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Esame avvocato Spagna
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Da: iocivogliocredere25/04/2012 14:30:08
si certo :
e la raccomandata a mano dove scrivi che consegni le chiavi ecc.. e il proprietario - o chi per lui ( certo che conoscerai la normativa non molto dissimile anche alla nostra..) - te la firma per ricevuta ?

Da: mavil25/04/2012 15:33:02
ma cmq se è stata versata una cauzione il proprietario la trattiene, giusto?

Da: lillovero25/04/2012 15:54:40
amico, non mi spaventi. non ho figlie su cui ironizzare e non ho mai fatto la raccolta delle figurine panini
mascherin può poco contro di me :)

Da: mai cose semplici25/04/2012 16:36:48
salve ragazzi una curiosità.
Se uno è collegiato por cuenta ajena, potrebbe svolgere attività giudiziale (ad es un recupero crediti) in Spagna, facendo poi ovviamente fatturare a chi ha dichiarato che lavora per lui in via esclusiva (in Italia)?
grazie

Da: Help!25/04/2012 17:31:45
@ Kaliddru

VFFNCL!
Compri una vocale?

Da: Come studiare le dispense spagnole25/04/2012 19:16:01
Ragazzi ciao a tutti. Sto studiando per prepararmi alla prueba: ho iniziato studiando parte teorica e poi test ma mi sto accorgendo che il tempo e' sempre tiranno. Per coloro che ci sono già passati... Vi siete concentrati solo sui test o avete studiato tutto? Sono indeciso se continuare con il mio metodo ed accetto consigli seri. Grazie a tutti

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Da: e mo25/04/2012 19:52:15
Cons. Naz. Forense 02-03-2012, n. 47

Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SALAZAR - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. G.P.


Avvocato - Tenuta degli albi - Iscrizione - Titolo professionale conseguito in altro Paese comunitario - Riconoscimento - Presupposti - Titolo di abogado rilasciato in Spagna - Esclusione



Ove la formazione acquisita sia gravemente insufficiente, si deve escludere che possa assegnarsi a siffatta formazione la valenza richiesta nell'ordinamento professionale italiano per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati del professionista che abbia conseguito il titolo in altro Paese comunitario. (Rigetta il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Genova del 19 maggio 2011)

Da: www25/04/2012 19:57:13
che hanno mutato strategia è chiaro. Ora battono sul valore del titolo. Però, mi pare una via ardua. Vedremo

Da: lillovero25/04/2012 20:07:12
quanta ignoranza.
che c'entra l'iscrizione come praticante? già c'è una famosa sentenza a livello comunitario sul caso di un laureato in polonia che intendeva iscriversi come praticante in germania.
la sentenza comunitaria (sentenza seria, non obbrobri giuridici come le recenti pronunce del cnf) in sostanza dice che la direttiva riguarda gli avvocati e non i praticanti.

e questo è ovvio.

che c'entra menzionare una fantomatica "STRATEGIA" di soggetti dialettali e sgrammaticati che parlano di "spagna/portogallo e romania" senza avere minimamente idea di cosa stanno dicendo?

ripeto: quanta ignoranza. è su questa ignoranza che consiglieri di coa e aggenti marciano per soggiogare e spennare.

che orrore.

Da: common law25/04/2012 21:35:41

...peraltro quella massima è stata ricavata dalla pronuncia in via incidentale...il rigetto è stato motivato dalla circostanza che il titolo non era riconosciuto nello Stato Italiano...

questa volta il cnf ha ragione. se il titolo non è riconosciuto l'istante non può iscriversi al registo atteso che manca un requisito più che fondamentale...

per una volta il cnf non ha scritto obbrobri.. l'obbrobrio lo ha scritto chi ha ricavato la massima

Da: xmo&xtutti25/04/2012 21:58:43
Cons. Naz. Forense 02-03-2012, n. 47

Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SALAZAR - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. G.P.

E'una sentenza,un parere o una circolare?E'diversa dalla sentenza N. 265/11 R.G. n. RD 50/12 ?Chiedo lumi xche'il mio Coa mi ha richiesto un dettagliato cv dei procedimenti trattati(atti,etc.etc)e vorrei capire su cosa si fondano queste pretese!

Da: Ermes7825/04/2012 22:12:05
dove si puo'leggere per esteso il provvedimento?

Da: common law25/04/2012 23:29:00

@ ermes

è questo..postato anche qualche pagina addietro

N. 192/11 R.G. RD n. 47/12
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso
il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Michele SALAZAR Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN Segretario
- Avv. Stefano BORSACCHI Componente
- Avv. Lucio DEL PAGGIO "
- Avv. Fabio FLORIO "
- Avv. Aldo MORLINO "
- Avv. Claudio NERI "
- Avv. Andrea PASQUALIN "
- Avv. Giuseppe PICCHIONI "
- Avv. Susanna PISANO "
- Avv. Ettore TACCHINI "
con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte Suprema di Cassazione
nella persona dell' Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente
DECISIONE
Il Consiglio procede alla discussione del ricorso proposto dal dott. G. P. avverso la
delibera in data 19 maggio 2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Genova ha disposto l'annullamento d'ufficio del proprio provvedimento 28
ottobre.2010 di iscrizione nel Registro dei praticanti.
Il Presidente dà atto della regolare convocazione di tutti i componenti del Consiglio
Nazionale Forense.
Il ricorrente dott. G. P. non è comparso.
E' comparso il suo difensore avv. Pasquale Napolitano.
Il Consigliere avv. Michele Salazar fa la relazione del procedimento e dei fatti che lo
hanno determinato.
Il P.M. svolge le sue conclusioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente deposita documentazione, acquisita agli atti, ed insiste
nell'accoglimento del ricorso, o in subordine, chiede l'ammissione alla iscrizione al
registro dei praticanti. In estremo subordine, chiede rinvio per il deposito di ulteriore
documentazione.
FATTO
Il sig. G. P. chiedeva all'Ordine degli Avvocati di Genova, con istanza del 28 ottobre
2010, l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. Dichiarava nell'istanza di avere
conseguito la laurea in giurisprudenza il 21 ottobre 2010 con il punteggio di 107/110
presso l'Università L. C. di Roma.
In data 28 ottobre 2010 il Consiglio dell'Ordine, ritenuto che era in corso
procedimento di convalida del certificato di laurea o della dichiarazione sostitutiva,
deliberava la chiesta iscrizione, con riserva di esito favorevole della convalida del titolo
di studio, in corso.
Il 13 gennaio 2011 lo stesso Consiglio, rilevato che il suddetto titolo era privo di
valore nell'ordinamento italiano non avendo ottenuto da Università Italiane lo specifico
riconoscimento prescritto dalla legge, avviava il procedimento di annullamento
d'ufficio, in via di autotutela, della disposta iscrizione. Assegnava all'interessato il
termine di giorni 30 per la produzione di memorie e documenti.
Decorso detto termine il Consiglio, con deliberazione 19 maggio 2011, pronunziava
l'annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti del
sig. P., con la motivazione dell'illegittimità del provvedimento rimosso per carenza del
titolo di studio prescritto dalla legge (art. 17, c. 1, n. 4), R.D.L. 15.8.1933, n. 1578).
Avverso detta deliberazione, notificata il 16 giugno 2011, l'interessato proponeva -
con l'assistenza dell'avv. Micaela Rossi - ricorso a questo CNF con atto del 30 giugno
2011, depositato nella stessa data presso il COA di Genova, chiedendone
l'annullamento ex tunc, con conseguente conferma dell'iscrizione nel registro dei
praticanti a decorrere dal 28 ottobre 2010 e possibilità di trasferimento dell'iscrizione
stessa al registro dei praticanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
A tal fine formulava due motivi di impugnazione così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, punto 4), R.D. 27 novembre 1933, n.
1578. Contraddittorietà intrinseca manifesta.
2) Contraddittorietà estrinseca. Disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente, con il primo motivo, che l'U. di M., denominata "L. c. U.", ha
sede in Roma e che, con Decreto del MIUR 4 luglio 2007, sono stati ammessi al
riconoscimento i titoli dalla stessa rilasciati. Poiché la procedura di riconoscimento
richiede diversi mesi, se non addirittura oltre un anno di tempo, deve ritenersi, a
giudizio del ricorrente, che, in mancanza di contraria disposizione di legge, nelle more
del predetto riconoscimento, il titolare del diploma possa svolgere la pratica
professionale, fatto salvo ovviamente l'obbligo di esibizione del riconoscimento, una
volta ottenuto.
A conforto di questa tesi il ricorrente richiama le sentenze della Corte di Giustizia C-
313-2001 (ricorrente C. M.) e della Corte di Cassazione 19.4.2004 n. 7373/04, nelle
quali si afferma la prevalenza della normativa comunitaria relativa alla libertà di
stabilimento rispetto alla normativa interna che richiede il riconoscimento formale del
titolo.
Ai sensi di detta normativa., sottolinea il ricorrente, spetta di volta in volta all'autorità
competente - e quindi nel caso in esame al COA - verificare se e in quale misura si
debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato
membro soddisfino anche parzialmente le condizioni richieste per accedere all'attività
di cui trattasi.
Aggiunge che tale verifica non era necessaria con riferimento al titolo in questione
stante l'equipollenza dello stesso con i titoli rilasciati dalle Università italiane.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che altri diplomati presso la "L. c. U."
stanno svolgendo la pratica professionale dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti
degli Ordini di Milano e di Catanzaro, il che configura una palese disparità di
trattamento nei suoi confronti.
Il COA di Genova ha presentato memoria datata 28 luglio 2011 in resistenza al
ricorso, con la quale contesta la tesi del ricorrente e conclude per il rigetto del
gravame.
All'udienza di discussione del ricorso il difensore del ricorrente ha prodotto la nota
prot. n. 1014 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, del 14 giugno 2011 diretta al
sig. G. P., avente ad oggetto: "riconoscimento titolo esteso ai fini dell'iscrizione all'albo
dei praticanti avvocati", e il decreto del MIUR del 21 settembre 2011,con il quale si
dispone che da tale data la "L. c. U.", con sede in Roma, cessa l'attività come sede in
Italia dell'U. di M. ed è riconosciuta come Università non statale nell'Ordinamento
Universitario Italiano.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
L'art. 17 del R.D.L. 15.08.1933 n. 1578, richiede, tra i requisiti per l'iscrizione al
registro speciale dei praticanti avvocati, il possesso della laurea in Giurisprudenza
conferita o confermata da una Università della Repubblica. Orbene, il titolo presentato
dal ricorrente per l'iscrizione al Registro dei praticanti, quale che possa essere il suo
valore nell'Ordinamento che lo ha rilasciato, non ha ottenuto il riconoscimento
nell'Ordinamento italiano. La mancanza di riconoscimento del titolo in questione si
evince dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi davanti al COA di Genova e,
segnatamente, dall'istanza avanzata dall'interessato il 22.1.2011 al Ministero
dell'Istruzione per richiedere detto riconoscimento, che, alla data della delibera
impugnata, non risulta ottenuto. La circostanza che la procedura per il riconoscimento
richieda tempi lunghi non può condurre, in mancanza di specifiche disposizioni di
legge, all'attribuzione da parte del COA di validità nell'ordinamento italiano, neppure in
via temporanea al titolo di cui si discute.
Indipendentemente da siffatto assorbente rilievo, va osservato, anche se
superfluamente, che la durata del corso inerente al titolo di anni 2 e che il piano di
studi non comprende tra gli 11 esami sostenuti, quelli di "Diritto costituzionale", di
"diritto privato", "di diritto civile", e di "diritto processuale civile".
Deriva da siffatti elementi che, pur mettendo da parte ogni questione riguardante il
riconoscimento formale del titolo, la formazione acquisita dal sig. P. è gravemente
insufficiente ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, dovendosi escludere
che, in relazione agli esami superati, possa assegnarsi a siffatta formazione la valenza
richiesta nell'ordinamento professionale italiano per l'iscrizione nel registro dei
praticanti avvocati.
Né rileva, in questa sede, l'affermazione del ricorrente (peraltro sfornita di prova) che
l'iscrizione nel Registro dei praticanti sia stata deliberata da altri Ordini territoriali a
favore di soggetti in possesso del medesimo titolo, con conseguente disparità di
trattamento nei suoi confronti.
Siffatta censura - indipendentemente dal già indicato difetto di prova è inammissibile
-oltre che infondata - in quanto l'asserita disparità sarebbe stata posta in essere da
Ordini professionali differenti e non dal medesimo Ordine di Genova.
P. Q. M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2012.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Andrea Mascherin f.to avv. Michele Salazar
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 2 marzo 2012
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Andrea Mascherin
Copia conforme all'originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Andrea Mascherin

Da: Come studiare le dispense spagnole26/04/2012 00:01:09
Ragazzi ciao a tutti. Sto studiando per prepararmi alla prueba: ho iniziato studiando parte teorica e poi test ma mi sto accorgendo che il tempo e' sempre tiranno. Per coloro che ci sono già passati... Vi siete concentrati solo sui test o avete studiato tutto? Sono indeciso se continuare con il mio metodo ed accetto consigli seri. Grazie a tutti

Da: xcome studiare26/04/2012 00:38:07
pensa a studiare...

Da: Come studiare le dispense spagnole26/04/2012 07:55:02
Ma che risposta del cavolo e'?

Da: www26/04/2012 08:26:45
come volevasi dimostrare qualcuno non ha capito un tubo.
Se andate sul sito ipsoa, non a caso questa sentenza è indicata sotto la voce abogados. Infatti, la massima è chiara e ribadita dal collega che ha detto "mi hanno chiesto il curriculum". Il fatto che gli abogados al 99% siano dottori in giurisprudenza non significa nada de nada. Si è abogados perchè licenziati en derecho!!! Capito o no!!! Essere dottori in giurispr. per gli abogados è come esserlo in medicina ovvero, è una cosa tua, un di più. Io conosco figli di papà che in tempi non sospetti, dal 2002 al 2007 per intendersi, sono andati in Spagna e hanno fatto direttamente il corso di licenziado en derecho, senza perdere tempo in Italia! Mica non sono abogados!
Quindi chiarito il punto, è chiaro che LORO hanno intuito che possono colpire sulla preparazione UFFICIALE che dà accesso al titolo. Si rifanno a quanto detto dal parlamento EU nella seduta se non erro del 15 novembre, ove si è detto che deve esserci il livello minimo di comparazione.
Spero di essere stato chiaro, però, mettetevi in mente che se volete vincere la guerra, dovete lasciar perdere gli (stà, fà e và), e pensare alle cose serie.
Buona giornata a tutti.

Da: common law26/04/2012 08:28:51

Da: common law26/04/2012 08:40:11

per gli abogados essere laureati in giurisprudenza non è una cosa "tua" che non rileva atteso che è stato omologato in Spagna PROPRIO il titolo di GIURISPRUDENZA, non un titolo qualsiasi posseduto...

la nostra omologazione peraltro comprende l'obbligo di sostenere esami in 9 o 10 materie fondamentali di diritto spagnoglo...

chi ha estrapolato la massima non ha capito lui un tubo atteso che proprio il cnf afferma " Indipendentemente da siffatto assorbente rilievo, va osservato, anche se
superfluamente...(omissis)"... anche se SUPERFLUAMENTE...comprendi? è un rilievo in via incidentale e, come tale, non è il principio statuito nella decisione e, sempre come tale, non può essere oggetto della massima della sentenza...

Inoltre, se il ministero avesse riconosciuto il titolo il cnf nulla poteva fare non spettando al cnf sindacare tale materia ma solo al ministero...

non ho capito la storia dei tuoi amici figli di papà...se sono laureati in giurisprudenza spagnoli non vedo perchè non debbano essere avvocati in Spagna essendo l'allora uno requisito per collegiarsi...e neanche ho capito che c'entra nel discorso...

Da: common law26/04/2012 08:45:40

ah scusa.. sui tuoi amici nell'esclamazione anteponi un "mica" che mi era sfuggito...

cmq "LORO" non possono proprio colpire la preparazione.. spetta al ministero...ma anche, per assurdo, potessero chi se ne frega...noi gli esami in diritto integrativi li abbiamo sostenuti...

Da: iocivogliocredere26/04/2012 08:54:00
Incredibile !
Sembra che qualcuno dia peso alle cose solo perchè l'ha detto il Re, il Papa.. ecc
Ma caro WWW..
ma del contenuto di certi pareri tu ne hai, almeno, preso atto ?
Solo perchè lo diceva Mister Tizio.. era per caso per te..
legge ?
Ti invito a ricordare che nei greggi, tra tante pecore bianche, c'è n'è ( e ce ne sarà) sempre una o più nera.
Ed anche un pastore.. a radunarle ;)

W i border collie ;D
/\/\ i border.. line XD

Da: metodo boffo26/04/2012 08:54:27
perché continuare a parlare di una sentenza che nulla a vedere con la nostra condizione?

Abbiamo omologato il titolo di laurea in giurisprudenza italiana riconosciuto dallo stato italiano in quello spagnolo di licenciado en derecho sulla base del superamento di tot esami come richiestici dal ministero competente spagnolo, stop.

Ora che il cnf possa sindacare sulla legittimità di un titolo accademico di altro paese, quando addirittura in altra veste deve sottostare a predisporre esami per chi tramite il ministero di giustizia italiano vuole il riconoscimento diretto sulla base del titolo spagnolo ottenuto in forza dell'omologazione del titolo.


scusate per i giri di parole ma qui dentro c'è chi ogni tanto vuole solo creare panico ingiustificato.

Da: iocivogliocredere26/04/2012 08:57:23
ohh COMMON..
non è che adesso (visto che spesso sai condurre il gregge..) ti sto dando del CANE ehh ;)

Da: common law26/04/2012 09:10:51

..perchè, boffo, c'è sempre qualcuno che vuol creare panico...parificare un non laureato che chiede l'iscrizione al registro praticanti agli abogados è forte...e anche un po' folle...

Da: metodo boffo26/04/2012 09:20:40
@common:  quello che voglio dire è che si sta da due giorni parlando di una vicenda sulla base di un post di una sentenza che non ci interessa minimamente.

Da: www26/04/2012 09:22:43
intanto non iscrivono.
Bah, non c'è niente da fare, qui è tempo perso. Continuate a fare i LEONI DA FORUM.

Da: common law26/04/2012 09:23:56

vero bofo...purtroppo però taluno insiste ad affibbiare la "massima" alla condizione degli abogados...quindi, prima che si cominci a dire che il cnf adesso va a sindacare il titolo la preparazione o quant'altro in questo senso, è necessario ribadire certi concetti direi elementari...

Da: common law26/04/2012 09:26:10

www, se non iscrivono lo fanno del tutto illegittimamente...e quanto può durare questa loro condotta pilatesca di tenere in sospeso?

...più che fare i leoni da forum si fanno i non ignoranti in diritto...

Da: metodo boffo26/04/2012 09:27:43
@ www:  è vero, io non lo metto in dubbio perché ho 2 colleghi impegnati sul da farsi con eventuali ricorsi.


@ common & colleghi esperti sul fronte fisco spagnolo: sapete che numero ha il modello dell'agencia tributaria per la denuncia annuale che riassume le denunce trimestrali via mod 130 e quando si deve presentare?
Es: entro la fine dell'anno calcolato da quando ci si è iscritti all'agenzia oppure in un dato momento dell'anno solare per tutti indistintamente?

Da: x h 2426/04/2012 09:32:44
Continuano le richieste di cura al centro romano, nato meno di tre mesi fa per disintossicare i cybernauti a dalla dipendenza da social network, come Facebook e Twitter, ma anche dai blog e videogiochi.
Un mondo virtuale fatto di chat, sesso virtuale, amicizie on line, giochi di ruolo e d'azzardo, che incide tantissimo fino a rovinare la vita, quella reale dei 'sempre connessi'.
Federico Tonioni, coordinatore dell'ambulatorio Internet Addiction Disorder presso il Gemelli di Roma, lancia l'allarme: gli specialisti del centro sono specializzati in cinque aree tematiche:
- la cyber-sexual addiction: sesso virtuale e pornografia,
- la cyber-relational addiction: social network
- la net-compulsion addiction: gioco d'azzardo, shopping e commercio on-line
- l'information overload: ricerca ossessiva di informazioni
- la computer addiction: eccessi nei giochi virtuali o di ruolo.
Le tipologie di pazienti sono principalmente 2: uomini di 25-40 anni, che sanno di avere un problema, e adolescenti chiusi che parlano poco con genitori e amici, presi solo da giochi di ruolo on line; donne poco attraenti che hanno difficoltà a relazionare con l'altro sesso. 
Obiettivo dei Day hospital psichiatrici del Policlinico è curare la dipendenza patologica da internet e i disturbi del comportamento ossessivo che riguardano il web.
E quello che preoccupa, è che i casi sono in continuo aumento: internet si, ma con moderazione!

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