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Esame avvocato Spagna
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Da: Infra21/04/2012 22:03:21
@viaggio della speranza
forse voleva intendere infraditos dell'ultima ora con resolucion in scadenza che s'improvvisa tirchione dopo essere stato solato da qualche aggenzia

Da: un''altro che voleva intendere21/04/2012 22:21:40
ma che si è spiegato male?

Da: common law22/04/2012 00:39:14

Da: common law22/04/2012 00:44:40

ottimo.. per l'ultima volta.. il sistema informatico non sbaglia perchè il giorno dopo il 29 febbraio è il PRIMO MARZO...quindi...01 marzo..01 settembre = mesi 6. non si conta il dies a quo nella prescrizione...non può darti 30 agosto perchè non esiste un 30 febbraio...

@ www

sarei solo contenta se lo facessero.. così 1) si vedrebbero i tempi e i voti di laurea.. e 2) dove si sono abilitati tanti ordinari...

io mi firmo sempre abogado come tutti gli abogados che conosco.. solo i coa possono pensare che gli abogados han voglia di commettere il reato di usurpazione di titolo...

serena notte

Da: dice la maestrina22/04/2012 01:35:45
I COA sono assolutamente certi che gli abogados non usurperanno il titolo di avvocato. E sono altrettanto certi che le pluribocciate conoscono perfettamente le favole di Fedro.

Da: www22/04/2012 08:14:00
volevo solo dire che: la scheda tecnica che ha ogni porfessionista sarà aggiornata di alcune voci.
Laureato a ....., non voto, perchè non è il voto ostativo all'accesso alla professione. Per gli abogados scriveranno ad esempio omologato alla Ucam ecc;
abilitato alla C dA di ......, nel caso di abogado credo che scriveranno ad esempio collegio degli abogados di Madrid;
titolo professionale: dottore, avvocato, avvocato abilitato al patrocinio in cassazione, abogado ecc. Integrato al CNF ecc.

il problema è sorto non per gli abogados ma pe ri praticanti che fanno la furbata di scrivere p. AVV., poi hanno detto ehh, ci sono anche gli spagnoli.....
Per me non è un problema.

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Da: iocivogliocredere22/04/2012 08:24:29
..adesso salterà fuori qualcuno rattristato sostenendo che non è giusto perchè lui all'UNIVERSITA' prendeva tutti 10.. XD !
Voleva distinguersi da quelli che prendevano 6.. massimo 7+  XD !!!

Da: www22/04/2012 08:35:01
salti fuori quello che vogliono, io ho detto quello che faranno dopo l'estate....

Da: common law22/04/2012 08:39:54

ma sì www...lasciamoli divertire..chissenefrega...
iocivogliocredere...se prendi 10..non ti laurei mai;)

Da: iocivogliocredere22/04/2012 08:49:50
Come no ?
Non è il massimo dei voti ;D ?
A già c'è la lode.. :( !
Beato chi si è LAUReAto con 10 e lode !!!

Da: common law22/04/2012 08:51:09

10 non è neanche il minimo dei voti;)

Da: common law22/04/2012 09:00:04

ahahaha.. leggete questa mozione... a parte la contraddittorietà delle motivazioni... è vessatoria sì.. solo nei confronti degli studi dei consiglieri e dei loro parenti e affini.. che vogliono continuare a chiedere 5000 euro per ricorsini da 2 soldi:

"CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
                                     Milano 22 - 24 marzo 2012
                                     MOZIONE CONGRESSUALE
                               Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria
avverso la nuova formulazione dell'art. 91 cpc il cui ultimo comma, introdotto
dalla legge 17.2.2012 n. 10 di conversione del di 212 del 22.12.2011, così
recita: " ... nelle cause previste dall'art. 82 cpc, primo comma (valore inferiore a
euro 1.100, ndr), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda"
I sottoscritti delegati al Congresso Nazionale Forense Straordinario forense del
22-24 marzo 2012
                        
PREMESSO CHE
la legge 17.2.2012 n. 10 di conversione del dl212 del 22.11.2011 ha modificato   l'art.
82 del cpc consentendo alle parti di poter stare in giudizio personalmente   nelle cause
il cui valore non eccede i 1.100 euro e l'art. 91.cpc introducendo un   ultimo comma che
inibisce al giudice di poter liquidare spese, competenze ed   onorari in misura superiore
al valore della domanda, nella cause di cui al primo   comma dell'art. 82 cpc,
CONSIDERATO CHE
tale norma, nella parte in cui, anche in caso di vittoria, limita o addirittura azzera
il ristoro delle spese legali affrontate, rappresenta una compressione inaccettabile del
diritto di difesa con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
RITENUTO CHE
la motivazione addotta dal Governo "tecnico" a tale insopportabile
compressione del diritto dì difesa, desumibile dalla relazione accornpagnatoria al DL,
APPARENTEMENTE mirerebbe a tutelare la parte che ricorre   all'autodifesa rispetto
a quella che predilige l'assistenza tecnica, ponendo un   limite alle spese legali da
rifondere a controparte, in realtà  rappresenta un  inaccettabile ed incomprensibile
vantaggio accordato alle parti "Forti"  rappresentate da imprese,  pubbliche
amministrazioni  e fornitori di  beni e servizi,  normalmente dotati di attrezzati uffici
interni professionalmente preparati IN DANNO dei cittadini - utenti - consumatori, ai
quali viene  inibito di fatto la  difesa a ministero dell'Avvocatura,  rendendola
eccessivamente onerosa ANCHE  IN CASO DI FONDA TEZZA DELLE LORO
RAGIONI ED ANCHE IN CASO DI VITTORIA IN GIUDIZIO, il1 quali non avrebbero più interesse a far valere giudizialmente i
loro diritti per cause dal valore entro i 1100 euro, non potendo contare neanche sul ristoro delle
spese effettivamente sostenute. A mero titolo esemplificativo, sarebbe di fatto inibito ricorrere
giudizialmente per sanzioni amministrative relative al CDS , per controversie relative a reclami
in materia di garanzia di prodotti di largo consumo euro i basso costo, quali telefonini, macchine
fotografiche, vendite al dettaglio, etc.
tutto ciò premesso e considerato, gli esponenti chiedono che il CONGRESSO
NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO voti ed approvi la seguente
MOZIONE
IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
INVITA
il  Governo Italiano e  il  Parlamento  .ad abrogare l'ultimo comma  dell'art.91  cpc  perchè
ingiustamente discriminatorio  e vessatorio nei confronti del  cittadino e del consumatore,
irragionevolmente vantaggioso per le imprese fornitrici di beni e servizi nonchè per la Pubblica
Amministrazione, che sarebbero poste in una posizione di ingiustificato privilegio e incentivate
ad istituzionalizzare comportamenti dannosi e negligenti quando non strategicamente dolosi,
economicamente  convenienti,  a  danno  dell'intera collettività,  di  fatto privata della   tutela
costituzionalmente garantita dall'avvocatura anche e soprattutto nelle  cause cd bagatellari,
quanto a contenuto economico, ma fondamentali per  favorire comportamenti virtuosi  e
rispettosi  delle  norme,  la sicurezza dei  traffici  e  un ordinato e corretto sviluppo della vita
sociale.
INVITA
il CNF, l'OUA e tutte  le rappresentanze dell'avvocatura  ad attivarsi con forme di 
sensibilizzazione dei cittadini  e delle associazioni dei consumatori per  contrastare un
gravissimo vulnus  allo stato di diritto, in danno dei singoli cittadini - utenti - consumatori,
sollecitando anche forme di astensione  dalle  udienze nonchè invitando i singoli avvocati  a
sollevare preliminarmente  eccezioni di costituzionalità dell'art. 91  cpc in TUTTE le future
cause celebrate ex art. 82 cpc."

Da: common law22/04/2012 09:03:53

ahahaha.. idem questa.. "il preventivo di massima (è) volto solo all'accaparramento di clientela"...ma costoro sono peggio di alì babà e i 40 ladroni...ma non si vergognano?

"CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE
MILANO 23-24 MARZO 2012
Mozione sul preventivo
Il Congresso Nazionale Forense, riunito in sessione straordinaria a Milano
RITENUTO
Che la previsione della possibilità di presentare un preventivo di massima al cliente è volta a
risolvere le C.d. asimmetrie informative tra cliente e avvocato e che pertanto rappresenta un passo
avanti importante in termini di principio per l'Avvocatura.
RILEVATO TUTTAVIA
Che mentre per alcune prestazioni forensi quest'obbligo è facile da adempiere, soprattutto quando si
opera in base a prestazioni predeterminate o sufficientemente determinabili anticipatamente, in altre
circostanze (come nel caso di un procedimento giudiziario), per l' aleatorietà dello sviluppo
possibile della prestazione tale obbligo pare difficilmente attuabile oltre la prima fase;
CHIEDE
al Parlamento, al Governo ed al CNF, per quanto di rispettiva competenza
che al fine di consentire al cliente-consumatore una scelta consapevole e meditata, sia introdotta
una sanzione deontologica inerente la formulazione di preventivi di massima,  palesemente non
adeguati all'importanza dell'opera o con finalità "fuorvianti" perché volti solo  all'accaparramento
del cliente  e per queste ragioni svianti delle finalità di una corretta concorrenza voluta dal
legislatore. "

Da: ottimo22/04/2012 11:59:30
x common law
Guarda cheè quello che ho sempre detto io.
Il diritto , nel nostro caso è prescrittoil 01 di settembre,è prescritto in tale data dal 29 di febbraio ed è tale data che è il dies a quo non il 01 di marzo si puo' esercitare sino al 31 di agosto.
O sbaglio?
Esempio Tizioo ha dormito in un hotel nella notte tra il 28/29 febbraio 2012, la mattina del 29 alle ore 11 consegna le chiavi e non paga, supponiamo 100 euro. L'albergatore potrà far valerei il suo diritto  dal 29 di febbraio , dies a quo, sino al 31 di agosto 2012,infatti dal 01 di settembre sarà prescritto, come riportato dai dati informatici dell'avvocata Andreani.
Od ho capito male?

Da: ottimo22/04/2012 12:07:04
altro esempio.
In un contratto di locazione uso abitaziene scadente il 31 di agosto 2012.
Qualora il propietario intendesse tornare in possesso dell'immobile dovra far conoscere all'inquilino almeno 6 mesi prima della scadenza la propria volontà di tornare in possesso dell'immobile.
Pertanto la raccomandata dovrà pervenire a mani dell'inquilino entro il 29 di febbraio 2012.
O sbaglio anche qui?

Da: common law22/04/2012 13:25:59

ottimo.. tu avevi detto altro (hai citato pure il 30 agosto secondo il tuo primo ragionamento).. ma sono contenta che sei d'accordo con noi...

no, comunque...nel primo esempio il dies a quo è il 29 febbraio e non si conta... infatti ai fini del computo si inizia a "contare" dal primo marzo per prescrivere al 01 settembre...

nel secondo caso si ha a che fare con i termini a ritroso...quindi è 29 febbraio perchè è il 31 agosto che non si conta (dies a quo)...quindi il termine iniziale sarà 30 agosto ma, dato che nella numerazione di febbraio (termine finale)30 non esiste il termine ultimo sarà  il giorno prima del 30, 29 febbraio
nel senso che non c'entrano come sostenevi tu, i fine mese (l'ultimo giorno dell'ultimo mese sempre perchè il 29 era l'ultimo giorno del mese di febbraio) ma si guarda alla numerazione. la prescrizione a mesi infatti è chiamata ex numero e non numeratione dierum

Da: iocivogliocredere=agente22/04/2012 13:56:44

Da: iocivogliocredere22/04/2012 14:42:31
?

almeno scrivi una frase dai XD !!!

Da: ottimo22/04/2012 15:29:32
Io ho empre sostenuto questo, posso avere errato per quanto riguarda il penale, che non seguo.
Il discorso era nato dal fatto che un certificato del colegio rilasciato in data 29 febbraio fosse valido sino al 31 di maggio o meno. Siccome il termine anche in questo caso è a ritroso, certificato non antecedenta a 3 mesi, dice il dlgs 96/2001, ergo essendo un termine a ritroso dubbi non dovrebero essercene. o sbaglio.
Poi ti invito a cercare un mio posto dove parlo di 30 agosto.
Io ho sempre sotenuto che fosse corretta quanto riporta il sito dell'avvocata Andreani, a riprova ti invito ad andare a riguaradare il mio primo post.

Da: common law22/04/2012 16:07:18

@ ottimo

hai sempre sostenuto questo?...scusa tanto sai.. ma a passare per cretina non ci sto...
TU, ottimo, nel tuo post iniziale neppure hai accennato ai termini a ritroso ma hai sostenuto ben altro e cioè:
"ottimo    19/04/2012 12.42.36
@ help
se hai il certificato datato 28 febbraio (quest'anno 29) puoi utilizzarlo sino al 31 di maggio compreso.
Ragiona per logica, il 28  ( o il 29) è l'ultimo giorno di febbraio,per cui la scadenza sarà l'ultimo giorno del mese del terzo mese.
La riprova: se febbraio  - per pura ipotesi  - avesse 31 giorni la scadenza dei 3 mesi sarebbe sempre al 31 di maggio."

Dove parli qui di termini a ritroso?...QUI parli dell'ultimo giorno del mese del terzo mese perchè, essendo il 29 o 28 l'ultimo giorno di un mese allora il termine coincideva con l'ultimo giorno del mese di scadenza...

il 30 agosto l'hai nominato proprio oggi dicendo che il sito dell'Andreani "non ti parla del 30 di agosto"

infine erri ancora sul dies a quo poche ore fa dicendo: "L'albergatore potrà far valerei il suo diritto  dal 29 di febbraio , dies a quo, sino al 31 di agosto 2012,infatti dal 01 di settembre sarà prescritto, come riportato dai dati informatici dell'avvocata Andreani." ore 11.59

a me non piace rimarcare gli errori altrui...ed infatti se vai a vedere ho cercato di scusare in qualche modo i tuoi errori.. ma se vuoi far passare per stupidi gli altri allora non mi va più bene ottimo.. ok?!
la sola e unica verità è che tu non avevi la minima idea di come si calcola la prescrizione...ed il fatto di non occuparti di penale non scusa...inoltre nessun  civilista può permettersi di sbagliare sui termini della querela perchè ben potrebbe capitargli di avere un cliente che ha subito un sinistro ed a cui consigliare, tra l'altro, di proporre querela.
Questo può capitare solo a chi non ha esercitato mai e quindi non ha mai studiato i vari termini...

Da: common law22/04/2012 16:18:33

pardon... il periodo errato delle ore 11.59 odierne è questo:
"Il diritto , nel nostro caso è prescrittoil 01 di settembre,è prescritto in tale data dal 29 di febbraio ed è tale data che è il dies a quo non il 01 di marzo si puo' esercitare sino al 31 di agosto."

qui l'errore (lo indico semplicemente per evitare altra discussione) è che sostieni "non il primo marzo"...la prescrizione decorre DAL PRIMO MARZO perchè il dies a quo NON SI CONTA....
il 29 febbraio è il giorno in cui è sorto il diritto e non si conta ai fini della decorrenza della prescrizione che inizia a decorrere dal primo marzo.
se l'albergatore del tuo esempio invia una lettera per ricevere quanto a lui dovuto il pomeriggio del 29 febbraio conferendo al cliente facoltà di anni 1 per pagare il proprio debito la prescrizione, nel 2012, non inizia a decorrere MAI.. viceversa, se invia la lettera il 01 marzo lalbergatore ha goduto di giorni uno dei termini di prescrizione.

vabbè...

Da: common law22/04/2012 16:27:26

e..ottimo.. continui ad errare sul certificato..

il certificato ha valore dalla sua emissione quindi se il certificato è stato emesso il 29 febbraio scadrà il 29 maggio.

inoltre i termini a ritroso.. visto che ora li nomini anche tu, si computano A PARTIRE da una data certa...che nel caso del certificato non c'è.

Da: ottimo22/04/2012 16:36:21
Non antecedente a tre mesi che significa, che devi contare a ritroso 3 mesi. se torni indietre 3 mesi dal 31 di maggio avrai la data del rilascio

Da: common law22/04/2012 16:54:57

ah.. e nel tyo intervento delle 11.59 sbagli pure dove dici che il diritto può essere fatto valere sino al 31 agosto...

il computo della prescrizione (tempo necessario prima che il diritto si estingua)va dal 01 marzo al 01 settembre.. l'ultimo giorno è il 01 settembre

Da: common law22/04/2012 16:59:41

che hai scritto sul certificato???

OTTIMO! i termini a ritroso DEVONO PARTIRE da una data CERTA...
azzz.. ma sei de coccio!!!

quando ti iscrivi è una data certa????

in ogni caso per i certificati essi hanno valore DALLA DATA DI EMISSIONE!!!! non da quel che pare a te...

art. 41 DPR 445
"I certificati che riguardano fatti e qualità personali non soggette a modificazioni hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono comunque validi oltre la scadenza, quando l'interessato dichiari in fondo al documento, che le notizie in esso contenute non sono variate dalla data del rilascio"

il dlgs conferisce mesi 3 invece di 6...e quando ti iscrivi NON è una data certa da cui far partire i termini...

Da: iocivogliocredere22/04/2012 18:31:17
@Ottimo :
Common è stata chiarissima.
Insistere non è da ..... ( lascio libera scelta sull'agggettivo )    :(  ???

Da: ottimo22/04/2012 19:35:47
Domanda secca se volete rispondermi e gradirei una risposta senza offese e con una data.
Deposito della domanda di stabilmento ad un coa in data 31/05/2011 (duemilauntidi) in un coa, L'impiegata mi dice: proprio all'ultimo momento il certificato scade oggi.
Che data ha il certificato?????
Grazie per la gentile risposta, se possibile.

Da: x ottimo22/04/2012 19:45:05
non esiste  tale certificato con durata 3 mesi che scada il 31 maggio 2011

Da: ottimo22/04/2012 19:52:56
Gradirei una ripsosta con data grazie.
Ripeto la domanda.
Deposito della domanda di stabilmento ad un coa in data 31/05/2011 (duemilaundici) in un coa, L'impiegata mi dice: proprio all'ultimo momento il certificato scade oggi.
Che data ha il certificato?????
Ricordo che il 31 maggio 2011 era un mercoledi, e nussuno mi puo impedire di presentare domanda al 31 di maggio, ed il certificato è al suo ultimo giorno di validà.
X ottimo.
Se non esiste , perchè non esiste? mi pare quanto meno strano.

Da: ci divertiamo a far22/04/2012 19:54:52
perdere tempo con gli indovinelli ora?

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