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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
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Da: Lupocalabro1985 | 30/12/2015 18:09:01 |
le richieste di cancellare i post da parte di chi ha copiato per intero o solo in parte pedissequamente gli elaborati risolti sul forum è al dir poco imbarazzante a mio avviso..così facendo si rischia di penalizzare fortemente, in sede di correzione, tutti coloro ke hanno lavorato autonomamente e di far annullare parecchi compiti perchè uguali a tracce già risolte sul web..io sono dell'idea ke se una persona si riesce a collegare ad internet durante i gg d'esame e, oltre a prendere spunto (se non ha una minima idea su cosa scrivere), ha bisogno di copiare un'intera soluzione o delle conclusioni, merita di vedersi annullata la prova perchè non è degno di svolgere alcuna professione intellettuale nel suo futuro ed anche se è un esame e non un concorso sta mancando di rispetto a tutti | |
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Da: el paso | 30/12/2015 20:09:34 |
Allora io il parere penale e l'atto penale li ho fatti da solo anche in modo piu' che sufficiente. Poi siccome nel civile non sono molto portato ho dovuto vederlo per non rischiare di consegnare in brutta e ho chiesto in modo cortese se si potesse cancellare poi fate come vi pare.buona fortuna a tutti.p.s io non sono degno ma degnissimo di svolgere la professione. | |
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Da: Lupocalabro1985 | 30/12/2015 20:35:44 |
se tu leggi il forum e prendi spunto in sede d'esame perchè hai avuto la fortuna ke non ti hanno beccato, meglio per te e non spetta a me giudicarti, ma se una persona chiede aiuto, copia tutto o una parte in modo letterale e pedissequo dal forum e poi consegna all'esame l'elaborato, secondo me non può minimamente svolgere alcuna professione perchè vuol dire ke non è in grado neppure di rielaborare con parole sue dei concetti giuridici o degli istituti..in più se oltre al fatto ke è riuscito a ricevere aiuti attraverso l'utilizzo di internet all'esame (già di per sè vietato), vuole anke la cancellazione dei post (cosa impossibile peraltro) per evitare futuri problemi, la ritengo una cosa davvero fuori luogo..comunque, ho espresso solamente il mio modesto parere anke se penso ke i più possano condividere questo pensiero | |
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Da: Paoldem | 30/12/2015 23:53:39 |
Sapete a che ora consegnano a Napoli? | |
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Da: Andrea LECCE | 31/12/2015 03:32:51 |
Ah perchè, a Napoli sono ancora lì in aula segregati? Staranno scrivendo i pareri sui rotoloni Regina... | |
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Da: idee.utili | 31/12/2015 10:41:20 |
Mia personale ipotesi: el paso ha interesse a proporre la via spagnola o rumena e tende a screditare l'esame. Per questo dice che gli è stato particolarmente facile e pratico sbirciare nel web durante la prova. Però sia anche chiaro che per me questa è la 4' volta che provo a passare. E l'anno scorso, secondo me, non hanno neppure guardato i miei elaborati. | |
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Da: jeep | 31/12/2015 11:41:11 |
Sono completamente d'accordo con te Lupocalabro! I disonesti che hanno copiato da internet vanno bocciati, sono indegni di fare l'avvocato!! | |
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Da: el paso | 31/12/2015 13:22:48 |
Bravo jeep complimenti tu si che puoi entrare in chiesa. Comunque il forum a cosa serve?tutti questi commenti come e'stato possibile inserirli senza cellulare?con la parabola? non hanno sbirciato tutti o no?c'era l'aiutino e lo usato punto. Non pensavo di scatenare un putiferio visto che tutti sappiamo come e' l'esame e non screditare nessuno anzi auguro a tutti di passarlo compreso me. | |
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Da: el paso | 31/12/2015 13:28:05 |
E' la terza volta che faccio l esame se avessi voluto la via spagnola lo avrei gia' fatto. | |
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Da: jeep | 31/12/2015 14:28:20 |
El paso io lo sto rifacendo per la 4 volta, ma questo non mi autorizza a comportarmi disonestamente copiando da Internet!! Vergognati!! | |
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Da: MR.Help | 31/12/2015 14:35:34 |
Io o tu (a scelta) ai (che male) egli a noi b voi lega pro essi anno (nuovo). | |
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Da: el paso | 31/12/2015 15:03:50 |
Jeep e' troppo facile cosi. Comunque la mia richiesta non era rivolta a te quindi non ho piu' niente da dirti. | |
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Da: MR.Help | 31/12/2015 15:14:27 |
Signori, copiare le prove d'esame da internet è un reato. | |
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Da: el paso | 31/12/2015 15:37:45 |
Poi lupo calabro come hai fatto ad inserire il giorno 16/12/15 ore 11.15 commenti sul parere penale? Internet non e' vietato? | |
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Da: el paso | 31/12/2015 15:42:11 |
L' ipocrisia e' sempre dietro l'angolo!!! | |
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Da: el paso | 31/12/2015 15:48:57 |
Comunque grazie per l interessamento e buon anno a tutti!!! | |
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Da: Lupocalabro1985 | 02/01/2016 21:25:34 |
buon anno a tutti gli utenti del forum!rispondo a el paso, avendo letto solo ora il tuo messaggio..io, come hai con molta precisione affermato, ho effettivamente scritto i gg delle prove scritte sul forum, principalmente nei topic dei penalisti, essendo io un penalista, ma ho usato internet non da candidato, ma da avvocato appassionato a scrivere sul forum per dire la mia e ragionare su tracce ed istituti giuridici di interesse collettivo, come nel caso delle prove scritte d'esame..io da candidato non ho utilizzato mai internet durante le prove, sia perchè mi piace ragionare con la mia testa con la massima onestà, sia perchè con i controlli severi della cda in cui ho effettuato gli scritti era praticamente impossibile sognarsi di tenere anke solo un cell acceso..detto ciò, se tu hai utilizzato internet piuttosto ke la tua testa, non spetta a me giudicarti ed è meglio per te, ma ho solo contestato la richiesta di cancellare i post con le soluzioni perchè copiate in tutto o in parte pedissequamente ke ritengo una richiesta fuori luogo ed assurda..tutto qui..nessuna polemica o altro nei tuoi riguardi, solo una mia considerazione | |
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Da: el paso | 03/01/2016 13:41:17 |
Va bene va bene. Buona fortuna | |
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Da: Paoldem | 03/01/2016 15:38:15 |
El paso tanto che ci sei vuoi anche correggere tu i tuoi elaborati copiati? | |
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Da: lisaROMA87 | 13/01/2016 09:58:07 |
Ragazzi io sono ancora praticante e vorrei chiedervi un consiglio | |
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Da: micetta86 | 13/01/2016 16:30:46 |
Chiedi Lisa | |
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Da: Andrea LECCE | 13/01/2016 17:06:50 |
Dicci, Lisa, dicci! Esprimiti! | |
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Da: MR.Help | 14/01/2016 22:24:06 |
siamo qui! | |
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Da: Lupocalabro1985 | 15/01/2016 00:32:05 |
Ti ascoltiamo, chiedi pure! | |
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Da: Che palle | 24/02/2016 13:15:56 |
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16_febbraio_23/avvocati-bufera-concorso-annullate-due-prove-dieci-83efe624-da65-11e5-8b0f-c6e53e78e931.shtml?refresh_ce-cp | |
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Da: el paso | 19/06/2016 11:49:28 |
le soluzioni proposte sono tutte sbagliate!!! | |
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Da: Borioso | 23/06/2016 13:19:05 |
Se i promossi ci possono dire sinteticamente le loro soluzioni sarei molto felice. | |
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Da: serecatania | 24/06/2016 14:56:46 |
Per la risoluzione del parere in oggetto, preliminarmente si ritiene opportuno procedere ad un'analisi del contratto aleatorio di cui all'art. 1469 c.c. Tale fattispecie, si ravvisa allorquando l'alea intesa quale rischio a cui uno o tutti i contraenti si espongono, investa e connoti il negozio nella sua interezza, nonché nella sua formazione. In relazione a ciò, per la natura stessa del negozio, ovvero per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti , diviene incerto per una o per tutte le parti il vantaggio economico in relazione al quale esse si espongono . Ebbene, al fine di un corretto inquadramento della questione, appare utile procedere ad una ricostruzione del caso in esame. Tizio, commercialista, veniva contattato da un agente assicurativo per la compagnia Alfa, il quale gli proponeva di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale , contenente la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate all'assicurato nel periodo di assicurazione, anche per fatti anteriori alla stipula . Orbene, nel caso che ci occupa,le parti hanno stipulato un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, avente lo scopo di tutelare ed eventualmente risarcire colui il quale si troverà in rapporti di natura professionale con tizio . Più in dettaglio, esse inseriscono la clausola cosiddetta a richiesta fatta, in virtù della quale l'asso curatore si obbliga a tenere indenne l'asso curato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi ancorché prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'associazione . Tale clausola, non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., concernente l'assicurazione della responsabilità civile , bensì costituisce un contratto atipico , generalmente lecito si sensi dell'art. 1322 c.c . In tal senso, tale disposizione sancisce il principio dell'autonomia contrattuale , rilevando che le parti possono liberamente determinare il contenuto , benché nei limiti imposti dalla legge . Nel caso prospettato, il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza del l'illecito professionale , condannando tizio al risarcimento del relativo danno, ed altresì respingendo la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, sulla base della nullità della clausola poc'anzi citata , poiché contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto . Sul punto, le sezioni unite della corte di cassazione hanno sottolineato che la clausola claims Made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile si ritiene valida ed efficace , ed invero frutto di scelte meditate e consapevoli , nonché di un'attenta valutazione dei rischi e della remuneratività del corrispettivo convenuto come premio, spettando al giudice stabilire con una valutazione discrezionale se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art 1341 c.c . Alla luce delle considerazioni sin qui esposte , nel caso in esame può ritenersi validamente apposta la clausola claims Made, e pertanto tizio potrà proporre appello avverso la senten a emessa dal giudice di primo grado . Ragazzi secondo voi può ritenersi sufficiente l'elaborato? | |
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Da: serecatania | 24/06/2016 14:59:00 |
Per la risoluzione del parere in oggetto, preliminarmente si ritiene opportuno procedere ad un'analisi del contratto aleatorio di cui all'art. 1469 c.c. Tale fattispecie, si ravvisa allorquando l'alea intesa quale rischio a cui uno o tutti i contraenti si espongono, investa e connoti il negozio nella sua interezza, nonché nella sua formazione. In relazione a ciò, per la natura stessa del negozio, ovvero per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti , diviene incerto per una o per tutte le parti il vantaggio economico in relazione al quale esse si espongono . Ebbene, al fine di un corretto inquadramento della questione, appare utile procedere ad una ricostruzione del caso in esame. Tizio, commercialista, veniva contattato da un agente assicurativo per la compagnia Alfa, il quale gli proponeva di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale , contenente la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate all'assicurato nel periodo di assicurazione, anche per fatti anteriori alla stipula . Orbene, nel caso che ci occupa,le parti hanno stipulato un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, avente lo scopo di tutelare ed eventualmente risarcire colui il quale si troverà in rapporti di natura professionale con tizio . Più in dettaglio, esse inseriscono la clausola cosiddetta a richiesta fatta, in virtù della quale l'asso curatore si obbliga a tenere indenne l'asso curato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi ancorché prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'associazione . Tale clausola, non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., concernente l'assicurazione della responsabilità civile , bensì costituisce un contratto atipico , generalmente lecito si sensi dell'art. 1322 c.c . In tal senso, tale disposizione sancisce il principio dell'autonomia contrattuale , rilevando che le parti possono liberamente determinare il contenuto , benché nei limiti imposti dalla legge . Nel caso prospettato, il giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza del l'illecito professionale , condannando tizio al risarcimento del relativo danno, ed altresì respingendo la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, sulla base della nullità della clausola poc'anzi citata , poiché contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto . Sul punto, le sezioni unite della corte di cassazione hanno sottolineato che la clausola claims Made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile si ritiene valida ed efficace , ed invero frutto di scelte meditate e consapevoli , nonché di un'attenta valutazione dei rischi e della remuneratività del corrispettivo convenuto come premio, spettando al giudice stabilire con una valutazione discrezionale se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art 1341 c.c . Alla luce delle considerazioni sin qui esposte , nel caso in esame può ritenersi validamente apposta la clausola claims Made, e pertanto tizio potrà proporre appello avverso la senten a emessa dal giudice di primo grado . Ragazzi secondo voi può ritenersi sufficiente l'elaborato? | |
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Da: Tia15 | 24/06/2016 17:30:33 |
Scusa ma è esattamente il tuo compito o hai riportato il contenuto? Comunque le questioni sono quelle che hai riportato, poi in realtà io ho approfondito sul contratto di assicurazione, sull'alea e gli orientamenti giurisprudenziali opposti sino alla sentenza della Cassazione del 2014 (non a SS.UU.). | |
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