchè il mutuo è gratuito perchè le rate nn scadute nn possono essere pretese.
il finanziamento invece ha profili diversi.
ha pagato due rate ma se nn rimborso è indebito. e tizio attore sostanziale nn poteva chiederne la ripetizione in quanto attore nn abilitato alla riconvenzionale.

pertanto la questione sul finanziamento andava difesa sul piano processuale: il rapporto è controverso, puó essere prestito, puó essere liquidazione quota, e i ratei pagati essere indebito, o altro.
il punto era, per me, che comunque il giudice del lavoro nn può conoscere di quel rapporto che va azionato nelle forme ordinarie.
e difatti le norme processuali prevedono che l ampliamento dell oggetto del processo deve tenere conto della competenza, specie di quella funzionale.

si tratta di fare difesa nn di giudicare. la posizione da assumere nn è dire il vero ma difendere il lavoratore: siamo come avvocati. e ammettere il finanziamento è ammettere di essere debitori per una cifra maggiore del credito ingiunto, ossia abusare del processo: ti risulta che una che deve di più fa causa a uno cui deve di più?!
come difesa di tizio, nn è il massimo allora non contestare il finanziamento e dunque ammettere il debito, cosa che forse legittimerebbe il giudice ad occuparsi della riconvenzionale ove nn contestata.
la difesa di tizio pertanto contesta il mutuo facendo valere l imputazione fatta dalla coop (liquidazione quota), e eccepisce comunque in rito l inammissibilità della riconvenzionale...
Montessori, nn ti convince??
sei ontologicamente dall altra parte del tavolo, quella del giudice.. noi invece nelle vesti avvocatizie nn abbiamo verità ma solo dubbi...

Rispondi

Da: Maria Montessori21/05/2022 09:16:11
Prendo come un complimento apparire come un giudice, che ovviamente non sono.

No, non ho contestato il mutuo, la traccia secondo me rappresentava come pacifico che si trattava di un semplice prestito.

Secondo me la precisazione della imputazione fatta dalla società della somma erogata come acquisto del capitale sociale da parte di Tizio era un tranello.

Cioè, se Tizio e la società si accordano per un prestito, la eventuale imputazione fatta dalla società ad altro titolo non credo rilevi sul contratto già stipulato tra le parti.
Rispondi

Da: giustizia ingiusta21/05/2022 09:21:31
certo il debito di tizio è rateizzato.. quindi agisce per il tfr e poi a scadenza paga il mutuo.
ma anche qui torna la controvertibilità: la coop afferma che i 4000 residui sono scaduti e dovuti.
chi ha ragione?
nessuno. nn è quella la sede per trattare del mutuo/liquidazione quota.
tuttavia il giudice potrebbe farlo, errando.
allora si fa una difesa in rito e una di merito in cui si contesta il mutuo.
alla base della difesa coop c erà un contratto (mutuo o altro) che nn puó essere trattato col rito lavoro.
questo mi pare rilevante.

la compensazione la fermi per ragioni esterne alla fonte del controcredito (inesigibilità, impignorabilità), sebbene si posso contestare anche l assenza del contro credito da mututo.
la riconvenzionale la fermi per ragioni processuali. e in subordine peró contesti il mutuo
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Da: giustizia ingiusta21/05/2022 09:32:30
ogni elemento offerto dalla traccia ha un senso. alla fine era precisato che l'imputazione della somma erogata aveva una precisa causale di liquidazione quota.
la stessa traccia si premurava di farci sapere che il rapporto sociale con tizio era stato risolto. le norme societarie sul punto prevedono lo scioglimento del rapporto col socio e la sua liquidazione.
sono elementi questi che secondo me nn possono essere tralasciati.
letti insieme si possono fondatamente usare per contestare il mutuo.
Altrimenti, potremmo dire che se la coop chiede l'intero le rate sono scadute e quindi può pretenderle.

siccome non possiamo sapere l'esito ma dobbiamo difendere il lavoratore, mi pare sensato utilizzare gli elementi di sopra nel quadro della liquidazione e non del prestito.
non si vuole così evadere la possibilità del prestito: e in tal caso scatta Comunque l'eccezione di inammissibilità, non essendo il prestito connesso al tfr, non essendo il prestito materia 409 cpc
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Da: Maria Montessori21/05/2022 09:42:29
Io ho chiesto essenzialmente il rigetto dell'opposizione, che consente al decreto ingiuntivo di diventare esecutivo
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