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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: Francesca12/01/2011 18:23:47
La scuola e vecchia e il classico è vecchissimo!
E' rimasto uguale a quando l'ho frequentato io e mia figlia, che adesso è all'università, ha studiato solo un po' di inglese in più.
Va bene la tradizione, ma la scuola si deve modernizzare, se non vogliamo cambiare troppo i contenuti, almeno cambiamo la didattica.
Rispondi

Da: toc toc..................bum12/01/2011 19:12:18
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7163 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
Fiorella Palumbo, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bavetta, Valerio Pescatore, con domicilio eletto presso Valerio Pescatore in Roma, via Vittorio Veneto N. 108;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di questa sezione n. 4101/2010 del 31 agosto 2010 con la quale è stato respinto l'appello proposto dall'amministrazione avverso l' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA- SEZIONE III BIS n. 02143/2010, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiorella Palumbo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l' Avvocato dello Stato Sica, e l'Avv. Bavetta.;
Rilevato che questo Consiglio di Stato non è competente a conoscere l'odierno ricorso per l'ottemperanza in quanto esso concerne una ordinanza del primo Giudice confermata da questo Consiglio con ordinanza avente il medesimo contenuto conformativo e prescrittivo di quella resa in primo grado.
Pertanto, ai sensi dell'art. 113 comma I del codice del processo amministrativo è competente a conoscere della proposta domanda di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato l'ordinanza n. 02143/2010.
Trattasi di competenza inderogabile ex art. 14 comma III del codice del processo amministrativo dal che discende la declaratoria di incompetenza a conoscere del ricorso in quanto proposto innanzi a Giudice diverso dal Tar del Lazio competente (art. 16comma II del codice del processo amministrativo).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe,dichiara la propria incompetenza ed indica quale Giudice competente il Tar del Lazio(art. 16comma II del codice del processo amministrativo).
Compensa tra le parti le spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Rispondi

Da: toc toc..................bum bum12/01/2011 19:13:39
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7174 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;
contro
Caterina Fasone, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bavetta, Valerio Pescatore, con domicilio eletto presso Valerio Pescatore in Roma, via Vittorio Veneto N. 108;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di questa sezione n. 4160/2010 resa sul ricorso in appello proposto dall'Amministrazione avverso l' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA- SEZIONE III BIS n. 02140/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caterina Fasone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l' Avvocato dello Stato Sica, e l'Avvocato Bavetta.;
Rilevato che questo Consiglio di Stato non è competente a conoscere l'odierno ricorso per l'ottemperanza in quanto esso concerne una ordinanza del primo Giudice confermata da questo Consiglio con ordinanza avente il medesimo contenuto conformativo e prescrittivo di quella resa in primo grado.          Pertanto, ai sensi dell'art. 113 comma I del codice del processo amministrativo è competente a conoscere della proposta domanda di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato l'ordinanza n. 02143/2010.       Trattasi di competenza inderogabile ex art. 14 comma III del codice del processo amministrativo dal che discende la declaratoria di incompetenza a conoscere del ricorso in quanto proposto innanzi a Giudice diverso dal Tar del Lazio competente (art. 16comma II del codice del processo amministrativo).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe,dichiara la propria incompetenza ed indica quale Giudice competente il Tar del Lazio(art. 16comma II del codice del processo amministrativo).
Compensa tra le parti le spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Rispondi

Da: x stress12/01/2011 19:17:55
tua figlia frequenta un liceo classico alquanto strano e che credo si un'eccezione. Mi pare anche curiosa questa coincidenza di pessimi insegnanti. Gli insegnanti si sono rinnovati e la loro/nostra didattica è cambiata. Piuttosto metterei in evidenza che lo sforzo innovativo è stato vano, sia perché arrivano indicazioni normative che portano la scuola indietro di trenta anni, sia perché le sperimentazioni sono rimaste "di nicchia" e l'esercito di impiegati e dirigenti ministeriali che "supporta" la scuola a malapena conosce cosa avviene veramente di essa.
Rispondi

Da: aiuto!12/01/2011 19:22:28
qualcuno spiega in parole povere cosa significa che il c.d.s..........?
Rispondi

Da: Francesca12/01/2011 19:29:06
Il cds è incompetente in materia per cui vale il giudizio del tar lazio?
Rispondi

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Da: Francesca12/01/2011 19:30:59
GIULIAAAAAAAA! Spiegaci tuuuuuuuuu...
Rispondi

Da: un  D. S.12/01/2011 19:38:38
Cara francesca, il giudizio di ottemperanza serve a  garantire la concreta esecuzione di una pronuncia giurisdizionale. Il CdS ha pronunciato la sua incompetenza in tal senso.
Rispondi

Da: Francesca12/01/2011 19:42:09
Ma che ripercussioni ha?
Il MIUR aveva già ammesso i ricorrenti con la sospensiva, quindi questa non è che una conferma che bisognava eseguire la sentenza del Tar del lazio.
Ho capito bene?
Rispondi

Da: Paolino12/01/2011 19:43:27
Te lo spiego io. Se mi posso permettere.
Le due ricorrenti vincono al TAR (a maggio), rivincono ad agosto al CDS. Successivamente, ricevono la comunicazione dell'esclusione ma chiedono comunque l'ottemperanza dell'ordinanza del CdS favorevole alla quale (ordinanza) il MIUR si oppone. A tal punto il CdS dichiara la sua incompetenza e pertanto la decisione spetta al TAR il quale nel frattempo si è espresso in modo opposto alle prime ordinanze. Cosa succederà? Non è dato sapere.   
Rispondi

Da: Francesca12/01/2011 19:47:33
Ma scusa queste due ricorrenti sono state escluse dal MIUR, perchè non hanno i requisiti?
Varrà l'ultima pronuncia del TAR.
Rispondi

Da: un  D. S.12/01/2011 19:49:01
Francesca, se leggi bene, la sentenza di incompetenza riguarda "l'ottemperanza"
dell'ordinanza del CdS sul ricorso in appello proposto dall'Amministrazione avverso la sospensiva del T.A.R. del LAZIO e il CdS in tal senso si è dichiarato incompetente.
Rispondi

Da: Paolino12/01/2011 19:50:51
x Francesca
No credo solo perche sotto soglia 24,50
e poi bisogna vedere se hanno fatto ulteriore ricorso al TAR per motivi aggiunti.
Rispondi

Da: Paolino12/01/2011 19:51:06
x Francesca
No. Credo solo perchè sotto soglia 24,50;
e poi bisogna vedere se hanno fatto ulteriore ricorso al TAR per motivi aggiunti.
Rispondi

Da: Francesca12/01/2011 19:53:55
Ci rinuncio.
Troppo ingarbugliato.
Qualcuno ci dirà che succederà...
Rispondi

Da: un  D. S.12/01/2011 19:59:24
Francesca, volendo semplificare, l'Amministrazione ha chiesto al CdS l'esecuzione della sentenza di esclusione di alcuni dei ricorrenti ammessi alle prove scritte, ma il CdS si è dichiarato incompetente.
Rispondi

Da: Stefano 12/01/2011 20:01:50
per Francesca
Ad agosto il Miur ha ammesso con riserva circa un terzo dei ricorrenti, quelli con punteggio superiore a 24,5.
Io l'ho capita così: alcuni concorrenti non ammessi hanno ricorso contro il provvedimento del Miur che, a loro parere, doveva ammettere anche loro, e quindi non avrebbe correttamente ottemperato all'ordinanza del Tar.
Hanno presentato il ricorso al CdS e il CdS ha dichiarato non ammissibile il ricorso in quanto dovevano presentarlo al Tar e non a CdS. Non so se sia ancora possibile presentare ricorso all'organo competente o se i termini siano da considerarsi scaduti, credo che siano scaduti.
Non assicuro né di aver capito bene, né che la mia analisi sia giusta.
Ciao
Ste
Rispondi

Da: .....12/01/2011 20:03:12
Il Consiglio di Stato
.....
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7174 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, .......
contro
.......
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di questa sezione n. 4160/2010 resa sul ricorso in appello proposto dall'Amministrazione avverso l' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA- SEZIONE III BIS n. 02140/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO.
........Rilevato che questo Consiglio di Stato non è competente a conoscere l'odierno ricorso per l'ottemperanza in quanto esso concerne una ordinanza del primo Giudice confermata da questo Consiglio con ordinanza avente il medesimo contenuto conformativo e prescrittivo di quella resa in primo grado.
Pertanto, ai sensi dell'art. 113 comma I del codice del processo amministrativo è competente a conoscere della proposta domanda di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato l'ordinanza n. 02143/2010.....

il ricorso è del MIUR ....
Rispondi

Da: x i futuri dt12/01/2011 20:05:53
avete molto da studiare!!!!
Rispondi

Da: Francesca12/01/2011 20:09:37
Ma guarda che non concorriamo tutti per il 12!
Rispondi

Da: ?????12/01/2011 20:10:26
cosa significa?
Rispondi

Da: Stefano 12/01/2011 20:10:42
hai ragione,
avevo letto in fretta, il ricorso è del Miur.
Non capisco il senso
Ciao
Rispondi

Da: un  D. S.12/01/2011 20:13:17
...è strano però che il MIUR abbia commesso questo errore, chiedendo il giudizio di ottemperanza al CdS.
Rispondi

Da: Paolino12/01/2011 20:21:50
x Stefano ed un DS
Mi sa che siete un pò fuori strada leggete bene il mio intervento di prima e capirete come penso di avere capito io. Poi possibile che io non abbia capito bene ma di certo non è come dite voi
Rispondi

Da: agmea 12/01/2011 20:28:06
x Giovanni
Su Don Milani ho letto tanto, frequentato seminari, scritto saggi brevi...
E' di grande attualità sempre, come tutti i grandi, ma ora mi piace documentarmi su figure sulle quali i vari poteri di turno hanno fatto scendere il velo dell'oblio. Hai mai sentito parlare di Capitini? Eppure è l'ideatore della marcia della pace oltre che un grande pedagogista contemporaneo.


Posso farti una domanda, Giovanni? Come sai se ci fossi o meno?
Rispondi

Da: bea12/01/2011 20:29:30
il miur ha presentato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del tar pro ricorrenti confermata dal cds? in ogni caso, si allungano i tempi
Rispondi

Da: Paolino12/01/2011 20:30:05
si tratta in pratica della richiesta di "esecuzione ordinanza" quella del CdS di agosto che rigettava l'appello del MIUR avverso l'ordinanza del TAR entrambe favorevoli alla ricorrente.
Il CdS si dichiara incompetente e rimanda il tutto al TAR che ha emesso la prima ordinanza. Ma nel frattempo il Tar per altri ricorsi per motivi aggiunti (l'esclusione di agosto di 3/4 dei ricorrenti) li ha rigettati tutti. In tal caso il Tar non può, a mio parere, intimare al MIUR di dare esecuzione alla prima ordinanza in quanto lo stesso potrebbe dire di avere ottemperato (seppur in modo parziale ammettendo solo 1/4 dei ricorrenti) alle ordinanze.
Rispondi

Da: TROLLONE12/01/2011 20:31:21
a ds, sei ciuccio parecchio
Rispondi

Da: cecilia12/01/2011 20:34:32
non credo che le ordinanze fossero direttamente favorevoli alla ricorrente, erano probabilmente generiche e la ricorrente non è stata ammessa
Rispondi

Da: un  D. S.12/01/2011 20:39:50
Il ricorso è del MIUR ed è stato rigettato...
Rispondi

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