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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
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Da: Halamadrid | 15/12/2015 15:52:03 |
Qualcuno conosce l'orario di consegna a Roma? Per favore è importante.. | |
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Da: Androsegtt | 15/12/2015 15:52:08 |
Notizie consegna a Palermo? | |
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Da: alì | 15/12/2015 15:52:39 |
alla prima traccia i riferimenti sono: Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635; Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 2006, n. 13804; Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2005, n. 19527. In senso conforme: Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496. | |
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Da: Professo Kranz | 15/12/2015 15:52:54 |
soonforget 83 il fatto di essere nel possesso dei beni non vale quale accettazione tacita! implica solo che entra TRE mesi deve accettare con beneficio di inventario e fare l'inventario, altrimenti è erede pure e semplice (art. 485 c.2) e, non per un cazzo, nella traccia sono passati solo 2 mesi! con la conseguenza che fa riduzione verso l'amico sempronio attendo tue | |
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Da: TRACCIA 1 | 15/12/2015 15:59:00 |
è chiaro che non è possibile l'accettazione beneficiata in quanto Mevio ha già accettato tacitamente, in quanto consegue il possesso dopo la chiamata quindi non si applica il 485 c.c. | |
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Da: NAPOLIIIIIIIII | 15/12/2015 16:00:46 |
NOTIZIE DA NAPOLI???? | |
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Da: 485 c.c. | 15/12/2015 16:04:13 |
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Da: NezPerces | 15/12/2015 16:04:23 |
grazie mille Kopulos | |
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Da: sperosialavoltabuona | 15/12/2015 16:04:49 |
Sapete che ora consegna Salerno | |
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Da: pinko pallo | 15/12/2015 16:05:43 |
a che ora consegna catanzaro | |
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Da: soonforget83 | 15/12/2015 16:05:49 |
professor kranz, segui traccia 1 lui nn è nel possesso, ma lo acquista dopo l'apertura della successione, quindi accetta tacitamente. | |
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Da: aghiliky | 15/12/2015 16:09:17 |
Notizie da Milano????? | |
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Da: Professo Kranz | 15/12/2015 16:12:56 |
no ragazzi, entrare nel possesso non significa necessariamente accettare. se entra nel possesso per fare atti conservativi, non è accettazione (è la normale facoltà del delato durante il termine per accettare) se entra nel possesso e compie atti che sono compatibili solo con la qualità di erede (es. locare l'immobile allora si) nella traccia non specifica bene nè in un senso nè nell'altro, dice solo che si è trasferito ma alla fine dice "INDIVIDUI LE INIZIATIVE DA ASSUMERE"... cioè??? | |
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Da: Ajm | 15/12/2015 16:14:36 |
Potenza a che ora consegna??? | |
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Da: IngenereAiutoAvvocato | 15/12/2015 16:15:42 |
ALLA FACCIA DEI PERBENISTI E PER RIGRAZIARE CHI AIUTA E SPERANDO ANCHE IO IN UN AIUTO DOMANI ECCO UN ALTRO PARERE TRACCIA 2 : La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione. Per meglio comprendere la questione in esame, è necessaria riepilogare che successivamente alla stipula del contratto, Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell'illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l'illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno. Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull'analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio. Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l'entità e l'esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest'ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all'evento incerto gli effetti del contratto. Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l'applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l'ammontare delle prestazioni è determinato dell'evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l'evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l'elemento della bilateralità soggettiva dell'alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell'oggetto quando manca il rischio. Dall'analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un'ipotesi di contratto con clausola "claim's made". Tale clausola, letteralmente a "richiesta fatta", è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell'art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che "…l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione , deve pagare ad un terzo…". La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l'inserimento della clausola "claim's made", in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell'alea, dal momento che, come precisato da Cass. 7273/2014, l'alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall'art. 1341 del c.c. Si ritiene inoltre che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l'accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa. | |
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Da: Dottor. Stranamore | 15/12/2015 16:16:05 |
X Professo Kranz La smetti di fare domande?? e scrivi la risoluzione che qui il tempo scorreeee??? | |
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Da: jam | 15/12/2015 16:17:15 |
seconda traccia soluzione da un sito: La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione. Per meglio comprendere la questione in esame, è necessaria riepilogare che successivamente alla stipula del contratto, Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell'illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l'illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno. Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull'analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio. Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l'entità e l'esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest'ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all'evento incerto gli effetti del contratto. Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l'applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l'ammontare delle prestazioni è determinato dell'evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l'evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l'elemento della bilateralità soggettiva dell'alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell'oggetto quando manca il rischio. Dall'analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un'ipotesi di contratto con clausola "claim's made". Tale clausola, letteralmente a "richiesta fatta", è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell'art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che "…l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione , deve pagare ad un terzo…". La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l'inserimento della clausola "claim's made", in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell'alea, dal momento che, come precisato da Cass. 7273/2014, l'alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall'art. 1341 del c.c. Si ritiene inoltre che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l'accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa. | |
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Da: eliavvomi | 15/12/2015 16:18:44 |
Quando finiscono a Milano??? | |
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Da: zzsszsddj | 15/12/2015 16:23:14 |
La mia ipotesi è questa La quota di legittima di Tizio viene lesa in quanto l'asse ereditario (costituito dalle donazioni e dal relictum - cioè l'immobile) è indisponibile per la quota di un terzo. A tizio spetta 1 terzo della legittima (gli ulteriori due terzi spettano alla madre ed al fratello). Tizio dunque dovrà agire con l'azione di riduzione nei confronti dei donatari e in particolare nei confronti di Sempronio. Ciò perchè l'art. 559 c.c. stabilisce che: Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (in questo caso l'ultima è quella di Sempronio). Importante: Ai sensi dell'art. 564 co. 1 Tizio per potere esperire l'azione di riduzione nei confronti di Sempronio, non coerede, deve accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario. Deve però necessariamente iniziare l'inventario entro tre mesi perchè è nel possesso dell'immobile come previsto dall'art. 485 c.c. (il chiamato all'eredità , quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità ). Decorsi i tre mesi senza compiere l'inventario diventerà erede senza beneficio di inventario, con la conseguenza di non poter più aggredire la donazione più recente, e neppure quella precedente in favore di Caio come indicato nella sentenza. "In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso". Cassazione civile, sez. II, 03/10/2013, n. 22632 | |
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Da: Dottor. Stranamore | 15/12/2015 16:26:10 |
Professo Kranz.... smettila di scrivere cazzate.....e aiutaci!!!!! tipo...il fatto che Mevio abbia trovato lavoro nelle vicinanze, può far intendere che.....? | |
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Da: aiutoda casa | 15/12/2015 16:27:36 |
Raga la soluzione della seconda?? | |
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Da: jam | 15/12/2015 16:29:28 |
per la 2 traccia ci sono tante soluzioni nelle pagine precedenti | |
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Da: zzsszsddj | 15/12/2015 16:30:02 |
Che si è trasferito nell'immobile quindi è nella disponibilità del bene ereditario ed ha tre mesi di tempo per iniziare l'inventario | |
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Da: jam | 15/12/2015 16:31:25 |
Ecco i riferimenti normativi per risolvere la prima traccia riguardante la successione ereditaria art. 737 cc (soggetti tenuti alla collazione) La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile art. 556 cc ( determinazione porzione disponibile) Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.]. art. 555 e segg cc (riduzione delle donazioni) Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Azioni disponibili per Mevio: riduzione delle donazioni Cass. sentenza 3 luglio 2013, n.16635 Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario. ancora nessuna soluzione.... :( | |
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Da: Riccardo237 | 15/12/2015 16:31:35 |
Ma degli espulsi di Milano si è saputo qualcosa? | |
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Da: Miri2014 | 15/12/2015 16:36:02 |
Condivido la soluzione di zzsszsddj e preciso che, stando alla traccia, di fatto Mevio ha ancora due giorni per poter redigere l'inventario e poter agire in riduzione. La traccia ci dice, infatti, che la successione si è aperta il 12 gennaio, che Mevio si trasferisce per motivi di lavoro nell'appartamento in montagna all'indomani dell'apertura ("subito dopo"). Egli si reca dal legale il 10 marzo. Il chiamato all'eredità , quando è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Ergo ha ancora due giorni di tempo. | |
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Da: soonforget83 | 15/12/2015 16:37:10 |
Zzsszs ecc Mevio NON è nel possesso dei beni nel momento dell'apertura, ma acquista il possesso DOPO l'apertura della successione! Quindi nn si applica il 485 ma mevio acquista PURAMENTE E SEMPLICEMENTE in quanto ha compiuto un atto idoneo ad accettare l'eredità TACITAMENTE. Quindi, semplicemente, si applica subito quanto previsto dalla sentenza e mevio può agire in riduzione solo nei confronti del coerede, ma solo per l'eccedenza della disponibile. I calcoli li ho fatti qualche post più sopra. | |
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Da: Charlotte20_18 | 15/12/2015 16:41:48 |
qualcuno può dirmi a che ora consegnano a napoli? | |
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Da: a Milano | 15/12/2015 16:43:11 |
ragazzi qualcuno sa qualcosa di Milano? sono preoccupata. mi dicevano di interruzioni e annullamenti | |
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Da: roma 34567 | 15/12/2015 16:43:54 |
a roma a che ora consegnano? | |
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