NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962640 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>
Da: Serpico dello stivale | 30/01/2012 15:48:03 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: per tutti | 30/01/2012 15:54:47 |
sapete quale è la differenza tra una carogna nel deserto e un abogado .......? Nessuna, tutti e due sono stati spennati dagli avvoltoi e hanno fatto una brutta fine | |
Da: abogado Rugantino de Noartri | 30/01/2012 15:55:34 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: tragedia | 30/01/2012 15:59:33 |
ma lo avete visto che alpa e de tilla hanno chiesto udienza DAL PAPA?? Ommamma non mi tengo più dalle risate, poi non ci sono solo la sentenza della Cassazione e l' Antitrust nel mezzo, ma pare che ben 14 ordini siano indagati anche per omissione di atti d' ufficio | |
Da: prof. fetente | 30/01/2012 16:01:25 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: tragedia | 30/01/2012 16:05:17 |
obbravo fetente...ma lascialo stare, come minimo è uno che con l' argomento non c' entra un bel niente e si diverte a stare qui a farci i dispetti perchè così qualcuno lo caga | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: x tutti | 30/01/2012 16:06:12 |
Da: curiosità | 30/01/2012 16:09:10 |
per caso qualche utente del forum si è recato di recente ad avila per sostenere gli esami? sarebbe interessante sapere quanta gente sta ancora provando la via spagnola (anche se ormai come sappiamo non è più nè facile nè agevole). e visto che avila era la più gettonata prima della riforma sarebbe un buon indicatore vedere quanta gente c'era ancora. | |
Da: TERMINATOR DEL SALENTO | 30/01/2012 16:12:03 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Pannolone | 30/01/2012 16:15:06 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: X tutti | 30/01/2012 16:28:18 |
scusate ma se fate tanto gli sbruffoni sul forum xche'non vi recate nei Coa e chiedete spiegazioni riguardo queste incongruenze? | |
Da: Avvocato | 30/01/2012 16:57:27 |
il motivo e'presto detto!I Coa hanno ripiegato sulle direttive comunitarie(DIRETTIVA 98/5/CE) e le leggi nazionali(Legge 96/2001)per motivare le riserve riguardo il percorso intrapreso dagli Abogados solo al fine di evitare l'esame in Italia(Abuso di diritto comunitario) | |
Da: abogado Rugantino de Noartri | 30/01/2012 16:58:47 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Abogado-Avvocato stabilito | 30/01/2012 17:02:38 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Taranto , se ne esce, | 30/01/2012 17:09:21 |
oltretutto, con motivazioni già censurate dalla Cassazione. Avranno un bel da inventarsi gli avvocati esperti di antitrust. Magari motiveranno che gli abogados elevando il numero delgi abitanti della città, innalzano il livello di CO2, quindi in nome della salvaguardia ambientale della bellissima citta' jonica, il provvediemnto del coa risulta motivatissimo. | |
Da: prof. fetente | 30/01/2012 17:16:09 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Avvocato | 30/01/2012 17:20:14 |
si,abbiamo ragione ma al tempo stesso non possiamo nasconderci la normativa comunitaria e nazionale parla chiaro ed e'evidente che poi i regolamenti dei Coa si richiamano a questa.. | |
Da: lupo di mare | 30/01/2012 17:27:03 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: DIRETTIVA 98/5/CE | 30/01/2012 17:28:55 |
Articolo 10 Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante 1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attivit effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attivit effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attivit senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. 14. 3. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit europee L 77/41 Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorit competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attivit effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. | |
Da: LEGGE 96/2001 | 30/01/2012 17:33:54 |
Art. 10. Prestazioni stragiudiziali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attivita' professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonche' sul diritto nazionale. Art. 13. Procedimento per la dispensa 1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto. 2. La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione. 3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta. 4. La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. 6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni. 7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto. Art. 14. Attivita' di durata inferiore nel diritto nazionale 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e' dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale. 3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3. 4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13. | |
Da: Cavaliere nero | 30/01/2012 17:34:46 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Cavaliere nero | 30/01/2012 17:36:52 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Come disse common | 30/01/2012 17:40:54 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: REGOLAMENTO | 30/01/2012 17:43:35 |
REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Art. 2 1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da: a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte; b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001; c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno. 2. La predetta documentazione dovrà corredare partitamene sub a), b) e c) l'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione, redatta secondo il modello ordinario e comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115. 3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini dell'accoglimento dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate. 4. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana. 5. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001. | |
Da: Come disse common | 30/01/2012 17:44:08 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Abogados | 30/01/2012 17:45:15 |
a me spaventa il richiamo allo ''stato di origine'' e quell'''Ivi compreso''che sembra essere inteso come necessario...! | |
Da: maledetti parafangari | 30/01/2012 17:46:04 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Willy76 | 30/01/2012 17:49:28 |
datevi una calmata non potete tacciare come aggenti quelli che si limitano ad osservare le riserve espresse dai Coa(Taranto,napoli,Firenze,Reggio,Bologna,Pavia..etc..etc..etc..etc..) | |
Da: prof. fetente | 30/01/2012 17:51:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Praticante di Avv. Fetente | 30/01/2012 17:53:37 |
Salve a tutti, mi chiamo Mirko e vorrei capire, se fosse possibile, cosa intendente voi con il termine agente, anzi aggente....chi sono queste persone. Spero in una risposta cordiale e seria, sono alla ricerca di notizie certe sulla "via spagnola" e fino ad ora ci ho capito poco. Buona serata a tutti voi. Mirko | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>