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Esame avvocato Spagna
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Da: XPregunta | 27/01/2012 15:01:12 |
direttiva 98-Art 10 Legge 96/2001 Esercizio professionale documentato nello stato di origine | |
Da: ottimo | 27/01/2012 15:12:37 |
Ecco i veri agenti che tornano. Art. 10 dlgs 96/2001 Prestazioni stragiudiziali 1. L' AVVOCATO STABILITO -(NON ALTRO AVVOCATO SE è STABILTO COME FA A PROVARE ATTIVITA' NELLO STATO DI ORIGINE?) - ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attivita' professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonche' sul diritto nazionale. | |
Da: XTodos | 27/01/2012 15:33:40 |
scusate ma dove e'scritto che il Coa non ha potesta'di emanare regolamenti?Ho appena letto il regolamento postato in precedenza sull'esercizio nello stato di origine | |
Da: Regolamento Avvocato integrato | 27/01/2012 15:40:02 |
Art. 2 1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da: a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte; b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001; c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno. | |
Da: Re lear | 27/01/2012 16:15:59 |
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Da: per Regolamento Avvocato integrato | 27/01/2012 16:18:29 |
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Da: ottimo | 27/01/2012 16:30:31 |
Guardate sul coa di Verona, detto regolamentoche sappia io ha piu' di un anno. Cotro legge. Uno puo aver anche una sola causa in 3 anni se lo occupa 12 ore al giorno , non vedo perche debba perdersi in cause, non per togliere nulla alle stesse, "bagatellari",che so... un grosso maxi processo ove ha la difesa di diversi imputati. | |
Da: gigliottina per gli agggenti | 27/01/2012 16:35:25 |
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Da: gigliottina per gli agggenti | 27/01/2012 16:37:48 |
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Da: molto buonissimo x ottimo | 27/01/2012 16:43:11 |
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Da: x tutti gli agenti | 27/01/2012 16:48:57 |
è finita davvero!è ora di cambiare mestiere | |
Da: ottimo | 27/01/2012 17:10:45 |
Comunque la nuova Via spagnola risulta ancora più semplice di quella italiana, se fatta con spirito positivo, certo non si può pensare di riuscire a prendere il titolo non parlando almeno decentemente lo spagnolo. Poi potrebbero, il condizionale è d'obbligo, giungere novità da CGAE, a tal fine giova ricordare che 5.000 o più comunitari in Spagna potrebbero muovere il PIL spagnolo di un decimale o due per il 2012 e 2013, non è poco e potrebbe influire sulla decisione. | |
Da: Avvocato integrato | 27/01/2012 17:12:04 |
Il regolamento e'stato emesso proprio in virtu'della Legge 96/2001. E le domande di iscrizioni adesso recano(proprio per non incorrere in previsioni contra legem)proprio quel richiamo.Notate la finezza nel riportarsi integralmente all'art 10. i)documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionalesvolta nello Stato d'origine (procedimenti trattati con indicazione degli estremidell'Ufficio e delle questioni stragiudiziali) | |
Da: Errate Corrige | 27/01/2012 17:18:39 |
in effetti non c'avevo fatto caso nemmeno io alla finezza nel volersi allineare alla legge 96/2001.Chiamali fessi.. | |
Da: per Avvocato integrato | 27/01/2012 17:21:10 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: aggente | 27/01/2012 17:23:03 |
ma che vuol dire aggente,sempre con questa cosa degli aggenti,ma che è?aggente di che,del siste? | |
Da: ottimo | 27/01/2012 17:25:57 |
Allora, Riepilogando per i duri di comprendonio. L'articolo 10 del dlgs riguarda l'avvocato Stabilito, l'integrazione viene regolata dal capo III del dlgs 96/2001. sotto riportato Capo III ( avvocato integrato) Integrazione nella professione di avvocato Art. 12. Condizioni 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine e' dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attivita' professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attivita' svolta e' presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attivita' come effettiva e regolare. 3. L'avvocato stabilito che e' stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, puo' iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato. 4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Art. 13. Procedimento per la dispensa 1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto. 2. La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione. 3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta. 4. La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. 6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni. 7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto. Art. 14. Attivita' di durata inferiore nel diritto nazionale 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e' dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale. 3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3. 4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13. | |
Da: per Avvocato integrato alias aggente | 27/01/2012 17:32:35 |
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Da: aggente | 27/01/2012 17:38:52 |
aggente incaricato da chi?ma che dovrebbe fare eliminare tutti gli abogados o boicottargli l'esame a formentera?ma chi sono questi aggenti!! | |
Da: ottimo | 27/01/2012 17:39:03 |
Giusto, anzi chi ha dimostrato attività professionale in Spagna, proprio alla luce delle ss.uu. ora può chiedere in fase di riconoscimento al cnf che tale documentazione gli venga riconosciuta per scontare eventuali prove, esclusa deontologia, quella non si può escludere, lo dice la legge. | |
Da: Doc 1 | 27/01/2012 17:48:47 |
http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/ISTRUZ_Iscriz_Avv-Stab_26-05-11.pdf | |
Da: Doc 2 | 27/01/2012 17:49:25 |
http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/ISTRUZ_Iscriz_Avv-Integr_13-05-11.pdf | |
Da: Doc 3 | 27/01/2012 17:52:44 |
http://www.ordineavvocati.vr.it/files/521/Regolamento_per_integrazione_avvocati_stabiliti.pdf | |
Da: non voglio diventare abogado | 27/01/2012 17:54:44 |
ho deciso secondo il mio modo di vedere ed anche secondo la comune opinione: abogado=schettino, pertanto preferisco non macchiarmi di infamia per tutta la vita sarò paziente e prima o poi supererò l'esame canonico | |
Da: per ottimo e aggente | 27/01/2012 17:58:13 |
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Da: Doc | 27/01/2012 18:00:07 |
Doc 1 :Coa Milano Doc 2 Coa Milano Doc 3 Regolamento integrazione Avvocato Veneto(Verona,Pordenone,etc.etc) | |
Da: per ottimo e aggente | 27/01/2012 18:01:46 |
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Da: GUARDATE QUESTO | 27/01/2012 18:03:02 |
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Da: Verdad | 27/01/2012 18:05:18 |
no,attenzione Ottimo stesso(e common law..ed altri)hanno segnalato nei giorni scorsi che era stata modificata la domanda di iscrizone a Milano.Questo solo per essere corretti.. | |
Da: ...E POI | 27/01/2012 18:06:30 |
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