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Esame avvocato Spagna
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Da: exneo23/01/2012 17:38:26
hai i diritti acquisiti!!! Fai domanda di iscrizione all'esame, con allegato il decreto in copia autenticata!!!

Da: x dubbi23/01/2012 18:24:44
NO. Stai tranqui, semmai il problema potrebbe essere un atteggiamento difficile in sede di esame, ma vale per tutti coloro che lo devono dare, a prescindere dal numero di materie

Da: dubbi23/01/2012 18:35:24
Grazie delle risposte.
Visto che sento parlare di ricorsi verso gli ultimi decreti ministeriali che impongono scritto e orale il mio timore è che qualcuno impugnasse proprio il mio decreto... Un po' come nei ricorsi al TAR contro i risultati dei concorsi.
Non essendo ferrata in diritto amministrativo pensavo un rischio ci fosse. Eventualmente chi potrebbe impugnare il decreto?

Da: ottimo23/01/2012 18:41:03
Nel mio piccolo ho appena riportato una piccola vittoria.
Il Sovit Spagna ha chiesto ad una camera di mediazione italiana che chiedeva l'iscrizione ad un albo italiano, di iscrivermi con il titolo di abogado,  se non lo facesse infrangrebbe la direttiva comunitaria.

Da: ottimo23/01/2012 18:44:01
chiaro che comunque già posseggo il ttolo di mediatore in base alla legge 28/2010.

Da: x yes23/01/2012 18:47:29
l'esame un mero dettaglio?? fatalità io ho sentito esattamente il contrario....

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Da: common law23/01/2012 20:16:40
@L.L.

..io ho avuto notizie diverse da questa persona che ha depositato l'istanza d'iscrizione a Milano...In ogni caso, che sia Milano o qualsiasi Coa, a mio avviso, se richiedono quanto non stabilito dalla norma io depositerei l'istanza SENZA allegare nulla che non sia ex lege e, in caso di convocazione x diniego o comunque richiesta scritta di integrare sporgerei sia una denuncia alla Procura, esposto all'antitrust, al ministero della giustizia e ricorso al Tar chiedendo anche i danni per responsabilità x violazione di legge dell'ente...

Secondo me, se fan così, è una pura sfida...ricordiamoci che i coa allo stato sono senza consiglio...quindi, chi si prende la briga di richiedere integrazione dell'iscrizione? Le segretarie?... e com'è possibile, visto che i consigli non sono ancora stati eletti, che sia vera la notizia dell'utente che riferisce che "la segretaria ha detto che i consiglieri tergiversano?"...quali consiglieri se ancora, ripeto, non ci sono consigli formati..?

@ dubbi
non possono impugnare nulla... è un diritto acquisito...

Da: metodo boffo23/01/2012 20:28:06
riguardo milano ho letto che è stato eletto per la nona volta sempre Guggioli a presidente del coa, tra il 7-8 febbraio si avranno i nomi dei consiglieri,
speriamo in qualche persona con mentalità più europea di quanto decidono quei soliti 80enni a roma.
me lo auspico dalla città più europea italiana che abbiamo.

Da: x common23/01/2012 20:29:17
andrei cauto con la competenza del tar, ma concordo laddove dici che questo momento è ideale per presentare domanda (rinnovo consigli e termini dell'istanza da rispettare).

Da: common law23/01/2012 20:48:43
io ricorrerei al tar...la materia è amministrativa quindi la competenza è del tar. il cnf si è dato da solo questa competenza. il cnf non è organo giurisdizionale, e ha competenza solo in materia disciplinare ex lege. non vi è norma che conferisca competenza al cnf circa i dinieghi...

Da: ottimo23/01/2012 21:10:08
effettivamente  il dlgs 96/2001 prevede il ricorso al cnf solo ove entro 30 giorni non si abbia avuto risposta alla domanda.
Nulla dice in caso di rigetto.

Da: common law23/01/2012 21:36:35
...scordavo.. prima del tar farei un ricorso in autotutela... così se il coa non aderisce la responsabilità civile è aggravata..

Da: pannolotto23/01/2012 21:49:36
http://www.firmiamo.it/basta-lagne-dei-pluribocciati-all-esame-di-avvocato

Da: x yes23/01/2012 22:12:59
a mn hanno rigettato post sezioni unite.

Da: common law23/01/2012 22:24:59
..ma come han fatto a rigettare dopo le S.U.?... oramai i coa avevano concluso il biennio...forse è stata spedita la lettera dopo le S.U. ma decisa prima....

Comunque è una buona occasione per il malcapitato per ricavarci un bel po' di denaro...e intanto esercita con la 31..

Da: il serpente23/01/2012 22:45:11
SI la competenza e' DEL TAR, FARE RICORSO in massa!!!!

Da: Xtutti...23/01/2012 23:13:21
Tar o ricorso cassazione????

Da: tempi difficili23/01/2012 23:32:04
dalle mie parti è finita la benzian il gasolio e il latte e il paen ci sarà solo per altri 3gg!!!!

io mi stabilisco dove mi pare.... ma non ho nulla da mangiare
solo tasse da pagare e rospi da ingoiare!!!!

ma dico ma dove vogliamo andare.... e i politici dove vogliono arrivare....
2012 maya o no qui è dura dobbiamo uscire dell'euro
dobbiamo avere non più di 400 parlamentari
il SUD è POVERO DISOCCUPAZIONE ALTISSIMA LAVORO NERO CHI HA LA FORTUNA DI AVERLO!

IO HO 36 ANNI HA FATTO UN SACCO DI LAVORI E LAVORETTI
MA MAI NIENTE DI DECENTE
SU 10 PERSONE CHE CONOSCO LAUREATI DALLA GEOLOGIA ALLA FARMACIA PASSANDO PER L'ARCHITETTURA NON LAVORA NESSUNO STABILMENTE
ANZI DICIAMO CHE SOLO 3 SU 10 PORTANO LA COSIDETTA PAGNOTTA A CASA

CIAO LILLO POSSO VENIRE A SPOSTARE PROSCIUTTI CON TE???

Da: x common23/01/2012 23:37:07
la S.U dice che la l'iscrizione è attività vincolata dell'amministrazione pertanto la compentenza è del G.O. in quanto trattasi di diritti soggettivi.

Prima delle S.U, sebbene a livello teorico (come da giurisp comunitaria) sarebbe stato diritto dell'iscrivendo non essere sottoposto al giudizio di una commissione formata da altri avvocati(cnf), probabilmente a livello pratico non sarebbe stato facile trovare un giudice che esautorasse il CNF senza un previo regolamento di competenza. Questa purtroppo è una differenza tra realtà accademica e realtà pratica delle aule dei palazzi di giustizia italiani.

Comunque ora come ora credo che il Cnf non se lo sogni nemmeno di rigettare un'altra istanza uguale a quella del ricorso delle S.U., quindi chi non ha il coraggio di presentare domanda non venga qui a cercar chissà che consigli.

Da: ying23/01/2012 23:38:08
scusate, ma qualcuno l'ha letto l'ultimo post che hanno sparato qua sopra  ???

https://avvocatomologato.wordpress.com

...a quanto pare adesso basta raccogliere i crediti per iscriversi al Colegio....  roba da matti!

Da: tempi difficili23/01/2012 23:40:38
CMQ è TUTTA COLPA DELLA TV E DEI MEDIA

GLI ITALIANI NON CONOSCONO GLI ITALIANI

IL SUD NON CONOSCE IL NORD COME IL NORD NON CONOSCE VERAMENTE IL SUD

ALTRO CHE BENVENUTI DI QUà E DI Là

NEL 2012  L'ITALIA è UNITA MA ANCORA NON CONOSCE SE STESSA
è QUESTO è E SARà CAUSA DI GROSSE DIFFICOLTà PER TUTTI

Da: poiu24/01/2012 00:08:46
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2012/01/23/657308-avvocati_laureati_pesaresi.shtml

Da: Never24/01/2012 02:17:20
si ma quello che vorrei cercare di capire un eventuale ricorso in Cassazione richiede di rivolgersi necessariamente ad un Cassazionista?

Da: common law24/01/2012 02:27:03
circa la competenza del TAR :

secondo x Common la qualificazione della posizione giuridica soggettiva, con quanto ne consegue in termini di giurisdizione, dipende dal ruolo che riveste l'amministrazione all'interno della relazione giuridica esistente tra la norma e la fattispecie. Pertanto, se la norma riserva alla discrezionalità dell'amministrazione (amministrativa o tecnica), nel perseguimento dell'interesse pubblico, un margine di integrazione del precetto nella sua applicazione al fatto, allora la posizione giuridica del privato non può che articolarsi in termini di interesse legittimo. All'opposto, invece, se la norma si applica alla fattispecie senza la necessità di alcuna mediazione da parte della p.a., in questo caso ciò che spetta al privato, quindi quale debba essere il risultato dell'attività amministrativa, è già desumibile dal tessuto normativo, sicché la posizione giuridica assume le vesti di diritto soggettivo (in questo senso, da ultimo, Cass., SS. UU., 9 gennaio 2007, n. 120).
Una simile soluzione presenta due punti deboli. Sotto un primo profilo non consente di distinguere tra attività amministrativa discrezionale e attività tecnico-discrezionale, assimilando due nozioni eterogenee e dando rilievo, ai fini della giurisidizione, al  dato neutro della complessità del giudizio tecnico su fatti. Sotto un secondo profilo, trascura di rilevare che anche l'attività amministrativa vincolata può risultare funzionalizzata alla tutela di un interesse pubblico, può, quindi, essere espressione di un potere pubblico che invoca la presenza di una posizione giuridica di interesse legittimo.
Va poi osservato che detta tesi, oggi,  si scontra con la previsione legislativa dell'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della legge n. 241/1990, che esclude l'annullabilità, da parte del GA, del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata dello stesso, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il legislatore, infatti, ponendo un paletto alla annullabilità del provvedimento vincolato, implicitamente, richiama la presenza in materia della giurisdizione del g.a., che, come noto, si presenta nelle forme della tutela di annullamento o caducatoria a fronte, invece, di quella del g.o. che si avvale generalmente del distinto potere di disapplicazione.
La non decisività della dicotomia atto discrezionale- atto vincolato ai fini del riparto è stata ribadita, da ultimo, da Ad. Plen. Cons. Stato, decisione  24 maggio 2007 n. 8, secondo cui  "la natura vincolata dell'attività demandata all'amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione. Deve infatti distinguersi, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo."
con la  nota sentenza Ferrari delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 4 luglio 1949 n. 1657, nell'ambito della quale la discriminazione tra giudice amministrativo e ordinario viene così individuata: se il cittadino nega che il potere discrezionale di disporre di quel diritto sia conferito all'autorità amministrativa, la competenza a conoscere di tale controversia spetta al giudice ordinario, perché si tratta di accertare se il diritto subiettivo sia tale anche di fronte alla p.a.; se invece la controversia ha per oggetto l'esercizio, che si assume scorretto, del potere discrezionale conferito, sotto l'aspetto della competenza, della forma e del contenuto, la competenza a conoscere della controversia appartiene al giudice amministrativo.
La proposizione teorica utilizzata dalla Corte di Cassazione è che quando vi è «potere», ed esso è male esercitato, vi è giurisdizione amministrativa, quando vi è carenza di potere, vi è giurisdizione ordinaria: se la norma attribuisce all'amministrazione un potere, e l'amministrazione lo esercita con atto illegittimo, vi è pur sempre provvedimento amministrativo imperativo, e conseguente effetto estintivo o modificativo dei diritti; quando però l'amministrazione pone in essere un atto in attuazione di una potestà che non ha, vi è carenza di potere e il suo atto non è un provvedimento amministrativo, per cui non può esservi né imperatività né estinzione o modificazione dei diritti: il titolare di questi ne conserva la titolarità e può chiederne tutela al giudice ordinario.

Non rimane che concludere che, avverso il diniego, la competenza è del TAR...

P.S. ho replicato tardivamente... ma ero a cena..:))))

Da: common law24/01/2012 08:49:25
ops!...non avevo letto la domanda di Never....Ovvio che no!...che ci fa un avvocato cassazionista in Cassazione scusa...?... Soprattutto in materia civile è obbligatorio andare da soli!!!...Non lo sapevi che gli avvocati cassazionisti si iscrivono a quel registro solo per aggiungere una parola in più alla targa?!!!... Che razza di domande...

Da: exneo24/01/2012 09:22:32
ciao Common, come posso parlarti in privato? Sia ben inteso, per questioni professionali !

Da: common law24/01/2012 09:36:47
ciao exneo...postami un indirizzo mail...saprai che sono io che ti rispondo perchè ti farò una domanda un po' strana circa la diffamazione

Da: exneo24/01/2012 09:44:51
pqilirica@libero.it

Da: exneo24/01/2012 10:27:44
common ci sei?

Da: common law24/01/2012 10:38:18
@ exneo

mail inviata

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