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Esame avvocato Spagna
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Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

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Da: x Tiburzi02/07/2012 14:23:30
se hai intenzione di andare a vivere là, allora non hai problemi. Una volta laureato chiedi subito la resolucion per omologare il titolo.Prima del suo arrivo saprai x esperienze altrui  se effettivamente la legge viene applicata in senso stretto anche per gli omologandi post 30.11. In caso affermativo oltre ad omologare la laurea farai il master, in caso negativo ti basterà omologare la laurea (e alternativamente al master obbligatorio farei la escuela de practica juridica che ti prepara molto bene alla professione).
A livello lavorativo ti consiglio Barcellona/Madrid/Santander..fuori da queste città per uno italiano potrebbe essere abbastanza dura (quantomeno nel nostro settore)..se invece ti accontenti di lavorare nel turismo per mantenerti, allora vanno bene anche altre città di costa/d'arte.

ciao

Da: x Tiburzi02/07/2012 14:23:37
se hai intenzione di andare a vivere là, allora non hai problemi. Una volta laureato chiedi subito la resolucion per omologare il titolo.Prima del suo arrivo saprai x esperienze altrui  se effettivamente la legge viene applicata in senso stretto anche per gli omologandi post 30.11. In caso affermativo oltre ad omologare la laurea farai il master, in caso negativo ti basterà omologare la laurea (e alternativamente al master obbligatorio farei la escuela de practica juridica che ti prepara molto bene alla professione).
A livello lavorativo ti consiglio Barcellona/Madrid/Santander..fuori da queste città per uno italiano potrebbe essere abbastanza dura (quantomeno nel nostro settore)..se invece ti accontenti di lavorare nel turismo per mantenerti, allora vanno bene anche altre città di costa/d'arte.

ciao

Da: common law 02/07/2012 14:44:45

@ slim

la circostanza di aver inserito nell'atto pubblico che agisci d'intesa anche nella mediazione è un quid pluris non richiesto...quindi, essendo attività stragiudiziale, non vi è alcun obbligo di richiamarla durante l'attività stragiudiziale medesima....

Nel mandato che ho postato, come ho già avuto modo di specificare, ho aggiunto quella postilla per eccesso di zelo...sarebbe sufficiente: in allegato dichiarazione d'intesa.

Per evitare equivoci di sorta, eccezioni o quant'altro da chicchessia io preferisco allegare la specifica dichiarazione d'intesa in atto separato con evidenziato a chiare lettere che la dichiarazione d'intesa NON ha valore e non è da intendersi quale mandato congiunto alla difesa...
Forse (e sottolineo il forse) tra un anno i vari tribunali saranno più avvezzi a questi documenti.. oggi, a mio avviso, è preferibile la massima precisione....insomma...repetita juvant...

Da: percentuali02/07/2012 15:11:43
Salve, ho scritto all'ordine di Malaga e a quello di Valencia per capire se gli omologati dopo il 31 ottobre 2011 devono seguire il master o meno.
L'ordine di Valencia ha risposto così:
Buenos días,
Si ha obtenido la homologación antes del 30 de octubre de 2011 se puede colegiar, si lo ha obtenido después tendrá que realizar el master.
Atentamente,

Alicia Martínez Prósper
Relaciones Internacionales
Tel: 34 96 394 18 80 Ext. 1237  Fax: 34 96 310 31 81
Email: internacional@icav.es

quello di Malaga così
Deberá usted seguir los requisitos que aparecen e la web de icamalaga que aparecen en la web del colegio: www.icamalaga.es en la parte de las incorporaciones, entre otras cosas deberá homologar el título. Un saludo.

Beatriz Berral Redondo
Dpto. Administración
T. 951017901
http://www.icamalaga.es
bmberral@icamalaga.es

Sul sito web indicato www.icamalaga.es non si capisce bene se è necessario il master o meno.

Da: slim 02/07/2012 15:40:51
grazie common law...
sei davvero gentile collega:)

Da: x percentuali02/07/2012 15:44:04
semplice, malaga non ha ancora aggiornato il sito agli emendamenti che entreranno in vigore tra 20 giorni circa.

Valencia invece ha risposto considerandoli.In altre parole i post 30.11 sono fuori salvo qualcuno che inizii un ricorso contro l'amministrazione.

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Da: x x percentuali02/07/2012 15:57:47
Infatti anche Valencia ha risposto in modo errato.
Ha diritto ad usufruire, sicuramente, della vecchia normativa, non solo chi si è homologato entro il 31 ottbre 2011, ma anche  chi ha iniziato il percorso entro tale data anche solo con la semplice presentazione della domanda.
Una semplice previsione.
Restando questa interpretazione discriminatoria per gli stranieri.... ricorsi ve ne saranno di sicuro.

Da: x x percentuali02/07/2012 16:08:27
si anche chi ha presentato la domanda dovrebbero esentarlo abbastanza pacificamente.
Sulla possibilità che qualcuno esperisca ricorso non ci punterei 50 centesimi.

Da: x x percentuali02/07/2012 16:14:45
Ma detta così senza spiegare il perchè...
Io invece credo che gente che ha speso migliaia di euro non dovrebe avere difficoltà a spenderne altri per il ricorso, sopratutto ove fossero supportati da qualche agenzia.
Valuta infatti che fare un master o fare un ricorso, in prima battuta costa meno fare un ricorso.

Da: x x percentuali02/07/2012 16:39:33
beh un master con 2000 euro te la cavi (poi ci sono i costi vivi di soggiorno per un anno), ma studiando hai un risultato "potenzialmente" certo, anche sotto l'ottica stabilimento.
In un ricorso (a prescindere da quale) di certo non c'è niente men che meno i tempi.Essere abilitati nel 2018 è una possibilità non da escludere se si va per vie legali.
Se non erro 3 anni fa è stata sollevata la prima pregiudiziale costituzionale sulla riforma e a oggi non è ancora arrivata la sentenza.
Figuriamoci se si andasse alla cgce...

Da: x x percentuali02/07/2012 17:01:17
Si, 2000 euro per l'iscriizone, poi se vivi solo, almeno 800/1000 euro al mese per 9 mesi fanno circa 10.000,00 euro totali.

Da: x x percentuali02/07/2012 17:19:51
Infatti ho scritto escluso costi vivi.
Detto questo un buon amministrativista spagnolo + probabile ricorso costituzionale+ ricorso in lussemburgo, se non ti costa 10mila euro, poco ci manca. Ma senza farne una questione economica, stare potenzialmente fermi per 5o6 anni è impensabile.

Da: x x percentuali02/07/2012 17:22:01
chiaro che il dicorso sopra vale se il Ministero si rifiuta di trovare una soluzione in via bonaria.Una circolare infatti semplificherebbe il tutto.

Da: slim 02/07/2012 18:14:54
per common law
quindi anche per il civile l'intesa avrà la medesima data dell'atto e della procura...?

Da: iocivogliocredere02/07/2012 18:39:08
Egregi tutti, credo sia la prima volta che scrivo x avere io un aiuto.
A parte la solita che aiuta tutti, inutile nominarla :) , ve ne potrebbero essere altri ben informati che ringrazio anticipatamente. Mi scuso se posto qui e vado fuori dal tema che interessa questa sez di forum.. ma è davvero urgente e importante x me avere conferma.
Riguarda una COMPRAVENDITA :
tizio desidera acq un appartamento.
Il venditore potrebbe avere diversi creditori.
Tizio se trascrive il prelim è garantito al 100% ?

Ma soprattutto è vero che se Tizio risulta aver trascritto il suo prelim (e non vi sono altri soggetti con diritti ipotecari..) NESSUNO può su quell'immobile iscriverci un' ipoteca in seguito (successivamente) ???
Secondo me si che può.. e questo che ha iscritto ipoteca sarà il soggetto a cui tizio dovrà pagare il prezzo pattuito dell 'immobile !
il venditore al massimo percepirà quanto non coperto da ipoteca ( cioè il residuo ).

Da: DENUNCIA GUARDIA FINANZA02/07/2012 19:07:17
Il solito agggente made in Sardegna sotto mentite spoglie
RINCON DEL VAGO
posta messaggi di vendita di pratiche spagnole e vendita di dispense.
26 Giugno ore 8.56
Lo volete capire che questo non è un sito di compravendita ma di scambio gratuito di notizie????
Alla redazione ...  Eliminatelo!!!

Da: x iocivogliocredere02/07/2012 19:22:37

da un ottimo conoscente
LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE


L'art. 2645 bis c.c. (introdotto dall'art. 3, primo comma, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1997 n. 30) prevede la trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di esecuzione.

La norma prende atto della prassi ormai diffusa nel settore delle compravendite immobiliari, laddove la stipulazione dell'atto definitivo di compravendita è solitamente preceduta dalla conclusione di un contratto preliminare, in cui le parti fissano gli elementi essenziali dell'affare e, in particolare, il bene oggetto del futuro trasferimento e le modalità di pagamento.

Nel caso di edifici da costruire o in corso di costruzione, la conclusione del contratto preliminare si pone come atto necessariamente prodromico al trasferimento definitivo, cui le parti addivengono soltanto in esito alla realizzazione dell'edificio stesso: ciò corrisponde sia all'esigenza del promissario acquirente di verificare la progressiva realizzazione dell'opera sia a quello del promittente venditore di ottenere acconti e vagliare così la "solvibilità" del futuro acquirente.

La previsione legislativa della trascrizione del preliminare ha inteso tutelare la parte promissaria acquirente dal rischio di alienazioni a terzi del bene oggetto del contratto. Infatti spesso - specie in passato, in epoche caratterizzate da notevole inflazione - il promittente venditore, piuttosto che dare esecuzione al contratto preliminare, preferiva affrontare le conseguenze giuridiche ed economiche dell'inadempimento e trasferire il bene a terzi a prezzo assai superiore a quello precedentemente convenuto col promissario acquirente.

In caso di fallimento del promittente venditore, poi - prima della novella legislativa del 1997 - il promissario acquirente, oltre a non poter agire per l'esecuzione specifica del contratto preliminare, maturava il credito chirografario alla restituzione delle somme versate al fallito: per effetto della riforma, oggi, i crediti del promissario acquirente, che abbia trascritto il preliminare, hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto (art. 2775 bis c.c.).

Ricordiamo poi come la scelta (discutibile) di limitare la trascrizione ai soli preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 c.c., attribuisce all'art. 2645 bis c.c. un più ridotto ambito applicativo rispetto all'art. 2652 n. 2 c.c., suscettibile di applicazione (oltre che ai preliminari che non risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, diversamente da quanto previsto dall'art. 2645 bis, primo comma, ultima parte) a tutti i preliminari dei contratti previsti all'art. 2643: ciò ha indotto qualche interprete a prospettare l'illegittimità costituzionale della norma in questione, per contrasto con l'art. 3 Cost.

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare sono sottoposti, tuttavia, a termine: essi, infatti, si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, numero 2) (art. 2645 bis c.c., terzo comma). La legge ha voluto limitare nel tempo gli effetti della trascrizione stessa, per non imporre vincoli giuridici troppo prolungati alla libertà dei traffici giuridici. Si è voluto impedire, così, che un soggetto fosse indotto a non acquistare un determinato bene, per la presenza di una trascrizione di un contratto preliminare, risalente, ad esempio, a dieci anni prima. Se, tuttavia, nei termini di efficacia previsti dalla norma, il promissario acquirente decide di agire in giudizio per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., l'efficacia della trascrizione del preliminare resta ferma fino alla sentenza che decida sulla domanda di esecuzione in forma specifica. Il termine triennale di efficacia della trascrizione deve ritenersi sancito a pena di decadenza: pertanto, essendo la materia della trascrizione sottratta alla libera disponibilità delle parti, l'estinzione dell'efficacia è rilevabile d'ufficio da parte del giudice, che dovrà ordinare, in tal caso, la cancellazione della trascrizione ai sensi del quarto comma dell'art. 2668 c.c.

La previsione di un termine di efficacia della trascrizione è stata ritenuta, giustamente, "eccentrica" rispetto ai canoni del sistema pubblicitario: mentre normalmente, infatti, l'estinzione degli effetti della trascrizione per il decorso del tempo costituisce soltanto la conseguenza della cessazione dell'efficacia dell'atto trascritto (sottoposto, ad esempio, a termine finale di efficacia), nel caso del contratto preliminare gli effetti della trascrizione possono cessare (nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2645 bis c.c.) pur rimanendo il contratto valido ed efficace.

La norma prevede che la trascrizione del contratto preliminare "prevale" sulle successive trascrizioni o iscrizioni, qualora - nei termini di efficacia sopra descritti - sia trascritto il contratto definitivo o un altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare trascritto, ovvero la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2645 bis, secondo comma).

In ordine al significato dell'espressione "un altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare trascritto" vi è contrasto dottrinale, che si collega al fondamentale problema concernente la funzione della trascrizione del contratto preliminare e, in particolare, se tale trascrizione renda il contratto preliminare opponibile ai terzi secondo quanto previsto dall'art. 2644 c.c., oppure se essa consenta soltanto la "prenotazione" degli effetti del contratto definitivo (o dell'altro atto o della sentenza ex art. 2932) secondo un meccanismo analogo a quanto esposto con riguardo alla trascrizione delle domande giudiziali.

A. Secondo una prima ricostruzione, con l'espressione "atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare trascritto", il legislatore avrebbe inteso riferirsi a quei contratti definitivi, che non riproducono pedissequamente il contenuto del preliminare, ma contengono talune difformità, relative, ad esempio, al prezzo, alle modalità di pagamento, o anche all'estensione o misura del bene (purché - in quest'ultimo caso - non vi sia mutamento dell'identità del bene oggetto di trascrizione).

Un dato normativo, in grado di confermare la fondatezza di tale tesi, può rinvenirsi nell'ultima parte del quinto comma dell'art. 2645 bis, che espressamente precisa che non produce effetti la differenza di superficie o di quota, tra la previsione contenuta nel contratto preliminare e le porzioni materiali dell'edificio venuto ad esistenza, purché contenuta nei limiti di un ventesimo.

Secondo un'altra tesi, costituiscono "atti diversi" quei contratti che, pur non consistendo in compravendita, costituiscono comunque attuazione del regolamento di interessi contenuto nel preliminare: ad esempio, la transazione che preveda il trasferimento del bene oggetto del preliminare, o la permuta, che venga conclusa al posto della compravendita.

Una differente linea interpretativa è seguita da altri autori, secondo cui - poiché il legislatore quando parla di "atto" mostra in generale di richiamarsi ad un atto unilaterale (negoziale o no) - non potrebbe individuarsi nell'atto di "esecuzione del preliminare" un'eccezione a questa regola ed esso dovrebbe essere qualificato, pertanto, come atto unilaterale, di carattere non negoziale in quanto (atto) dovuto; un modus adquirendi unilaterale, dunque, che attuerebbe l'effetto traslativo della proprietà, a fronte di un consenso già manifestato con il preliminare che verrebbe così a costituire "l'unico vero accordo contrattuale".

Questa concezione si connette alla concezione, secondo la quale, anche nel nostro ordinamento sussisterebbe la distinzione fra negozi fondamentali (o causali) e negozi di attribuzione patrimoniale. I primi sarebbero quelli effettivamente finalizzati a realizzare gli interessi economici delle parti, rispetto ai quali deve porsi il problema dei vizi o dell'assenza della causa. Al contrario, i negozi di attribuzione patrimoniale non avrebbero, invece, un'autonoma giustificazione causale, ma troverebbero sempre il loro fondamento in un negozio causale "esterno": la validità di tali atti di attribuzione patrimoniale è sempre correlata all'elemento soggettivo consistente nello scopo di dare attuazione ad un negozio fondamentale. L'assenza di causa esterna rende indebita l'attribuzione, consentendo così al solvens di agire con l'azione di ripetizione dell'indebito (e non quella di rivendicazione), la quale - a differenza dell'azione "reale" di rivendicazione - incontra i limiti dell'art. 2038 comma 2 c.c. nei confronti dei terzi acquirenti.

B. A seconda che si aderisca o meno a tale ultima teoria - secondo cui il contratto preliminare costituisce un negozio fondamentale rispetto al quale il contratto definitivo si pone come mero atto attributivo-esecutivo dell'effetto obbligatorio sancito dal contratto preliminare - muta la funzione che si attribuisce alla trascrizione del preliminare stesso.

Secondo la tesi prevalente - così come la trascrizione della domanda di esecuzione in forma in forma specifica "prenota" gli effetti della sentenza costitutiva dell'obbligo a contrarre (art. 2652 n. 2 c.c.), senza far retroagire gli effetti sostanziali prodotti dalla sentenza, ma rendendo semplicemente opponibili tali effetti ai terzi che abbiano trascritto o iscritto un loro diritto dopo la trascrizione della domanda - allo stesso modo, la funzione della trascrizione del contratto preliminare è quella di "prenotazione" degli effetti del contratto definitivo (o di altro atto o sentenza ex art. 2932 c.c.). Il mancato rinvio all'art. 2644 c.c. ( norma che sancisce appunto l'effetto tipico della pubblicità dichiarativa), da parte dell'art. 2645 bis, non consentirebbe, invece, alla trascrizione del contratto preliminare di determinare la risoluzione dei conflitti, tra più aventi causa dallo stesso autore, di diritti incompatibili fra loro.

La giurisprudenza esclude - come si è detto - che le formalità di trascrizione della domanda incidano sulla titolarità sostanziale dei diritti stessi. Pertanto, se Tizio promette di vendere a Caio il bene X e, in seguito, vende lo stesso bene a Sempronio, prima che Caio trascriva la sua domanda di esecuzione in forma specifica, è irrilevante che l'acquisto di Sempronio sia stato trascritto prima o dopo la trascrizione della domanda, in quanto, comunque, nel momento della trascrizione della domanda, il promittente venditore non era più proprietario del bene, sicché la sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà non può più essere emessa. Caio potrà agire contro Tizio soltanto per il risarcimento del danno ( Cass. Civ. 8 maggio 1991 n. 5119 ).

Da: Il ritorno dello zio Sam02/07/2012 19:24:44
X denuncia guardia di finanza
Pienamente d'accordo con te,si è arrivati a un grado scurrile di linguaggio,con uso  frequente di  termini poco appropriati.
Pubblicità occulta di sprovverduti a caccia di pollastri!
Costui ,che con qualke dispensuccia obsoleta datata, e qualche svendida(alla Renato Zero) si vende o meglio si svende al mercato.
Parla di pool di abogados alias avvocati(invece è solo come un cane)....millanta sale convegni(con foto di scuola guida di internet)...
prende extra al di fuori di quello che richiede(viaggio,alloggio,vettovaglie,massaggi,drinks ecc)....farebbe qualunque cosa per spennare un pollo,squattrinato cerca di sopravvivere tra  un grappino e una pillola di valium per la notte!
Dite a questo improvvisato che questo non è un sito per vendere le proprie dispensucce datate 2009!
Che tristezza!Fate pulizia non se ne può più!

Da: common law 02/07/2012 19:58:10

@ slim
mentre per il penale può essere differente (a volte ti nominano e tu lo  sai dopo) in civile atto procura e intesa possono avere la stessa data.
Io, per una questione logica, preferisco che l'intesa ed il mandato abbiano una data antecedente all'atto.

@ iocivogliocredere

in estrema sintesi, come ben sai il preliminare ha effetti obbligatori. La trascrizione garantisce l'acquirente che il venditore sia costretto a registrare  il contratto definitivo entro 3 anni e lo garantisce sulla caparra già data.
Infatti se, per qualsiasi caso (p.es. il venditore si vede trascrivere in momento successivo alla trascrizione del preliminare ipoteca dall'esatri per debiti dell'immobile stesso ) il contratto definitivo non si conclude l'acquirente avrà diritto al recupero di quanto già dato secondo le norme generali oltre al risarcimento del danno.

Da: il ritorno del gatto e la volpe02/07/2012 20:52:45

Da: tango202/07/2012 22:09:24
Il presidente De......OUA si rieputa  soddisfatto della imminente riforma forense ed afferma.....ora limitare gli accessi ...sia con esami severi, percorso meritocratico e maggior impegno della pratica legale....inoltre mettere un tetto di eta' per accedere all'avvocatura....
Cose da pazzi...non ha fatto cenno di svecchiare invero, l'avvocatura,......a casa gli ultra settantenni ..lasciare il posto a moltissimi giovani che hanno voglia di faticare con orgoglio e capacita' ....
Queste le ultime...

Da: Abogado Madrid02/07/2012 22:47:47
Common grazie mille sei davvero gentilissima...
Ciao

Da: lillovero03/07/2012 02:09:44
de tilla dovrebbe svecchiare l'avvocatura? un ultrasettantenne che parla in dialetto?
ahahahahah

Da: favoloso03/07/2012 08:04:51
un grasso gatto della provincia di salerno incontrò un magro volpino del napoletano, siccome uno era stato l'aiutante di don chisciotte decisero di andare in spagna a rubare gli zecchini ai bambini, ivi incontrarono l'avvocata della roncola , questa faceva contratti di non belligeranza in quanto solo costei sapeva dove le strade erano più semplici e senza draghi, giustamente il gatto e la volpe pur adorando la roncola cercavano comunque bambini coi zecchini e si impiantarono in pianta stabile in madrid. il più grassotello disse al magro io mi faccio pubblicità in un giornale locale e offrirò li i miei servizi, chiunque li offrirà se la vedrà con lancillotto. continua

Da: Grilla 7803/07/2012 11:05:15
Ciao,
qualcuno ha fatto la prova attitudinale per il riconoscimento del titolo di avvocato al CNF?
Sapete dirmi com'è?
Grazie.

Da: slim 03/07/2012 11:27:19
Per common law
1.Alcuni colleghi piuttosto che spillare l'intesa all'atto di citazione  preferiscono  produrla unitamente ai doc. ivi inseriti nel fascicolo di parte. Non pensi sia corretto anche tale iter?
2. Il mio avvocato di intesa insiste nel ritenere  che la dichiarazione deve recare data anteriore sia all'atto che al mandato. Io sostengo  (a mio avviso giustamente) che invece sia sufficiente la contestualità di date. Infatti se io per esempio appongo quale data del mandato, atto e nell'intesa 10.01.2012 e mi costituisco il 20.01.1012 già è antecedente alla costituzione della parte così come richiede la legge …please..chiarisci?  

Da: lillovero03/07/2012 13:01:34
mentre dappertutto si parla di lacrime e sangue, sacrifici, aiuti ai giovani etc etc gli avvocati fanno passare una controriforma regressiva che neanche la camera dei fasci e corporazioni aveva sognato....

tutto ciò è fantastico. manca il diritto di palpata sulle praticanti giovani e bone (esiste già de facto, ma vuoi mettere regolmentarlo per legge?) ma diamo tempo al tempo...

Da: common law 03/07/2012 14:38:53

@ slim

per la n. 1...che dire...il mandato è validamente conferito per la rappresentanza in giudizio se vi è la dichiarazione d'intesa. Il mandato è in calce o a margine all'atto quindi per me ha poco senso produrre nei doc. l'intesa proprio perchè, senza di essa, il mandato va a farsi benedire...

per la n. 2 trovo del tutto insensato porre una data all'intesa antecedente al mandato. Tu assumi l'incarico con il conferimento del mandato, quindi, che senso ha un'intesa prima che il mandato stesso sia conferito e cioè quando l'incarico non l'hai?

Da: common law 03/07/2012 14:41:28

P.s quanto sopra, ovviamente laddove trattasi d'intesa dichiarata per scrittura privata la quale deve contenere elementi dettagliati.

Se trattasi di atto pubblico è sufficiente richiamare gli estremi dell'atto.

Da: Per Common Law03/07/2012 17:02:57
Due dubbi

1) la dichiarazione d'intesa va fatta ogni volta per ciascun mandato? oppure è sufficiente quella depositata all'Ordine?

2) l'avvocato d'intesa deve firmare gli atti dell'abogado anche se il mandato è conferito "all'abogado che agisce d'intesa...." oppure firma solo l'abogado?

Grazie. Sei l'unica che può rispondere. Mi riferisco a mandati civili.

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