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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: abo | 01/12/2018 22:08:42 |
@El Chico grazie sei molto gentile! ma purtroppo sono in Italia :( attenderò con ansia che escano notizie al momento opportuno allora! | |
Da: El chico | 01/12/2018 22:22:34 |
abo Prego non c'è di che. pero, posso sbagliare, ma credo che allora leggerai direttamente la sentenza. | |
Da: abo | 01/12/2018 22:27:17 |
@El Chico quando arriverà la sentenza a tuo avviso? Proprio non puoi lasciare un blando commento "idea positiva o idea negativa"?:D | |
Da: El chico | 01/12/2018 22:42:41 |
Ho già scritto anche troppo , era molto che non facevo tanti interventi sul forum. Nei prossimi giorni non credo che interverrò come oggi. buona notte. Comunque se qualcuno, simultaneo o convalidato, volesse andare al TSJ de Madrid il giorno 14 dicembre verso le ore 12.00, mi metto a disposizione a titolo di cortesia. | |
Da: Ph_D | 01/12/2018 22:43:27 |
Tutta questa fretta... la leggeremo su Cendoj... ;-) | |
Da: abo | 01/12/2018 22:50:33 |
Okay! grazie comunque e buonanotte! | |
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Da: balks | 01/12/2018 23:05:15 |
Si rischia tutti, la vicenda è perseguibile presso la Procura della Repubblica. Da penalista, ribadisco ... è grave quanto sopra citato! | |
Da: balkis | 02/12/2018 00:11:05 |
@ Ph-D DECORRENZA DEI TERMINI PERENTORI EX ART.183, C.6 CPC IN CASO DI DECORRENZA DIFFERITA DEI TERMINI PROCESSUALI Condividi su Facebook Giurisprudenza 07.03.2017 Nota a Ordinanza del Tribunale di Padova 26 gennaio 2017 Pur non essendo completamente enucleabile dall'ordinanza, il fatto processuale sembra potersi così ricostruire: il giudice, riservatosi sulla richiesta delle parti di assegnazione dei termini, previsti dall'art. 183.6 c.p.c. per la precisazione delle domande e la formulazione delle istanze istruttorie, a scioglimento della riserva ha assegnato quelli per il deposito delle memorie con decorrenza dal 31.10.2016. Sarebbe interessante conoscere la data di deposito del provvedimento per poter valutare, in primo luogo, la ragione per la quale il giudice ha riservato la concessione dei termini, invece che provvedere all'udienza, come da previsione normativa; in secondo luogo, per valutare l'adeguatezza dello spazio temporale tra detta data e il termine del 31.10. In assenza dei dati relativi, dobbiamo presumere che, tra l'udienza e l'emissione del provvedimento, non ci siano state patologie processuali. In vero il giudice potrebbe, fin dalla prima udienza, invitare le parti a precisare le conclusioni a fronte dì eccezioni d'improcedibilità o inammissibilità della domanda o, comunque, di patologie processuali che gli consentano di decidere la causa in base alla ragione più liquida; oppure doversi occupare dell'emissione di provvedimenti relativi alle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 183 o 185 c.p.c.; oppure ancora essersi riservato sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In dette ipotesi di pronuncia dell'ordinanza fuori udienza, al fine di garantire il corretto esercizio del contraddittorio fra le parti, cui abbia ritenuta essenziale l'uniformità del decorso dei termini - non essendoci certezza che il provvedimento pervenga nello stesso giorno alle parti costituite mediante il sistema informatico - ha stabilito un termine, dal quale far decorrere, con effetto di perentorietà , la facoltà di precisare domande e eccezioni, formulare prove dirette e prove contrarie. Prima dell'avvento del processo telematico, l'indicazione del termine uniforme per il prosieguo dell'attività processuale era prassi apprezzabile e consolidata, in considerazione dell'incertezza della data di comunicazione, a mezzo ufficiale giudiziario, dei provvedimenti. Oggi la prassi sembra non altrettanto giustificabile (ma si tratta di considerazione non pertinente all'ipotesi che ci occupa). Ciò premesso, è necessario chiarire la ratio che disciplina il principio della decorrenza dei termini, così come disciplinato dagli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., che esclude dal computo il giorno iniziale della conoscenza del fatto o del comportamento, dallo spirare del quale decorre il termine 1, che va ravvisata nel fatto che il giorno iniziale è riservato all'acquisizione della conoscenza dell'evento rilevante, di tal che è dal compimento di questo dato temporale che l'ordinamento può pretendere la reazione comportamentale della parte interessata al compimento dell'atto procedimentale conseguente. Diversa è l'ipotesi nella quale tra il fatto o il comportamento conosciuti, che richiederebbero la reazione, si verifichi una frattura temporale. In tale evenienza saranno l'ordinamento o il giudice a dover stabilire il momento (giorno d'inizio del decorso del tempo) dal quale inizia a decorrere il termine. Così è l'ordinamento a stabilire che, nel caso in cui tra il fatto o il comportamento s'inserisca il periodo di sospensione feriale, il termine inizia o riprende a decorrere dal primo giorno non feriale successivo (oggi 1 settembre, già 16 settembre); come è sempre l'ordinamento a stabilire quello di acquisto d'efficacia delle leggi nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che comporta la decorrenza del termine dallo stesso giorno della pubblicazione, cioè della conoscenza presunta del provvedimento. Se non provvede l'ordinamento, deve provvedere il giudice, indicando il giorno dal quale il termine inizia a decorrere efficacemente. È l'ipotesi dell'ordinanza in commento, che richiama quella precedente e non nota di concessione dei termini del 183, la quale espressamente conteneva l'indicazione "con decorrenza dal 31.10.2016", che doveva presumibilmente essere giorno diverso e successivo da quello di pubblicazione/comunicazione del provvedimento e che doveva, quindi, essere computato nel termine (nell'improbabile caso di coincidenza con quello della pubblicazione/comunicazione dell'ordinanza le conclusioni dovrebbero essere, ovviamente, diverse). Nello stesso e condivisibile senso si è pronunciato il Tribunale di Como 2, anche se non è apprezzabile la ragione, per quale ha giustificato il differimento del termine perentorio. 3 (Si ringrazia per il commento l'avv. Giovanni Molin) ____________ [1] Cass. 30.6.1982 n. 3943 [2] Trib. Como 7.3.2011 in DeJure In caso di decorrenza differita di un termine processuale nota ad entrambe le parti, non trova applicazione la regola dell'art. 155 comma 1 c.p.c., la quale si fonda sul presupposto che il "dies a quo" (o il dies "ad quem" nel caso di termini che si devono computare a ritroso) sia o debba presumersi indisponibile per l'attività difensiva in quanto giorno nel quale avviene o si realizza l'atto o il fatto processuale (o cade l'udienza: art. 166 c.p.c.) in relazione al quale è riconosciuto il diritto al compimento (in un dato termine) dell'attività o all'esercizio (in un dato termine) del potere processuale. [3] Rinuncia al mandato da parte di un difensore e richiesta dei termini da parte dell'altro. Stando alle regole, anche il difensore rinunciante avrebbe dovuto chiedere i termini in forza del dovere di assistere la parte per gli atti urgenti, quindi comunicare al cliente lo stato della controversia. I termini del 183, infatti, sono perentori e indisponibili per tutti i soggetti del processo, compreso il giudice, trattandosi di principio posto nell'interesse pubblico, costituzionalmente garantito. https://www.cameracivileveneziana.it/news/visual.php?num=92138 | |
Da: balkis | 1 - 02/12/2018 00:22:45 |
@ Ph-D Termini processuali: se il dies a quo è indicato dal giudice, il giorno iniziale si conteggia ? di Marco Russo Trib. Padova, 26 gennaio 2017 Termini - Decorrenza - Giorno iniziale - Esclusione - Udienza di prima comparizione (C.p.c. artt. 155, 183) Qualora il termine iniziale per l'espletamento dell'attività processuale sia fissato con specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, non si applica l'art. 155, comma 1 c.p.c. nella parte in cui dispone che, nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. IL CASO In prima udienza, il giudice assegna i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. "con decorrenza dal 31.10.16". L'attore deposita la seconda memoria il 30 dicembre dello stesso anno e la terza memoria il 19 gennaio 2017. LA SOLUZIONE Il giudice ritiene tardivi i due depositi, osservando, nella memoria con cui fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, che il secondo termine scadeva il 29 dicembre 2016 e il terzo il 18 gennaio 2017, non potendosi escludere il giorno iniziale (ossia il 31 ottobre 2016) atteso che "nel caso di specie non si è in presenza della applicazione di una norma astratta che non esplicita il giorno di decorrenza, bensì di uno specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza". LA QUESTIONE La quaestio iuris ruota intorno all'interpretazione dell'art. 155, comma 1 c.p.c., il cui tenore letterale recita: "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali" e che, nel caso di specie, è stato ritenuto operante nei soli casi in cui "una norma astratta esplicita il giorno di decorrenza". Si pensi al caso in cui il giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, concede senza altre specificazioni i termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica, o, per rimanere alla fattispecie in esame, all'ipotesi in cui, in prima udienza, le parti chiedano l'appendice di trattazione scritta ex art. 183, comma 6 c.p.c. e il giudice - anziché, come avvenuto nel caso di specie, accogliere l'istanza di parte "con decorrenza" da un giorno indicato ad hoc - conceda i tre termini senza precisare il dies a quo: in tali ipotesi, pacificamente, il termine dovrà intendersi decorrente dal giorno successivo alla data dell'udienza. Quid iuris se invece il giudice (in udienza, o con provvedimento emesso in assenza delle parti e comunicato alle stesse dalla cancelleria) individua un giorno iniziale? In queste ipotesi, la questione attiene all'individuazione del "primo giorno" da cui la parte deve contare i giorni di cui si compone il termine. La lettura dell'art. 155 c.p.c. suggerisce - se non impone - che il giorno indicato dal giudice sia escluso dal conteggio. Secondo il Tribunale di Padova, al contrario, in tale ipotesi l'art. 155 c.p.c. non si applica e, conseguentemente, il primo giorno di decorrenza è quello indicato nel provvedimento. La distinzione tra termini "legali" e "giudiziali a decorrenza differita" (per i quali non opererebbe l'art. 155 c.p.c., e pertanto la data indicata dal giudice costituirebbe il primo giorno utile) non sembra in realtà recepita dalla giurisprudenza dominante. E' vero infatti che per i primi è affermata senza incertezze l'applicabilità dell'art. 155 c.c., e dunque il giorno iniziale non si computa: (i) il termine di cui all'art. 15, comma 3 L.F., nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, D. Lgs. 169/2007, "ha natura dilatoria 'a decorrenza successiva' e va computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale" (Cass., 12 luglio 2016, n. 14179); (ii) nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso è a decorrenza successiva "e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155" (Cass., 31 maggio 2016, n. 11269); (iii) ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, il termine di cui all'art. 166 c.p.c. "va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione […] in applicazione dell'art. 155, comma 1, c.p.c." (Cass., 2 settembre 2013, n. 20117). Ma è tutt'altro che pacifico che i termini di decorrenza differiti per provvedimento giudiziale siano sottratti all'ambito di operatività dell'art. 155 c.c. Nella giurisprudenza di legittimità , infatti, non si rinvengono precedenti conformi alla decisione in esame, mentre, presso le Corti di merito (e anche presso lo stesso Tribunale di Padova), è stato recentemente espresso il condivisibile principio opposto, che esclude il giorno iniziale anche in caso di indicazione giudiziale della decorrenza: in tal senso Trib. Roma, 5 luglio 2013, in http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/01/computo-del-dies-a-quo-provvedimento-reso-dal-giudice-istruttore-fuori-udienza, e lo stesso Tribunale di Padova, che, nella motivazione dell'ordinanza 1.6.2016 (consultabile per esteso in http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2017/allegati-free/tribunale-padova-ordinanza-1-giugno-2016%20pdf.pdf), così precisava: "il Giudice istruttore assegna alle parti termine perentorio di trenta giorni indicando quale dies a quo il giorno 01/11/2016 (che essendo dies a quo non va computato nel termine)". L'orientamento di cui alla massima è invece accolto da Trib. Como, 7 marzo 2011, in www.dejure.it, secondo cui "in caso di decorrenza differita di un termine processuale nota ad entrambe le parti, non trova applicazione la regola dell'art. 155 comma 1 c.p.c., la quale si fonda sul presupposto che il dies a quo (o il dies ad quem nel caso di termini che si devono computare a ritroso) sia o debba presumersi indisponibile per l'attività difensiva in quanto giorno nel quale avviene o si realizza l'atto o il fatto processuale (o cade l'udienza: art. 166 c.p.c.) in relazione al quale è riconosciuto il diritto al compimento (in un dato termine) dell'attività o all'esercizio (in un dato termine) del potere processuale", mentre trova un sostegno soltanto parziale in una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., S.U., 28 marzo 1995, n. 3668), a sua volta confermativa di quanto a suo tempo statuito sempre dalle sezioni unite dodici anni prima (Cass., 14 luglio 1983, n. 4814): in entrambi i casi, affrontando il problema relativo ad un termine decorrente da un atto verificatosi nel periodo di sospensione feriale ex L. 7 ottobre 1969, n. 792, la Corte ha statuito che il 16 settembre (primo giorno successivo all'ultimo giorno di sospensione, sino all'anticipazione al 1° settembre introdotta dall'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) "rientra nel computo". Con la citata sentenza n. 3668 del 1995, la Corte ribadì tale conclusione (già accolta medio tempore da Cass., 27 maggio 1991, n. 5981; Cass., 1° agosto 1990, n. 7720; Cass., 30 marzo 1988, n. 2689) fondando l'assunto sull'esame della ratio della disposizione, e prima ancora del principio dies seu hora a quo non computatur in termino, ossia "l'esigenza di dare rilievo (quando il termine è a giorni) a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno relative al momento in cui si sia verificato l'atto che costituisce il punto di riferimento del termine, nonché l'effetto giuridico di quell'atto". Argomento, quest'ultimo, che non appare in grado di superare il chiaro tenore letterale dell'art. 155, comma 1 c.c., che configura evidentemente una norma di carattere generale e non sembra tollerare un'interpretazione che, introducendo una distinzione tra termini "legali" e termini a decorrenza differita fissata dal giudice che non trova agganci nella disciplina positiva, risulta anche ingiustificatamente pericolosa per il diritto di difesa delle parti (il che appare ancora meno accettabile, se si considera che l'interpretazione, più che praeter, appare contra legem). L''"errore" nel calcolo dei termini può infatti cagionare conseguenze processuali gravi e virtualmente decisive ai fini dell'esito della lite, dall'inammissibilità delle istanze di prova diretta e contraria formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. (come avvenuto nel caso di specie ai danni dell'attore); al ritardo nel deposito del fascicolo di parte (nelle cause ancora dotate di fascicoli cartacei) a seguito del ritiro autorizzato dal giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2 c.p.c. e dell'art. 77 disp. att. c.p.c., che, per giurisprudenza consolidata, comporta il dovere del giudice di decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (Cass., 22 novembre 2012, n. 20704). http://www.eclegal.it/termini-processuali-dies-quo-indicato-dal-giudice-giorno-iniziale-si-conteggia/ https://www.studiocataldi.it/articoli/25299-processo-civile-la-decorrenza-differita-dei-termini-ex-art-183-comma-6-cpc.asp | |
Da: balkis | 02/12/2018 00:42:12 |
LA SOLUZIONE Il giudice ritiene tardivi i due depositi, osservando, nella memoria con cui fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, che il secondo termine scadeva il 29 dicembre 2016 e il terzo il 18 gennaio 2017, non potendosi escludere il giorno iniziale (ossia il 31 ottobre 2016) atteso che "nel caso di specie non si è in presenza della applicazione di una norma astratta che non esplicita il giorno di decorrenza, bensì di uno specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza". | |
Da: Ph_D | 02/12/2018 02:09:58 |
Balkis, conosco questa ordinanza, che ho linkato... Il punto è se, a parte questa ordinanza, nei vostri tribunali ve ne sono altre analoghe... | |
Da: Marco Rossi | 02/12/2018 04:29:20 |
@El chico cosa c'è al TSJ de Madrid il giorno 14 dicembre verso le ore 12.00? Si discute la causa URJC vs Ministero? | |
Da: interessante | 02/12/2018 09:03:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: interessante | 02/12/2018 09:10:10 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: X interessato | 02/12/2018 10:13:13 |
È sufficiente chiedere in Spagna al collegio o all'avvocatura se l'iscritto è stato iscritto come stabilito o è stato iscritto come abogado esercente. Basterebbe perdere una giornata e formulare una interrogazione in Spagna sugli iscritti in Italia come abogados post giugno 2015 (periodo indicato dal consiglio generale dell'avvocatura al ministero italiano come data della sentenza chiarificatrice per le nuove iscrizioni). La tua stima è inattendibile e non coglie nel segno. 1.C'è un numero elevato (che stimo in almeno 1000 persone) iscritte con la disposizione ottava per aver convalidato la laurea neanche famosa URJC (si sta decidendo sulla validità di queste in Spagna) 2.Vi saranno probabilmente altre decine di iscritti con credenziale nonostante la chiusura dei 4-5 colegios più garantisti perché nonostante il TSJ della comunità autonoma di Madrid (non paragonabile al nostro CDS) abbia "sentado nueva doctrina" rispetto ad alcuni giudici di primo grado che ordinavano di iscrivere tutti gli omologati a licenciado en derecho, la sentenza lascia(va) in qualche modo aperto il campo ad altri possibili motivi d'impugnazione magari valutati dai collegi come validi in successive iscrizioni. Infine è di pochi giorni fa, la notizia di un ricorso vinto che iscriverà un altro omologato post 2011 per altri motivi e la questione è di nuovo all'attenzione di altro giudice d'appello diverso da quello che ha determinato la richiesta del master nelle successive iscrizioni. 3.Qualcuno potrebbe aver fatto l'esame a per i riconoscimento titolo a Madrid ed averlo superato. 4.A tanti iscritti alla convocatoria che vengono da te computati l'iscrizione alla stessa è stata annullata in autotutela per simultanea iscrizioni a master e corso da convalidare. Questo non si sono neanche mai iscritti al colegio pur risultando nella convocatoria. 5.Sei davvero sicuro che ci siano veri abogados nel posto indicato? Bisogna essere precisi quando si fanno certe affermazioni e corre l'obbligo di informarsi prima citare numeri e luoghi. | |
Da: X interessato | 02/12/2018 10:15:35 |
5.Sei davvero sicuro che NON ci siano veri abogados nel posto indicato? Bisogna essere precisi quando si fanno certe affermazioni e corre l'obbligo di informarsi prima citare numeri e luoghi. | |
Da: X interessato | 02/12/2018 10:20:53 |
Non condivido questo modo di argomentare. Ci sono centinaia di trasferiti che risultano iscritti post 2016 ma si tratta di seconda iscrizione. E' gente onesta, in regola e iscritta come abogado che va lasciata lavorare in pace. | |
Da: interessante | 02/12/2018 11:01:08 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Oggismetto | 02/12/2018 11:10:49 |
X interessante. Hai perfettamente ragione. Tantissimi rumeni triangolati specialmente nell'ultimo anno. Vedremo se con i nuovi certificati tutto ciò avrà una fine. | |
Da: Ph_D | 1 - 02/12/2018 11:22:56 |
Quando si tira troppo la corda... poi la corda si spezza. Non avrei mai immaginato di dirlo, ma mi sento di consigliare a chi vuole diventare abogado di frequentare un corso di spagnolo e il master, senza simultaneità (almeno fino a quando AN non depositerà sentenza). I prezzi sono scesi notevolmente. Se fossi un triangolato, mi cancellerei da Italia e mi iscriverei subito a un master... | |
Da: carolina 03 | 1 2 - 02/12/2018 11:25:04 |
D.lgs 2.02.2001 n. 96 Art. 6 comma 6 " il consiglio dell' ordine ... ordina l' iscrizione nella sezione speciale e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello stato membro d' origine" | |
Da: Però.... | 2 1 - 02/12/2018 11:26:01 |
.....Non è questione di mero certificato, certo ora per i triangolati dovrebbe esserci scritto che sono abogados inscrito, il problema è che i COA devono e dico DEVONO fare i controlli al fine di tutelare chi ha rispettato le regole..... | |
Da: abo | 02/12/2018 11:29:17 |
@ Interessante Buondì, non ho capito come hai fatto ad estrapolare il dato, non riesco a fare ricerca utilizzando come campo l'indirizzo sopra citato! | |
Da: Ph_D | 1 - 02/12/2018 11:32:16 |
@ però Credo che Carolina03 ti abbia risposto. I coa non hanno diritto di lamentarsi se, loro per primi, non fanno i controlli che la legge consente loro di fare. Un corso di castellano anche peri Coa... | |
Da: Per.... | 02/12/2018 11:36:43 |
D'accordo con te Ma a Madrid possono chiamare tranquillamente.... | |
Da: pero''.. | 02/12/2018 11:52:56 |
Volevo solo dire che quel nuovo Però non sono io | |
Da: pero''.. | 1 - 02/12/2018 11:55:09 |
E aggiungo che anche nei Coa più attenti ci sono iscritti che non sono sul censo. | |
Da: Interesante | 02/12/2018 12:00:03 |
Non la fanno la comunicazione ovviamente o se la fanno madrid con reticenza non risponde ... | |
Da: Ph_D | 02/12/2018 12:01:21 |
A volte il censo viene aggiornato in ritardo. In questo caso occorre chiamare Collegio di provenienza... | |
Da: avis23 | 02/12/2018 12:03:05 |
Scusate, ma l'integrazione dopo quanto tempo si perfeziona? Grazie | |
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