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Esame avvocato Spagna
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Da: common law08/05/2012 10:25:01

@ slim

ahahah.. in quel modo sei in una botte di ferro:))

Da: www08/05/2012 10:27:51
il GdP d Napoli, poi ha detto che è facoltà del giudice di conciliare la procedura. Hanno rifatto l'eccezione al tribunale che ha confermato

Da: lillovero08/05/2012 10:28:10
il nuovo master con la spagna, sì... a ragà, ma svegliatevi, 'sti master sono l'ennesima tangente da pagare ai culi flaccidi.
il meccanismo r' 'o sistema, ispirato a quello dei casalesi, funziona così.
ci sono i giovani italiani bambocci (nel caso spagnolo si chiamano infraditos) che piagnucolano presso i genitori che hanno uno stipendio pubblico o una nicchia anticoncorrenziale da mungere o comunque vivono grazie alle prebende di uno stato che ha creato un debito pubblico sconvolgente. i genitori elargiscono i soldi ai figli bambocci, i quali pagano per sentire le "conferenze" di mascherin sulle figurine panini (citazione dalla trasmissione "porta a porta") o de tilla che sta (stà) sempre in tredici.
e così il sistema si perpetua.

ma alla fine, io mi chiedo: IL PAGATORE ULTIMO DI QUESTA SITUAZIONE, CHI è? :)

Da: lillovero08/05/2012 10:29:16
tra l'altro ho sentito che i lavori di questo master in lingua inglese saranno aperti proprio da de tilla, che intende esordire con un bel "i am always in thirteen"

Da: slim 08/05/2012 10:32:26
per common law
:) per quanto riguarda invece la media-conciliazione  obbligatoria di cui al D.Lgs n.28/2010...la stessa deve intenedersi quale attività stragiudizale quindi esente da eventuali intese..vero?

Da: common law08/05/2012 10:34:14

ahahah.. è la rivoluzione.. a napoli si son messi d'accordo per violare una norma imperativa...

purtroppo per loro, però, se la parte si rivolge alla cassazione vince... la conciliazione è cosa ben distinta dalla mediazione...la conciliazione è solo la fase finale ed eventuale del procedimento di mediazione...e, se è vero che il giudice può conciliare, è altrettanto vero che per mediare devi essere specificamente abilitato a ciò. il giudice non può mediare...

vabbè.. ma tutto è superato dal fatto che han violato una norma imperativa...(tanto per cambiare... ahahahah)

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Da: common law08/05/2012 10:35:30

@ slim

sì.. è stragiudiziale ed esente...

Da: ottimo08/05/2012 10:37:17
x Common law
Si piu' correttamente si chiama mediazione con l'aggiunta di civile e commerciale, per l'esattezza.

Poi scusa dove sta scritto che il termine e' di 15 giorni?

Sotto ti allego un articolo di un collega di napoli.

punti minimi in tema costituzione in mora del debitore ex art. 1219 c.c.
in materia di obbligazioni contrattuali: obbligo o onere?



di Giorgio

avvocato in Napoli




Poco dibattuto è, in dottrina e giurisprudenza, in materia di obbligazioni contrattuali, il tema della necessità o meno, per il creditore, della costituzione in mora del debitore attuata nelle forme dell'art. 1219 c.c..


Particolare rilevanza ha il quesito in tutte le ipotesi - che possono verificarsi nella pratica - in cui il creditore non faccia precedere all'instaurazione di una lite un'attività, debitamente coltivata, di diffida e messa in mora dell'obbligato.


Quindi, laddove non esista una prescrizione normativa (tra tutte, il notissimo art. 22, legge 24 dicembre 1969 n. 990 - «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), si può discutere se un atto di costituzione in mora del debitore assurga, per il creditore, ad obbligo o a mero onere.


Ordunque, dall'interpretazione del sistema normativo delle obbligazioni contrattuali sembrerebbe discendere l'obbligo, a parte creditoris, di un rituale e tempestivo atto scritto di costituzione in mora e diffida.


A riprova di ciò si è utilizzato il seguente argomento: nel settore delle obligationes ex contractu, non opera, de iure condito, il principio della cd. «automaticità della mora debitoris», vale a dire la non necessità di una intimazione o richiesta fatta per iscritto. Come è noto, l'art. 1219, comma 2, n. 1, c.c., limita la detta automaticità alle sole obbligazioni extracontrattuali (in tal senso, vedansi  Cass. 19 dicembre 1948 n. 2621, id., 18 agosto 1966 n. 2247, Coll. arb. 30 ottobre 1990; in dottrina, Ravazzoni, Mora del debitore, in Enc. Giur. Treccani, vol. XX, Roma 1990, 2).


Quindi, sul piano dello stretto diritto sostanziale, l'art. 1219, comma 1, c.c., configura la costituzione in mora nell'illecito contrattuale quale «atto dovuto» per il  creditore, concretantesi in una intimazione o richiesta fatte «per iscritto».


È noto, poi, che la dottrina qualifichi comunemente la costituzione in mora come atto giuridico in senso stretto, appartenente alla categoria degli atti recettizi di richiesta (tra tutti, Bianca, Diritto civile, La responsabilità, vol. V, Milano, 1994, 88 e ss.).


E, si badi, si richiede che l'atto di costituzione, pur non esigendo formule solenni, manifesti per iscritto l'inequivoca pretesa del creditore all'adempimento in capo al debitore, non ammettendo, così, equipollenti. Tutto ciò per assicurare, al contempo, la serietà della richiesta creditoria ed il favor per il debitore che, presa puntuale conoscenza della obbligazione, dovrà attivarsi per l'adempimento (Bianca, op. ult. cit., 88, 94).


Fermo quanto appena detto, altri indici atti a fondare l'obbligatorietà di un atto scritto extragiudiziale di messa in mora, possono reperirsi nel generale cd. «principio di buona fede» - e nei suoi corollari - immanente al sistema delle obbligazioni (artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 e 1460 c.c.), che si vuole «posto a fondamento di un principio generale dei rapporti interprivati, la cui portata armonizza e ad un tempo trascende gli ambiti delle specifiche norme di legge, mentre le si riconosce quella elasticità e duttilità, propria delle clausole generali, che ne arricchisce le potenzialità applicative» (in tal senso, espressamente, Bessone - D'Angelo, Buona fede, Enc. Giur. Treccani,vol. V, Roma, 1988, 4).


Ancora, dell'obbligatorietà di un atto di messa in mora sarebbe luogo a parlarsi avendo altresì riguardo alla prassi degli affari, e ciò specie se si verta in materia di rapporti obbligatori tra imprenditori.


Non occorrono parole per dimostrare che nei rapporti tra questi ultimi, l'azione giudiziaria di recupero del credito è sempre preceduta da un atto di diffida e costituzione in mora, ragion per cui, pur senza volersi addentrare nell'esame degl'istituti delle «pratiche negoziali d'affari» - afferenti alla categoria degli usi negoziali et similia, art. 1340 c.c. -, più di un motivo si scorge nella fondatezza della tesi che, nelle vertenze obbligatorie, vuole assurga ad obbligo, e non a mero onere, la rituale, attuata per iscritto, diffida e messa in mora del debitore.









di Giorgio...

avvocato in Napoli

 

Da: www08/05/2012 10:37:48
ora è lunga e ti devo salutare, però, se leggi l'ordinanza non è così farneticante. poi, c'è la corte cost. che vede dire la sua, solo allora sapremo.
saluti a tutti

Da: common law08/05/2012 10:44:36

@ ottimo

ottimo.. guarda che quello che hai postato tu parla, appunto, dell'obbligo di inviare la costituzione in mora...

il termine ordinatorio di 15 giorni sta scritto nel codice, mutuato dalla diffida ad adempiere

Da: x ottimo08/05/2012 10:46:34
tu neanche per sbaglio hai mai aperto un codice italiano....

Da: common law08/05/2012 10:48:42

@ www

non l'ho letta.. ma immagino che han confuso mediazione con conciliazione...
la ratio dell'istituto della mediazione è poi proprio quello di essere attività stragiudiziale tesa al fatto di evitare di sedersi di fronte al giudice...per tacere, ripeto, che il giudice non ha facoltà di mediare atteso che vi sono requisiti ben precisi...inoltre è un assurdo logico... se la norma impone di tentare di andare dal giudice non ci si può rivolgere proprio a  lui per mediare...

comq.. vedremo che dice la consulta...ma su basi ben diverse...

Da: ottimo08/05/2012 10:52:41
Si che stava scritto nel codice italiano, che non ho mai aperto, lo supponevo.
Ma in quale articolo?

Da: common law08/05/2012 10:52:51

di NON andare dal giudice...pardon...


Da: common law08/05/2012 10:54:29

ottimo...la diffida ad adempiere...1454.. che differisce dalla costituzione in mora per gli effetti... è mutuato!...

Da: Karl@*08/05/2012 10:55:30
quanti mesi di pratica in spagna pensate sia sufficiente per essere deliberati nei Coa?Nel mio sono stati vaghi hanno solo espresso la necessita'di presentare procedimenti trattati in Spagna

Da: slim 08/05/2012 11:02:19
per common  law
grazie :)

Da: ottimo08/05/2012 11:04:42
Si, ma la diffida ad adempiere non e' costituzione in mora.
In realta' come in ogni libro di diritto privato sta scritto, per la costituzione in mora puoi mettere i termini che sono opportuni riguardo al caso concreto.
1 giorno pero e' logicamente poco.
Poi che per prassi si utilizzino 15 giorni, nulla quaestio.

Da: x  Karl@*08/05/2012 11:15:52
10 mesi possono bastare.
Poi una volta che avrAi prodotto  quanto richiesto dal tuo coa, chiedi se hanno bisogno d'altro.

DATE SOLO QUELLO RICHIESTO DAL DLGS 96/2OO1

Da: slim 08/05/2012 11:27:39
per common law
scusa common...quando tu dici che l'intesa la alleghi all'atto (nel caso di civile) affermi che la produci unitamente ai documenti (inserendola nel fascicolo di parte) oppure la spilli unitamente all'atto di citazione (in tal caso verrà notiificato a c.parte)

Da: x C.l.08/05/2012 11:34:26
Slim te sta' a pilla' pe' er.....

Da: lillovero08/05/2012 11:46:30
la politica dei proclami volgari, del non rispetto delle regole, delle prostitute, dei dialetti, etc etc sta crollando.

gli avvocati, invece, tradizionalisti come sempre, si affidano ancora a personaggi che fanno dell'insulto, dell'ILLEGALITA' e della volgarità più becera il loro marchio di fabbrica.

la cassazione sentenzia e loro continuano con il colpo di stato, guidati dagli avvocatoni in dialetto e sulla base dei pareri dei luminari che dicono che è cosa buona e giusta imporre una bella palpatina alla praticante bona.

e i praticantucci-giovani avvocatucci fidanzati della praticante bona sono lusingati delle attenzioni riservate alle loro compagne. anzi, cominciano a considerare di portare anche le altre donne di famiglia al cospetto degli avvocatoni in dialetto (e a volte anche in pannolone) per renderli benevolenti. chissà che un giorno non possano anche loro stessi umili servitori divenire avvocatoni-dialettali-luminari al di sopra della legge e impermeabili financo ai principi fondamentali della costituzione.

Da: x lillovero08/05/2012 11:52:43
basta lillo, sei il GRILLO del forum, populista nullafacente e benestante che urla urla e personalmente non fa un cazzo!

Da: X lillovero il volgarotto08/05/2012 12:15:30
impara a vivere......

Da: X lillovero il volgarotto08/05/2012 12:17:26
quanto sei represso....

Da: X lillovero il volgarotto08/05/2012 12:18:53
ma...na chiava...a ogni tanto sei buono a farla??
hihihihi......

Da: Vercinge08/05/2012 12:19:55
scusa, www, dove è che l'ultimo parere dice "si si dobbiamo iscrivere ma non siamo obbligati a integrarvi"?

Da: Vercinge08/05/2012 12:21:23
x lillo: guarda che il primo che viola la legge sei tu, con le tue offese quotidiane. Possibile che questo soggetto sappia solo offendere, denigrare, insultare? E poi dice volgari agli altri

Da: X lillovero che ostenta rettitudine08/05/2012 12:21:29
sei sprecato in questo forum.....
trovati un posto in qualche coa (ammesso che tu possa farlo)

Da: X Vercinge08/05/2012 12:22:46
airottoilcà.....

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