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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
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Da: Mi associo | 15/12/2015 16:48:37 |
Roma? P.s.: mi dissocio dai professorini troll e rosiconi che infestano questo forum con insulti a chi sta tentando di copiare, ma ve lo dico di cuore da collega che ha fatto l'esame come voi, non copiate, non serve davvero a un cazzo. | |
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Da: zzsszsddj | 15/12/2015 17:00:48 |
@soonforget83 L'immissione nel possesso dei beni ereditari è atto non univoco che di per sè non equivale ad accettazione tacita dell'eredità poichè non presuppone necessariamente in chi lo compie la volontà di accettare la qualità di erede potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati (Cass. Civ. 178 del 1996) | |
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Da: soluzione prima traccia | 15/12/2015 17:01:11 |
atteso che in tal modo le conseguenze negative del mancato espletamento dell'onere di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per poter proporre tale azione nei confronti di un donatario non coerede ai sensi dell'art. 564 c.c. vengono ingiustificatamente fatte ricadere su dei soggetti estranei all'assolvimento di detto onere; pertanto si ritiene di dover aderire ad un orientamento già espresso da questa Corte secondo cui, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente effettuata a favore di un donatario non coerede per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario, egli non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva (Cass. 22-10-1975 n. 3500); | |
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Da: info traccia1 | 15/12/2015 17:04:27 |
io non capisco il nesso con cass. 16635, dove la condizione dell'accettazione cn beneficio non si applica in quanto lì si è agito come terzo per la domanda di simulazione relativa riferita ad una compravendita. Qui si ha una vera e propria donazione , quindi sicuramente non si può agire come terzo! invece, sempre se si vuole evitare il beneficio di inventario, cass. 13804/06 (molto attinente al caso) dice che: La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - richiesta dall'art. 564 cod. civ. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal " de cuius " a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione proposta | |
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Da: Miri2014 | 15/12/2015 17:05:15 |
@zzsszsddj assolutamente d'accordo con te: ho letto anche sentenze più recenti della Cassazione sul punto. Secondo me non necessariamente c'è accettazione tacita, in quanto Mevio si è solo trasferito nell'immobile ereditario ma non ha posto in essere alcuna azione che travalichi i limiti di cui all'art 460c.c. | |
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Da: michael1985 | 15/12/2015 17:08:09 |
Per la prima traccia sulle successioni, non si poteva impostarla sulla dispensa dalla collazione che, ai sensi dell'art. 737/2 cc, non può eccedere la disponibile. Ora, la donazione dispensata aveva valore di 250mila euro, quindi non può essere dispensata che per 100mila, ossia per il valore della legittima spettante al donatario. Se non sbaglio, vi è giurisprudenza (forse datata, però) che ritiene doveroso in questo caso che il donatario/legittimario effettui un conguaglio in denaro per la differenza. In questa maniera, l'azione di riduzione potrebbe anche non essere necessaria... che ne dite? | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:08:36 |
Sulla prima traccia molti di voi stanno scrivendo delle cose molto pericolose... La norma chiave è l'art.553 cc. che nessuno ha ancora richiamato e che probabilmente chi ha scritto la traccia non ha neppure preso in considerazione. L'eredità può ancora essere accettata, senza dubbio. Poi andrebbe anche detto che sulla casa non scattano in favore del coniuge i diritti di abitazione e uso di cui al 540 secondo comma cc. E questi sono solo alcuni dei problemi che la traccia nasconde... | |
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Da: michael1985 | 15/12/2015 17:12:25 |
Non saprei se l'art. 553 cc possa essere richiamato. La norma fa riferimento al caso in cui vi sia un concorso tra legittimari ed altri successibili legittimi, non legittimari. Nel caso della traccia, vi sono solo legittimari..... | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:13:26 |
il 553 si applica solo al concorso tra legittimari e non legittimari. qu' chiamati ab intestato sono solo legittimari... | |
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Da: Per Avvocato | 15/12/2015 17:14:32 |
Ti riferisci, forse, alla mia ricostruzione in ordine alla dispensa dalla collazione e sulla possibile superfluità dell'azione di riduzione? | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:17:43 |
Per la dottrina maggioritaria il 553 si applica anche al concorso fra legittimari per identità di ratio | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:19:27 |
Anche per la cassazione si applica il 553 al caso in esame | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:21:37 |
Lo schema della prima traccia è questo. - principi generali su tutela legittimari - differenza tra succ ab intestato e succ legittima - presupposti azione riduzione - caso di specie: immissione in possesso NON comporta acc. tacita (dottrina e giurisprudenza sono pacifiche) - inapplicabilità 553 - no diritti 540 - MEVIO deve accettare con b.i. e agire in riduzione verso donazione a terzo - residuando ancora lesione può far dichiarare inefficacia dispensa da collazione ed essere soddisfatto dal fratello con conguaglio di euro 10000 residui - in alternativa accordo di reintegrazione legittima Non c'è una sentenza risolutiva, tutte quelle che avete evidenziato possono essere richiamate ma il caso si risolveva con il codice | |
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Da: giò | 15/12/2015 17:21:40 |
Alle 18.30 | |
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Da: Per Abc | 15/12/2015 17:22:31 |
Non conoscevo questo orientamento dottrinale. Lo voglio controllare.... Il richiamao a Cass 2013, n. 16635 è fuorviante secondo me. In quel caso, il legittimario era stato totalmente pretermesso... Possibile che nessuno si ponga il probelma della dispensa dalla collazione per la donazione di 250mila? conguagliando la differenza, la riduzione diviene superflua.... | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:22:33 |
Spero che i miei amici non abbiano scelta la traccia su successioni perché è piena di insidie | |
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Da: XXXXXXXXXX | 15/12/2015 17:23:28 |
La traccia chiede di esaminare le questioni sottese al caso in esame individuando le iniziative e gli strumenti esperibili a tutela della posizione di Mevio. Nel caso di specie, siamo di fronte ad una successione ab intestato. Tizio, al momento della morte, lascia un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento dal valore di 90mila euro, ma non si può non tener conto del fatto che il de cuius abbia effettuato due donazioni a Caio (figlio del de cuius) e Sempronio (amico del defunto) rispettivamente per un valore di 250mila euro con dispensa dalla collazione e di 60mila euro. Appare evidente, pertanto, una lesione della posizione giuridica dell'altro figlio Mevio derivante dalle due donazioni effettuate dal padre. Va precisato che ai sensi dell'art. 556 c.c. "per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.]." Pertanto il patrimonio di Tizio, sulla base di tale disposizione normativa, ammonta a 400mila euro ed è costituito da un relictum di 90mila euro e un donatum di 310mila euro. Sulla base dell'art 542 comma 2 c.c. le quote di riserva sono le seguenti: a Caio spettano 100mila euro, a Mevio 100mila euro, al coniuge 100mila euro e 100mila euro quale quota disponibile. Mevio risulta leso della sua quota di legittima per 70 mila euro. Sulla base di queste considerazioni, Mevio può proporre azione di riduzione in quanto soggetto legittimario (come ribadito dalla Cass. Civ. II sez. in sentenza 3 luglio 2013, n.16635) avverso le donazioni in favore di Caio e Sempronio ex artt. 553 e ss. e allo scopo di rientrare nella propria quota di legittima. E' irrilevante il fatto che Caio abbia beneficiato di una donazione con dispensa dalla collazione. Tuttavia l'azione di riduzione di cui sopra potrà trovare applicazione muovendo dalla donazione più recente fino a quella meno recente in ordine cronologico: ragione per cui nei confronti di Sempronio la donazione dovrà essere ridotta completamente (essendo quest'ultima di data posteriore rispetto a quella in favore di Caio). Mevio, successivamente, potra agire nei confronti del fratello Caio con azione di riduzione per un valore complessivo di euro 10mila. | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:26:13 |
Ripeto il 553 si applica ed è decisivo perché cambia tutti i calcoli sulla riduzione delle donazioni | |
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Da: ersiliomiccio | 15/12/2015 17:26:41 |
La Cassazione del 1980... peraltro, non c'entra col caso in esame | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:27:27 |
x abc Stammi a sentire, i commissari non sanno manco che è il 553 ... | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:27:47 |
Se chi ha scritto la traccia se lo è fumato, questa è un'altra questione | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:30:05 |
poi capisci che se applichi il 553 Caio non è proprio chiamato all'eredità! | |
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Da: Per ErsilioMiccio | 15/12/2015 17:31:09 |
Sì, la Cass del 1980.. perchè non c'entra col caso in esame? | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:32:50 |
Questo è discusso perché secondo alcuni il 553 non opererebbe in via automatica ma soltanto tramkte riduzione disposta dal giudice su domanda del soggetto legittimato | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:37:08 |
e su questo concordo. ma applicando il 553 andrebbe ridotta prima l'attribuzione ex lege, poi la donazione al terzo estraneo, e poi ti blocchi perchè se Caio non è più chiamato all'eredità non deve collazionare. Ecco perchè ritengo che i commissari non volessero il 553 | |
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Da: domanda??? | 15/12/2015 17:38:36 |
Ragazzi, c'è qualcuno di Messina che sa a che ora è prevista la consegna? | |
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Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 15/12/2015 17:39:06 |
Se avessi dovuto redigere io il parere, comunque, avrei prospettato entrambe le soluzioni: ritenendo applicabile il 553 e non ritenendolo applicabile. Nessuno può dirti nulla dato che è molto discusso e l'unica sentenza Cass (peraltro non chiarissima) è del 1980. La dottrina che ho letto, ad esempio, si esprime in termini negativi | |
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Da: donazioni | 15/12/2015 17:42:21 |
In primis l'art. 553 non opera in via automatica; inoltre, nel caso di specie il terzo Sempronio non è chiamato all'eredità, per cui detta norma non può trovare applicazione. | |
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Da: abc | 15/12/2015 17:44:45 |
@aaaaaaaa Infatti, sono abbastanza convinto che i commissari non si siano posti il problema...Però bisogna pur sempre ragionare in punto di diritto. Cmq avrei fatto come dici tu:prospettare entrambe le soluzioni | |
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Da: Augh | 15/12/2015 17:45:09 |
Ma nessuno è uscito prima? | |
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