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Esame avvocato Spagna
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Da: lillovero28/11/2011 18:06:10
non fatevi fregare amici cari.
l'attacco paventato dall'attuale esecutivo non è contro TUTTI GLI AVVOCATI o contro gli abogados o i praticanti; colpirà più che altro i SIGNOROTTI poco preparati che spadroneggiano nei feudi dei vari coa soffocando il mercato e i giovani bravi.

i vecchi avvocati dovrebbero prendersela con chi li ha giudati SPESSO CON MODI VOLGARI INDEGNI conducendoli ad una rovina reputazionale la cui gravità è evidente ora che si tenta di interloquire con l'attuale compagine politica.

SVEGLIA!

Da: Re Lear28/11/2011 18:33:30
per x re lear

se sei tu il più sveglio...siamo fritti!!! Intanto gli abogados oggi sono 10000 e per il Cepu sfornarne altri all'infinito sono bei soldini....o no?! Perchè spende soldi a go go sui giornali ed in TV per la pubblicità a tamburo battente? Risposta: vuole trasformere la spagna nel nuovo turismo forense al posto di quello vecchio stampo che si faceva al sud....e per farlo meglio ancora vuole spazzaare pure via le piccole agggenzie  e raggiungere il monopolio....sbaglio? E pensi che il Cepu con un amico come berlusconi permetterà a 4 vecchi di fermarlo?!! Sarebbe una pia illusione!!!! ma per te questo aspetto non esiste....è tutto molto più nobile e alto vero...la poiltica spesso è più terra terra di quanto si creda!!!!!

Da: mugen 28/11/2011 18:40:09
x coa che iscrivono

perfavore puoi darmi un tuo contatto oppure i contatti dei colleghi appena iscritti nelle città da te citate...ho necessità di trovare un dominus lì; la mia email è dragonsee@hotmail.it thanks

Da: x Re Lear28/11/2011 18:40:27
fra poco il titolo di Abogado conterà più di quello di Avvocato.

se ti sei preso la briga di guardare la diretta tv del congresso dell'avvocatura avrai visto la paura negli occhi di de tilla e la confessione di Alpa nel dire che il ministro attuale, un collega, non l'ha nemmeno ricevuto!

Da: Re Lear28/11/2011 18:54:24
per x re lear


e chi lo ha detto....sono due tittoli di stati diversi!! In italia dopo tre anni da stabilito se dimostri l'esercizio effettivo e regolare della professione sei avvocato italiano a tutti gli effetti quindi.....

E poi chi nega che gli avvocati hanno paura....oggi ho fatto molti interventi proprio nei quali si sosteneva anche che loro sono terrorizzati quindi non capisco il tuo attacco.....
e non capisco perchè quanto porspettato sul cepu non ti interessa? Non ci lavorerai mica? In ogni caso io non ho nulla contro il cepu...fanno solo il loro mestiere ma ammetterai che le cose stanno in quel modo...non farlo sarebbe intellettualmente scorretto!!!!
La diretta TV del congresso dell'avvocatura la trovo già su internet? E a che pagina? Sicuramente la guardo!!

Da: x Re Lear28/11/2011 19:08:59
io l'ho vista domenica mattina sul sito del sole24ore.

per carità, cepu è stata la bomba che ha dato il via alla guerra contro gli abogados.

non ce l'avevo con te, è che guardando il congresso, la paura negli occhi dei rappresentanti dell'avvocatura italiana e sommandolo ai presunti provvedimenti citati da me sopra, credo che la professione in italia rimarrà solo per pochi, in conseguenza, chi come noi ha percorso la via spagnola seriamente, avrà un titolo spendibile in spagna o comunque avrà più opportunità di un un suo coetaneo collega solo con titolo italiano.

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Da: coa che iscrivono28/11/2011 19:27:03
e'un fake attenzione!

Da: Re Lear28/11/2011 19:35:19
per x re lear

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-26/decreto-liberalizzazioni-professionisti-minacciano-134359.shtml?uuid=AamMOsOE


io ho trovato solo questa pagina ma il video della conferenza non lo trovo

Da: Coa che iscrivono28/11/2011 19:37:07
ISCRIZIONE AVVOCATO STABILITO
DOMANDA IN BOLLO DA 14.62 DIRETTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VARESE
-CERTIFICATO IN ORIGINALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI
ABOGADS IN QUALITA' DI ABOGADO ESERCENTE TENUTA DAL
COLLEGIO DI APPARTENENZA CON ALLEGATA TRADUZIONE GIURATA
ED ASSEVERATA
-CERTIFICAZIONE IN ORIGINALE RILASCIATA DALL'ABOGADO PRESSO
IL QUALE SI E' ESERCITATA L'ATTIVITA' CON LA QUALE SI ATTESTA
L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL
PERIODO DI TEMPO NEL QUALE SI E' ESERCITATO CON ALLEGATA
TRADUZIONE GIURATA ED ASSEVERATA
-COPIA DEL CERTIFICATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
ABOGACIA ESPANOLA CON LA QUALE SI ATTESTA LA PRESENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE RICHIESTI PER ESERCITARE LA PROFESSIONE DI
AVVOCATO ESERCENTE IN SPAGNA CON ALLEGATA TRADUZIONE
GIURATA ED ASSEVERATA
-CERTIFICAZIONE ACCADEMICA RILASCIATA DALL'UNIVERSITA'
SPAGNOLA DA CUI RISULTA L'EFFETTIVO PERCORSO ACCADEMICO
SVOLTO PRESSO TALE UNIVERSITA'
-CERTIFICATO DIA VVENUTO RILASCIO DEL N.I.E. O NUMERO
IDENTIFICATIVO DEL LAVORATORE STRANIERO CON TRADUZIONE
GIURATA ED ASSEVERATA
-DICHIARAZIONE DI REDDITI E DI INIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN
PROPRIO APERTA PRESSO GLI UFFICI TRIBUTARI SPAGNOLI
-DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'AVVOCATO ITALIANO
-CERTIFICATO DI RESIDENZA E DI CITTADINANZA
-COPIA DOCUMENTO IDENTITA' E CODICE FISCALE
Se seguite alla lettera iscrizione garantita 100%

Da: lillovero28/11/2011 19:41:24
la questione abogados ha messo a nudo l'arroganza e l'ignoranza becera di certa avvocatura abituata a spadroneggiare senza nessun ritegno compiendo abusi su una massa inerte di giovani avvocati succubi a tutto danno del cittadino-utente obbligato a "pagare il pizzo" a degli anziani signori molto poco preparati e molto poco "eticamente validi".
le metodologie politico-mafiose di certe minacce, certi atteggiamenti, certe posizioni parlano da sole.
dov'è l'altera nobiltà dell'avvocatura migliore?

sono mesi che mi chiedo con quale faccia e con quali rappresentanti l'avvocatura attuale si sarebbe presentata alla resa dei conti con il mondo delle imprese e della finanza. la risposta è in quello che vedete in questi giorni.
un'avvocatura divisa, a pezzi, con alcuni signorotti che cercano di aizzare la "carne da cannone" dei giovani avvocati sottoproletari perchè si facciano massacrare per garantire i privilegi della cassa forense (lo scandalo delle pensioni calcolate sugli ultimi 10 anni di reddito grida vendetta) e le prebende, dai servigi allo ius primae noctis.

che disgusto.

Da: Eventiformativiprofessionali28/11/2011 19:45:45
avvocatistabiliti@email.it

Da: x Re Lear28/11/2011 19:46:46
il sole24ore ha trasmesso la diretta video, perlomeno nella giornata di ieri (il congresso c'è stato anche sabato), però c'era la diretta streaming, una volta finito il congresso il video è sparito dalla finestra.

Prova a dare uno sguardo, magari sul sito dell'OUA hanno messo qualche spezzone.

Da: Re Lear28/11/2011 19:48:19
per lillovero e per tutti

guarda come i vecchi tentano di ingraziarsi i giovani avvocati gettandogli un osso e illudendoli mentre gli rubano la pensione....mettticelo questo su facebook:

http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/840/Mozione%20congresso.pdf

Da: PER AVVOCATI STABILITI28/11/2011 19:53:37
CHE TIPO DI EVENTI FORMATIVI FATE? POTETE DIRE DI PIU'?

Da: lillovero28/11/2011 19:55:23
ho letto il "manifesto fiorentino".

toni troppo morbidi e sottomessi e nulla si dice dello squallore dei culi flaccidi che appestano la professione con prepotenze, prebende e favoritismi verso figli, figliocci e prostitute varie. si accenna, si lascia intravedere, ma fino a quando si andrà avanti con questa ossequiosa sottomissione non ci sarà progresso.

Da: Vostra unica salvezza28/11/2011 19:57:33

Da: Vostra unica salvezza28/11/2011 19:57:50
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONCORSO (scad. 11 novembre 2011)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2011

(GU n. 59 del 26-7-2011 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato;

il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto;

la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);

l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale;

la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;

la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense;

il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2011 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 2

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

13 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);

14 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);

15 dicembre 2011: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

Art. 4

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l' 11 novembre 2011, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (23 novembre 2011) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerar si osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 6

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180. Roma, 14 luglio 2011.


Da: Vostra unica salvezza28/11/2011 19:58:09
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONCORSO (scad. 11 novembre 2011)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2011

(GU n. 59 del 26-7-2011 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato;

il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto;

la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);

l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale;

la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;

la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense;

il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2011 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 2

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

13 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);

14 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);

15 dicembre 2011: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

Art. 4

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l' 11 novembre 2011, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (23 novembre 2011) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerar si osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 6

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180. Roma, 14 luglio 2011.


Da: Vostra unica salvezza28/11/2011 19:58:27
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONCORSO (scad. 11 novembre 2011)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2011

(GU n. 59 del 26-7-2011 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato;

il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto;

la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);

l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale;

la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;

la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense;

il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2011 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 2

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

13 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);

14 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);

15 dicembre 2011: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

Art. 4

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l' 11 novembre 2011, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (23 novembre 2011) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerar si osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 6

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180. Roma, 14 luglio 2011.


Da: MESSAGGIO PER TUTTI GLI AVVOCATICCHI PARAFANGARI28/11/2011 20:00:44
TACI sfigato avvocaticchio che non avrà la pensione grazie a 4 vecchi che difende....e poi aria di crisi per voi parafangari da due soldi avvocaticchi azzeccagarbugli le fatture languono....i requisiti stringenti li metterà la procura della repubblica quando si deciderà ad andare a guardare i compiti di tutti gli avvocati abilitati al sud ai bei tempi degli anni ruggenti del turismo forense nostrano con orde di praticanti del nord e di Roma che emigravano al sud e il caldo sole ed il meraviglioso mare del nostro meridione li rendeva tutti Carnelutti con promozioni al 96% che strano....
Adesso per gli ordini sono cazzi amari...la vendetta politica è già stata in parte consumata ma il bello deve ancora venire....a luglio avete bloccato le riforme con i ricatti alla Camera....e mo so' cazzi amari berlusconi non perdona....si ricorda tutto e segna....e poi il conto arriva anche perchè una nota agenzia che fornisce servizi per la Spagna gli organizza le sedi e la propagnada di partito a livello locale!!!!Ahia!!!! Il Pd....bersani vi detesta perchè gli avete fiaccato le sue lenzuolate di liberalizzazioni e poi vi detesta perchè non lo votate....Monti è favorevole a liberalizzare....la Bce poi basta leggere la lettera, la Commissione UE....la lettera di Olly Rehn  è chiarissima....poi l'art 3 del decreto sviluppo....ahia! Riforma degli ordini con DPR in 12 mesi! OHI! OHI! E la procedura di preinfrazione contro l'italia a causa dei COA.....rotoleranno teste di vecchi bavosi!!!
Insomma sono cavoli amari per voi corporativisti, veterofascisti e anti mercato che non siete altro...e  questa volta l'avete fatta proprio fuori dal vasetto....e intanto noi ci stiamo iscrivendo tranquilli e la Spagna continua ancora e voi merde zitti e a catena....anzi a parafango anche se ormai con le assicurazioni fate pochi soldi....quindi non vi resta che pulire i cessi dei tribunali con la toga!!!! Ahhahahahaahahahahah!!!!
NB: oppure potete pulire i cessi dei grandi studi-società anche stranieri che nasceranno come funghi grazie ai soldi dei soci non professionisti e di capitale che fungeranno da finanziatori di studi composti anche da professionisti di altro statto UE.....in pratica SIETE FINITI NASCONDETEVI VETEROFASCISTI DIFENSORI DI UN PICCOLO MONDO ANTICO, PROVINCIALE E DIALETTALE CHE ANCHE LO STESSO SCRITTORE FOGAZZARO OGGI RIPUDIEREBBE!

Da: Italoabogado Asino non tutti28/11/2011 20:01:06
Zitti somarelli! Basta ragliare! A studiare!

Da: per gli avvocaticchi da 4 soldi che scrivono28/11/2011 20:02:31
sarete cancellati tutti dagli albi avvocaticchi che fatturate due lire siete finiti Berlusconi è molto incazzato con voi a luglio l'avete fatta fuori dal vasetto....lui segna tutto e si vendica a freddo!!!! Siete finiti, siete al declino....non avete quasi più clienti....siete degli ZOMBIE!!!!!

Da: avvocatucoli parafangari28/11/2011 20:03:57
andate a sbucciare i pomodori in Libia!!!! Siete finiti sul viale del tramonto niente clienti, niente cause...solo l'affitto dello studio!!! la fine è vicina...GAME OVER!!! Addio!!! Una volta vi avrebbero fatto una legge ad hoc per mettervi tutti in cassa integrazione ormai nemmeno questo si può fare con la crisi...non vi resta che lavare i piatti alle mense della caritas in cambio di un letto ed un pasto caldo!!!! FALLITI!!!!!!

Da: AVVOCATI SUL VIALE DEL TRAMONTO28/11/2011 20:04:59
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-26/decreto-liberalizzazioni-professionisti-minacciano-134359.shtml?uuid=AamMOsOE

Da: PANNOLATI CHE ILLUDONO I GIOVANI AVVOCATI28/11/2011 20:06:17
CARI GIOVANI AVVOCATI POCO SVEGLI CHE CI INSULTATE TANTO LEGGETE QUI DI SEGUITO COME VI ILLUDONO GETTANDOVI UN OSSO MENTRE VI RUBANO LA PENSIONE....E VOI CHE FATE PENSATE A PRENDERVELA CON NOI.....

http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/840/Mozione%20congresso.

Da: Raptor28/11/2011 20:08:51
Silenzio italoidiota!!! Torna a farti seghe sui siti trans!!!Aahhahahah!!!

Da: NOSTABILITO28/11/2011 20:09:56
LASCIATE PERDERE E'UNA VITA DI INFERNO DOVETE DOCUMENTARE PER III ANNI DI ESERCITARE CONTINUATIVAMENTE IN SPAGNA E DOPO III anni per essere integrati dovete dimostrare analogamente di aver esercitato in modo CONTINUATIVO IN ITALIA!
Conclusione:CHI VE LO FA FARE???????????????

Da: Raptor28/11/2011 20:12:25
comincia tu a levare il disturbo!!!!!!

Da: per gli avvocaticchi da 4 soldi che scrivono28/11/2011 20:14:46
sarete cancellati tutti dagli albi avvocaticchi che fatturate due lire siete finiti Berlusconi è molto incazzato con voi a luglio l'avete fatta fuori dal vasetto....lui segna tutto e si vendica a freddo!!!! Siete finiti, siete al declino....non avete quasi più clienti....siete degli ZOMBIE!!!!!

Da: NOSTABILITO28/11/2011 20:34:33
LASCIATE PERDERE E'UNA VITA DI INFERNO DOVETE DOCUMENTARE PER III ANNI DI ESERCITARE CONTINUATIVAMENTE IN SPAGNA E DOPO III anni per essere integrati dovete dimostrare analogamente di aver esercitato in modo CONTINUATIVO IN ITALIA!
Conclusione:CHI VE LO FA FARE???????????????

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