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Esame avvocato Spagna
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Da: uh uh17/10/2012 13:48:41

- Messaggio eliminato -

Da: x uh uh17/10/2012 13:59:47
Mi sembri abbastanza represso.....sei sicuro di riuscire a soddisfare correttamente e con la dovuta frequenza tutti i bisogni basici dell'uomo (o della donna)?

Da: x abogado madrid17/10/2012 14:14:44
Ha ragione common. Sul domicilio ci sono anche sentenza della Corte di Giustizia. Come faresti altrimenti ad avere un domicilio professionale in Spagna quando invece risiedi in italia?
Poi che ci sia certa parte dell'avvocatura che si senta al di sopra della legge e della giurisprudenza nazionale e comunitaria è un altro paio di maniche.

Da: Abogado Madrid17/10/2012 14:57:06
Vi sono grato se mi indicate i riferimenti delle sentenze a favore della vs tesi. Grazie

Da: Abogado Madrid17/10/2012 15:02:43
Intendo sentenze sul domicilio. Quelle che ha indicato common afferiscono alla residenza

Da: tango217/10/2012 15:05:48
caro collega abogado Madrid
anche io del profondo Nord est ..il mio Coa del sud mi scrive spedendomi nel mio paesello  ogni comunicazione....
per tal motivo e' consapevole che io ho un domicilio professionale in  cui opero quale secondo recapito/ufficio.
cola' ho la domiciliazione  (con l'avv. d'intesa), ad onor del vero ho fatto qualcosa anche in quella Corte d'Appello.
per tal motivo  direi che non ci sono problemi......se sanno e hanno da ridire..potevano farlo immediatamente non alla fine del cammino  dei 3 anni.

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Da: x abogado madrid17/10/2012 15:24:59
Aiutino....e c'è anche dell'altro. Ma quest è proprio quello che ti/ci interessa. Scusate l'intasamento del forum

Con la promulgazione della legge comunitaria 2002 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003) si è data esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99, prevedendo all'art. 18, comma 2, l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale quale requisito giuridico per l'iscrizione nell'albo degli avvocati (*).

Disponeva infatti il novellato art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, c.d. legge professionale forense, che era necessario avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata; sotto l'impulso del legislatore comunitario si è deciso di abbandonare la residenza quale requisito esclusivo (retaggio di una legislazione ormai superata che la considerava essenziale poiché, di fatto, rappresentava nella maggior parte dei casi il domicilio professionale o, comunque, un luogo di certa reperibilità del soggetto interessato). Tale disciplina, difatti, comportava una discutibile scelta giuridica: per quale ragione il professionista era costretto ad esercitare la sua professione sotto il controllo di un consiglio dell'ordine di un luogo non diverso da quello della sua residenza? Il problema non era nei termini di una limitazione territoriale all'attività (l'avvocato può ben svolgere attività in un foro diverso da quello di appartenenza, oggi più che mai con la soppressione della figura del procuratore legale), bensì non si comprendeva la presunta correlazione tra la residenza del professionista ed il luogo dove svolga la propria attività in maniera prevalente (rectius: il domicilio) al fine del controllo operato dall'Ordine ai sensi dell'art.2 l.p.f. Va da sé che, in tal senso, a nulla importa dove il professionista abbia la residenza.

Invero una prima rottura si era già avuta con la legge comunitaria 1999 (legge 21 dicembre 1999, n. 526), in cui si dispose, all'art. 16, che per i cittadini membri degli stati europei il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Ma essendo tale provvedimento di natura generale, attraverso l'art. 18 comma 2 della legge comunitaria 2002 il legislatore nazionale ha voluto, con l'intento di precisare la portata di tale equiparazione nella disciplina speciale, modificare direttamente la legge professionale nella parte in cui, come abbiamo già detto, definiva la residenza quale requisito unico, restituendo ogni dubbio esistente nell'applicazione del principio generale.

Nonostante non si possa negare il vantaggio nell'applicazione pratica derivante dalla precisazione, ancorché, è bene dirlo, sia dovuta a seguito della pronuncia della Corte di giustizia e non da mero spirito nomofiliaco del legislatore, la legge comunitaria ha altresì fomentato nuovi dubbi al riguardo che gli addetti ai lavori non hanno tardato a sottolineare. Intendo riferirmi alla circostanza che anche gli artt. 8 e 37 della stessa legge professionale forense parlano di residenza, ma l'art. 18 della legge 7 febbraio 2003 modifica esclusivamente l'art. 17 l.p.f.. In assenza di una specificazione ulteriore, quale quest'ultima intervenuta, stante il tenore della disposizione generale di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, quid iuris? Si deve interpretare che l'equiparazione non si applica ai praticanti (Art.8 l.p.f.: I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza…) e nemmeno in caso di cancellazione per il non rispetto del requisito stesso (Art.37 l.p.f.: La cancellazione dagli albi…è pronunciata dal consiglio dell'ordine…quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza (n.3), quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto (n.4)), ovvero siamo di fronte ad una mera dimenticanza del legislatore e, dunque, procedendo in via analogica, anche per queste due fattispecie si applica l'equiparazione residenza domicilio professionale?

Il dubbio, tutt'altro che teorico, sarà a questo punto stimolatore di ampi dibattiti,  nei quali le posizioni differenti troveranno sicuramente una convergenza: se il legislatore avesse interpellato i soggetti destinatari della norma (leggasi il CNF) per un parere preventivo, avremmo oggi una modifica più precisa e utile al suo scopo. Soprattutto: questo rappresenta l'ultimo baluardo (ma solo in ordine cronologico) della improcrastinabile necessità di intervento a riforma dell'accesso alla professione, disciplina che ormai paga un imbarazzante anacronismo con la realtà fattuale ed attuale, a nulla servendo interventi spot che, anzi, possono creare più svantaggi che utilità.

Note:

(*) Legge 3 febbraio 2003, n. 14

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 19

Art. 18.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

    1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

    2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

Da: x abogado madrid17/10/2012 15:26:12
Per i ringraziamenti passo tra un'oretta. Che fatica ragazzi...

Da: lii03 17/10/2012 15:38:33
@ x abogado madrid,Una bella fatica, ma non era più semplice postare la  lettera  c del comma 1 dell'art. 17 (riforma forense) in approvazione alla camera " avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine" che vale sia per gli avvocati che per i praticanti. Semplificare è sempre meglio, meno dispendioso, comunque una ottima cronostoria, complimenti!!!!

Da: luigiPDA17/10/2012 16:56:18
il CNF risonde:
ASPETTI PROBLEMATICI DEL D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
E DEL D.M. GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140
...
ART. 9 (Domicilio professionale)
D: È scomparso il requisito della residenza?
R: Si, occorre ora avere solo un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'Ordine presso cui è interessato l'iscritto.

indi secondo il CNF dall'approvazione di tali decreti basta il domicilio professionale mentre prima era necessaria la residenza.

Da: common law 17/10/2012 16:56:31

"prevedendo all'art. 18, comma 2, l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale quale requisito giuridico per l'iscrizione nell'albo degli avvocati (*)."

Una precisazione: questo significa che vi è indifferenza tra l'essere residenti nel circondario o avere il domicilio professionale ai fini dell'iscrizione.

Non significa che uno che ha un domicilio deve anche viverci in quel luogo come diceva Abogado Madrid eh!....

Il domicilio resta la SEDE degli affari. La residenza il luogo dove uno ha il centro della propria vita  sociale.
Ovviamente un residente può anche essere domiciliato professionalmente nello stesso luogo (se ha lo studio in casa sua).

Comunque, se andate a vedere sul sito Ag. Entrate il modulo di richiesta partita iva potrete notatre che, per le persone fisiche, il domicilio fiscale, che coincide con la residenza anagrafica (art. 58 DPR 600/73), non coincide con il domicilio dove è svolta l'attività (Quadro B). Infatti in questo quadro è richiesto di indicare il domicilio dove è svolta l'attività professionale.

Da: common law 17/10/2012 18:22:32

@ luigiPDA

il CNF dovrebbe abbonarsi a juris data ed aggiornarsi...anche diritto.it è utile allo scopo.

"Legge 3 febbraio 2003, n. 14

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 19

Art. 18.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

    1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

    2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

questo è il link:
http://www.diritto.it/materiali/processuale_civile/cuzzilla.html

(che poi è quello copiato dall'utente "x abogado madrid" nella pagina precedente.)

Da: luigiPDA17/10/2012 18:50:33
@ common law  infatti avevo scritto secondo il CNF :D

poi non ci lamentiamo se Angola, Gabon, Guinea, São Tome hanno un sistema giustiziario più efficiente di quello italico

Da: lillovero17/10/2012 19:08:10
sì, continuate pure a sollevare sofisticate questioni di diritto.
ma vi rendete conto che le sollevate a persone come de tilla (quello che sta sempre in tredici), a mascherin (che fa battute sui nomi delle figlie dei sottosegretari e parla con toni sprezzanti dei praticanti che dovrebbe formare), guido alpa (che gioca a fare il signore ma sorride garrulo di fronte ai comportamenti aberranti della fgrangia volgarizzante) e antonio conte (che apre i convegni salutando gli amici con toni da federale fascista - tipo "er federale" alias "er batttmanne" fiorito, per intenderci).

state a disquisire di sentenze sofisticate con soggetti che parlano di "abbbilitazzione in spagna o portogallo" e di "ordine più prestigggioso del mondo"....
e su....

alla fine però costoro con voi la spuntano, nonostante la volgarità e l'ignoranza delle norme e della giurisprudenza tutta che dimostrano.
quando comincerete a porvi qualche domanda? ;)

Da: lillovero17/10/2012 19:08:14
sì, continuate pure a sollevare sofisticate questioni di diritto.
ma vi rendete conto che le sollevate a persone come de tilla (quello che sta sempre in tredici), a mascherin (che fa battute sui nomi delle figlie dei sottosegretari e parla con toni sprezzanti dei praticanti che dovrebbe formare), guido alpa (che gioca a fare il signore ma sorride garrulo di fronte ai comportamenti aberranti della fgrangia volgarizzante) e antonio conte (che apre i convegni salutando gli amici con toni da federale fascista - tipo "er federale" alias "er batttmanne" fiorito, per intenderci).

state a disquisire di sentenze sofisticate con soggetti che parlano di "abbbilitazzione in spagna o portogallo" e di "ordine più prestigggioso del mondo"....
e su....

alla fine però costoro con voi la spuntano, nonostante la volgarità e l'ignoranza delle norme e della giurisprudenza tutta che dimostrano.
quando comincerete a porvi qualche domanda? ;)

Da: common law 17/10/2012 19:22:02

lillo...che dovremmo fare se non parlare in punto di diritto? Andare armati di clava e dar loro una botta in testa?

Da: Suprema Corte di Cassazione17/10/2012 19:32:21
s.o.s. common, rispondimi, per favore!

Da: l''offerta17/10/2012 20:14:41

- Messaggio eliminato -

Da: abogado Madrid17/10/2012 22:25:49
@ common law
io non ho detto che necessariamente un soggetto che elegge domicilio in un luogo deve vivere nel medesimo luogo. ho solo ipotizato che colui che elegge domicilio in un luogo diverso dalla residenza (potrebbe essere anche a 800 km di distanza ) è facilmente desumibile che lo stesso per certi periodi viva li. infatti ho scritto"........In pratica è il luogo in cui vive e lavora, quando si tratta di lavoratori fuori sede. ".
il tuo riferimento all'agenzia dell'entrate conferma che bisogna indicare il domicilio fiscale nel luogo dove si svolge l'attività professionale, ma se si elegge domicilio professionale a Caltanisetta e poi si svolge l'attività, prevalntemente, in provincia di Bolzano, mi pare lecito dubitare sulla genuinità del domicilio eletto. e sul punto ritengo utile, aver solevato un dubbio per tutti gli abogados che sono emigrati per i motivi a noi tutti noti.

@x abogado madrid
i miei più sentiti ringraziamenti. ))))

Da: abogado Madrid17/10/2012 22:39:52
molte nozioni interessanti ma nessuna comprova che il criterio di prevalenza sia irrilevante.

Da: er pistola fumante17/10/2012 23:16:46
@ abogado madrid: Il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica! È cosa diversa dal domicilio professionale!

Da: abogado Madrid18/10/2012 00:14:35
@er pistola
appunto.... e quindi cosa mi dici sul domicilio professionale?quali sono i requisiti?

Da: lii03 18/10/2012 00:24:16
Diciamo che oggi con l'avvento della PEC, ognuno elegge un domicilio dove ritiene più opportuno e poi lavora dove gli : piace, capita, fortuna, etc, etc. Infatti i regolamenti appaiono un pò, a esser buoni, retrogradi. Io poi vorrei vedere se un avvocato stabilito dimostri in modo inequivocabile, di aver fatto decine di causa e decine di pratiche stragiudiziali, un Coa gli nega l'iscrizione perché ha fatto cause in un tribunale piuttosto che un altro. Con un sito web, un legale può lavorare dove ritiene opportuno e dove ha fortuna a trovare clienti che hanno fiducia in lui. A mio modesto avviso, i regolamenti emessi troveranno applicazione solo là dove emerge che non ci sia stata costanza di professionalità.

Da: common law 18/10/2012 03:32:05

@ abogado madrid

"l tuo riferimento all'agenzia dell'entrate conferma che bisogna indicare il domicilio fiscale nel luogo dove si svolge l'attività professionale"

Nulla di più falso. Ho appunto scritto il contrario. EX lege il domicilio FISCALE (e non professionale) corrisponde alla residenza anagrafica, ed il Quadro B ti chiede di indicare il domicilio del luogo di lavoro (professionale) che, a meno che non lavori in casa tua, non è MAI lo stesso luogo di residenza.

il domicilio (professionale) è la SEDE principale degli affari ed interessi di chi lo ha eletto. Art. 43 1 c. c.c.
Il concetto di domicilio si riferisce quindi alla sola attività economica e non ha alcun riferimento con la dimora.

I requisiti del domicilio professionale:
la SEDE è il luogo dove gli affari sono conclusi mediante l'organizzazione della propria attività. Nel caso di specie:studio legale.
La prova dell'esistenza di questa sede sta nell'organizzazione dell'attività dichiarata e si raggiunge, nel nostro caso, nel luogo dove si ricevono i clienti (luogo di sottoscrizione del mandato), dove si riceve la posta, si ricevono notifiche etc.

NON DOVE SI VA IN UDIENZA. A mano che non si voglia sostenere che il tribunale coincida con il luogo dove l'attività è organizzata. (aberrazione fiscale, tra le altre cose).

Se io abito ad Aosta e ho la sede professionale (domicilio) a Palermo può ben essere che io esercito la mia attività concentrandola in un periodo specifico del mese, per es. a settimane alternate.
Quindi, se i mandati sono sottoscritti a Palermo in un luogo organizzato professionalmente, ivi ricevo la posta e le notifiche, nessuno potrà sostenere che il domicilio professionale (volgarmente detto luogo di lavoro) è fittizio.

Quel che non hai ben compreso tu, Abogado Madrid, è che quel che rileva ai fini della prova del domicilio professionale sta nell'organizzazione dell'attività.
Nessun coa può sostenere che è il luogo della tua residenza se dove risiedi non vi è uno straccio di organizzazione di attività...che fai...ricevi in salotto? Ricevere in salotto non è attività professionale organizzata.
Peraltro avere una attività in casa propria implica precisi adempimenti (deve essere indicata l'area che è destinata a terziario).

Queste sono nozioni elementari di diritto tributario e del lavoro...

@ lii03

"Io poi vorrei vedere se un avvocato stabilito dimostri in modo inequivocabile, di aver fatto decine di causa e decine di pratiche stragiudiziali, un Coa gli nega l'iscrizione perché ha fatto cause in un tribunale piuttosto che un altro"

Appoggio in toto la tua osservazione...a meno che il Coa non dichiari che ritiene il tribunale il luogo di riferimento della sede dell'attività degli avvocati. Al che credo che chi affermi una cosa simile potrebbe legittimamente vedersi revocata la laurea in giurisprudenza e anche il diploma di maturità, delle medie e la licenza elementare....

Buonanotte gente...







Da: lillovero18/10/2012 12:04:25
ma piantiamola con questi discorsi di diritto.

il concetto di residenza e domicilio viene utilizzato da alcuni coa a stampo fortemente corporativo e anticoncorrenziale (non so se anche delinquenziale come quelli che si fanno legislatori) per imporre il pagamento del pizzo ai professionisti.

vogliamo cominciare a dire le cose come stanno?

Da: luigiPDA18/10/2012 12:10:33
secondo me, l'unico requisito che i Coa possono sindacare è il seguente:
L'avv. ordinario che controfirma la dichiarazione d'intesa, ai fini della continuità professionale, deve essere iscritto al foro dell'avv. stabilito. Mi spiego meglio: secondo me la continuità professionale, lasciando perdere il principio sacrosanto e inconfutabile della competenza nazionale (ed internazionale) di tutti gli avvocati, ai fini dell'integrazione, deve risulatare nel domicilio professionale eletto poichè, come ampiamente detto da Common, il domicilio è esclusivamente l'individuazione di un centro di interessi (dove ricevo la clientela ecc). 

Da: x luigi18/10/2012 12:50:24
E no! Non mettere paletti dove non ve ne sono.  Che cavolo, se cominciamo a metterci dei limiti anche noi stiamo freschi.
La legge dice avvocato italiano e allora avvocato italiano sia. 
Secondo la legge posso essere stabilito a Milano con un avvocato d'intesa di Bologna ed essere residente a Reggio Emilia.
Poi va da sé che tendenzialmente l'avvocato d'intesa eserciti nello stesso distretto, perchè è quello presso cui si è svolto la pratica, piuttosto un collega-amico, ecc.
Perchè viene richiesto di depositare la dichiarazione d'intesa insieme alla domanda di stabilimento?  Te lo spiego. Questo non è richiesto dalla legge, è un altro abuso. Forse non così grave come gli altri, perchè tutto sommato la dichiarazione d'intesa è il minore dei problemi in tutta questa faccenda, ma è un meccanismo per limitare il coa shopping. Insomma, se devi fare qualcosa a cui loro non sta bene (stabilimento) almeno lo fai in casa loro, devi lavorare (perchè è così) per un locale, il quale "si espone" (anche se sembra un'esagerazione ma non lo è per i coa dove ci sono a mala pena 1000 iscritti) davanti agli altri colleghi e al coa e conseguentemente anche se lo conosci non è detto che dia l'intesa. Paletti su paletti.

Da: X Common Law18/10/2012 14:24:36
Egregia,
Mi rivolgo a Te perché sei l'unica persona seria qui dentro.
Ho letto qualche accenno ad una delibera del Coa di Roma, emessa in luglio. Ho letto diverse pagine precedenti ed ho cercato in line (compreso il sito del Coa di Roma), ma non sono riuscito a trovarla. Potresti dirmi dove posso trovarla?
Grazie infinite!

Leo (iscritto come stabilito c/o il Coa di Roma, da dicembre 2011)

Da: X Common Law18/10/2012 14:26:07
(On line)

Da: @ x common18/10/2012 14:39:11
Nono sono common. Credo tu stia cercando questo. E' un estratto di una delibera "fiume" dove si affrontano più argomenti.
Scusate l'intasamento
Per l'ottenimento dell'integrazione nella professione di avvocato, l'avvocato stabilito che ha
esercitato per almeno tre anni dalla data di iscrizione alla Sezione Speciale e che non abbia svolto la
prova attitudinale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 115/92, deve dimostrare di aver svolto la professione
di avvocato con il titolo professionale di origine, in modo effettivo e regolare (inteso nel senso che deve
essere dimostrato l'esercizio senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita
quotidiana) (art. 12, D.Lgs. 96/2001).
8. La domanda per la dispensa, ovvero l'integrazione, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine
e deve essere corredata della documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate,
nonchè di tutte le informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività
professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario. Il Consiglio dell'Ordine
verificherà la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di
informazioni agli uffici interessati e può invitare l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in
ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta (art. 13, D.Lgs. 96/2001).
9. Il Consiglio dell'Ordine, nei confronti dell'avvocato stabilito che con tre anni di iscrizione abbia
trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, può valutare, sulla base di un
colloquio, se sia idoneo ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale (art. 14, D.Lgs. 96/2001).
Pertanto, al fine di assicurare l'ottemperanza di quanto sopra evidenziato, vengono fissati i
seguenti punti:
- Relazione annuale
L'avvocato stabilito potrà presentare  annualmente  al Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
unitamente alla Certificazione attestante la permanenza nell'Ordine Professionale di Origine (o
dichiarazione sostitutiva), una  relazione illustrativa scritta, anche in forma riassuntiva, inerente le
esperienze professionali acquisite nel diritto italiano.
Al fine di dimostrare le esperienze professionali è consigliato indicare cronologicamente tutte le
udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a convegni, corsi o seminari sul diritto
italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, nonchè, allegare
gli atti giudiziari, le missive redatte ed ogni documento equipollente atto a dimostrare l'esercizio
effettivo e regolare dell'attività in un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 10 per ogni anno di
iscrizione (allegazioni che devono essere svolte nel circondario del Tribunale di Roma).
Quanto sopra, anche ai fini di una eventuale verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, in relazione
allo svolgimento dell'attività nel circondario del Tribunale di Roma, in ossequio, alla disciplina del
Foro professionale, che impone quale foro obbligatorio quello ove detta attività viene esercitata in
modo stabile e continuativo.
Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle
prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del
Consiglio dell'Ordine competente.

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