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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104258 volte

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Da: Traccia 115/12/2015 13:06:02
Appunto! Muore ab intestato perciò dato che abbiamo una donazione Inter vivo con dispensa da collazione, sono i restanti 90.000 che devono essere divisi! La donazione non è mortis causa perciò non rientra nei patti successori ed è quindi valida!
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Da: Concordo sul concorso farsa15/12/2015 13:06:50
Parlando semplicemente della soluzione giuridica alla traccia sulla donazione, mi pare di poter ritenere il soggetto in questione non pretermesso, poiché, sebbene anche nella successione ab intestato può verificarsi la pretermessi one, nel caso di specie mi sembra di capire che ci sia un relictum, quindi non potrebbe considerarsi tolta mente pretermesso, ipotesi che si verifica quando il se cuius dispone di tutti i suoi beni attraverso atti Intervivos. C'è da concentrarsi sulla dispensa da collazione, che potrebbe creare qualche problema.
Rispondi

Da: Traccia 115/12/2015 13:07:52
Appunto! Muore ab intestato perciò dato che abbiamo una donazione Inter vivo con dispensa da collazione, sono i restanti 90.000 che devono essere divisi! La donazione non è mortis causa perciò non rientra nei patti successori ed è quindi valida!
Rispondi

Da: donazioni15/12/2015 13:08:47
ragazzi, qui Mevio non è pretermesso: è stato chiamato in forza di legge e quindi è titolare del diritto potestativo all'accettazione dell'eredità! l'esclusione o meno della preventiva accettazione con beneficio di inventario dipende piuttosto dal soggetto legittimato passivo della vostra azione di riduzione: se il legittimato passivo è il terzo Sempronio, come pare essere ai sensi dell'art. 555 cc (la donazione in suo favore è la più recente), allora l'art. 564 comma 1 richiede l'accettazione beneficiata; se si ritiene che sia il fratello, allora non occorre.

Rispondi

Da: Avvocato 15/12/2015 13:09:11
Puoi non crederci ma non ho copiato nè mi sono
Portata nulla, l'unica cosa non permessa che ho fatto (lo ammetto) è stato fumare in bagno ma quello è un vizio e 7 ore senza fumare se non di più avrebbero messo in crisi i miei nervi (che li devono rimanere saldi). Il mio fidanzato non ha bisogno di essere aiutato dal momento che lo aveva già superato lo scritto lo scorso anno e, pur essendo
Stati chiusi letteralmente in casa a studiare per mese, non ha superato (ingiustamente) l'orale.
Quello che voi non capite, accanendovi tra l'altro su di me, è che so benissimo quanto schifo faccia questo esame e quanto sia ridicolo ed infatti nè chi lo passa è un genio né chi non lo passa è stupido; per questo quando stamattina, in cerca delle tracce (dovevo sapere o no cosa gli aspettava avendo ripassato ancora una volta insieme?),
Mi sono imbattuta in questo forum sono rimasta basita: sapevo fosse ridicolo ma in questo modo vi mettete sullo stesso piano dei commissari che non leggono.
Detto ciò se volete continuare ad offendermi fatelo pure, io non ho usato parolacce ed offese e vi sto rispondendo senza problemi.
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 13:09:21
traccia 1
da ALTALEX

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 03/07/2013 n° 16635
Pubblicato il 15/12/2015

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Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.
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Da: 280710 15/12/2015 13:13:31
Ragazzi allora siamo arrivati alle soluzioni delle tracce? AIUTIAMO QUESTI RAGAZZI! :D
Rispondi

Da: ilbardo15/12/2015 13:15:32
BBB4
VA BENE QUELLA CHE HAI MESSO ALLORA????
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 13:16:01
SOLUZIONE TRACCIA 2. EVENTUALMENTE DECIDETE, NON COPIATELA IDENTICA MI RACCOMANDO.

Il nostro ordinamento, precisamente   al Libro IV, Titolo III, Capo XX del cc, disciplina il cd contratto di assicurazione, disponendo, all'art 1882, che  "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Tale contratto fa parte di quella categoria dove l'avverarsi della prestazione dipende da un fattore d'incertezza, quindi la caratteristica fondamentale è sicuramente l'aleatorietà: nel contratto di assicurazione deve sempre esistere il "rischio", quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto.
Tra questi contratti aleatori rientra sicuramente la cd polizza professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell' attività professionale. Tale concetto viene introdotto per la prima volta con il DL 138/11, il cui regolamento di attuazione è rappresentato dal DPR 137/12, con il quale si sancisce l'obbligatorietà nella stipula dell'assicurazione per i danni derivati al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ., tanto da qualificare ogni violazione nelle obbligatorietà come  illecito disciplinare.
La polizza copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave).
Fondamentali, per l'esistenza di responsabilità coperta da detta polizza, sono : Comportamento colposo 2) Esistenza di un danno patito da terzi 3) Nesso di causalità.
Nella maggior parte di tali polizze professionali, le compagnie tendono ad inserire, per un vantaggio dell'assicurato, le cd clausole claims made, ovvero a richiesta fatta, secondo cui vengono coperte dall'assicurazione tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno.
La legittimità di tali clausole ha generato non pochi contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale, in quanto è stato necessario stabilire, Per accertare la validità delle suddette clausole, se l'art. 1917 c. 1 c.c. avesse natura dispositiva o imperativa. Innanzitutto bisogna ricordare che il detto articolo, al comma 1,  stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nelcontratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. "
In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al citato principio contenuto nell'art. 1917 c. 1. c.c.; in tal senso, si ricorda, una fra tante, Tribunale di Bologna con la sent. 3318/2002.
In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005, sent. N. 5624, sostenendo che un contratto di assicurazione comprendente le clausoleclaims made debba considerarsi atipico, in quanto non elimina l'alea, ma semplicemente la sposta dal fatto alla richiesta risarcitoria. L'evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno, ma la richiesta risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell'art. 1917 c.c.ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale e del principio di meritevolezza ex art 1322 cc.          Si tratta, dunque, di una regolamentazione in parte derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 1917, primo comma c.c.., che si rende necessaria nei campi dei liberi professionisti dove l'assicurato può avere interesse ad ottenere una garanzia "retroattiva" per comportamenti illeciti verificatesi anteriormente alla stipula del contratto di assicurazione. Ciò soprattutto in materia fiscale, quindi con particolare riferimento ai commercialisti, dove l'Amministrazione finanziaria può accertare, decorsi diversi anni dal compimento di determinati atti o incombenze, pretese irregolarità, che potrebbero determinare il coinvolgimento del professionista preposto.
A favore della legittimità di tale clausole claim made, si è pronunciata di recente la stessa Corte di Cassazione, con sentenza 3622/2014, attraverso la quale ha cassato una pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto non operante la garanzia.
Sia in primo che in secondo grado la domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione veniva respinta in quanto, secondo i Giudici di merito (nonostante la presenza di una clausola CLAIMS MADE), poiché l'illecito addebitato all'assicurato risaliva ad una data anteriore a quella di decorrenza dell'efficacia della polizza, questa non poteva coprire un evento già verificatosi prima della stipula del contratto, dovendosi rispettare il principio di cui al citato articolo 1917 c.c..
La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha riformato la decisione della Corte d'Appello di Roma , stabilendo la piena validità e operatività della clausola in questione. In merito, si è statuito che l'estensione della garanzia assicurativa ad eventuali fatti anteriori alla stipula del contratto è il risultato di una specifica scelta dell'assicuratore che inserisce detta previsione fra le condizioni generali del contratto sulla base di una consapevole valutazione di rischio. I Giudici di legittimità hanno ha precisato che l'alea "non concerne comportamenti passati e la loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi".
Dunque, ciò può ben riguardare anche il caso di evento già intervenuto in precedenza, per la semplice circostanza che "non è detto che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento danni".
In tal modo, la garanzia assicurativa concerne eventi effettivamente incerti.
In aggiunta a quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola in esame sia anche meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., sulla base del fatto che viene predisposta dallo stesso assicuratore nelle condizioni generali di contratto e che, pertanto, è il frutto di meditate e consapevoli valutazioni dei rischi, a cui corrisponde un'adeguata remuneratività del corrispettivo, convenuto come premio assicurativo.

Di conseguenza, nel nostro caso è possibile, qualora ricorrano i termini, proporre appello alla sentenza di primo grado, per errata interpretazione ed applicazione degli att. 1917 e 1 322 cc, in quanto, come ormai sancito più volte dalla Suprema Corte, l'art. 1917 ha natura dispositiva e non imperativa, pertanto è passibile di deroghe attraverso una diversa pattuizione delle parti, considerato anche che non viene meno, nella fattispecie in esame, il carattere aleatorio tipico dei contratti di assicurazione, in quanto il rischio resta comunque futuro ed incerto, ma viene semplicemente spostato dal fatto di danno alla richiesta di risarcimento.
Rispondi

Da: MisterXXX 15/12/2015 13:16:13
Ma sulla seconda traccia qual'è la sentenza di dicembre 2015? la 2872 è del 13.02.2015
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 13:18:06
SI!
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 13:19:10
ragazzi comunque se non vi convincono le sentenze che girano sulla prima traccia fate la seconda!!!!! non perdete tempo
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato15/12/2015 13:19:14
BBB84 GOOD JOB!!
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 13:19:21
ILBARDO SI VA BENE. VI CONSIGLIO DI NON METTERE SENTENZE 2015, SOPRATTUTTO SE RECENTI, PERCHE' NON CI SONO SUI CODICI
Rispondi

Da: QUALCOSA PER LA PRIMA?15/12/2015 13:20:27
BB84 GRAZIE!!!!!!
MA NON è CHE SCRIVERESTI QUALCOSA ANCHE SULLA PRIMA?
GRAZIE!!!!
Rispondi

Da: Celeste16 15/12/2015 13:22:29
Ragazzi qual è la soluzione certa della prima traccia?grazie
Rispondi

Da: toddy15/12/2015 13:24:37
orario consegna Napoli 18.30
Rispondi

Da: Saraxxx15/12/2015 13:25:32
BB84 secondo te nella tua soluzione nn c e' troppa teoria è solo nel finale riferimento pratico al caso posto?
Rispondi

Da: asdfasdfasdf15/12/2015 13:28:06
Ma perché per la prima traccia continuate ad indicare una sentenza che non c'entra niente visto che Mevio non è stato pretermesso (supponendo che sappiate ciò cosa significa...)?
La prima traccia si risolve tranquillamente col codice soltanto, non ci devono essere sentenze per forza
Rispondi

Da: LADYBEARD15/12/2015 13:29:20
mi chiedono0 se è sicuro per la prima traccia  la sentenza  Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 03/07/2013 n�° 16635
Pubblicato il 15/12/2015

perché secondo loro non è risolutoria del caso
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 13:29:40
Saraxxx le conclusioni del caso devono essere molto brevi, bisogna spiegare come ci si arriva, per questo trovi teoria e sentenze.  Il parere è formato da un'introduzione dell'istituto, dall'analisi di eventuali contrasti giurisprudenziali e dottrinali, dalla sentenza chiave che risolve il caso e poi dalle conclusioni.
Rispondi

Da: MIA15/12/2015 13:30:16
SOLUZIONE TRACCIA 2


Al fine di verificare se il diritto a garanzia vantato da Tizio possa essere considerato opponibile alla richiesta risarcitoria proposta da Caio, è necessario, preliminarmente, svolgere brevi cenni in materia di contratti aleatori con particolare riferimento alla disciplina relativa all'ambito di copertura dell'alea nei contratti assicurativi per responsabilità professionale.
Il nostro ordinamento, precisamente   al Libro IV, Titolo III, Capo XX del cc, disciplina il cd contratto di assicurazione, disponendo, all'art 1882, che  "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Tale contratto fa parte di quella categoria dove l'avverarsi della prestazione dipende da un fattore d'incertezza, quindi la caratteristica fondamentale è sicuramente l'aleatorietà; infatti, il contratto aleatorio (dal latino alea, rischio) è quell'atto negoziale in cui l'entità e/o l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento incerto, nel  quale, pertanto, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale.
Nelle classificazioni giuridiche, i contratti aleatori vengono inquadrati nella più ampia categoria dei contratti a prestazioni corrispettive (cioè legate da un nesso di corrispettività o sinallagma), insieme a quelli commutativi, ai quali, secondo l'opinione tradizionale, si contrappongono.
Tra i contratti aleatori rientra sicuramente la cd polizza professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell' attività professionale che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze e/o omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave).
Spesso le compagnie assicurative tendono ad inserire nelle polizze, per un vantaggio dell'assicurato, le cd clausole claims made (ovvero a richiesta fatta), che introducono la possibilità di estendere la copertura assicurativa a comportamenti dell'assicurato anteriori alla data di inizio del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data laddove possono, viceversa, risultare sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto
La legittimità di tali clausole ha generato non pochi contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale in quanto è stato necessario stabilire, per accertare la validità delle suddette, se l'art. 1917 c. 1 c.c. avesse natura dispositiva o imperativa.
Innanzitutto bisogna ricordare che il detto articolo, al comma 1,  stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nelcontratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. "
In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al citato principio contenuto nell'art. 1917 c. 1. c.c..
In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005 con sentenza N. 5624, sostenendo che un contratto di assicurazione comprendente le clausole claims made debba considerarsi atipico, in quanto non elimina l'alea, ma semplicemente la sposta dal fatto alla richiesta risarcitoria. L'evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno, ma la richiesta risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell'art. 1917 c.c. ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale e del principio di meritevolezza ex art 1322 cc.       Si tratta, dunque, di una regolamentazione in parte derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 1917, primo comma c.c.., che si rende necessaria nei campi dei liberi professionisti dove l'assicurato può avere interesse ad ottenere una garanzia "retroattiva" per comportamenti illeciti verificatesi anteriormente alla stipula del contratto di assicurazione.
Ebbene, nel caso di specie, Caio agiva in giudizio contro Tizio che, a suo dire, si era reso protagonista di un illecito professionale. Caio chiedeva, quindi, la condanna di Tizio al risarcimento dei danni. Il convenuto resisteva in giudizio chiedendo e ottenendo di chiamare in causa la società assicurativa Alfa al fine di essere garantito considerata, appunto, la clausola "claims made" contrattualmente prevista.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno, imputando al dottore commercialista Tizio l'errore contestato e condannando il medesimo al risarcimento dei danni conseguiti. Nel caso di specie, la società assicurativa Alfa non veniva condannata al pagamento di tale risarcimento in quanto secondo il giudice di merito, l'illecito addebitato all'assicurato risaliva a data anteriore rispetto al periodo a partire dal quale decorreva l'efficacia della polizza di assicurazione, asserendo nella motivazione c In realtà, sul punto è intervenuta la Suprema Corte che con sentenza del 17 febbraio 2014, n. 3622   fornisce una lettura diversa circa la natura giuridica e l'efficacia delle clausole claims made, ripercorrendo l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia.
Infatti, con la suddetta sentenza la Suprema Corte sostiene l'efficacia delle clausole claims made, le quali rendono oggetto di risarcimento gli eventi verificatasi in un momento antecedente alla stipula del contratto assicurativo, purché il risarcimento sia chiesto nel periodo coperto da assicurazione. Secondo la Corte, in un contratto di assicurazione in cui sia presente una clausola claims made è comunque sussistente il rischio ovvero l'alea, la quale ricorre per fatti che l'assicurato abbia commesso in passato ignorandone, di fatto, l'illiceità ovvero l'idoneità a produrre danno, escludendone, pertanto, la liceità quando tali comportamenti siano stati posti in essere con dolo, ovvero con dolo dell'assicurato sia stata inserita la clausola in parola nel contratto di assicurazione.
In proposito la Cassazione ha cura di precisare che tali clausole sono frutto di una precisa scelta dell'assicuratore, che di sua iniziativa le inserisce nel contratto, nel pieno della consapevolezza circa i rischi che da ciò possono derivare [Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872] e le stesse, pertanto, sono meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c..
Di conseguenza, nel nostro caso è possibile, qualora ricorrano i termini, proporre appello alla sentenza di primo grado, per errata interpretazione ed applicazione degli att. 1917 e 1 322 cc, in quanto, come ormai sancito più volte dalla Suprema Corte, l'art. 1917 ha natura dispositiva e non imperativa, pertanto è passibile di deroghe attraverso una diversa pattuizione delle parti, considerato anche che non viene meno, nella fattispecie in esame, il carattere aleatorio tipico dei contratti di assicurazione, in quanto il rischio resta comunque futuro ed incerto, ma viene semplicemente spostato dal fatto di danno alla richiesta di risarcimento.
Rispondi

Da: MisterXXX 15/12/2015 13:32:10
BB84 perché non hai messo riferimenti alla sentenza 2872 nel parere che hai svolto?
Rispondi

Da: donazioni 15/12/2015 13:34:58
Riduzione verso sempronio (quindi serve l'accett. Beneficiata ) ex 555 cc per 60000.
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 13:35:28
ragazzi noi che abbiamo il pc sotto mano vi riportiamo quello che PER ORA autorevoli siti (quali ALTALEX) stanno scrivendo

e proprio altalex per la prima traccia cita la 16635/2013

facciamo quello che possiamo, se non vi convince non la usate!!!
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 13:35:59
perchè è del 2015
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 13:37:36
e comunque:
"La totale pretermissione del legittimario si può avere SIA nella successione testamentaria, SIA nella successione ab intestato "
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12221 del 30 maggio 2014)

prima di fare i professori studiate!!!
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato15/12/2015 13:38:32
Che ne pensate del lavoro fatto da MIA?
A mio avviso è molto buono e merita un ringraziamento :)
Rispondi

Da: MisterXXX 15/12/2015 13:39:36
Si ma dato che è di febbraio sui codici dovrebbe esserci. I codici 2015 dovrebbero avere le sentenze almeno fino a settembre o mi sbaglio? Cmq grazie di tutto
Rispondi

Da: Azteco15/12/2015 13:40:34
Ragazzi la sentenza risolutiva della prima è la 22632 del 2013. Controllate
Rispondi

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