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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 17/12/2012 23:11:20

@ ramirezz

no, se sei stabilito in altro paese membro.
Ti fanno a pezzettini se sei iscritto in Spagna ed eserciti in Spagna.
L'obbligo di pagare la previdenza sorge nel luogo dove eserciti e non si pretende la doppia contribuzione.
anzi, qualcuno si pose un dubbio circa gli anni pagati in doppia modalità...ossia se erano cumulabili.
la norma europea è norma sovranazionale in ogni Stato, non solo in Italia.
Ramirez...prima di scrivere e spaventare i colleghi informarsi non guasta.

Da: common law 17/12/2012 23:41:58

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 12 giugno del 2012, cause riunite C-611/10, ricorda che ''il diritto dell'Unione Europea mira in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne''

"Va sottolineato. che la disciplina dell'art 14 cit è stata abrogata dall'art. 90 del Regolamento CE n. 883/04 e sostituita dall'art. 13 del citato Regolamento ove al comma 2 è stabilito che "la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività".

Da quanto esposto, si rileva che l'art. 13 del Regolamento CE n. 883/04, nel disciplinare l'ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, ha confermato per l'individuazione della normativa applicabile il criterio della residenza, aggiungendo l'ulteriore requisito relativo alla circostanza che il professionista svolga nello stato di residenza "una parte sostanziale della sua attività". Sulla base della citata normativa, il criterio fondamentale , non è tanto quello della residenza ma quello del centro di interessi della attività....(omissis)...Ritiene il giudice che la interpretazione conforme ai principi espressi dalla disciplina comunitaria riportata impone di escludere la doppia iscrizione e di favorire invece la iscrizione nella Cassa Previdenziale individuata sulla base del "centro di interessi" che non va individuato solo con riferimento alla entità del reddito e alle eventuali oscillazioni , ma alla parte sostanziale della attività del professionista nella quale rientra, oltre al reddito, anche la presenza di uno studio professionale attivo e la stessa scelta che il professionista ha fatto di individuare sin dal 2001 nella Cassa Tedesca l'istituto previdenziale eletto . Su tale scelta non può influire di anno in anno il reddito che è un elemento variabile, soprattutto per un libero professionista e dipende da fattori variabili ( volume di affari, valore delle controversie,ecc) e non è sintomatico invece della esistenza di una attività sostanziale che dipende da indici di valutazione stabili quali sono il luogo dove si trova la famiglia, dove ha sede lo studio professionale, dove ha sede la Cassa di Previdenza eletta."

Trib. di Brindisi sez. lavoro sent. 20.10.2011

Da: lii03 18/12/2012 00:21:15
Basta così, oppure dobbiamo pubblicare il parere della commissione europea?, lo chiedo perché, se bisogna, la devo cercare...

Da: lillovero disgustato18/12/2012 00:27:42
e cerca 'sto parere, gran merda pigra che non sei altro

Da: Ramirezz18/12/2012 07:20:14
non mi trovo in disaccordo con quanto dici e non potrei esserlo data la disciplina europea che mira a prevenire simili contrasti per lavoratori in ambito ue.
Qui però il discorso è più complicato in ambito degli ajena:
se si è iscritti in Spagna bisogna per prima cosa rispettare la normativa di questo stato, altrimenti sappiamo che è come una miccia che è collegata e che ci segue fino in Italia visto che siamo stabiliti ma su base del titolo di abogado.
quindi, anche se qui ci riempiamo di belle parole, sappiamo tutti, e tutti noi in propria paghiamo la mutualidad, e sappiamo che qualora interrompessimo il pagamento ci arriverebbe un avviso dal colegio a cui seguirebbe la sospensione dallo stesso se non si riprende nel pagamento, con buona pace del regolamento comunitario che impone il pagamento solo nello stato in cui si esercita.
se avviene sospensione il colegio lo comunica al coa italoano dove siamo iscritti (lo conosce perché l'ordine italiano ha comunicato allo spagnolo dello stabilimento come per legge) ed a quel punto la sospensione avviene per forza perché viene meno il titolo, l'unico titolo che si possiede, ed immagino che si aprirà anche un procedimento disciplinare visto quanto ci vogliono bene.
ora in questo forum si dice di tutto, ma trovatemi uno che non paga la mutualidad come lascia intendere common law.
basta chiacchiere, gli ajena lavorano in Italia con un titolo per cui eludono la normativa fiscale spagnola, non hanno nemmeno il domicilio fiscale nello stato di origine, addirittura ci si può iscrivere via posta dall'Italia senza mai diversi recare a Madrid che poi ti spedisce tutto a casa!!! un po' come per chi ha fatto gli esami dell'omologazione da casa dai, tanto son gli stessi soggetti e di simil livello

Da: abt18/12/2012 07:55:42
la cosa drammatica di questo forum e non dico altro, sta nel fatto che non è possibile un dialogo civile. Chiunque non dice ciò che si vuole sentire è un agggiente o simile. Io con tutta onestà non sono molto addentrato alla questione,  però a rigor di logica quello che dice il collega Ramirezz "appare non manifestamente infondato".
Ciò detto, sarebbe possibile scrollarsi di dosso un po' di quel modo di fare da forum in favore di un sano modo di dialogare?
Sapete cambiare il regime fiscale in Spagna è nulla in confronto a quello che potrebbe avvenire se Ramirezz suo malgrado avesse ragione.
Atentamente  

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Da: Ramirezz18/12/2012 07:59:13
aggiungo e chiudo:
è presupposto per l'iscrizione come ajena avere un contratto di lavoro, e conseguenti tutele e versamenti che discendono da esso, indipendentemente da cosa facciate o non facciate realmente in Spagna.
sarebbe stato aderente alla legge avere il contratto, pagare i contributi per i mesi in cui uno non è stabilito e poi segnalare al colegio la sospensione dei pagamenti perché stabiliti in altro paese dove si verseranno i contributi.
è ostica, però avrebbero almeno evitato di mettere nel mezzo degli avv ordinari con dichiarazioni che di fatto permettono l'elusione della normativa.
ognuno rimanga pure delle sue idee, il tempo è galantuomo.
ps: c'è gente nemmeno stabilita in ajena, nel frattempo sono lavoratori a nero in Spagna, a questo qualcuno non provoca almeno un tentennamento?

Da: x tutti18/12/2012 08:15:59
ho letto l'interessante discussione e non mi sembra si sia posto il problema dal punto di vista della legittimità di iscrizione ajena, infatti il parere che cerchi lii03 dice quello, legittima gli ajena e ripete che la questione fiscale è un aspetto tutto interno e di competenza dello stato spagnolo.
Il collega Ramirezz pone un interrogativo non secondario, qualora lo stato spagnolo scopra i mancati versamenti e la vicenda saltasse fuori in italia per noti motivi, la categoria degli abogados sarebbe di nuovo colpita, è una questione di opportunità, in sincerità Ramirezz lo dice che non gli importa molto di voi come singole persone e dei problemi che avrete o non avrete, ma vi chiede di controllare le vostre situazioni perchè ci andremmo di mezzo tutti quanti qualora accadesse quanto detto, che anche io in tutta umiltà non ritengo manifestamente infondato.

Da: @ramirez18/12/2012 08:27:01
L'unico modo per superare il problema è la integrazione.
Pare che si tratti di parola da non dire. Perche'?
Possibile che tra tutti gli avvocati europei - che conoscono a  menadito il contenuto della prima facciata del loro passaporto, ma che usano la carta di identità per i loro raid nel Ticino- nessuno abbia scelto, o scelga, di essere anche iscritto all'albo ordinario in Italia?
Il senso di Giustizia e la dignità degli avvocati europei (quelli che forse sono andati a mettere qualche x in Spagna) è talmente alto, che mai accetteranno di far parte di un Ordine italiano perchè si tratta di ordine e Paese disonesti e corrotti.
E' solo per questo che non si parla della integrazione ma solo dello stabilimento. Giusto?
Dobbiamo aspettare ancora 18-20 mesi per leggere dotte dissertazioni sul diritto ad essere integrati e sulle chiare norme sul punto? Oppure assisteremo alla coerente scelta di rimanere avvocati europei senza integrazione, perchè la integrazione non serve?

Da: lii03 18/12/2012 09:23:28
Siamo al solito, il troll anche a fronte di dirimenti ed esaustive spiegazioni, ripete le stesse sciocchezze, mischiando punti di vista diversi. La normativa di libero commercio e di servizi e disciplinato molto chiaramente nell'unione europea, non ultimo in modo estremamente chiaro dal trattato di Lisbona.
Le direttive e il loro recepimento sono molto chiare, le imposte si pagano in base al reddito, in cui è previsto un minimo esente, in base a dove si stabilisce la sede fiscale.
Se il troll, che cambia più nomi e che probabilmente è sempre lo stesso non lo vuole capire, fatti suoi.

Da: a proposito di troll18/12/2012 09:34:39
i recenti procedimenti giudiziari di dominio pubblico, infatti, confermano esattamente ciò che sostiene il valente cacciatore di troll : le tasse si pagano in base a dove si stabilisce la sede fiscale e le istituzioni italiane seguono pedissequamente tali principi.
Vero che è così?
ah ah.
E chi sarebbe il troll?
Ah, dimenticavo, ci sono le direttive ed il trattato di Lisbona e noi dobbiamo applicare solo la legge e diffidare di chi parla a vanvera perchè non la conosce.
A quando la integrazione?
Dell'Italia alle direttive, ovviamente. E di chi altro?

Da: lii03 18/12/2012 09:41:54
Scusa ma l'unione europea ti sta stretta?

Da: x lii0318/12/2012 09:42:23
niete sei de coccio come si dice qui a roma, è un discorso di contribuzione assistenziale e previdenziale, non di tassazione sulla base del lavoro svolto, vabbè non ci arrivi proprio, non è colpa tua.
Io non sono Ramirezz, ma mi vergogno che la discussione abbia come controparte gente come te che sbraita solamente di cose che nemmeno conosce.

Da: rosto18/12/2012 09:50:03
D'altronde in un forum popolato da imbrattatos non è che ci si possa attendere chissá quale livello di comprensione delle questioni poste.....

Da: lii03 18/12/2012 09:51:58
Mah, forse non capisco il discorso, la contribuzione assistenziale e previdenziale è regolato dalle leggi e da trattati e convenzione se trattasi di più nazioni. Questioni sul punto vi sono e riguardano anche grosse compagnie, tipo aereotrasporti o commercio on line. La giurisprudenza nel merito è un diritto vivente che si aggiorna costantemente sul singolo problema  a mano a mano che si presenta-no, la mia impressione è che si vuole strumentalizzare una questione per poi tirare la frecciatina gratuita!!!

Da: lii03 18/12/2012 10:01:27
la questione assistenziale previdenziale è legata al tipo di impostazione si dà l'impresa, per cui i fatti sono collegati e complessi, basta guardare la questione previdenziale dell'aereoflotta Ryanair, che poi lo scrivente abbia pensato la contribuzione e invece abbia scritto imposta, poco cambia, il tema era giusto, la parola era sbagliata.

Da: x tutti18/12/2012 10:40:43
In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

    i siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate
    gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
    le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

    non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
    non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
    non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.



Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'Irpef se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In linea generale sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani, come ad esempio l'Inps, preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.



Pertanto, il pensionato che risiede all'estero può chiedere all'Inps l'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

In linea generale i soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

Il modello deve contenere: l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale; la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell'imposta; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta. Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza informale.

Gli interessati possono inoltre chiedere l'applicazione diretta della Convenzione al sostituto d'imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86 del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d'imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l'Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata, un apposito modello (mod. EP-I/1) attestante la residenza fiscale estera, vidimato dalla competente Autorità straniera.

Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dai diversi Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, le quali prevedono espressamente la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario.

Da: x tutti18/12/2012 10:46:59
certo che una ricerchina su internet è troppo lunga...
comunque, se vi dico valentino rossi a voi cosa viene in mente?
le tasse si pagano dove si produce reddito alla fine...
potete anche mettervi la residenza in spagna, ma se lavorate e vivete qua al primo accertamento siete fregati...
chi è il pirla che ha detto che basta mettere la sede all'estero e il gioco è fatto? ma leggersi due cose su internet è troppo difficile?
amico, o sei un agente o sei alquanto disinformato, ma chissà perchè penso più alla prima...
per dirla tutta io ho la cuenta propria in spagna, ma tutti quelli che hanno aperto in cuenta ajena non hanno mai avuto il minimo problema e non credo nemmeno l'avranno.
quindi piantatela di fare gli agenti che minacciano di pericoli incredibili se non si apre in cuenta propria in spagna.

Da: x x tutti18/12/2012 10:50:37
eccone un altro che dovrebbe studiarsi il diritto tributario.
nessuno ha detto che sbagliate a pagare le tasse in Italia come liberi professionisti, qui si sta parlando d'altro, ma ripeterlo sarebbe un insulto all'intelligenza di chi legge

Da: il parere18/12/2012 10:55:29
il parere di cui qualcuno ha parlato si è limitato a dire che la figura del cuenta ajena è possibile e che la questione fiscale è una cosa che è di competenza esclusiva dello stato spagnolo.
Capisco le problematiche tracciate in altri interventi, certezza o non certezza, è demandato ad ognuno di noi operare finchè non ci si debba trovare in certi casini.

Da: ...18/12/2012 10:58:50
tutti sanno che l'iscrizione più corretta è quella per conto proprio... non raccontiamoci frottole! chi si iscrive (solo a madrid tra l'altro) por cuenta ajena lo fa solo per risparmiare soldi... e ne accetta anche il rischio!

Da: x tutti18/12/2012 11:02:22
si sta parlano proprio di questo esimio.
se non producete reddito in spagna non ha molto senso iscriversi per cuenta propria.
ripeto: il reddito si paga a seconda di dove si produce reddito e dove si ha l'effettiva residenza.
se qualcuno realmente vivesse in spagna e avesse realmente del lavoro allora un pò può giocarsela, ma per la maggioranza degli abogados vale la prima ipotesi.
poi, se uno vuol iscriversi per cuenta propria sicuramente non avrà problemi, ma ai fini fiscali non conta.
altrimenti di cosa staremmo parlando caro? illuminami pure in diritto fiscale...

Da: x tutti18/12/2012 11:06:20
ultima cosa: conosco decine di abogados iscritti per cuenta ajena e nessuno ha mai avuto problemi (e siamo quasi a tre anni dalla loro iscrizione), e d'altronde è previsto dalla legge spagnola, non l'abbiamo inventato noi...

ecco il vero volto del forum: se tocchi alcuni argomenti come cuenta propria e ajena ecco arrivare a decine agggenti rabbiosi impauriti di poter perdere il loro osso!
MA TROVATE UN LAVORO VERO!

Da: antitrust!18/12/2012 11:12:34
se ne sa qualcosa??? doveva decidere entro settembre, poi hanno prorogato entro dicembre... se decidono farebbero chiarezza anche sull'eventuale ajena o propria!

Da: Ramirezz18/12/2012 11:13:00
io sono contento che nessuno ha avuto problemi, però viste le migliaia di abogados, molti di essi ancora fuori dalla porta dello stabilimento mi preoccupo del clamore mediatico che potrebbe saltar fuori qualora l'AT si svegliasse....
sono contento che il mio discorso sia stato compreso da altri interventi che hanno arricchito l'argomento anche con contenuti che non conoscevo bene.
A chi ripete cose riguardo il pagamento delle tasse o è in malafede o fatica ad arrivare al succo del problema, lo accetto, ma non perseverate nel ripetere cose che non c'entrano con la questione da me sollevata.

Da: x rami18/12/2012 11:24:05
agè, non ti scaldare...
se ti può far piacere creano più problemi gli agenti che iscrivono a centinaia abogados nello stesso stabile che le iscrizioni per cuenta ajena.
se paghi le tasse in italia non ti romperanno di certo, in spagna che tu sia iscritto per cuenta propria però dichiarando che non guadagni nulla o essere iscritti per cuenta ajena non c'è molta differenza.
sono loro che ti hanno permesso di farlo, se contestassero o cambiassero qualcosa (dubito fortemente però) non avrà effetto per quelli già iscritti e una soluzione comunque si trova.
conosci la spagna, secondo te un giorno si sveglieranno e diranno: scusate, ma dopo quasi tre anni ripensandoci la cuenta ajena non poteva essere utlizzata, quindi vi cancelliamo ex tunc.
ma per piacere...

Da: Ramirezz18/12/2012 11:30:15
non sono agente.

apprezzo il tuo discorso, guarda che come cuenta propria so di avere altri problemi visto che l'AT potrebbe dirmi "cosa ti iscrivi a fare qui per lavorare per poi non lavorare"?

ed io potrei rispondere "non è che non lavoro, è che dichiaro zero"

e l'AT: "ah bene e la renta??? lo devi presentare il mod.100"

che poi ho visto che in realtà se ne può fare a meno per motivi per cui non mi dilungo.

Attenzione, riguardo i cuenta ajena, non è che l'AT o lo stato spagnolo ti ha permesso l'iscrizione:

nei casi di ajena italiani, nessuno sa niente, per l'AT non esistete, a meno di controlli nel colegio di madrid, perchè unico ad iscrivere in tal modo.
ci sarà un motivo perchè il resto della spagna non iscrive gli italiani in ajena senza deposito di contratto?

Da: x rami18/12/2012 11:40:34
guarda, io sottolineo solo che nessuno ha mai avuto problemi.
il collegio di madrid permette l'iscrizione per cuenta ajena rifacendosi alla normativa fiscale spagnola, ma di fatto vuol dire che lavoriamo per altri sebbene siamo abogados.
non è che non esistiamo.
controlli mi paiono difficili e dopo tre anni, mah...
per il resto iscriversi per quenta propria vuol dire pagare di mutualidad quasi 3600 euro in tre anni, più altre spese relative al contributo per chi è residente all'estero, l'affito anche se fittizio, il commercialista, ecc...
più o meno saremo oltre i 6000, e come dicevo in realtà non violiamo nessuna norma essendo iscritti per cuenta ajena: noi non produciamo realmente reddito in spagna...
poi ognuno faccia come vuole.

Da: qui dentro18/12/2012 11:40:57
ci sono persone che considerano un contratto come un pezzo di carta privo di valore, invece nel caso considerato dovrebbero sapere che nascono obbligazioni, in questo caso in capo al vostro dominus, di versamento di quanto stabilito dalla legge in virtù che siete suoi dipendenti, anche se poi vi stabilite in italia, voi siete avvocati ajena, dipendenti, e per non cadere in ambito di lavoro nero, mi sembra talmente chiaro e semplice che dovreste essere in regola con il regno di spagna.
Altra cosa è lo stabilimento, poichè nel paese dove siete stabiliti la figura di avv dipendente non è riconosciuta, come in altri europei, non potete invocare tutto il discorso di unica contribuzione in questo caso nel paese dove vi stabilite e chiudere la contribuzione in spagna, perchè trattasi di situazioni diverse, che vi "permettono" di esercitare in italia come cuenta propria, cioè liberi professionisti, anche se il titolo dipende da un rapporto dipendente CHE DEVE ESSERE MANTENUTO PER I 3 ANNI DI STABILIMENTO.

Da: lii03 18/12/2012 11:41:13
Ramirezz non è che sei un agente sfigato e pieno di livore vieni a cercare di mettere zizzania nel forum? fattene una ragione....

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