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Esame avvocato Spagna
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Da: niente proroga22/08/2011 19:00:49
i coa hanno messo le mani avanti nel timore di una proroga. Per fortuna o sfortuna questo ditelo voi, la proroga è durata il tempo di far irritare un po' di istituzioni tra cui le nostre. Diciamo che la Spagna ci ha provato, come si dice dalel mie parti, ha buttato 4 x raccogleire 7. E' andata male.
Lo sanno pure loro che se pur come sgraditi ospiti alla fine obtorto collo devono iscrivere. Il resto sono chiacchiere da persone che non conoscono la materia ed appena uno di noi mette le palle sul tavolo, puntualmente viene iscritto. Il problema sono e rimangono i cacones o paurones, il primo titolo è romano il secondo milanese.Finchè c'è che quando gli dicono che non prendono la doamnda, invece di chiamare il 112, chiamano in Toscana che volete che succeda???

Da: per qualcuno22/08/2011 20:33:54
Siamo certi che la proroga non ci sarà?? possiamo mettere la parola fine definitivamente??

Da: ottimo23/08/2011 00:05:25
Parere personale: alla fine si risolverà con una soluzione salomonica.
Chi avrà la resolucion datata entro il 30 di ottobre, sarà dentro.
Se così non fosse, penso che comunque che avrà superato gli esami entro il 30 di ottobre sarà dentro.

Da: niente proroga23/08/2011 06:48:01
propendo per la seconda opzione. Anche se, la proroga è mal vita oltre che dagli avv spagnoli da tutta l'eu. Non dimentichiamo che, la proroga è stata "imposta" dalla ce. Poi, altra cosa importante, le istituzioni spagnole si  sono i  tutte affrettate a chiarire che un parere non ha valore, e che se ... ci sarà una proroga, la stessa dovrà essere necessariamente regolata con un Ley. Anche perchè, non avrebbe senso a questo punto il ricorso amministrativo che stanno organizzando gli studenti che non hanno terminato il corso di laurea in tempo. Perchè fare ricorso se il parere depennato avesse avuto un minimo valore. La cosa simpatica, che l'abogacia, dopo la gaff dell'ultimo punto sulla proroga per gli europei, si sono affrettati a depennarla il che significa che sul punto è intervenuto qualcuno o qualcosa di molto pesante che, a sua volta apre un altro scenario. Se,- ma non credo ci sarà una proroga-, il titolo in ambito eu e specie in Italia che valore avrà. Sarà criticabile con un neo-parere pro domo sua?

Da: xniente proroga23/08/2011 10:53:44
infatti, non può essere che chi ha la resolucion prima del 31 ottobre ha dei diritti acquisiti, poichè è presumibile che in due anni uno non riesca a terminare il corso di graduado. Se uno oggi chiede la resolucion, non la riceverà prima di gennaio e oltre.

Da: da Baldassar23/08/2011 11:21:50
Quanto andrete a leggere è un importante e autorevole parere espresso dai "SERVIZI GIURIDICI" del Consejo General de la ABOGACIA ESPANOLA, per chiarire una volta per tutte che la proroga c'è stata, per cui vi invito a leggere quanto segue, ricordandovi che non sono un agente e che non ho nessun interesse a divulgare notizie prive di fondamento.....vivo e lavoro presso uno studio di Abogados  di Madrid, quindi mi sono accertato bene prima di illudere la gente.........
"la nuova normativa di accesso alla professione di avvocato in spagna (ley 34/2006) che entrera' in vigore il prossimo 31 ottobre 2011, stabilisce, al punto iii° della disposizione transitoria unica, un ulteriore periodo di due anni (sempre rispetto alla data di entrata in vigore della riforma) per iscriversi in qualita' di avvocato, per coloro che siano in possesso della laurea in giurisprudenza (licenciadura en derecho o al grado).
Infatti la riforma per l'accesso alla professione di avvocato prevedeva fin dal momento della sua pubblicazione (2006) che al cittadino spagnolo che fosse stato in possesso della laurea in giurisprudenza (licenciadura en derecho o al grado) fosse concesso un ulteriore periodo di due anni per iscriversi in qualita' di avvocato senza che potessero essergli richiesti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla nuova disciplina.
In conseguenza di cio', e in virtu' dello status giuridico rivestito dai cittadini comunitari, viene chiarito che detta possibilita' e' sfruttabile anche dal cittadino che non sia di nazionalita' spagnola.
In effetti, per un cittadino comunitario il procedimento di omologazione non e' l'acquisizione di una "seconda" laurea in spagna ma l'attivazione degli effetti giuridici in territorio spagnolo di un titolo che gia' esiste; risulta, allora, chiaro che quel cittadino appartenente all'unione europea - qualora possieda la laurea in giurisprudenza entro la data del 31 ottobre 2011 - sara' ricompreso nella fattispecie descritta al punto iii° della disposizione transitoria unica della legge n.34/2006.
Ebbene e' proprio questo aspetto che e' stato ufficialmente chiarito dal consejo general de la abogacia espanola e cioe' - lo ribadiamo - chi alla data del 31 ottobre del 2011 sara' in possesso del titolo di licenciadura en derecho o al grado oppure si trovi in possesso di titolo a questi omologabile - da parte del ministerio de educacion (spagnolo), disporra' di un termine massimo di due anni per iscriversi ad un colegio de abogados qualsiasi senza che possa essere richiesto di ottemperare ai requisiti richiesti dalla legge n. 34/2006. parimenti importante e ovvio che rimane ferma, da un lato, la assoluta necessita' di ottenere - da parte del ministero dell'educazione spagnolo - la corrispondente omologazione del titolo di cui si e' in possesso con il corrispondente titolo ufficiale spagnolo necessario, e d'altro lato la necessita' di definire l'iscrizione entro la data ultima del 31 ottobre 2013, come avvocato senza che sia applicabilie il nuovo regime di accesso".

P:S per tutti i GUFFFFI che non vogliono che la via spagnola continui.....ah.ah.ah.eh.eh.............

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Da: Abogado23/08/2011 11:45:38
La via è terminata.

Da: ottimo23/08/2011 11:45:39
x da Baldassar.
Tutti parlano di questa interpretazione, di proroga , ma nessuno posta il link del CGAE.
Mah.

Da: Barabba23/08/2011 11:51:49
x Baldassar
Continua a fare il re magio perchè forse è meglio.....la via spagnola è finitaaaaaaaa, quella del CGAE è solo una loro interptretazione...
la volete capire una volte per tutte!!!!!

Da: niente proroga23/08/2011 12:18:20
il problema può essere rissunto in due punti: a) il primo è che, il titolo di cui sopra, se non già omologato in Spagna non è valido in sè, quindi non può essere paragonato alla licenza o al graduado. Venendo meno questo presupposto, decade ogni possibilità di proroga; b) ammesso ed assolutamente non concesso che tu abbia ragione...., ti presenti in Italia presso un coa che già ti vede peggio di un criminale di genocidio, con un titolo che si regge, forse e dipende, su una lettura di comodo da parte di chi vede sfumare un bussines, tu che dici, il coa che farà? 1 - di bacia e ti iscrive; 2 - ti sputa in faccia.
Infine, come mai, hanno -l'abogacia- tolto il punto che ci interessa?
Siete dei giuristi, provate a rispondere.

Da: xniente proroga23/08/2011 12:19:40
è chiaro hanno protestato.....

Da: niente proroga23/08/2011 12:22:28
ohhhhhhh!!! finalmente. Questo è il clima che attende chi sarà post proroga,

Da: ying23/08/2011 12:50:24
io invece chiederei al re mago (e non magio) di postare un link al diffuso parere della CGAE che lui ha trascritto e tradotto: tutti qui sappiamo lo spagnolo (chi non lo sa è bene che non si iscriva né ora né mai) e possiamo leggerlo in originale.
Per quanto attiene alla "depennatura" del parere, faccio presente che questa, almeno a ieriè avvenuta sul sito del coa delle Baleari, ma che il rescritto sui laureati ue continua a fare bella mostra di sé in altri siti di coa spagnoli, come quello de Las Palmas.   Il fatto che qualcuno nel postare il pdf abbia cancellato cinque righe non cambia il parere, visto che quello postato sul sito delle Baleari, è lostesso (stessa data) del precedente... non è stato insomma emesso dalla CGAE un parere uguale e contrario.
Per quanto attiene al fatto che poi questo parere non valga nulla e ci voglia una legge, io sarei più sfumato: se uno va ad un colegio e gli rifiutano l'iscrizione, sarà dura motivarla visto  che un oragno superiore, la CGAE, ha espresso parere contrario...
Sulle presunte resistenze che poi possono fare i coa ITaliani ex post, qui siamo alla fantascienza...   se qualcuno se ne stesse di fornte ad un'obiezione del genere, mi verrebbe davvero da parafrasare qualche post di Lillo...   è fuori di senno che un coa italiano possa sindacare la bontà dell'iscrizione ad un colegio spagnolo, se agli spagnoli sta bene...   poi, ripeto, alla fantasia e alla follia non c'è limite soprattutto con la calura agostana...

Da: x tutti23/08/2011 13:33:20
In primis diffidate dalle agenzie perchè come avrete capito tra poco dovranno cambiar attività e quindi molte cercano di vendere gli ultimi prodotti (purtroppo non in saldo!)

se proprio volete iscrivervi,visto che volete diventare avvocati, pretendete modifiche al contratto come ad esempio che a fronte del pagamento delle spese vive sostenute, il saldo sarà effettuato solo qualora la legge vi consenta di iscrivervi a un colegio in Spagna anche dopo ottobre 2011.

Da: ying23/08/2011 13:39:15
...certamente, e pretendete di versare *solo* le spese vive... non più di 200 euro, direi...     il saldo sólo cuando todo se aclare...    altrimenti fatevi tutto da voi, che non è difficile...  ma provateci, non si sa mai, al massimo avete buttato 150 euro...

Da: niente proroga23/08/2011 14:02:40
infatti, condivido il sunto degli ultimi interventi. Qui su di un parere presunto si sta scatenando una pubblicità pazzesca. Il vero è che, non ci credono manco loro.

Da: fai da te23/08/2011 14:08:06
a prescindere se ci sarà e come sarà la proroga, ma non vi pare strano che in diversi siti iniziano a pepennare proprio la questione eu.

Da: ying23/08/2011 14:48:22
indubbiamente è sintomatico...

Da: x fai da te23/08/2011 15:04:11
cioè?????
che fanno su certi siti??

Da: para todos amigos23/08/2011 15:15:40
SCUSATE RAGAZZI
OK CHE NON C'è NESSUNA PROROGA MA SOLO UN PARERE CHE APPARE E SCOMPARE! :-))

VORREI CHIEDERE MA SE UN TIZIO ITALIANO SUPERA LA PRUEBA DE APTITUD A SETTEMBRE 2011 O MAGARI FINISCE L'OMOLOGA A GENNAIO 2012 ANDRà CON LA VECCHIA O NUOVA NORMATIVA SPAGNOLA

MUCHAS GRACIAS

Da: fai da te23/08/2011 15:54:35
parere. come potete notare non c'è più riferimento alla questione comunitaria. Posso garantire che l'ho copiato pari pari, senza omissioni.
x para..., sì


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1
LA LEY DE ACCESO Y SU ENTRADA EN VIGOR.
PROBLEMAS DE INTERPRETACI"N DE LA DISPOSICI"N TRANSITORIA
La abogacía institucional, cumpliendo con su misión de colaborar en el mejor
funcionamiento de la administración de justicia y en la defensa de la profesión ha
apoyado históricamente la implantación de unos requisitos específicos para el ejercicio
profesional, fijándose para ello en el derecho comparado e interviniendo activamente
en la elaboración de la normativa que finalmente ha sido aprobada.
Por este motivo, desde el Consejo General de la Abogacía se considera muy positiva la
entrada en vigor de la nueva Ley de Acceso y se trabaja para facilitar su implantación y
el mejor servicio a colegiados y a ciudadanos, en colaboración con las administraciones
de Justicia y de Educación.
Marco normativo:
La Ley de Acceso - Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
abogado y procurador de los Tribunales - entrará en vigor el próximo 31 de octubre de
2011.
El objeto de dicha Ley es mejorar la capacitación de abogados y procuradores para lo
cual establece un sistema de excelencia que tiene tres pilares básicos:
- Realización de un curso formativo específico para adquirir un conjunto de
competencias profesionales específicas.
- Desarrollo de un periodo de prácticas externas.
- Realización de una evaluación de la aptitud profesional previa a la inscripción
en el correspondiente colegio profesional.
En desarrollo de esta Ley, recientemente se ha publicado el Real Decreto 775/2011, de 3
de junio, por el que se aprueba el Reglamento.
La Ley previene un régimen transitorio con tres supuestos en los que no serán exigibles
a los Licenciados en Derecho los nuevos requisitos establecidos legalmente.
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2
1º: Los que se encuentren incorporados a un Colegio de Abogados o
Procuradores (como ejercientes o no ejercientes) antes del 31 de octubre de
2011.
2º: Los que el 31 de octubre de 2011 no estén colegiados, pero lo hayan estado
como ejercientes o no ejercientes, durante un a±o antes de esa fecha (el plazo de
un a±o puede ser continuado o discontinuo de periodos que sumen uno). Estos
no tienen por qué estar colegiados el 31 de octubre de 2011, pero en ese caso,
cuando vayan a colegiarse deben hacerlo como ejercientes y no tener sanción
disciplinaria.
3º: Los que, estando en posesión del título universitario de licenciado o de grado
en Derecho, no estén colegiados ni lo hayan estado nunca, pero se colegien en el
plazo de dos a±os desde la entrada en vigor de la Ley, como ejercientes o no
ejercientes, es decir, antes del 31 de octubre de 2013.
A la luz de esta disposición, surgen numerosas cuestiones, que requieren de una
respuesta uniforme. A continuación se rese±an las más relevantes de entre las que se
reciben a diario en los Colegios de Abogados y en el Consejo, en la confianza de que su
respuesta en este formato facilite la labor de información y difusión que todos tenemos
encomendada.
Preguntas y respuestas más frecuentes:
PREGUNTA: Si ya estoy colegiado, ¿debo superar el nuevo sistema de acceso a la
Abogacía?
RESPUESTA: No. El primer apartado de la DT ºnica de la Ley excluye de esa obligación
a quienes el 31 de octubre de 2011 se encuentren colegiados como ejercientes o no
ejercientes.
PREGUNTA: Si estuve colegiado en su momento pero no lo estoy ahora, ¿debo superar
el sistema de acceso a la Abogacía?
RESPUESTA: Depende, si tu tiempo de colegiación no llegó al a±o, sí te son exigibles
los nuevos requisitos. Pero si estuviste colegiado durante, al menor, un a±o, no.
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PREGUNTA: El tiempo de un a±o de colegiación, ¿debe computarse de forma
continuada?
RESPUESTA: No necesariamente, puede ser un a±o continuo o periodos discontinuos
que sumen el total de un a±o.
PREGUNTA: Si estuve colegiado durante un a±o antes del 31 de octubre de 2011, no
estoy colegiado en la actualidad, y deseo reincorporarme al Colegio, ¿debo hacerlo
como ejerciente o como no ejerciente?.
RESPUESTA: Debes hacerlo como ejerciente, y no haber causado baja por sanción
disciplinaria. Es obligatorio, además, que lo hagas en el Colegio en el que tengas tu
domicilio profesional ºnico o principal.
PREGUNTA: Si poseo el título de Licenciado el 31 de octubre de 2011, pero no he
estado colegiado nunca, ¿hasta que fecha tengo de plazo para colegiarme sin tener que
cumplir los nuevos requisitos legales?
RESPUESTA: Tienes plazo hasta el 31 de octubre de 2013 para incorporarte, como
ejerciente o no ejerciente, al Colegio que te corresponda.
PREGUNTA: Si poseo el título de Licenciado el 31 de octubre de 2011 y me colegio
antes del 31 de octubre de 2013, ¿tengo que estar colegiado un tiempo mínimo para que
no se me exijan los nuevos requisitos legales?
RESPUESTA: La Ley no precisa esta cuestión, pero puede extraerse de ella que es
exigible una permanencia en la colegiación de un a±o. Así, para quienes ostenten la
titulación y estuvieron colegiados en el pasado pero no en el momento de entrada en
vigor de la Ley, se exige un a±o de colegiación.
Este plazo opera como referencia y término de comparación válido, siendo el plazo
fijado por el legislador para considerar equiparable la situación de antiguos colegiados -
sin sistema de acceso- a los futuros Abogados -con sistema de acceso-.
Se insiste en que este concreto extremo no se encuentra regulado en la Ley y que esta
respuesta es una cuestión meramente interpretativa.
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4
PREGUNTA: Si alguien se colegia como no ejerciente, ¿debe hacerlo también en el
Colegio en el que tenga su domicilio ºnico o principal?
RESPUESTA: La exigencia de estar inscrito en el Colegio en el que uno tenga su
domicilio ºnico o principal está dirigida a los abogados ejercientes, pero no a los no
ejercientes. No obstante, sin ser obligatorio, lo deseable es que cada uno esté colegiado
en el Colegio de su adscripción territorial, y ello para garantizar el mejor
funcionamiento de la vida colegial y la participación de sus miembros en las decisiones
que se adopten.
No parece tener mucho sentido que una persona que viva, por ejemplo, en Galicia, se
colegie como no ejerciente en cualquiera de los colegios de Andalucía; ello genera todo
tipo de problemas.
Madrid, 27 de julio de 2011

Da: ULTIM''ORA !!!!23/08/2011 17:34:38
la cacca puzza

Da: xfai da te23/08/2011 17:48:27
di proroga non si parla proprio

Da: Megg23/08/2011 18:26:35
cose da pazzi
io almeno sono andata ala mare, voi qui tutto agosto a discettare di norme fantagiuridiche e a minacciare ancora di arricchirsi a spese dei coa

Per ora si sono arricchite solo le agenzie.......

Da: thunder23/08/2011 19:44:39
ero oggi presso un ordine, la segretaria addetta allo sportello mi ha detto che molte persone telefonano chiedendo se l'ordine iscrive, lamentando il fatto che altrove non hanno ricevuto la domanda.

Dopo il turismo per il titolo, anche il turismo per iscriversi?

Da: fai da te23/08/2011 20:06:36
purtroppo hai detto una cosa vera. Siamo punto e accapo. Il cacones o paurones impera. Non prendono la domanda, torni con testimoni e fai una bella denuncia.

Da: unione europea ue23/08/2011 20:16:33
andate a lavurar cacones che non siete altro...vergognatevi inetti incapaci, andate a vendere il pesce nelle vostre squallide piazze..balordi...hahahahahahahahahahahahaha

Da: 23/08/2011 21:49:02
fai da te ha la denuncia facile.
E poi, anche ammesso che (ma è tutto da dimostrare) tu abbia poi  ragione, mi dici in seguito come cavolo fai ad esercitare dopo aver "denunciato" il tuo ordine?????? Deriso e sbeffeggiato da tutti gli avvocati, inviso agli stessi giudici (ed è già un po' così).
Santa ingenuità. E occhio al capitombolo... 

Da: ottimo24/08/2011 00:37:44
x unione europea, una domanda seria.
Se telefono al 118 dalla Spagna , serve il prefisso??

Da: sperelli24/08/2011 00:58:17
Provate a mandare l'istanza di iscrizione con raccomandata ar e vediamo se "non la ricevono"....

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


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