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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Bricco 10/06/2017 14:14:16
poveri clienti spagnoli

Da: Ph_D 10/06/2017 14:15:38
Zio Caro, cadi nella loro trappola di chi vuole spingerti alla non azione.

Il tempo passa e la vostra non-azione (io ed altri stiamo agendo) farà sì che - tra molti mesi - voi non avrete più tempo per fare nulla.

Lasciate perdere il Tar. Quello che dirà il Tar, varrà solo per i ricorrenti. Se non siete ricorrenti, a voi non riguarda. Il Tar potrà risarcire i ricorrenti, sussistendo determinati requisiti, ma non voi...

Comunque, decreti e circolare a parte, io vedo un danno di immagine notevole, che merita di essere contrastato nelle opportune sedi. Che non sono i forum... ;-)

Da: Zio caro 10/06/2017 14:15:48
che poi si dice abogado inscrito ma va beh...se lui per caso avesse detto establito ! io non mi ricordo cosa ha detto cmq...

Da: Fuoridaltunnel 10/06/2017 14:20:56
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=32676

Da: Zio caro 10/06/2017 14:23:28
Ph..
il punto è che se Tizio si è beccato un decreto di rigetto e lo ha accettato sebbene illegittimo , non può dire che la sua immagine è lesa se un giornale scrive che lui si è beccato un rigetto, perché ormai il decreto di rigetto è definitivo.
diverso discorso per lo stabilimento
tu capisci che è un po' ridicolo se uno si presenta dal Giudice a dire: voglio essere risarcito perché hanno scritto che sono irregolare. il Giudice per me gli risponde: è perché non hai impugnato il decreto che affermava la tua irregolarità per dimostrare che non era vero?...che risarcimento vorresti adesso?
poi ognuno faccia come vuole ...i soldi sono vostri !

Da: Statute Law 10/06/2017 14:23:41
Invito i privati e sopratutto gli Enti a ricordare quanto segue in merito al contenuto di dichiarazioni e documentazione (manipolata) prodotta da alcuni...



CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE SECONDA

LIBRO QUINTO
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO II
Notizia di reato

Art. 330.
Acquisizione delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Art. 331.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332.
Contenuto della denuncia.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333.
Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334.
Referto.

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 25116.

Art. 334-bis.
Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva.

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Art. 335.
Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 20 ottobre 2009, n. 40538

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Da: Zio caro 10/06/2017 14:26:55
Statute bravo ..ricordalo agli Enti!

Da: Statute Law 10/06/2017 14:29:53
Falsità materiale e falsità ideologica (d. pen.)
Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:
â€" contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
â€" alterazione: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.
Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare:
â€" l'autore;
â€" la data;
â€" il luogo di formazione;
â€" il contenuto.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.....................
Si ha, invece, falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico dunque, è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero (es.: attestazione della presenza di testimoni in realtà non presenti).
La dottrina più recente ha proposto un diverso criterio distintivo, configurando il falso materiale nel caso in cui il documento sia stato emesso da soggetto non legittimato, ed il falso ideologico nel caso in cui sia stato emesso da soggetto legittimato, che tuttavia abbia disatteso l'obbligo di attestare cose conformi il vero.
Ai fini della punibilità:
â€" le falsità materiali, se giuridicamente rilevanti, sono sempre punibili;
â€" le falsità ideologiche sono punibili se giuridicamente rilevanti e cioè se l'autore del falso ha disatteso l'obbligo giuridico di attestare il vero.

Da: Zio caro 10/06/2017 14:34:11
Ph

"In action you see inaction"...(Rudra)

Da: Statute Law 10/06/2017 14:34:45
Articolo 476Codice Penale
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Dispositivo dell'art. 476 Codice Penale
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni (1), forma, in tutto o in parte, un atto falso (2) o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491] (3).
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493] (4).


Note
(1) L'espressione "nell'esercizio delle sue funzioni" deve intendersi in senso ampio ovvero rileva qualsiasi collegamento della condotta con la sfera di competenza funzionale del pubblico ufficiale. In caso diverso il pubblico ufficiale risponderà come privato, ai sensi dell'art. 482.
(2) La dottrina maggioritaria ritiene che la nozione di atto pubblico debba qui intendersi in senso più ampio rispetto a quello civilistico, ovvero comprensivo di tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici.
(3) Si tratta di cosiddetta condotta di falsità materiale, dunque distinta da quella ideologica, in quanto riguarda la forma esteriore del documento e non la veridicità del contenuto. Più propriamente la dottrina ha specificato, così da poter considerare anche le ipotesi di creazione ex novo di un documento, che il falso materiale si ha quando mancano le condizioni per poter emettere un documento, mentre il falso ideologico comporta l'abuso dei poteri documentali del pubblico ufficiale.
(4) Si tratta di una circostanza aggravante speciale e non quindi di una fattispecie autonoma di reato, dal momento che la particolare natura dell'atto è elemento eventuale e non essenziale del reato in esame.
Ratio Legis
Secondo la dottrina maggioritaria, il legislatore ha qui previsto di tutelare non solo la fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche la funzione e la finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 18015/2015
Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).


Cass. n. 7714/2015
L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 c.p., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).
Cass. n. 51166/2013
In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Cass. n. 50569/2013
La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.
Cass. n. 47076/2013
Il verbale di operazioni inerenti l'ascolto e la trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali pur rivestendo natura di atto pubblico non può essere considerato fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto il contenuto di esso non ha un valore precostituito per legge, nè può essere liberamente apprezzato dal giudice.
Cass. n. 46177/2013
La configurabilità del reato di cui all'art.87-bis d.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alle elezioni comunali, prescinde dalla possibilità di controllo, da parte degli organi competenti, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
â€"
La dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'ordinamento, resa all'atto della accettazione della candidatura a sindaco da soggetto definitivamente condannato per falso ideologico commesso nella sua qualità di pubblico ufficiale, integra il reato previsto dall'art. 87 bis d.P.R. n. 570 del 1960. (In motivazione, la Corte ha affermato che, la formulazione dell'art. 58 comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere tra gli impedimenti alla candidatura l'aver riportato una condanna a pena superiore a mesi sei di reclusione per delitti commessi con abuso o con violazione dei pubblici poteri, si riferisce a tutte le condotte criminose concretamente connotate da un abuso o violazione inerente ad una pubblica funzione o servizio, indipendentemente dalle qualificazioni formali contenute nella sentenza passata in giudicato e dalla mancata irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).


Cass. n. 37314/2013
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.

Da: Zio caro 10/06/2017 14:36:47
Statute.....
ti sei magnato "o" Codice a colazione?  ahahah.......

Da: Bricco 10/06/2017 14:37:48
per non parlare della consigliera del cnf...

Da: Statute Law 10/06/2017 14:38:15
....no così solo per ripasso per alcuni!!

Da: Zio caro 10/06/2017 14:40:30
Statute
codice commentato pure !!!!

Ph, hai detto "Zio Caro, cadi nella loro trappola di chi vuole spingerti alla non azione"
Ph, grazie della preoccupazione, ma stai tranquillo che "a mia" non mi spinge proprio nessuno ! buon fine settimana :)

Da: Statute Law 10/06/2017 14:42:29
Zio

Adda parla' com magn...

Da: Zio caro 10/06/2017 14:44:29
Statute
preocupes no che mi parli anca 'l lumbard !

Da: Ph_D 10/06/2017 14:46:18
Zio Caro, dovresti leggere meglio gli articoli giornalistici, e vedere se si limitano a dare la notizia, o si spingono a fare strani collegamenti e dare giudizi...

Comunque, mi limito a dire che anche stavolta in molti non faranno nulla. Tra 12 mesi ci vedremo e qualcuno dirà "C@@@o, Phd aveva ragione".

E sarà stata almeno la ottava volta. La prova di quello che dico è nel vecchio forum oramai chiuso, ma i "vecchi" come Statute Law, Balkis, El Chico, Nicolas Corbu e Abogados (con quest'ultimo non siamo mai stati in buoni rapporti, lo devo ammettere, ma comunque ci rispettiamo) lo potranno confermare...

La prima, quando dissi che la CGUE avrebbe sconfessato il ricorso del CNF nella sentenza Torresi. E qualcuno, mitica "common law", andava dicendo che il rinvio era una "mela avvelenata" che avrebbe potuto trarre in inganno la Corte... seee... buona notte! Lo ipotizzai prima della conclusioni generali ma ne fui più certo dopo...

La seconda, quando dissi che i dinieghi di iscrizione erano illegittimi e bisognava fare qualcosa in Spagna... E fui preso per scemo perché stavo omologando proprio quando la Spagna si sapeva fosse chiusa e nessun colegio, dopo il 31.10.13, accettava iscrizioni...

La terza, quando ho parlato della setenza contro ICAM che ribadiva l'illegittimità del diniego di iscrizione e mi sono attivato per recuperarla (ma non ci sono riuscito, altri sono stati più bravi di me, ero comunque pronto a partire per la Spagna...). Alcuni troll mi deridevano.

La quarta, quando ho detto che c'era un colegio che iscriveva (SCDLP), e qualcuno mi prendeva in giro, parlando di Colegio segreto... Ebbene, io mi sono iscritto lì, alla faccia del segreto... Ricordo una canzoncinab"Teserin, tesserin".

La quinta, quando avvisai che era il caso di omologare a licenciado, perché stata per uscire il real decreto, con bozza già pubblicata in internet... E lì tutti i troll a dire che io volevo solo fare quattro soldi (io che, quando vado in Spagna, ci vado solo per i fatti miei, non per conto di altri... ahahahaah).

La sesta, quando dissi (anche Balkis lo pensava) che SCDLP poteva chiudere da un momento all'altro... Alcuni non mi credevano. Dicevano facessi terrorismo psicologico. Ebbene, da marzo 2015 ha chiuso... Qualcuno purtroppo è rimasto fuori. Ma io avevo avvertito.

La settima, quando dissi che era opportuno impugnare i decreti di rigetto del Ministero della Giustizia... e anche lì, varie critiche sul mio conto. Ora effettivamente vi accorgete che, 12 mesi fa, avevo ragione... Ora che c'è gente che si deve integrare e ha problemi...

----

DOVETE CAPIRE che in questo forum ci sono troll e c'è gente che fa volutamente disinformazione. A quello che scrivono alcuni nick, nenanche bisogna farci caso, perché lo fanno SOLO per orientare l'opinione pubblica. Per distrarre.

A presto,
adeso vado...

Da: si opus sit  10/06/2017 14:49:30
Phd,
per il risarcimento danni sono d'accordo con te che e' una cosa che riguarda solo chi tra i 332 ha ricorso. Ma per il resto le sentenze del tar riguardano anche chi non ha ricorso perche' se il G.A. appura che l'iscrizione e' regolare, dopo in fase d' integrazione non possono dirmi che non mi integrano perche' ho un decreto di rigetto oppure cancellarmi dall'albo...uno farebbe immediatamente ricorso e ci sarebbe gia' giurisprudenza favorevole. Al massimo sara' il Ministero a dover revocare i decreti di rigetto...

Da: Zio caro 10/06/2017 15:10:05
opus
sono d'accordo

Ph
io nel forum vecchio non ci sono mai entrato anche se lo leggevo quindi non posso certo averti contraddetto
e poi, anche adesso, non devi certo convincere me...non faccio mica l' "influencer" !!!
cioè... qui è la gente che deve decidere..ciascuno con i suoi soldi fa quello che vuole..se c'è gente che vuole tentare di farsi risarcire o di agire in sede penale, va benissimo...ma secondo me in sede penale è facile che neghino l'esistenza  degli estremi soggettivi ("no dolo no party") e in sede civile c'è il rischio che se, non hai impugnato prima in via amministrativa, lascino correre..però oh..se uno ci vuol provare lo faccia...ripeto..i soldi sono vostri...
Capisco quello che dici sul contenuto degli articoli, ma appunto secondo me occorre attendere prima una sentenza favorevole , poi allora possiamo far "saltar fuori" di tutto...
in ogni caso ripeto: ciascuno faccia come vuole...l'importante è che abbiate sentito i pro e i contro in modo da valutare serenamente quello che vi conviene fare...

"Non voglio che la mia casa sia circondata da mura e che le mie finestre siano sigillate. Voglio che le culture di tutti i paesi possano soffiare per la mia casa con la massima libertà. Ma mi rifiuto di essere cacciato via da chiunque." (Mahatma Gandhi)

Da: DeLigne  10/06/2017 15:24:34
Quella dei voti di 5000 più parendato fino ad ora è l'arma più temibile e non è ironico 😬

Da: Statute Law 10/06/2017 15:25:30

Devo fare endorsement per Ph_D ( anche se mi ha fatto sentire "vecchio"!)

Ebbene anche se inizialemte ( qualche anno fa) non mi ero trovato d'accordo con alcune sue dichiarazioni ( è nu'giovane caruso!) poi devo ammettere che mi sono ricreduto..queste piccole incomprensioni non vertevano su argomenti importanti, su quelli eravamo d'accordo!, ma su vedute diverse per spunto e forma mentis; io penalista da sempre lui amministrativista..

Però confermo quanto da lui detto prima ( anche se sul giudizio della CGAE io avevo previsto un ritorno alla carica...)

Ricordo inoltre che alcuni vecchi utenti tipo Antequera, ordinario da anni, avevano tutt'altra visione....alla quale Ph_D come altri argomentavano diversamente...a ragione....

Per non parlare del bastian contrario che ne inventava di ogni ( come fa ora!)

In sostanza è vero quel che ricorda Ph_D, e anche se a volte può risultare un po' ostico sul forum ( nn è facile argomentare con un iPhone come sto facendo ora), ha sempre avuto quel quid plus nell'anticipare...

Saluti

Da: egoarcadia 10/06/2017 17:46:42
Bhe sulla  questione dei decreti di riconoscimento e o di rigetto se ne è discusso in lungo e in largo. Il dubbio che si viene a creare in questo momento è in che modo ci possono essere degli sviluppi da parte del ministero. I 332 che hanno visto rigettato il loro decreto  possono serenamente impugnare il rigetto nel momento in cui hanno ricevuto la notifica dell'avvenuto  rigetto della domanda proposta. Ma da quello che ho capito sembra che quasi nessuno abbia muto la notifica da parte del ministero di questi decreti rigettati. E vero che circa 30 persone hanno fatto ricorso ed è anche vero al tempo stesso che se si pronuncia il Tar la pronuncia male nei confronti di questi. Il caso posto invece riguarda i decreti di accoglimento dove circa 200 e più persone hanno ottenuto questi decreti ed il ministero,  la procura, il consiglio nazionale forense, nessuno ha impugnato per cui ad oggi non si conosce quale sorte possono avere questi decreti anche se a conti fatti rimangono perfettamente validi indipendentemente da quello che se ne dice. In questo caso dell'accoglimento è vero che ci potrebbe essere una sorta di revoca di questi decreti però il rischio è  oltre ai 332 ricorsi contro il ministero se ne potrebbero aggiungere in caso di revoca anche 219 in più con tutti i danni maggiori che questa revoca potrebbe comportare. È vero che la revoca si basa su quella che è la tutela di un interesse pubblico, ma quale sarebbe l'interesse pubblico visto che il consiglio nazionale dell'avvocatura spagnola non solo non cancella  tutti quelli che hai scritto ma al tempo stesso i singoli consigli degli ordini continuano ad emettere certificati di iscrizione perfettamente corretti. Per cui la mia domanda è sempre la stessa: qual è l'interesse pubblico che deve essere tutelato quando in realtà non esiste una lesione o una irregolarità o una illegittimità delle iscrizioni fatte? Io posso vedere la lesione di un diritto pubblico nel momento in cui esercito con un titolo che nello Stato di origine è stato cancellato. Per cui i 219 e messi ed accolti non potranno essere revocati invocando l'interesse pubblico perché manca il principio di individuazione dell'interesse pubblico leso. Questo è un mio modesto punto di vista che spero che qualcuno possa serenamente smontare in maniera obiettiva.

Da: egoarcadia 10/06/2017 18:07:08
Scusate gli eventuali errori.. ma dettare al cell mentre si guida non e' sempre una bella idea ahaha

Da: egoarcadia 10/06/2017 18:07:10
Scusate gli eventuali errori.. ma dettare al cell mentre si guida non e' sempre una bella idea ahaha

Da: Giovannj 10/06/2017 18:27:28
Ragazzi, ma il cnf, mediamente, quanto tempo impiegherà per rispondere al coa di Savona?

Da: si opus sit  10/06/2017 18:32:46
La revoca oltre che per motivi di pubblico interesse puo' essere disposta anche per mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Quindi se dovesse passare la linea assurda del Ministero che le nostre iscrizioni sono irregolari e che quindi dovremo essere cancellati, in autotutela potrebbero provvedere a revocare sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario . Anzi mi pare strano che non abbiano almeno provveduto a sospenderli gia' ora visto che piu' passa il tempo piu' aumenta la quantificazione del danno che possono chiedere.
Qualora invece il tar consideri regolari le iscrizioni allora sara' chi ha subito il rigetto a fare istanza di riesame chiedendo la revoca del rigetto e il decreto di riconoscimento.

Da: luc-fo 10/06/2017 18:35:39
secondo te...risponde? fatti una domanda...datti la risposta...

Da: Giovannj 10/06/2017 18:39:26
Secondo me risponderà non dicendo nulla di rilevante, passando altresì  la patata bollente

Da: Bricco 10/06/2017 18:43:54
l'iscrizione in un stato membro viene messa in discussione da quattro dementi...roba da pazzi! i firmatari di detti provvedimenti non avranno più sonni tranquilli...saremo il loro incubo

Da: si opus sit  10/06/2017 18:59:10
Comunque chi vuole puo' andare nel sito del Ministero e trova nell'albo on line un decreto di revoca di un ingegnere... la motivazione e' che si sono sbagliati. Quindi come potrete vedere non e' che si fanno molti problemi ...d'altronde non se li sono fatti neanche con noi...

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