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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104257 volte

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Da: si ma15/12/2015 14:27:10
Soluzioni per la prima traccia??
Rispondi

Da: mammarompi15/12/2015 14:30:25
premetto che ho la figlia che sta facendo l'esame ma mi permetto solo di dire una cosa : la colpa non é di che ci governa ma di noi povere "pecorine" che razzolando mettono insieme il pranzo con la cena e non hanno dignità ne coscenza civile ... ma in questo forum sono solo parole senza senso...
Rispondi

Da: PANICO0000015/12/2015 14:30:39
sulla prima traccia qualcosa di concreto?????
Rispondi

Da: Goollldddd 15/12/2015 14:32:18
Ma le soluzioni della prima traccia ancora nulla?!
Rispondi

Da: se non volete autare andate a lavorare15/12/2015 14:32:41
solo aiuti no commenti
Rispondi

Da: TEJO15/12/2015 14:35:06

Art. 1341 cc. (Condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell' altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l' ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell' altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria.

art. 1892 cc (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

art. 1983 cc. (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il contraente ha agito senza doloo colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1917 cc ( Assicurazione della responsabilità civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1)l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Sentenze di riferimento:

Cass. civ. sentenza n. 2872/2015

La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Cass. civ. sentenza n. 7273/2013

La clausola cosiddetta "a richiesta fatta", se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenuta durante il periodo di validità del contratto, è pienamente valida ed efficace, rendendo il giudice protagonista di una valutazione nel merito per verificare se quella clausola è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.".

La clausola claims made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto"

Cass. civ. sentenza n. 3622/2014

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
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Da: 280710 15/12/2015 14:36:42
Scusami Tejo questa è la soluzione? .. Nessuno ha ancora trovato la soluzione alla prima traccia??
Rispondi

Da: peraiutaretutti15/12/2015 14:39:41
ma la soluzione della prima non è alla pag 17? Mes di juliet82
Rispondi

Da: TEJO15/12/2015 14:39:59
280710... SONO SOLO I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA SECONDA TRACCIA
Rispondi

Da: Professo Kranz15/12/2015 14:40:50
MA NON VEDETE CHE LA TRACCIA N. 2 E' AMBIENTATA IN GRADO DI APPELLO?
LO SAPETE COSA VUOL DIRE? LO SAPETE?
Rispondi

Da: TEJO15/12/2015 14:42:29
QUESTI QUELLA DELLA PRIMA COME DICE ............... SONO PUBBLICATI SU GIURD.

art. 737 cc (soggetti tenuti alla collazione)

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile

art. 556 cc ( determinazione porzione disponibile)

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.].

art. 555  e segg cc (riduzione delle donazioni)

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Azioni disponibili per Mevio: riduzione delle donazioni

Cass. sentenza 3 luglio 2013, n.16635

Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario.

Rispondi

Da: TIC TOC15/12/2015 14:47:09
PRIMA TRACCIA - SI RIPETE

Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.
Rispondi

Da: aspirante909015/12/2015 14:49:14
da Milano proprio nessuna notizia????
Rispondi

Da: Luna35 15/12/2015 14:50:45
Seguo da stamattina questo forum solo perché mia figlia sta facendo l'esame e cerco di capire tracce e pareri in attesa che lei finisca.
Superato brillantemente gli scritti dello scorso anno e bocciata agli orali purtroppo. E oggi è di nuovo all'opera come tanti altri.
Davvero non comprendo perché persone che si sentono tristi o addirittura provano ribrezzo stiano da ore su questo forum...ma lasciate in pace questi ragazzi!!
Tutto questo veleno solo per una abilitazione alla professione...fosse almeno per un futuro e concreto lavoro!!
In bocca al lupo a tutti
Rispondi

Da: io15/12/2015 14:50:58
Italia di merda. Qualche bandito che copia e non capisce niente tra poco potrebbe trovarsi avvocato abilitato. Chi invece è preparato ma è onesto con gli altri e con se stesso si troverà con un pugno di mosche in mano. Fate schifo
Rispondi

Da: a Milano15/12/2015 14:51:30
Pare che abbiano trovato dei manuali nella valigia di una ragazza e adesso stanno facendo controlli a tappeto. dal padiglione la mia amica mi ha detto che interrompono la prova
Rispondi

Da: 280710 15/12/2015 14:55:48
Da Salerno invece novità? Si sa l'orario di consegna? servirebbe tanto la prima traccia
Rispondi

Da: a Milano15/12/2015 14:56:36
non ho altri dettagli perchè ha appunto dovuto spegnere il cellulare, ultima cosa che mi ha detto è appunto che forse interrompono
Rispondi

Da: AIUTIAMOLI 15/12/2015 14:57:43
RAGAZZI MA POSSIBILE CHE NON CI SONO ANCORA SOLUZIONI PER NESSUNA DELLE DUE TRACCE???
Rispondi

Da: alfass 15/12/2015 14:59:59
Ah, le volete proprio già fatte! Caspita.
Rispondi

Da: nik15/12/2015 15:00:40
a napoli a che ora consegnano?
Rispondi

Da: aiutiamoliiii 15/12/2015 15:01:30
scusate...ho mia sorella che lo sta facendo a palermo..se qualcuno ha notizie da lì potrebbe comunicare? ansiaaaaaa :(((((((((
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 15:02:25
Aiutiamoli penso che la soluzione della seconda traccia l'abbiamo postata 10 volte ed almeno 2 ore fa. leggi a pagina 15 o 16
Rispondi

Da: aspirante909015/12/2015 15:02:45
x a Milano
Questo è perchè non hanno svolto dei controlli adeguati ieri...
speriamo che non interrompano davvero, con buona pace della concentrazione!!!!

Rispondi

Da: Piero54784456415/12/2015 15:03:33
Novità sull'orario di consegna prevista per Ancona'?
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato15/12/2015 15:06:23
seconda traccia?

Il nostro ordinamento, precisamente   al Libro IV, Titolo III, Capo XX del cc, disciplina il cd contratto di assicurazione, disponendo, all'art 1882, che  "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Tale contratto fa parte di quella categoria dove l'avverarsi della prestazione dipende da un fattore d'incertezza, quindi la caratteristica fondamentale è sicuramente l'aleatorietà: nel contratto di assicurazione deve sempre esistere il "rischio", quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto.
Tra questi contratti aleatori rientra sicuramente la cd polizza professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell' attività professionale. Tale concetto viene introdotto per la prima volta con il DL 138/11, il cui regolamento di attuazione è rappresentato dal DPR 137/12, con il quale si sancisce l'obbligatorietà nella stipula dell'assicurazione per i danni derivati al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ., tanto da qualificare ogni violazione nelle obbligatorietà come  illecito disciplinare.
La polizza copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave).
Fondamentali, per l'esistenza di responsabilità coperta da detta polizza, sono : Comportamento colposo 2) Esistenza di un danno patito da terzi 3) Nesso di causalità.
Nella maggior parte di tali polizze professionali, le compagnie tendono ad inserire, per un vantaggio dell'assicurato, le cd clausole claims made, ovvero a richiesta fatta, secondo cui vengono coperte dall'assicurazione tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno.
La legittimità di tali clausole ha generato non pochi contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale, in quanto è stato necessario stabilire, Per accertare la validità delle suddette clausole, se l'art. 1917 c. 1 c.c. avesse natura dispositiva o imperativa. Innanzitutto bisogna ricordare che il detto articolo, al comma 1,  stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nelcontratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. "
In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al citato principio contenuto nell'art. 1917 c. 1. c.c.; in tal senso, si ricorda, una fra tante, Tribunale di Bologna con la sent. 3318/2002.
In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005, sent. N. 5624, sostenendo che un contratto di assicurazione comprendente le clausoleclaims made debba considerarsi atipico, in quanto non elimina l'alea, ma semplicemente la sposta dal fatto alla richiesta risarcitoria. L'evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno, ma la richiesta risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell'art. 1917 c.c.ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale e del principio di meritevolezza ex art 1322 cc.          Si tratta, dunque, di una regolamentazione in parte derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 1917, primo comma c.c.., che si rende necessaria nei campi dei liberi professionisti dove l'assicurato può avere interesse ad ottenere una garanzia "retroattiva" per comportamenti illeciti verificatesi anteriormente alla stipula del contratto di assicurazione. Ciò soprattutto in materia fiscale, quindi con particolare riferimento ai commercialisti, dove l'Amministrazione finanziaria può accertare, decorsi diversi anni dal compimento di determinati atti o incombenze, pretese irregolarità, che potrebbero determinare il coinvolgimento del professionista preposto.
A favore della legittimità di tale clausole claim made, si è pronunciata di recente la stessa Corte di Cassazione, con sentenza 3622/2014, attraverso la quale ha cassato una pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto non operante la garanzia.
Sia in primo che in secondo grado la domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione veniva respinta in quanto, secondo i Giudici di merito (nonostante la presenza di una clausola CLAIMS MADE), poiché l'illecito addebitato all'assicurato risaliva ad una data anteriore a quella di decorrenza dell'efficacia della polizza, questa non poteva coprire un evento già verificatosi prima della stipula del contratto, dovendosi rispettare il principio di cui al citato articolo 1917 c.c..
La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha riformato la decisione della Corte d'Appello di Roma , stabilendo la piena validità e operatività della clausola in questione. In merito, si è statuito che l'estensione della garanzia assicurativa ad eventuali fatti anteriori alla stipula del contratto è il risultato di una specifica scelta dell'assicuratore che inserisce detta previsione fra le condizioni generali del contratto sulla base di una consapevole valutazione di rischio. I Giudici di legittimità hanno ha precisato che l'alea "non concerne comportamenti passati e la loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi".
Dunque, ciò può ben riguardare anche il caso di evento già intervenuto in precedenza, per la semplice circostanza che "non è detto che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento danni".
In tal modo, la garanzia assicurativa concerne eventi effettivamente incerti.
In aggiunta a quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola in esame sia anche meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., sulla base del fatto che viene predisposta dallo stesso assicuratore nelle condizioni generali di contratto e che, pertanto, è il frutto di meditate e consapevoli valutazioni dei rischi, a cui corrisponde un'adeguata remuneratività del corrispettivo, convenuto come premio assicurativo.

Di conseguenza, nel nostro caso è possibile, qualora ricorrano i termini, proporre appello alla sentenza di primo grado, per errata interpretazione ed applicazione degli att. 1917 e 1 322 cc, in quanto, come ormai sancito più volte dalla Suprema Corte, l'art. 1917 ha natura dispositiva e non imperativa, pertanto è passibile di deroghe attraverso una diversa pattuizione delle parti, considerato anche che non viene meno, nella fattispecie in esame, il carattere aleatorio tipico dei contratti di assicurazione, in quanto il rischio resta comunque futuro ed incerto, ma viene semplicemente spostato dal fatto di danno alla richiesta di risarcimento.



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Da: TIC TOC15/12/2015 15:06:24
per quanto possa interessare dopo lo scritto !

Nota a: Cassazione civile , 17 febbraio 2014, n.3622, sez. III
Titolo: CLAUSOLE CLAIMS MADE, RISCHIO E SUCCESSIONE DI POLIZZE 
Fonte: Responsabilita' Civile e Previdenza, fasc.3, 2014, pag. 830  - Autore: Lorenzo Locatelli - Avvocato in Padova
Rispondi

Da: jemil15/12/2015 15:06:51
A Salerno a che ora dovrebbero consegnare???
Rispondi

Da: schoemberg81 15/12/2015 15:08:00
PER LA SECONDA TRACCIA

non sbarellate con la vessatorietà

il problema è la nullità per mancanza di causa (perchè il giudice in grado d' appello dice "ti assicuri per un evento passato e certo (AVER IN PASSATO COMMESSO ILLECITI) non futuro e incerto)

è cassazione 3622 2914 a rispondere "se ti assicuri per l' eventualità che in passato hai commesso, senza saperlo, illeciti, l' alea tipica del contratto assicurativo c'è, ed è appunto il rischio che hai commesso in passato illeciti colposi (senza saperlo) e sei chiamato a risarcirli"
Rispondi

Da: .................................15/12/2015 15:08:24
Ingegnere perdonami ma quella soluzione è attendibile? in che sito posso trovarla?
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