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Esame avvocato Spagna
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Da: Serpico dello stivale30/01/2012 15:48:03

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Da: per tutti30/01/2012 15:54:47
sapete quale è la differenza tra una carogna nel deserto e un abogado .......?
Nessuna, tutti e due sono stati spennati dagli avvoltoi e hanno fatto una brutta fine

Da: abogado Rugantino de Noartri30/01/2012 15:55:34

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Da: tragedia30/01/2012 15:59:33
ma lo avete visto che alpa e de tilla hanno chiesto udienza DAL PAPA?? Ommamma non mi tengo più dalle risate, poi non ci sono solo la sentenza della Cassazione e l' Antitrust nel mezzo, ma pare che ben 14 ordini siano indagati anche per omissione di atti d' ufficio

Da: prof. fetente30/01/2012 16:01:25

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Da: tragedia30/01/2012 16:05:17
obbravo fetente...ma lascialo stare, come minimo è uno che con l' argomento non c' entra un bel niente e si diverte a stare qui a farci i dispetti perchè così qualcuno lo caga

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Da: x tutti30/01/2012 16:06:12

Da: curiosità30/01/2012 16:09:10
per caso qualche utente del forum si è recato di recente ad avila per sostenere gli esami?
sarebbe interessante sapere quanta gente sta ancora provando la via spagnola (anche se ormai come sappiamo non è più nè facile nè agevole).
e visto che avila era la più gettonata prima della riforma sarebbe un buon indicatore vedere quanta gente c'era ancora.

Da: TERMINATOR DEL SALENTO30/01/2012 16:12:03

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Da: Pannolone30/01/2012 16:15:06

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Da: X tutti30/01/2012 16:28:18
scusate ma se fate tanto gli sbruffoni sul forum xche'non vi recate nei Coa e chiedete spiegazioni riguardo queste incongruenze?

Da: Avvocato30/01/2012 16:57:27
il motivo e'presto detto!I Coa hanno ripiegato sulle direttive comunitarie(DIRETTIVA 98/5/CE) e le leggi nazionali(Legge 96/2001)per motivare le riserve riguardo il percorso intrapreso dagli Abogados solo al fine di evitare l'esame in Italia(Abuso di diritto comunitario)

Da: abogado Rugantino de Noartri30/01/2012 16:58:47

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Da: Abogado-Avvocato stabilito30/01/2012 17:02:38

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Da: Taranto , se ne esce,30/01/2012 17:09:21
oltretutto, con motivazioni già censurate dalla Cassazione.
Avranno un bel da inventarsi gli avvocati esperti di antitrust.
Magari motiveranno che gli abogados elevando il numero delgi abitanti della città, innalzano il livello di CO2, quindi in nome della salvaguardia ambientale della bellissima citta' jonica,  il provvediemnto del coa risulta motivatissimo.

Da: prof. fetente30/01/2012 17:16:09

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Da: Avvocato30/01/2012 17:20:14
si,abbiamo ragione ma al tempo stesso non possiamo nasconderci la normativa comunitaria e nazionale parla chiaro ed e'evidente che poi i regolamenti dei Coa si richiamano a questa..

Da: lupo di mare30/01/2012 17:27:03

- Messaggio eliminato -

Da: DIRETTIVA 98/5/CE30/01/2012 17:28:55
Articolo 10
Assimilazione all'avvocato dello Stato membro
ospitante
1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale
di origine e che abbia comprovato l'esercizio per
almeno tre anni di un'attivit… effettiva e regolare nello
Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale
Stato, ivi compreso il diritto comunitario, Š dispensato
dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di
avvocato dello Stato membro ospitante. Per attivit… effettiva
e regolare si intende l'esercizio reale dell'attivit…
senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi
della vita quotidiana.
14. 3. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit… europee L 77/41
Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorit…
competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di
tale attivit… effettiva e regolare per una durata minima di
tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante.

Da: LEGGE 96/200130/01/2012 17:33:54
Art. 10.
Prestazioni stragiudiziali

1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attivita' professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonche' sul diritto nazionale.
Art. 13.
Procedimento per la dispensa

1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto.

2. La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.

3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

4. La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

Art. 14.
Attivita' di durata inferiore nel diritto nazionale

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e' dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

Da: Cavaliere nero30/01/2012 17:34:46

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Da: Cavaliere nero30/01/2012 17:36:52

- Messaggio eliminato -

Da: Come disse common30/01/2012 17:40:54

- Messaggio eliminato -

Da: REGOLAMENTO30/01/2012 17:43:35
REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 2
1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il
titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da:
a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche
trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n.
96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o
amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la
rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista
abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle
pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi
compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali
ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di
assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o
sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha
preso parte;
b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi
giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni
anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D.
Lgs. n. 96/2001;
c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o
assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate
dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto
riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per
anno.
2. La predetta documentazione dovrà corredare partitamene sub a), b) e c)
l'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli
Avvocati ai fini dell'integrazione, redatta secondo il modello ordinario e
comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di
procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato
membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova attitudinale
prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115.
3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente
articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini dell'accoglimento
dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale anche
documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero
complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di
pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza
e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.
4. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti
o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione
prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana.
5. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi
prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n.
96/2001.

Da: Come disse common30/01/2012 17:44:08

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Da: Abogados30/01/2012 17:45:15
a me spaventa il richiamo allo ''stato di origine'' e quell'''Ivi compreso''che sembra essere inteso come necessario...!

Da: maledetti parafangari30/01/2012 17:46:04

- Messaggio eliminato -

Da: Willy7630/01/2012 17:49:28
datevi una calmata non potete tacciare come aggenti quelli che si limitano ad osservare le riserve espresse dai Coa(Taranto,napoli,Firenze,Reggio,Bologna,Pavia..etc..etc..etc..etc..)

Da: prof. fetente30/01/2012 17:51:39

- Messaggio eliminato -

Da: Praticante di Avv. Fetente30/01/2012 17:53:37
Salve a tutti, mi chiamo Mirko e vorrei capire, se fosse possibile, cosa intendente voi con il termine agente, anzi aggente....chi sono queste persone.
Spero in una risposta cordiale e seria, sono alla ricerca di notizie certe sulla "via spagnola" e fino ad ora ci ho capito poco.
Buona serata a tutti voi. Mirko

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