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Esame avvocato Spagna
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Da: eureka08/12/2011 18:04:17
beh, non credo che il nano etneo abbia grosse possiblità di successo con un faccia a fiaccia con ch so io ......... per questo porta "$" e (') a MI.

Da: XTodos08/12/2011 18:07:23
conosco persone che ancora maledicono il titolo di Advocat che in primis non gli e'servito a nulla se non essere spedito nella culonia piu'lontana..

Da: eureka08/12/2011 18:13:09
ma non dire cazzate. Se non ti iscrivono in Italia se lo segnali il collegio general della Catalogna interviene direttamente alla commissione europea. Se sei iscritto a Madrid fanno tutto il necessario per romperti le palle in Spagna e Italia.
Queste sono fandonie di agggenti. Poi la Catalogna è la più ricca provincia di Spagna e la più vicina. Infatti, chi è iscritto a Barcellona non ha mai avuto problemi a prescindere dalle panzane che dici tu.
VERGOGNATI, per colpa di gente come te, siamo una categoria emarginata e vista solo come cretini da spremere bene bene!

Da: Ottimo08/12/2011 18:15:49
ottimo intervento di aggente continua a suggerire ad aspiranti pollatri di iscriversi in Catalogna cosi'prenderai tu tutti gli incarichi che ,ovviamente,non potranno fare in prima persona!
Complimenti,buon lavoro aggente!

Da: DENIS.08/12/2011 18:19:47
..se e'per questo ci sono decine di ex duri e puri sobillati in precedenza al muro contro muro che si sono ritrovati con i procedimenti disciplinari dei Coa..oltre a farsi deridere anche la beffa!

Da: Paratodos08/12/2011 18:23:42
diffidate da soggetti ed agenti mascherati da samaritani che vi propongono iscrizioni in luoghi impensabili(Lorca,Catalunya)ai vostri occhi ed alla vostra geografia!

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Da: iocivogliocredere08/12/2011 18:49:46
che argomentazione principesca hai tirato fuori XD !
si certo sono in mala fede come il nano che vendeva le pentole a pressione a bianca neve (non pensare a "quella" droga.. ma a quanta ne verrà presto giù x sciare ..) è stato arrestato per omissioni d'atti d'ufficio perchè non ha consegnato le istruzioni  dopo la vendita x cucinare XD !
2 sono le cose certo: Non esistono altre possibilità, in effetti, quando si è miopi e si manca di occhiali :) .

Una cosa ti dico, in generale, prima di porti i miei saluti :
di buffoni poco costruttivi qui..
se ne sono letti mica abbastanza ;) ?

Da: Kris8108/12/2011 19:23:41
Alla larga dalle ageenzie hanno combinato solo pasticci.
Iscriversi in culonia non ha senso se non foraggiare qualche agente che cerca di riciclarsi dopo le sberle prese dai Coa

Da: daddy1708/12/2011 20:02:59

- Messaggio eliminato -

Da: lillovero08/12/2011 20:07:20
eccoli gli aggggenti scatenatissimi.
secondo me sono soltanto 3, al massimo 4, che intervengono con vari nick.
è divertente alla fine leggere le varie panzane acchiappa-fessi :)

Da: Thunder08/12/2011 20:15:04
rieccoli li avere evocati!Sono sempre gli stessi che si riciclano in prospettiva di un natale a Cortina!Attenti alle iscrizioni fuori porta!

Da: XLillo08/12/2011 20:23:58
squallidissimi sempre gli stessi che questa volta ci provano con l'avvocato europeo ahaha poveri infraditos!!!!

Da: daddy1708/12/2011 20:39:06

- Messaggio eliminato -

Da: lillovero08/12/2011 20:53:51
ragazzi, c'è crisi. e c'è fame.

prevedo ancora molti altri polli spennati.

Da: XAggente Daddy08/12/2011 21:00:53
supporto mirato a suon di euro..poveraccio/a non si arrende!

Da: Tango 208/12/2011 21:09:33
@ Common...dove sei ..torniamo alle cose serie, io qui non capisco piu' nulla...hanno postato 2 pagine tra cuenta ajena ...propria....cataloniA ecc ecc. Quale e' la chiave di lettura di cotanto scempio.....
Cara Common...mi pare diavertelo gia' detto...non so perche' mi sentivo piu' sicuro come Prat. Avv. Ancora nel sessennio che ora avv. Stab...non e' per sfiducia ma e' mai possibile che oggi facciamo un passeggia anti e domani leggendo siamo tornati indietro di 100 passi, paure cattiverie ..eppoi uno ..pardon un collega ha scritto.....ATTENTI POTREBBERO CANCELLARVI ANCHE DOPO MOLTI ANNI."...questo e' terrorismo gratuito....rispondi gentile collega.

Da: COA08/12/2011 21:20:06
il Consiglio, in ossequio alle pronunce giurisdizionali emanate in materia ed ai principi generali dell'ordinamento forense italiano, delibera:
-    di sospendere le richieste di iscrizione all'Albo in giacenza, per iniziare ad eseguire istruttorie approfondite che accertino l'avvenuto svolgimento della professione forense, da parte degli interessati, nei Paesi ove il titolo è stato conseguito, ovvero l'acquisizione di idonea esperienza professionale maturata all'estero;
-    di convocare i soggetti iscritti sino ad ora ai sensi dell'art. 6 D. L.vo n. 96 del 2001, onde procedere a svolgere adeguata istruttoria circa il possesso effettivo, in capo ai medesimi, dei requisiti per poter esercitare la professione di avvocato.
Perché quanto oggi deliberato possa chiaramente esplicitarsi, il Consiglio si riserva di predisporre i nuovi modelli di domanda.

Da: Tango 208/12/2011 21:33:12
@ coa....sei del tutto ripetitivo....un tanto era postato gia' oltre una settimana fa.
Non hai nulla altro da fare? Sei Taormina? O Giulia ? Ma chi ti segue.....

Da: Berseker08/12/2011 21:41:09
COA........basta copiare cose vecchie........ci fai paura.......

Da: lillovero08/12/2011 22:08:31
in effetti c'è da avere paura.
c'è da avere paura che in uno stato di diritto sia consentito a devi olgari soggetti eletti con modalità molto poco democratiche a rappresentare dei giuristi si permettano di violare la legge ed emettere VOLGARI E SFACCIATI comunicati e/o delibere come quelle di cui sopra.
significa che in italia LA LEGALITà NON ESISTE.
riflettete maledetti bambocci.
e smettetela di prostarvi alle capre, ma non avete vergogna?

Da: Rupert08/12/2011 22:10:45
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001)
La domanda di iscrizione (su modulo da ritirare presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio) deve essere presentata in bollo (euro 14,62), compilata e corredata da quanto segue:
¨ attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva (da rinnovare ogni anno);
¨ certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
¨ certificato di residenza nella Provincia di Bologna o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale in Bologna o Provincia, controfirmata dall'Avvocato ospitante iscritto all'Albo dell'Ordine di Bologna;
¨ quietanza di pagamento della tassa di euro  168,00 per concessione governativa da versare sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;
¨ quietanza di pagamento della tassa per concessioni regionali (per i laureati in Italia) da versarsi sul c/c postale della Regione nella quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza;
¨ fotocopia codice fiscale;
¨ fotocopia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana, con traduzione autenticata.
Successivamente all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, l'interessato deve prestare giuramento innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
Tasse da pagare alla Segreteria del Consiglio all'atto della presentazione dei documenti, con contanti, assegno o bancomat:
Tassa di Iscrizione:     euro  172,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Contributo annuale:    euro  202,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Diritti di notifica:     euro  2,60
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, lett. D).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (art. 4, co. 1).
L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).
All'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia (art. 5, co. 2).
L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti (art. 5, co. 4).
Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art. 6, co. 1).
L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti previsti nel citato decreto legislativo, all'art. 6, co. 3.
Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto a indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 6, co. 4).
Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo (art. 6, co. 9).
Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6, co. 10).
Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7, co. 1).
Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine (art. 7, co. 2).
L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonchè la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 7, co. 3).
Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10).
Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. (art. 11, co. 1).
Con il proprio parere n. 17 del 25 giugno 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, "nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero".
In forza di quanto stabilito dal suddetto parere del C.N.F., l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti, va condotto "considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato", al fine di potere positivamente escludere che "l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali", cosicchè il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di artificioso aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense da parte di un Avvocato; tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per la iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dedicata agli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica - da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante - della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve essere in grado di documentare il concreto ed effettivo svolgimento di una esperienza professionale all'estero.

Da: Avvocato Vero:una speranza per voi08/12/2011 22:34:52
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 8 novembre 2011

Commissione centrale e sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 luglio 2011, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2011;

VISTO l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 2 della  legge 20 aprile 1989 n. 142 e dall'art. 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

RITENUTO che occorre nominare i componenti della commissione, avente sede presso il Ministero della Giustizia, e quelli delle sottocommissioni esaminatrici, aventi sede presso ogni Corte di Appello;

RITENUTO che occorre nominare un segretario della predetta commissione avente sede presso il Ministero;

RITENUTA, altresì, la necessità di nominare un sostituto di detto segretario;

VISTE le designazioni del Consiglio Nazionale Forense relative agli avvocati da nominare componenti della Commissione avente sede presso il Ministero della Giustizia e delle sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di Appello;

VISTO l'art. 36 bis del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e l'art. 6 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

VISTO l'art. 84  del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO l'art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;

CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto, che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d'esame fissate nel D.M.  14 luglio 2011 di cui in premessa;

VISTO l'art. 21-octies, comma II,  legge 7 agosto 1990 n. 241 e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni per le ragioni sopra dette non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;

RITENUTA la necessità di nominare per le Corti di Appello di Catanzaro, Palermo, Potenza, Reggio Calabria e la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della turnazione;

VISTA la legge 24 febbraio 1997 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

La Commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l'anno 2011, sono così costituite:

COMMISSIONE CENTRALE
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
La spesa graverà sul cap. 1250 p.g. 10 e 11  dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Roma,   
IL MINISTRO

Roma 8 novembre 2011.

IL MINISTRO
Nitto Francesco Palma

Da: El tuno negro08/12/2011 22:37:35
Per Rupert, solo la legge ha forza vincolante. I pareri sono del tutto ininfluenti o solo una giustificazione per operare ai limiti della legge.
Un giurista dovrebbe ben saperlo.....Lo sanno anche loro....
C'è sempre un giudice a Berlino..... pronto ad ascoltare.....

Da: Beati voi..08/12/2011 22:47:09
che giustizia ancora pretendente...

Da: El tuno negro08/12/2011 22:59:17
Basta paura...... La legge è quella che detta i limiti di ciascuna azione. Il resto sono solo chiacchiere e distintivo......

Da: Beati voi..08/12/2011 23:05:32
che non avete mai solcato l'uscio di un Coa per rendervi conto di come sono realmente le cose..

Da: Beati voi..08/12/2011 23:06:00
..che Solvit,Ue,ricorsi milionari...

Da: iocivogliocredere08/12/2011 23:08:51
si pretendente XD. Un altro di buoni XD !
Andare a dormire che sei stanco.. è meglio dai ;) !

Da: El tuno negro08/12/2011 23:20:29
Buenas noches a todos....Hasta manana......

Da: x tutti08/12/2011 23:25:19
Io ho solcato una di quelle porte........e sono ancora in piedi........Il diavolo è meno brutto di quello che lo si dipinge....e neanche lui può fare tutto ciò che vuole.....

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


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