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Esame avvocato Spagna
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Da: common law05/05/2012 13:36:22

ahahah... pidocchietto.. non posso studiare dove hai studiato tu... i libri dove si parla di REATO PENALE (ben distinto dal reato civile) e dove non si vuole l'elemento oggettivo della calunnia li han finiti...

giuro...sto ridendo di gusto...sei da tso...ahahahaha

Da: common law05/05/2012 13:41:42

preciso per chi legge che io NON ho mai fatto ricorsi al cnf...è un parto del delirio di costui...

Da: 05/05/2012 13:50:44

Da: "..."05/05/2012 13:55:06
chi sostiene di portare l'avv d'intesa in udienza a rendere la dichiarazione dopo l'ud di precisaz conclusioni? Chi???

Common law epic fail!!!!'

Da: Tango205/05/2012 14:23:58
@ Common l abogatella...
Caro amico, non spero collega,......la tua recente apparizione non ha portato alcun valore aggiunto al forum, non faccio il difensore di nessuno, anche perché Common , non ha necessita' di nessuno.
Il forum e' monitorato e le tue uscite non fanno onore a nessuno...ricordati  inoltre prima di giudicare gli altri ......mangia 3 pugni di sale....
Se vuoi pur che tu la finisca ti chiameremo Ichino2.
Inoltre anziché riempire pagine d'aria, uniamo il sapere di ognuno per il bene della ns. Professione.
E basta. La risposta e' superflua.

Da: ottimo05/05/2012 14:36:35
x impressioni di Maggio
Si , hanno capito che conviene in ogni caso andare in Spagna invece di farsi la pratica per 2 anni a fargli le fotocopie a titolo gratuito.
Basta avere un minimo,ma prorprio un minimo di capacità di adattemento e non essere infraditos al quadrato.
Almeno questa e la mia esperienza diretta.

x "..."
Non mi pare che c.l. abbia detto che l'avvocato si debba presentare in udienza , ma che debba prdburre uno scritto con il quale per così dire "ratifica" l'operato dell'abogado e ribadendo l'intesa dichiara la conoscenza della controversia.

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Da: common law05/05/2012 14:38:51

"..."

a ridaje... eppure insegnano a leggere in prima elementare..

il nostro amico precisazioneconclusioni ha scritto che il giudice ha dato termine per memoria...comprendi?...ne segue che egli stesso ha aperto la porta alle difese...comprendi?...

preciso che scrivo questo solo perchè non si creda che io sostenga che alla precisazione concl. si possano depositare memorie o quant'altro...purtroppo la autodichiarata nullità che scrive con puntini di sospensione nel nick insiste a scrivere beotamente questa cosa...

@ "..." (il vuoto) fumetto planetario (senza esclamativi perchè è deprimente...)

Da: common law05/05/2012 14:45:34

@ ottimo

per la precisione ho scritto di depositare la memoria con allegata dichiarazione in originale atteso il dubbio circa la conoscenza dell'ordinario sull'esistenza del proc. in itinere e, visto che c'è, far presenziare (tacendo ovviamente) l'avv. d'intesa. Nulla impedisce all'ordinatio di presenziare quale avv. d'intesa e non come difensore. il giudice chiederà chi è, l'amico lo dirà...e tutti vanno a casa felioci e contenti...

ottimo.. ma tu ci credi che è accaduto questo? chi è quel professionista che in presenza di una intesa solleva una questione del genere? che danni rischia di pagare?... queste cose si fanno in quella fase solo se l'eccezione è più che fondata...ma dai... sarebbe un ordinario volpone proprio...

Da: Avila05/05/2012 15:37:51
x common law:
Scusami leggo che dici che il titolo sarà:

Ab. in X, dott. z y, stabilito in ecc ecc...

Ma lo stasso vale anche dopo i famosi 3 anni di affiancamento?

Da: cari colleghi05/05/2012 17:16:52
scusate common ottimo tango

ma il ragazzo ha commesso l'ingenuità di non allegare l'intesa per questo procedimento

però nessuno di voi nè chi si duole di questa eccezione

ha richiamato l'art.182 c.p.c al giudice così da farsi dare i termini....... e non per le memorie?????

attendo conferme e smentite cari colleghi

Da: info crediti05/05/2012 17:21:40
scusate per ottimo

non sapevo fosse possibile farsi accreditare i corsi fatti in spagna

in italia ai fini della formazione continua????

grazie a chi mi risponderà

Da: ius postulandi for ever05/05/2012 17:29:58

Riflessioni sulla riformulazione dell'art.182 c.p.c.
Articolo 16.06.2010 (Giuseppe Cammalleri)
L'art. 182, II° comma, c.p.c., è stato fatto oggetto di un incisivo rimaneggiamento operato con la Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009, tali da comportare implicazioni atte a consentire "sanatorie" e "rimessioni in termini allargate" per irregolari ( o nulle) costituzioni in giudizio, sia da parte dell'attore che del convenuto.

Detta la disposizione in analisi: "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziale e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

E' di tutta evidenza la dirompenza della riforma in questione, giacché, per ipotesi, anche una costituzione senza procura da parte del convenuto, oggi, a differenza del passato, potrebbe ritenersi sanata fin dal momento della (irrituale) costituzione. Si determinerà, in buona sostanza, una sorta di rimessione nei termini, grazie alla regolarizzazione della procura entro il termine assegnando dal Giudice.

Una interessante applicazione concreta della norma in esame ha, in effetti, consentito di ritenere tempestive le eccezioni e deduzioni fatte dalla convenuta costituitasi con un mandato alle liti rilasciato in fotocopia, senza firma autografa né della parte e neppure del difensore, e contestata da parte dell'attore: ciò grazie alla produzione in giudizio dell'originale dell'atto nel termine concesso dal Magistrato (che non poteva, alla luce della riforma dell'articolo in esame, non essere concesso).

Le ipotesi applicative della disposizione de qua sono molteplici, come si è avveduta la dottrina ed anche pronunce di merito che, di recente, hanno affrontato la questione introdotta con la novella in esame.

Sul punto la dottrina[1] ha sostenuto il totale cambiamento di rotta determinato dall'introduzione del nuovo testo dell'art. 182 c.p.c.: diversamente da quanto avveniva in passato, la nuova formulazione della norma in esame introduce il principio di sanabilità dei vizi attinenti alla procura con effetto sanante ex tunc. Ciò significa che l'atto produrrà perfettamente tutti gli effetti sostanziali e processuali ad esso legati sin dal momento della notifica o del deposito; pertanto l'atto privo della procura (su tale ipotesi estrema vedi il contrario orientamento dottrinario riportato successivamente) o contenente una procura viziata avrà effetto retroattivo.

La sanatoria della procura può essere attuata mediante il suo rinnovo e, a seguito della novella legislativa, il Giudice ha l'obbligo e non più la facoltà, di disporre la sanatoria dell'atto nullo tutte le volte in cui rilevi uno dei vizi indicati dalla stessa norma. Difatti, il novellato testo dell'art. 182 c.p.c. prevede che il Giudice assegna alle parti un termine perentorio; diversamente, la vecchia formulazione dell'art.184 bis c.p.c. (che disciplinava l'istituto della rimessione in termini) prevedeva l'uso del verbo "può", estrinsecando tutta la discrezionalità legata alla decisione del Giudice.

Tuttavia, è d'uopo evidenziare come la dottrina abbia anche sottolineato i "rischi" connessi ad un possibile abuso interpretativo della norma, sganciato dal caso concreto e che si limiti ad un'applicazione meccanica delle regole. Proprio sui profili derivanti dall'applicazione pratica la dottrina si è divisa: parte di essa afferma che la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. escluda l'ipotesi in cui la procura manchi del tutto. Infatti, secondo tale orientamento dottrinario, la norma in esame fa riferimento a vizi che comportano la nullità della procura, non contemplando anche l'ulteriore e diversa ipotesi dell'inesistenza totale della procura. Tale ultima ipotesi, pertanto, non sarebbe sanabile.

Secondo un altro orientamento dottrinario, invece, il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c. consentirebbe anche la sanatoria della procura anche nell'ipotesi in cui quest'ultima manchi del tutto: in pratica, la nuova formulazione della norma consentirebbe, secondo tale dottrina, anche il rilascio della procura nel termine concesso dal Giudice.

Come segnalavo sopra, appare interessante un'ordinanza resa dal Tribunale di Gela sul punto, nell'ambito di un procedimento trattato il 14 aprile 2010: il Giudice Istruttore, Dott.ssa Buonocore, consapevole della divisione dottrinaria e della complessità della questione, ha manifestato di aderire all'ultimo indirizzo dottrinario sopra segnalato, che consente, come detto, la sanatoria anche con il rilascio di una procura che, in ipotesi, nemmeno esisterebbe, concedendo, indi, il termine per il deposito di rituale procura alla parte convenuta irritualmente costituitasi in giudizio.

(Altalex, 15 novembre

Da: common law05/05/2012 17:32:19

@ Avila

vale per tutto il tempo in cui sei stabilito. vale a dire che cessa nel momento in cui ti integri o ti si riconosce il titolo: da quel momento è facoltà tua di evincere il titolo di abogado (sempre che tu continui ad essere iscritto ad un collegio spagnolo)

@ cari colleghi

Non è andata così. il ragazzo ha depositato l'intesa ma generica pur essendo scrittura privata.
Da quel che ho capito non ha chiesto niente...il giudice stesso gli ha dato termine per memoria autorizzata. Parrebbe che il giudice aveva il mero dubbio che l'avv. d'intesa nulla sapesse di quel procedimento specifico atteso che la procura era generica. Che poi se si volesse contestare a dich. d'intesa generica su scrittura privata si dovrebbe farlo ma per tutt'altro motivo...vabbè lasciam stare...

Da: common law05/05/2012 17:33:55

pardon.. ho scritto procura generica invece di dich. d'intesa generica

Da: Tango205/05/2012 17:40:53
X @cari colleghi,
Scusami collega, se leggi bene, ho risposto con immediatezza all'evento ed avevo scritto che ...un tanto "...contestato da controparte, avv. Ordinario, si poteva sanare....x cui avevo dato delle indicazioni.
Quanto da te postato mi pare del tutto calzante.
Ti dico poi che un errore da parte di un collega e' un errore x tutti gli abogados x tal motivo me ne dolgo ogni volta.. Certo non si può essere arroganti e supponenti....non preoccuparti siamo molto sensibili e vogliamo il bene di tutti i colleghi.
Con immutata stima.

Da: cari colleghi05/05/2012 17:42:19
@common law

ok SI ho scritto infatti per questo procedimento

perchè cari colleghi nuovi e veterani la dichiarazione di intesa deve essere sempre AD LITEM

ti stimo sorella!!!! @common law

Da: common law05/05/2012 17:49:26

grazie fratello!!!...:)

Da: cari colleghi05/05/2012 18:06:55
grazie tango

muchas gracias y hasta luego

stima immutata

Da: Lallo.05/05/2012 20:49:30
@info crediti lassa perdere gia gli abogados hanno i fucili puntati e tu pure i crediti ti vuoi far riconoscere

Da: concertante05/05/2012 20:49:36
Gentilissima Common, ritieni che il problema dello jus postulandi si risolva in pari modo quando si agisca ancora senza stabilimento con la l. 31/82? Non leggo indicazioni operative alternative nella norma se non quelle dell'art. 6, pertanto mi sentirei di comportarmi analogamente allo stabilito.

Chiedo inoltre tuo parere su caso specifico: volendo patrocinare a procedimento civile aperto, solo per i fini di un'udienza (la prima, è una comparizione), è possibile subentrare in sostituzione di uno dei due ordinari risultanti dagli atti introduttivi del giudizio? O forse è meglio farsi rilasciare procura autonoma? Non rammento se nei post passati abbiate mai trattato il delicato tema.

Da: Jackie7605/05/2012 21:14:29
ma che fine hanno fatto quelli che si propenevano di difendere gli abogados?sono andato sul loro sito e mi sono ritrovato sulla home di un'agenzia!

Da: ottimo05/05/2012 21:45:53
x crediti
Non vedo perchè non ti dovrebbero riconescere dei crediti per un corso di diritto comunitario od internazionale (non privato) ad esempio.
Nel mio caso il discorso sarebbe piu' complesso.

Da: common law06/05/2012 09:25:23

@ Lallo
sbaglio o l'Oua ha proclamato lo sciopero bianco nel tentativo di far spostare la famigerata data del 12 agosto etc? ...a me sembra che già intravedono il cappio che pende...e li attende...
non vedo l'ora di fare qualche udienza civile dopo il 15 maggio ahahah...li voglio vedere questi eroi far incazz.. i giudici e cancellerie (pare non toccheranno più fascicoli... dovrà essere il cancelliere a fare copie etc..)

@ jackie76
l'Aias è sempre al suo posto...sei tu che digiti male...

@ concertante

ho lavorato anch'io con la 31 per qualche mese...in sostanza questa legge è stata recepita tout court nel d. lgs 96/2001..i problemi quindi si risolvono tutti allo stesso modo. L'unica differenza per la concertazione è che questa legge impone di comunicare all'ordine territtorialmente competente la dich. di concerto volta per volta (e qui la cosa si spiega atteso che non si è iscritti in alcun coa italiano)

per le sostituzioni le regole sono le solite: si deposita in udienza la dich. di sostituzione firmata dal difensore nominato oltre alla dich. di concerto. l'ordinario di concerto deve essere persona diversa dal sostituito. teoricamente si dovrebbe depositare copia della concertazione anche all'ordine.. ma io, nelle sost., non l'ho mai fatto se la sost. è per una sola udienza e non per il procedimento. il mandato alla difesa non c'entra.

Da: @common06/05/2012 09:34:46
io all'inizio ero socio dell'Aias. Poi, per motivi che ignoro, sono andati via gli elementi più significativi. Mi hanno detto perchè erano diventati ordinari per questo hanno abbandonato. Però, sentiti loro personalmente non è così. Non ho rinnovato l'iscrizione e non me ne pento. Ho visto che hanno fatto un bel sito, però, oggi più che mai non comprendo il perchè di tanto mistero su chi detiene le cariche. Con tutta franchezza mi pare una barca arenata. Forse gli abogados dovrebbero unirsi in un sindacato.

Da: common law06/05/2012 09:51:53

@ common

a me personalmente l'aias non ha mai convinto atteso questo alone di mistero ingiustificabile in una associazione...in ogni caso non ritengo corretto far circolare voci, false come sempre, circa il fatto che l'aias non esiste più etc...

Da: @common06/05/2012 10:01:20
certo però, visto che ne parli ho presunto che tu ne faccessi parte.
Rimane il fatto che, secondo me gli avvocati stabiliti devono avere un sindacato vero. Poi, che fa l'Aias non mi interessa.

Da: x@common06/05/2012 10:21:23
sindacato, è una parola ..... qui la faccia non la mette nessuno, vedi AIAS

Da: @common06/05/2012 10:45:33
allora abbiamo quel che ci meritiamo

Da: x AIAS06/05/2012 12:01:24
Peccato, questa loro ostinazione a voler restare nel'anonimato.
Potevano fungere da catalizzatore per un vero sindacato.
Mi sa che ormai pensano solo ai loro piccoli interessi, inoltre se non sei colegiato a Madrid non ti prendono nemmeno in considerazione, infatti tutti quelli che restano iscritti sono quasi "incentivati" a chiedere il trasferimento, sui costi richiesti per il trasferimento, poi lasciamo perdere, altro che agenzie.

Da: bistecca06/05/2012 13:51:29
e per quale motivo vogliono che tu sia colegiato a madrid? perchè c'è un canale preferenziale per loro?

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