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Esame avvocato Spagna
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Da: lillovero23/04/2012 18:36:11
madonna mia, agggente, ma aggiorna il reportorio.. "e quello stà sempre sul forum mentre io stò sempre a lavorare, sù vai a lavorare e non rompere"...

mamma che noia! non che se hai imparato a non mettere le vocali accentate sei diventato una volpe furbissima; sempre uno spelacchiato mangia-polli resti :)

Da: hic sunt leones23/04/2012 18:58:26
leoni su mininterno

pecore e conigli nel mondo reale!!!!!

Armiamoci e partite, miei prodi!!!

Da: fabriz fibren23/04/2012 19:06:28
si si ho capito, tutti bravi a far fuoco e fiamme.
Ok, bravi.

Da: iocivogliocredere23/04/2012 19:44:55
@ Ottimo :
           !!! Sbagli  in pieno !!!

Common law, come tutte le donne, va stuzzicata ;)

Da: ottimo23/04/2012 20:39:38
Cavoli, già  2 errori gravissimi negli ultimi giorni.
Mi sa che sono prescritto pure io.

Da: common law23/04/2012 21:54:05

...iocivogliocredere e ottimo...volete le botte???

vi mando a cercare da un cosacco veh!:)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: iocivogliocredere23/04/2012 23:59:45
no solo soft sadomaso XD !!!
( poi magari a ottimo piace prenderle fisse, non so XD ) ..

Da: marco24/04/2012 10:16:45
Ieri mi hanno comunicato che il Consiglio dell'Ordine a cui avevo rivolto la domanda ha deliberato positivamente la mia iscrizione come Avvocato Stabilto e mi hanno anche comunicato che a breve dovrò giurare presso la Corte di Appello. Ora vi chiedo quali adempimenti dovrò fare per l'attività legale??
Grazie mille

Da: fabriz fibren24/04/2012 10:43:39
essenzialmente, se ti hanno già iscritto, dopo aver giurato, si fa prima adire cosa non devi fare
1) non devi utilizzare il titolo di avvocato, né abbreviato, né dottore, ma usare il titolo in lingua originale e per intero (dimentica la parola avvocato insomma. NO avv. stab.)
2) non devi mai dimenticare di produrre la dichiarazione di intesa

Da: Help!24/04/2012 10:51:27
@ fabriz fibren
Come funziona per la dichiarazione di intesa? In sintesi, la mia domanda è questa: tutti  gli atti devo essere contriofirmati dall'avvocato di intesa o è sufficiente allegare copia della dichiarazione di intesa ad ogni pratica?

Da: kaliddru24/04/2012 12:02:03
andate a pascolare le pecore che è meglio! hahahahaha

Da: Help!24/04/2012 12:05:59
@  kaliddru
e tu dati fuoco!

Da: kaliddru24/04/2012 12:11:43
@ Help
Help a te ti bocciano sicuro!!!!!!!!hahahahahahah

Da: kaliddru24/04/2012 12:17:26
Help ti sei offeso? va fa lu commessu!!!!hahahahaha

Da: kaliddru24/04/2012 12:19:32
volete diventare abogado? andate in spagna a vinniri gazzusi!!!hahahahahaha.....

Da: common law24/04/2012 12:23:34

@ Help

l'avv. d'intesa non è un dominus..quindsi nessun atto deve essere controfirmato da lui. si allega la dichiarazione d'intesa se non hai l'atto pubblico al primo contatto con l'autoritò giudiziaria procedente.
ricorda che dich. d'intesa non significa mandato congiunto

Da: Help!24/04/2012 12:33:54
@ kaliddru
La benzina la offro io. Levati dalle p...lle, ignorante. "Ate ti ti bocciano di sicuro" :-) ma non ti vergogni? Ma dove hai studiato? All'università della Miralanza? Ma per favore... l'hanno capito anche i grissini chi sei. Sparisci CAPRA!

@ Common Law
Grazie! Sempre precisa e affidabile. Spero di poter ricambiare.

Da: ATTENZIONE24/04/2012 12:54:27
Diffidate da certi nick, quali ottimo-common law-lillovero-iocivogliocredere

Da: iocivogliocredere24/04/2012 13:02:09
eh già :
io ad esempio uso il frustino XD !!!

Da: fabriz fibren24/04/2012 13:38:21
ma.......ora che mi viene in mente.........leggersi il 96 del 2001 no eh?

Da: common law24/04/2012 13:38:56

io mangio i bambini a colazione.. 2 per volta...sono cattivissima.. fate attenzione eh!

Da: avves24/04/2012 14:00:16
Ufficiale! Il primo esame di stato per gli studenti spagnoli esenti dal Master sarà nel gennaio 2013!!!

Tutte le news sull'omologazione in diretta dalla Spagna su

Twitter @AvvocatoES
Il primo canale NEWS dalla Spagna per i laureati italiani!

Da: ottimo24/04/2012 14:16:49
Mi tocca "rubare" il mestiere a lillovero.
Vedi il nick Attenzione e poi la sortita master di avves.

Da: modesta24/04/2012 14:25:47
alcuni mesi fa mi sono fatto firmare dal mio avv. d'intesa che dista 200 km da me, alcune dichiarazioni (d'Intesa)..in quella occasione, ebbi l'idea di mettere la data gennaio 2012...ora, avendone bisogno, posso per atti che dovro' fare a maggio 2012 adoperare quelle che gia' ho ???..oppure reputate che vada fatta volta per volta e con la data fresca?
grazie per la risposta....
(non ho mai pero' cambiato da quella volta in mio avv. d'intesa)...

Da: iocivogliocredere24/04/2012 14:43:13
Lillo "sculaccia" gli agenti ( e a me lascia le agentesse ;D ) XD  ?

Da: XOttim&volenterosi24/04/2012 14:43:46
e'stato approvato il real decreto in parlamento?ci sono novita'per quelli esclusi dal real decreto?
grazie

Da: doLLoRRe24/04/2012 16:19:26
N. 192/11 R.G. RD n. 47/12
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso
il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Michele SALAZAR Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN Segretario
- Avv. Stefano BORSACCHI Componente
- Avv. Lucio DEL PAGGIO "
- Avv. Fabio FLORIO "
- Avv. Aldo MORLINO "
- Avv. Claudio NERI "
- Avv. Andrea PASQUALIN "
- Avv. Giuseppe PICCHIONI "
- Avv. Susanna PISANO "
- Avv. Ettore TACCHINI "
con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte Suprema di Cassazione
nella persona dell' Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
DECISIONE
Il Consiglio procede alla discussione del ricorso proposto dal dott. G. P. avverso la
delibera in data 19 maggio 2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Genova ha disposto l'annullamento d'ufficio del proprio provvedimento 28
ottobre.2010 di iscrizione nel Registro dei praticanti.
Il Presidente dà atto della regolare convocazione di tutti i componenti del Consiglio
Nazionale Forense.
Il ricorrente dott. G. P. non è comparso.
E' comparso il suo difensore avv. Pasquale Napolitano.
Il Consigliere avv. Michele Salazar fa la relazione del procedimento e dei fatti che lo
hanno determinato.
Il P.M. svolge le sue conclusioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente deposita documentazione, acquisita agli atti, ed insiste
nell'accoglimento del ricorso, o in subordine, chiede l'ammissione alla iscrizione al
registro dei praticanti. In estremo subordine, chiede rinvio per il deposito di ulteriore
documentazione.
FATTO
Il sig. G. P. chiedeva all'Ordine degli Avvocati di Genova, con istanza del 28 ottobre
2010, l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. Dichiarava nell'istanza di avere
conseguito la laurea in giurisprudenza il 21 ottobre 2010 con il punteggio di 107/110
presso l'Università L. C. di Roma.
In data 28 ottobre 2010 il Consiglio dell'Ordine, ritenuto che era in corso
procedimento di convalida del certificato di laurea o della dichiarazione sostitutiva,
deliberava la chiesta iscrizione, con riserva di esito favorevole della convalida del titolo
di studio, in corso.
Il 13 gennaio 2011 lo stesso Consiglio, rilevato che il suddetto titolo era privo di
valore nell'ordinamento italiano non avendo ottenuto da Università Italiane lo specifico
riconoscimento prescritto dalla legge, avviava il procedimento di annullamento
d'ufficio, in via di autotutela, della disposta iscrizione. Assegnava all'interessato il
termine di giorni 30 per la produzione di memorie e documenti.
Decorso detto termine il Consiglio, con deliberazione 19 maggio 2011, pronunziava
l'annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti del
sig. P., con la motivazione dell'illegittimità del provvedimento rimosso per carenza del
titolo di studio prescritto dalla legge (art. 17, c. 1, n. 4), R.D.L. 15.8.1933, n. 1578).
Avverso detta deliberazione, notificata il 16 giugno 2011, l'interessato proponeva -
con l'assistenza dell'avv. Micaela Rossi - ricorso a questo CNF con atto del 30 giugno
2011, depositato nella stessa data presso il COA di Genova, chiedendone
l'annullamento ex tunc, con conseguente conferma dell'iscrizione nel registro dei
praticanti a decorrere dal 28 ottobre 2010 e possibilità di trasferimento dell'iscrizione
stessa al registro dei praticanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
A tal fine formulava due motivi di impugnazione così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, punto 4), R.D. 27 novembre 1933, n.
1578. Contraddittorietà intrinseca manifesta.
2) Contraddittorietà estrinseca. Disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente, con il primo motivo, che l'U. di M., denominata "L. c. U.", ha
sede in Roma e che, con Decreto del MIUR 4 luglio 2007, sono stati ammessi al
riconoscimento i titoli dalla stessa rilasciati. Poiché la procedura di riconoscimento
richiede diversi mesi, se non addirittura oltre un anno di tempo, deve ritenersi, a
giudizio del ricorrente, che, in mancanza di contraria disposizione di legge, nelle more
del predetto riconoscimento, il titolare del diploma possa svolgere la pratica
professionale, fatto salvo ovviamente l'obbligo di esibizione del riconoscimento, una
volta ottenuto.
A conforto di questa tesi il ricorrente richiama le sentenze della Corte di Giustizia C-
313-2001 (ricorrente C. M.) e della Corte di Cassazione 19.4.2004 n. 7373/04, nelle
quali si afferma la prevalenza della normativa comunitaria relativa alla libertà di
stabilimento rispetto alla normativa interna che richiede il riconoscimento formale del
titolo.
Ai sensi di detta normativa., sottolinea il ricorrente, spetta di volta in volta all'autorità
competente - e quindi nel caso in esame al COA - verificare se e in quale misura si
debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato
membro soddisfino anche parzialmente le condizioni richieste per accedere all'attività
di cui trattasi.
Aggiunge che tale verifica non era necessaria con riferimento al titolo in questione
stante l'equipollenza dello stesso con i titoli rilasciati dalle Università italiane.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che altri diplomati presso la "L. c. U."
stanno svolgendo la pratica professionale dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti
degli Ordini di Milano e di Catanzaro, il che configura una palese disparità di
trattamento nei suoi confronti.
Il COA di Genova ha presentato memoria datata 28 luglio 2011 in resistenza al
ricorso, con la quale contesta la tesi del ricorrente e conclude per il rigetto del
gravame.
All'udienza di discussione del ricorso il difensore del ricorrente ha prodotto la nota
prot. n. 1014 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, del 14 giugno 2011 diretta al
sig. G. P., avente ad oggetto: "riconoscimento titolo esteso ai fini dell'iscrizione all'albo
dei praticanti avvocati", e il decreto del MIUR del 21 settembre 2011,con il quale si
dispone che da tale data la "L. c. U.", con sede in Roma, cessa l'attività come sede in
Italia dell'U. di M. ed è riconosciuta come Università non statale nell'Ordinamento
Universitario Italiano.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
L'art. 17 del R.D.L. 15.08.1933 n. 1578, richiede, tra i requisiti per l'iscrizione al
registro speciale dei praticanti avvocati, il possesso della laurea in Giurisprudenza
conferita o confermata da una Università della Repubblica. Orbene, il titolo presentato
dal ricorrente per l'iscrizione al Registro dei praticanti, quale che possa essere il suo
valore nell'Ordinamento che lo ha rilasciato, non ha ottenuto il riconoscimento
nell'Ordinamento italiano. La mancanza di riconoscimento del titolo in questione si
evince dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi davanti al COA di Genova e,
segnatamente, dall'istanza avanzata dall'interessato il 22.1.2011 al Ministero
dell'Istruzione per richiedere detto riconoscimento, che, alla data della delibera
impugnata, non risulta ottenuto. La circostanza che la procedura per il riconoscimento
richieda tempi lunghi non può condurre, in mancanza di specifiche disposizioni di
legge, all'attribuzione da parte del COA di validità nell'ordinamento italiano, neppure in
via temporanea al titolo di cui si discute.
Indipendentemente da siffatto assorbente rilievo, va osservato, anche se
superfluamente, che la durata del corso inerente al titolo di anni 2 e che il piano di
studi non comprende tra gli 11 esami sostenuti, quelli di "Diritto costituzionale", di
"diritto privato", "di diritto civile", e di "diritto processuale civile".
Deriva da siffatti elementi che, pur mettendo da parte ogni questione riguardante il
riconoscimento formale del titolo, la formazione acquisita dal sig. P. è gravemente
insufficiente ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, dovendosi escludere
che, in relazione agli esami superati, possa assegnarsi a siffatta formazione la valenza
richiesta nell'ordinamento professionale italiano per l'iscrizione nel registro dei
praticanti avvocati.
Né rileva, in questa sede, l'affermazione del ricorrente (peraltro sfornita di prova) che
l'iscrizione nel Registro dei praticanti sia stata deliberata da altri Ordini territoriali a
favore di soggetti in possesso del medesimo titolo, con conseguente disparità di
trattamento nei suoi confronti.
Siffatta censura - indipendentemente dal già indicato difetto di prova è inammissibile
-oltre che infondata - in quanto l'asserita disparità sarebbe stata posta in essere da
Ordini professionali differenti e non dal medesimo Ordine di Genova.
P. Q. M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2012.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Andrea Mascherin f.to avv. Michele Salazar
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 2 marzo 2012
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all'originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Andrea Mascherin

Da: kaliddru24/04/2012 17:01:31
@ help
secondo me sei un deficiente e ti bocciano! hahahahahah

Da: doLLoRRe24/04/2012 17:02:06
ora tocca alle credencial

Da: kaliddru24/04/2012 17:15:18
@ help!
comu ci la diri a to pà quannu t'abboccianu? hahahahahha

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