NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104258 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Successiva >>
Da: soonforget83 | 15/12/2015 15:09:07 |
La sentenza è quella indicata più volte: 22632/13 Mevio nn può agire nei confronti dell'amico, pur se questo è il donatario più recente. Non può farlo perché nn ha accettato con beneficio di inventario. Il dis orso è: può agire in riduzione nei confronti del coerede Tizio? Si, ma solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente ad integrare la sua quota di legittima! Quindi: Dato che mevio ha ricevuto 30 (90:3), e la sua quota di legittima è 100 (per i calcoli già fatti), egli dovrebbe avere 70. Siccome non può agire in riduzione per 60 nei confronti dell'ultimo donatario, può agire nei confronti del fratello, ma solo per 10! (70 che gli spettano - 60 ultima donazione non riducibile). | |
Rispondi |
Da: IngenereAiutoAvvocato | 15/12/2015 15:10:54 |
La soluzione postata è quella di BB84 che ho fatto vedere e mi han detto che è buona, da modificare e migliorare l'italiano ma di base va bene. I siti ancora non si sono pronunciati, io conosco una che pubblica su giurd. Anche Ccapm nn ha fatto una mazza ad ora. | |
Rispondi |
Da: rogiy | 15/12/2015 15:12:32 |
la sentenza del 2015 è presente sul codice tranquilli | |
Rispondi |
Da: zucchetta71 | 15/12/2015 15:12:56 |
sapete a che ora dovrà consegnare lecce? grazie | |
Rispondi |
Da: RossyRò | 15/12/2015 15:14:07 |
La vessatorietà della clausola claim made non è inerente, al massimo va solo accennata!!! inoltre va valutata caso per caso, come dice la cassazione, quindi si va bene un accenno ma non di più! segue schema del parere | |
Rispondi |
Da: IoRocca | 15/12/2015 15:14:18 |
Ma la soluzione prima traccia????Grazie | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: ................................. | 15/12/2015 15:14:25 |
sapete a che ora devono consegnare a messina? | |
Rispondi |
Da: Professo Kranz | 15/12/2015 15:15:51 |
soonforget83 ma sei SERIAMENTE convinta di cosa stai dicendo? cosa gli impedirebbe di accettare con beneficio di inventario adesso? | |
Rispondi |
Da: Per ....... | 15/12/2015 15:17:16 |
a Messina consegnano alle 18.20 | |
Rispondi |
Da: Napoli da dentro | 15/12/2015 15:19:15 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: RossyRò | 15/12/2015 15:19:52 |
*schema parere traccia 2* - introduzione: contratto di assicurazione, art. 1882 cc; - breve riassunto della vicenda - illustrazione dell'art. 1917 cc e distinzione dei primi due commi; - inderogabilità dei commi 3 e 4 secondo l'art 1932 (e prima pronuncia Cass. 5624/2005 con spiegazione dell'orientamento) - rafforzamento e consolidamento dell'orientamento con le sentenze 7273/2013 e 3622/2014 - conclusione: Tizio può rivalersi nei confronti della compagnia assicuratrice per non aver coperto il sinistro denunciato durante il periodo di validità della polizza | |
Rispondi |
Da: RossyRò | 15/12/2015 15:20:54 |
Napoli da dentro a che ora dovete consegnare?? | |
Rispondi |
Da: Goollldddd | 15/12/2015 15:21:20 |
Drogati meglio pol stpr.. Se nn hai un caxxo da fare | |
Rispondi |
Da: tieken | 15/12/2015 15:21:48 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: blusere | 15/12/2015 15:23:03 |
Mevio potrà agire nei confronti del fratello Caio esperendo l'azione di riduzione ex art.557 cc ed ottenere l'importo a lui spettante ,a titolo di quota ereditaria | |
Rispondi |
Da: soonforget83 | 15/12/2015 15:23:27 |
Professo kranz Gli impedisce di accettare con beneficio di inventario ora il semplice fatto di avere occupato casa! È un atto che (nn mi ricordo a norma di quale articolo del codice) pone in essere accettaziobe pura e semplice! | |
Rispondi |
Da: traccia 2 | 15/12/2015 15:24:44 |
Schema parere traccia 2: 1)Art 1882 cc 2)differenza tra una polizza assicurativa in regime "claims made" ed una in regime "loss occurrence" 3)art.1917 cc 4)la giurisprudenza di merito sulle clausole claim made deroganti il principio contenuto nell'art.1917 c.c. 5)appello contro sentenza di primo grado per errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1917c.c. e 1322 c.c | |
Rispondi |
Da: blusere | 15/12/2015 15:24:45 |
Mevio potrà agire nei confronti del fratello Caio esperendo l'azione di riduzione ex art.557 cc ed ottenere l'importo a lui spettante ,a titolo di quota ereditaria | |
Rispondi |
Da: catanzaro 1234 | 15/12/2015 15:26:58 |
ragazzi catanzaro a che ora consegna? | |
Rispondi |
Da: Forzaragazzi -banned!- | 15/12/2015 15:27:33 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: mrt85 | 15/12/2015 15:34:51 |
Ragazzi, sapete a che ora consegnano a Messina? | |
Rispondi |
Da: Xxx6 | 15/12/2015 15:35:50 |
Bari a che ora consegna? | |
Rispondi |
Da: tieken | 15/12/2015 15:36:43 |
- Messaggio eliminato - | |
Rispondi |
Da: pier79 | 15/12/2015 15:37:57 |
Catanzaro consegna alle 19 | |
Rispondi |
Da: kopulos | 15/12/2015 15:41:31 |
SOLUZIONE SECONDA TRACCIA Il caso sottoposto all'attenzione dello scrivente impone di affrontare, seppure brevemente, la questione relativa ai contratti aleatori. Questi ultimi, sono caratterizzati dal fatto che le parti non sono in grado di prevedere il vantaggio o lo svantaggio che deriverà loro; in tal modo, l'elemento del rischio qualifica la stessa operazione economica a livello di giustificazione causale. Di fatti, tali contratti sono caratterizzati dal riferimento ad un evento incerto, dal cui verificarsi, o dal cui accertamento, viene fatto dipendere l'obbligo di eseguire una o alcune delle prestazioni pattuite. I contratti possono essere aleatori per loro natura, come, ad esempio, il contratto di assicurazione o il contratto di mantenimento o di vitalizio, ovvero per volontà delle parti, le quali possono rendere aleatorio un contratto che tale non sarebbe, come nel caso dell'emptio spei, che si ha quando l'acquirente paga un prezzo fisso per la vendita, ad esempio, dell'intero futuro raccolto che potrà poi, essere più o meno ricco o, addirittura, non venire ad esistenza. In tutte queste ipotesi, a causa della aleatoreità, pur essendo le prestazioni potenzialmente bilaterali, ed una in funzione dell'altra, manca uno scambio basato su un equilibrio predeterminato. Con particolare riferimento al caso in esame, ci troviamo di fronte ad un contratto di assicurazione per responsabilità professionale contenente la clausola claims made ovvero "a richiesta fatta", la quale garantisce all'assicurato la copertura assicurativa in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro l'assicurato nel periodo di validità della polizza, pur se il comportamento illecito da cui deriva tale responsabilità si sia verificato prima della stipulazione del contratto. A tal riguardo occorre evidenziare che la contrattualistica assicurativa, al fine di definire la delimitazione temporale del periodo di garanzia, ha adottato due soluzioni alternative: la prima, perfettamente rientrante nello schema negoziale di cui all'art. 1917, comma 1 c.c., considera rilevante la data di verificazione del comportamento colposo dell'assicurato, delimitando in questo modo, la garanzia a tutti quei fatti che si sono verificati nel periodo di esecuzione del contratto di assicurazione; la seconda, invece, considera rilevante la data della richiesta di risarcimento all'assicurazione. In tale seconda ipotesi, la garanzia è operativa con riferimento alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di esecuzione del contratto, indipendentemente, cioè, dal momento in cui si è verificato il fatto che produce il danno. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha, illegittimamente ed erroneamente, applicato al contratto concluso tra il commercialista e l'agente assicurativo, la disciplina tipica prevista dall'art. 1917 c.c. e ss., in base alla quale nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, sia tenuto a pagare ad un terzo, mentre, invece, proprio in virtù della clausola, stabilita tra le parti, di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula, cosiddetta claims made, doveva consideralo come contratto atipico, generalmente lecito ai sensi dell'art. 1322 c.c, che, in nome della libera autonomia contrattuale tra le parti, prevede la stipula anche di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare. Di fatti, come più volte affermato dal Supremo Collegio, "il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola a richiesta fatta (claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., poiché del suindicato art. 1917 c.c. l'art. 1932 c.c. prevede la inderogabilità - se non in senso favorevole all'assicurato - dei commi 3 e 4, ma non anche del primo, in base al quale l'assicuratore assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo della assicurazione, di cui il medesimo deve rispendere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno, da parte del danneggiato, sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto e non solo nel periodo di efficacia cronologica del medesimo" (Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7273). Del resto, va considerato che, nel caso in esame, comunque, un'alea esiste. Di fatti, come affermato dal Supremo Collegio, con sentenza n. 3622 del 2014, essa si riferisce non già alla possibilità che l'assicurato tenga dei comportamenti colposi, ma che li abbia commessi in passato, pur non essendo ancora a conoscenza della loro illiceità o idoneità a produrre danno, con la conseguenza che essa, non concerne i comportamenti passati ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi. Considerato, pertanto, che Tizio, ha precisato che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza né del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, né dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento, la disciplina da applicare al caso di specie, è quella atipica del contratto di assicurazione con clausola "a richiesta fatta", per cui, Tizio, avrà valide argomentazioni da sottoporre al giudice del gravame ai fini della riforma della sentenza di primo grado. | |
Rispondi |
Da: 303030 | 15/12/2015 15:45:21 |
Rossy Ro..conosci la differenza tra vessatorietà,inderogabilità,efficacia e invalidità?hai capito cosa devi sostenere? | |
Rispondi |
Da: 280710 | 15/12/2015 15:45:23 |
Ragazzi, davvero non ci sono soluzioni alla PRIMA traccia? | |
Rispondi |
Da: NezPerces | 15/12/2015 15:48:04 |
ragazzi, a che ora devono consegnare a Napoli?!? Rispondete x favore | |
Rispondi |
Da: kopulos | 15/12/2015 15:49:16 |
18.20 | |
Rispondi |
Da: MONKEYd | 15/12/2015 15:50:45 |
Ragazzi Torino a che ora deve consegnare?? Grazieee | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Successiva >>