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Esame avvocato Spagna
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Da: liberi13/08/2011 20:23:45
1. Fermo restando l'esame di stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regola mentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli nazionali e il ministero dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale (o specialistica);

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il governo è delegato ad emanare una legge che introduca nell'ordinamento una società ad hoc fondata sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che consenta l'esercizio delle professioni in forma aggregata e multi disciplinare.

Tale società avrà la denominazione di «società di lavoro professionale» (s.l.p.) e, ferme restando ulteriori specificità relative alle diverse professioni da regolare nei rispettivi ordinamenti professionali, dovrà fondarsi sui seguenti criteri direttivi:

1. la società è fondata sul lavoro intellettuale, indispensabile per la costituzione e per l'esercizio; la prestazione d'opera intellettuale dei soci professionisti rappresenta l'elemento organizzativo della società e, per sua natura giuridica che discende dall'art. 33, comma 5, Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d'opera «professionale» o prestazione di lavoro «professionale»;

2. la società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie;

3. tutela del lavoro intellettuale dei soci;

4. tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;

5. rilevanza giuridica dello studio professionale, anche ai fini della sua cedibilità;

6. personalità giuridica della società;

7. tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;

8. apertura alle società multiprofessionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti coinvolti;

9. personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società;

10. compatibilmente con talune specificità degli ordinamenti di ogni professione, apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione minoritaria a utili e voto;

11. oggetto sociale principale individuato nell'esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non imprenditoriale della società;

12. l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società;

13. nel caso vi siano conferimenti di mezzi, la remunerazione, in termini di distribuzione dell'utile, è distinta da quella del lavoro intellettuale, con decisa prevalenza della remunerazione a favore del secondo, e con modalità distinte da definire nello statuto.

Le società di lavoro professionale verranno iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16 dlgs n. 96/2001 e in un'apposita sezione dell'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Da: tutto uguale13/08/2011 20:33:47
"Fermo restando l'esame di stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regola mentate" cioè avvocati esclusi.

Da: liberi13/08/2011 20:40:43
infatti.....ma "basta leggere" forse ha letto qualc.altro!!aspettiamo la mezzanotte e il testo ufficiale sulla gazzetta...ma le speranze sono pari a zero!!!ci hanno coglionato l'ennesima volta !!

Da: qualcuno può spiegarmi cosa significa che13/08/2011 21:20:29
l'accesso alla professione è libero?

Da: LAVORO....ocasione13/08/2011 22:00:06
occasione di lavoro per aspiranti abogados. N. 1 posto per donatore di sperma per inseminare le giumente. E' richiesta ottima manualità.

Da: per qualcuno mi spieghi....13/08/2011 22:57:47
si è libera dora in avanti chiunque potrà fare l'avvocato

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: !!!13/08/2011 23:56:15
"DORA in avanti"...ma vai a cagare idiota!!! impara a scrivere in italiano

Da: mighelone13/08/2011 23:59:03
x!!. Forse è per quello che vuole fare l'esame in spagna e/o elemosina la liberalizzazione.

Da: Basta leggere14/08/2011 00:23:57
lo dicevo in senso ironico, ovviamente.

Da: liberalizzazioni...14/08/2011 10:19:42
ossia tutto come prima!!!

Da: e voi volete fare l''avvocato???????14/08/2011 12:35:39
ma se non sapete neppure come va il mondo!!!!!
che speravate....meglio copsì eviterete di fare danni a dei poveri clienti.

nella vita non c'è solo la teoria......ciao dottori magistrali

Da: liberi14/08/2011 12:39:41
http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/2011-estate-sintesi-novita-abc-vademecum/7727/

Liberalizzazione delle professioni e dei servizi pubblici

Su questo versante sono aboliti gli esami di stato per lo svolgimento della profesione di dottore commercialista ed avvocato e sono aboliti i minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini. Sul punto credo che questo sia una grave perdità per il livello di professionalità che si potrà registrare in entrambi i settori e ritegno sia determinante mantenere un livello di classificazione distinta tra coloro che hanno raggiunto conseguito l'abilitazione dopo il tirocinio e l'esame di stato e coloro che non lo hanno fatto. Positiva invece la misura che permette di abbassare i minimi tariffari che di fatto viziavano le dinamiche concorrenziali del mercato nonché la possibilità di effettuare pubblicità comparative come già avveniva da qualche anno con gli spot televisivi delle multinazionali.

Da: ???14/08/2011 12:50:38
a me non risulta

Da: x e voi volete fare l''''avvocato???????14/08/2011 12:55:25
ciao loser

Da: tutti14/08/2011 13:24:17
avvai mai più esame

Da: veramnente14/08/2011 13:45:15
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2011/DL.12agosto.1924.pdf

Da: lillovero14/08/2011 15:23:39
non cambierà niente in pratica. in teoria faranno un po' di paura ai vecchi professiniostiche minacciano il governo.
però non preoccupatevi, fra due anni questo governo andrà a casa (ora è metematico, hanno impoverito anche chi li vota) e poi ci sarà BERSANI, lo spauracchio con le sue lenzuolate.
che paedse ridicolo, l'italia, dove le liberalizzazioni devono farle i comunisti perchè i cosiddetti liberali sono solo dei cialtroni incapaci....
voglio solo sottolineare che si ribadisce ancora una volta che non sono possibili discriminaizoni basate sulla nazionalità e il cnf, solo pochi mesifa, ribadendo quanto già detto in un verbale di coa di udine da consigliere evidentemente ignoranti dei principi cardine del diritto dice che "per l'italiano l'esame bla bla".
ma volete liberarvi di questi ignoranti?
dio mio...

Da: ottimo14/08/2011 16:06:42
E già Alpa dice  che le nuove disposizioni ( che gli vanno bene) andranno raccordate con la riforma forense in discussione.
Good by malinconia.

Da: Isabella1114/08/2011 16:25:58
Per "liberi" - post odierno delle ore 13.39
L' ho letto anch'io, ma sul testo ufficiale del decreto non mi pare si dica la stessa cosa.
Continuo a non capire come si concilia "fermo restando l'esame di stato" con il "libero accesso alla professione"!
O sono totalmente fusa io (tutto e' possibile) o il testo e' volutamente equivoco e fumoso..
C'e' qualcuno con le idee più chiare? " liberi" in particolare...
Grazie

Da: cocorito14/08/2011 16:26:48
x gli aspiranti avvocati.

Questo governo ci prende tutti per il c.....lo!

Tremonti dice: "l'accesso alla professione forense dovrà essere libero".
Dica il Ministro come può essere libero l'accesso se l'esame di avvocato è una grande farsa ed ogni anno passa sempre e solo chi deve passare?

Da: Stefano da Venezia14/08/2011 18:15:20
l solo splende!Per tutti quelli che si definiscono professionisti.
Leggete bene l'art. 3, comma 5!tutto!
E' espresso il principio, dovere, di riconoscimento/accorpamento dei professionisti agli ordini di appartenenza sulla scorta dei valori tutelati dalla legge.
E' bene che i membri dell'organo che rigetterà le istanze di professionisti o, nello specifico, di avvocati stranieri firmino in modo chiaro e leggibile il diniego!
Ordini, siete costretti a iscrivere poiché il valore di un avvocato o professionista formato in campo comunitario è superiore al valore del classico avvocato o professionista, conosciuto da tutti nel suo campiello ma sconosciuto al mondo. Avvocato costretto a difendere con i denti la sua terra erosa da conciliatori, assicuratori, commercialisti, mediatori...e a fare dichiarazioni dei redditi sempre più basse!
E' stato necessario un intervento europeo per capire quale fosse l'anello da eliminare!
Vecchia classe di avvocati dovrai metterti a lavorare anche nel campo ultranazionale!
Ossequi


Da: x stefano14/08/2011 18:29:45
potresti citarmi il punto, io proprio non lo trovo

Da: x stefano14/08/2011 18:31:39
ecco, questo è il 3.5, a te la parola

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per
iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto al cliente il livello della complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
16
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i

Da: x stefano14/08/2011 18:46:18
forse ti riferisci a questo punto?

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;

Da: Stefano da Venezia14/08/2011 19:02:23
"devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;

Hasta nunca

Da: Asperix14/08/2011 19:14:56
Sarebbe già tanto ammettessero il patrocinio illimitato

Da: tutti14/08/2011 19:17:06
col patrocinio illimitato possono sempre dire cosa ci interessa fargli superare l'esame?? può campare lo stesso con il patrocinio.!

Da: x stefano14/08/2011 19:19:39
è che i requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale ex direttiva 98/5  erano già chiari anche prima

Da: x stefano14/08/2011 19:50:12
non è che sei originario di massa? ritenendo che nel frattempo vi siate mossi, in tal caso ci crederei di più

Da: x tutti14/08/2011 20:13:31
dico la mia; la disposizione è interpretabile anche nel seguente senso: finchè resta l'esame di stato ( bla bla bla ) MA nei prossimi dodici mesi, gli ordinamenti professionali devono essere riformati in modo tale che l'accesso ai medesimi sia libero; poi non resta che stare a vedere che succede ma intanto, che ne pensate?

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;

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