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Esame avvocato Spagna
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Da: leghista | 28/01/2012 19:44:04 |
andate a cagare merdacce umane hahahahahahahhaah | |
Da: common law | 28/01/2012 19:49:06 |
@ x Common Law che poi è la stessa persona di X Ottimo I Coa possono regolamentare solo ciò che è loro SPECIFICAMENTE demandato dalla legge (cfr norme in bianco) come qualsiasi pubblica amministrazione. Qui la legge non ha loro demandato un bel niente...così come non statuisce sul ricorso al cnf in caso di diniego. Dire poi che han regolamentato visto l'art. 10 (CHE NULLA C'ENTRA IN QUANTO STATUISCE SUI DIRITTI DELL'AVV. STRANIERO) e dell'art. 13 che non impone obbligo alcuno è una sciocchezza. Non so dove vedi la disinformazione visto quel che hai scritto tu. Così come il ministero stabilisce le prove per la prova attitudinale, allo stesso modo deve pronunciarsi per l'esenzione. Se non lo fa è sufficiente dimostrare che si è svolta la professione nell'ambito che ci pare. Ricordiamoci poi il divieto di discriminazione. Non può essere imposto un obbligo ultroneo rispetto a qualunque ordinario esercente. Fatela finita con queste notizie.. che qualunque legale con una preparazione decente può facilmente smentire... l'epoca degli agenti con il loro pacchetti è FINITA | |
Da: allora | 28/01/2012 20:40:34 |
Secondo me negli ultimi interventi ci sono infiltrati di coa e dintorni che, per evitare di prendersi un altro colpo di mazza ferrata sui denti, cercano di capire cosa e come fare. Per questo motivo io di aiuti in questo senso non intendo darne. All'integrazione mancano più o meno a tutti quanti mediamente 2 anni. La normativa, pochi articoli, è chiara e la giurisprudenza in materia consolidata. Quindi, chi si stabilisce, osservata normativa e giurisprudenza non ha nulla da temere. I coa facciano pure regole e regolette, poi i cerotto arriverà veramente qualcuno a metterglielo. Quella che va affrontata ora è l'iscrizione. Ci sono ancora tante resistenze e blocchi. Di integrazione per forza se ne parla e se ne dovrà parlare. Ma niente aiuti. | |
Da: Abogadone | 28/01/2012 20:56:23 |
potreste indicarmi quale documentazione portarmi in udienza (in via precauzionale) per evitare che controparte contesti il mio diritto ad esercitare in assenza dell'avvocato d'intesa e il giudice accolga l'eccezione? | |
Da: x tutti | 28/01/2012 21:11:33 |
tre perdigiorno e un agggente dichiatato. Ecco che é questo forum. Vi siete persi persino lillo.poveri abogados nelle mani di ottimo............ | |
Da: ottimo | 28/01/2012 21:53:56 |
Ragazzi grazie , sono commosso. Mi sono riproposto di non rispondere piu' a x ottimo. Ma vedo, che qualcun altro l'ha fatto al mio posto e con argomentazioni corrette. Poi ha cambiato nick (x tutti). Vedete la differenza tra un agente ed un abogado. l'abogado (il sottoscritto) non ha paura di dire che se perde del tempo per altri non lo fa gratuitamente, l'agente ( x tutti o x ottimo) insulta l'abogado. x ottimo, rispondi pure come credi, tanto io non ti seguiro'. | |
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Da: Potesta''regolamentare | 28/01/2012 22:02:59 |
L'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, nonché, in particolare, gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato "Integrazione nella professione di avvocato", del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, demandano al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs., la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante iscrizione all'Albo degli Avvocati. | |
Da: Art 10(Ivi compreso il diritto comunitario) | 28/01/2012 22:09:58 |
Articolo 10 Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante 1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attivit effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attivit effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attivit senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. | |
Da: Abogado | 28/01/2012 22:22:22 |
raga'e non diamo strumenti su..!!!!!!!! | |
Da: Berseker | 28/01/2012 22:23:38 |
Bene.....se esistono tali regolamenti, dateci le fonti. | |
Da: ottimo | 28/01/2012 22:42:37 |
Gli unici regolamenti che esistono sono quelli comunitari. Punto. Il resto sono tutte chiacchere. | |
Da: DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO | 28/01/2012 22:48:20 |
del 16 febbraio 1998 Articolo 10 Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante 1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attivit effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attivit effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attivit senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. 14. 3. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit europee L 77/41 Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorit competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attivit effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine: a) l'avvocato fornisce all'autorit competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate; b) l'autorit competente dello Stato membro ospitante pu verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attivit esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a). La decisione dell'autorit competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno. | |
Da: ottimo | 28/01/2012 23:03:41 |
Esatto, provare i 3 anni di attivita nello stato membro OSPITANTE , che per noi è l'Italia. Ricordate quando parlavo del diritto di stabilimento e sul suo significato? | |
Da: Bischero. | 28/01/2012 23:30:19 |
x la serie..facciamoci de male..! | |
Da: IVI COMPRESO... | 28/01/2012 23:35:21 |
il diritto comunitario.... | |
Da: Bischero. | 28/01/2012 23:45:55 |
e rifacciamoci de male.. | |
Da: ottimo | 29/01/2012 00:26:13 |
Va be per farli contenti faremo parecchie eccezioni di diritto comunitario chiedendo il rinvio alla CGCE. | |
Da: Erice | 29/01/2012 01:07:02 |
Ottimo una pregunta anzi due: 1)iscritto por cuenta propia come posso procedere alla dichirazione trimestrale direttamente da pc? 2)Sono tenuto ad iscrivermi alla cassa italiana anche se nn supero un certo reddito? Grazie | |
Da: common law | 29/01/2012 08:38:12 |
...allora... 1) la valutazione NON è la potestà regolamentare. la potestà regolamentare è data solo ex lege... Quando si tratta di norme in bianco ed è data la potestà di regolamentare ad un organo la norma recita : "l'organo....dovrà emanare il regolamento xxxxx che dovrà stabilire etc.." 2) x" effettivo esercizio x almeno 3 anni, ivi compreso il diritto comunitario" significa che il diritto comunitario non è escluso fda detta valutazione, non che è un obbligo. La ratio sottesa è evidente: un avvocato straniero ben potrebbe esercitare anche nel paese d'origine e ciò non è ostativo all'esercizio effettivo per anni 3. In sintesi con questa previsione hanno legato le mani ai coa, impedendo loro di emettere un diniego all'esenzione dalla prova attitudinale causa la circostanza che l'avv. straniero esercita, SE VUOLE, anche nel paese d'origine. L'avv. stabilito e straniero deve comprovare solamente l'esercizio regolare della professione. O pensate che per "diritto dello Stato ospitante" si intende l'obbligo di patrocinare in civile, penale ,amministrativo? La norma prevede che per esercizio la prova è data in qualunque modo!!!! E, RIPETO, NON VI E' POTESTA' REGOLAMENTARE. NON E' DEMANDATO LORO LA POSSIBILITA' di emanare ALCUN REGOLAMENTO!!! DEVE ESSERE PREVISTO SPECIFICAMENTE !!!!! Il potere regolamentare è dato inoltre a chi ha AUTONOMIA REGOLAMENTARE in determinate materie. I COA non l'hanno...pur tendando di averla. Posto qui un brano dell'ufficio studi del Cnf che disserta in tema della legittimita' circa la possibilità che sia dato loro questo potere (CHE ORA NON HANNO!) in relazione al contenuto della riforma forense: "La Commissione composta da tutte le componenti dell'Avvocatura che, nei primi mesi del 2009, ha esaminato il testo con attenzione e appassionato confronto, ha introdotto nella proposta di legge un procedimento innovativo per l'adozione dei regolamenti. Esso ha i caratteri di un vero e proprio coinvolgimento decisionale delle diverse componenti del mondo forense, con un garantismo democratico del tutto nuovo nell'ambito degli ordinamenti delle professioni. La norma prevede che i regolamenti attuativi della legge siano approvati dal CNF, dopo una prima consultazione, tramite la richiesta di un parere a tutti i Consigli dell'Ordine e l'interpello delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, della Cassa di previdenza e dell'organismo nominato dal congresso; dopo un'ulteriore consultazione, con la convocazione di una commissione apposita, composta da un delegato di ciascuna regione per gli ordini circondariali e da un delegato per ciascuno degli altri soggetti già sentiti in prima consultazione, e l'acquisizione di un secondo parere. Si tratta, come si vede, di un'apertura senza molti eguali nel panorama normativo attuale, che permette di far convergere sui regolamenti attuativi della nuova legge professionale il consenso di tutte le anime dell'Avvocatura, tanto quella istituzionale che quella associativa. Proprio l'esito così articolato della norma sul procedimento di approvazione dei regolamenti dovrebbe tranquillizzare chi sostiene che il CNF non sarebbe in grado di approvare i regolamenti attuativi in quanto esercita la funzione di giudice speciale in materia disciplinare. In realtà l'autorità del CNF di emanare il codice deontologico, che è esplicativo ed integrativo della legge professionale secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite, non è mai stata messa in discussione. Non si vede pertanto perché l'Avvocatura non possa svolgere la stessa funzione anche rispetto alle norme di carattere organizzativo e regolamentare, che assai meno hanno a che fare con la materia disciplinare in sé." Tanto premesso, come potete anche solo pensare che "valutazione" sia eguale al potere di emanare un regolamento????... Scusate e senza offesa...ma forse avete sbagliato professione... | |
Da: common law | 29/01/2012 08:45:40 |
scordavo..l'ultima osservazione che DI CERTO conoscete: il REGOLAMENTO è una norma di legge di rango inferiore. A VOI RISULTA CHE I COA (ahahahah) territtoriali possono emanare qualunque cosa che ha valore di legge???? E basta con queste stupidaggini!!! | |
Da: Tango2 | 29/01/2012 09:47:42 |
Common , buon giorno e buona domenica , Ho letto con attenzione quanto postato e condivido in Toto non capisco perché c 'e' gente tra l'altro colleghi che paiono fatti a posta a ingarbugliare le cose e remare contrari ....dando tra l'altro spunti a controparte...pero' NESSUNO CI TOCCHERÀ Anche perché nel contempo noi...abogados lavoreremo con serietà . Buona festa..... | |
Da: common law | 29/01/2012 10:00:08 |
sì tango..ma so io che ho dovuto fare per farmi iscrivere senza documentazione in tempi in cui tantissimi presentavano di tutto.. magari acquistato dalle agenzie... non ho voglia di rifare la stessa guerra solo perchè delle pecore si inventeranno cause di diritto comunitario pur di impecorirsi di fronte ai coa!... Le cause di diritto comunitario o internazionale riguardano il diritto navale o i contratti con multinazionali all'estero. Queste sono le vere cause. Io sono penalista e non voglio essere altro che penalista. Già mi son dovuta occupare di civile quando stavo a madrid...non ho voglia di sprecare altro tempo in materie che non mi interessano proprio solo perchè c'è gente che non sa leggere le norme.! cambino mestiere... | |
Da: ottimo | 29/01/2012 10:18:15 |
x Erice Vai sul sito dell'Agencia Tributaria e li troverai le indicazioni, con un po' di pazienza ci dovresti riuscire, son che molti lo fanno da soli, io comunque ho un commercialista supereconomico e quindi al momento non mi preoccupo. Sulla cassa ripeto quanto ho gia' scritto, dovrebbe essere pacifico che il primo anno da stabilto si può continuare a pagare la Mutulaidad. Poi bisogna vedere caso per caso, propio in ragione della attività che si continua a fare nel paese di origine. | |
Da: x Erice | 29/01/2012 10:21:34 |
leggiti la normativa sull' E101(ora A1). credo che dovrai chiederne copia alla mutualitad e inviarlo alla cassa forense. ciao | |
Da: metodo boffo | 29/01/2012 11:09:49 |
@ Erice per ottenere il certificato digitale al fine di inviare le dichiarazioni trimestrali online: 1) vai qui: http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=264&lang=es devi inserire il tuo Nie, otterrai un codice 2) con questo codice, se sei al momento in Italia, devi recarti ad un Consolato spagnolo, lì compili un foglio con i tuoi dati ed il tuo codice. 3) il Consolato invierà via fax quel foglio, a me sotto il periodo di Natale son bastati 3 giorni per avere il via libera da parte dell'Agenzia Tributaria, ossia: 4) torni nel sito indicato sopra, inserisci il nie ed il codice nel "descarda el certificado", e verrà scaricato il certificato digitale che ti autorizzerà poi ad inviare le dichiarazioni online. IMPORTANTE: IL PASSO 1) ED IL PASSO 4) DEVONO ESSERE INOLTRATI DALLO STESSO IDENTICO COMPUTER E DALLO STESSO SISTEMA DI NAVIGAZIONE (UNICI RICONOSCIUTI INTERNET EXPLORER E FIREFOX). Una volta ottenuto il certificato digitale, salvane anche una copia in una chiave usb od altro, per il caso che tu la voglia usare anche su altri computer. | |
Da: abogado Rugantino de Noartri | 29/01/2012 12:40:43 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: XTodos | 29/01/2012 13:26:42 |
non mi meraviglia affatto che ci si possa attaccare ad interpetrazioni di direttive comunitarie(art10)e leggi nazionali(art 10 l.96/2001). la vera sfida sara'l'integrazione(Lillo docet) | |
Da: ottimo | 29/01/2012 13:28:40 |
x abogado Rugantino de Noatri. Guarda che l'ultimo decreto Monti, con l'abolizione delle tariffe professionali, ci ha reso tutti, "venditori di servizi". Questo sarebbe il caso che lo si capisse. Sotto questo aspetto ci ha equiparato alla normativa spagnola, però la', le tariffe restano come parametro tendenzialmente di riferimento, da noi , con l'ultimo decreto , NO, resta la valutazione equitativa del lavoro svolto. pertanto caro collega, sei pregato di non equiparare agli agenti agli abogados italiani che svolgono in Spagna gli stessi servizi di abogados di nazionalità spagnola. | |
Da: X xTodos | 29/01/2012 13:51:25 |
sei poco documentato la vera sfida e'stabilirsi!Fatti un giretto nella zona adriatica,nord est,nord ovest,e per finire Napoli(vedi Napoli..) | |
Da: abogado Rugantino de Noartri | 29/01/2012 14:07:56 |
- Messaggio eliminato - | |
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